Articolo 1 Denominazione e sede sociale Viene costituita in Crispiano, alla via Martina Franca n.82 l'associazione Sportiva Dilettantistica Biciavventura in breve A.S.D. Biciavventura. L Associazione é senza fini di lucro, apolitica ed ha durata illimitata. Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell ente di promozione sportiva cui l associazione si affilia mediante delibera del consiglio direttivo. Articolo 2 Finalità dell'associazione L Associazione Sportiva Dilettantistica Biciavventura ha come finalità statutarie quelle di : Praticare e promuovere attività sportive di tipo dilettantistico ove ci sia il prevalente impiego della bicicletta. Sviluppare, praticare e promuovere nell ambito di cui al punto precedente attività competitive, didattiche, escursionistiche, turistiche, promozionali e ricreative. Promuovere la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto salutistico, semplice, economico, ed ecologico. Studiare, valorizzare, tutelare e promuovere il territorio urbano, extraurbano, rurale e naturale, rendendolo più fruibile alla pratica delle attività sportive in cui ci sia il prevalente impiego della bicicletta. Studiare, valorizzare, tutelare, conservare e promuovere il patrimonio storico-ambientale del territorio attraverso attività sportive in cui ci sia il prevalente impiego della bicicletta. Realizzare percorsi e/o itinerari a finalità statutaria. Elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e/o organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti in merito alle finalità statutarie. Tutelare la salute e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento a ciclisti e pedoni, per migliorare la qualità della vita. Organizzare convegni, mostre, corsi ed attività di formazione a carattere sportivo, sia all interno che all esterno di percorsi scolastici, in cui ci sia il prevalente impiego della bicicletta. Produrre strumenti utili per divulgare la conoscenza, ad un più vasto pubblico, di tutti gli argomenti relativi alle attività dell associazione ed alle sue finalità. Essere un centro permanente di vita associata a carattere volontario e democratico. Operare a soli fini statutari per soddisfare gli interessi dei propri associati ed offrire loro un migliore impiego del tempo libero. Offrire alla collettività una preventiva e diretta valutazione della vita associativa attraverso attività a finalità statutaria. Ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni e/o agevolazioni da parte di terzi pubblici o privati. Ideare, progettare e produrre metodi e/o strumenti per migliorare la fruibilità e la conoscenza delle finalità statutarie. Collaborare e/o concorrere, altresì, con enti, istituzioni e/o soggetti, sia pubblici che privati per realizzare progetti in sintonia con le finalità statutarie.
Ispirarsi a principi di solidarietà, ecologia e non-violenza. Non avere alcun fine di lucro e/o politico. Essere regolata dal presente statuto ed agire nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell Associazionismo Sportivo Dilettantistico nonché dei principi generali dell'ordinamento. L ASD Biciavventura si propone di: Ideare, progettare, sviluppare, organizzare, promuovere quindi gestire in proprio o tramite collaborazione con terzi pubblici e/o privati, impianti e/o itinerari per la pratica di attività sportive che prevedano il prevalente impiego della bicicletta. Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative ove ci sia il prevalente impiego della bicicletta. Organizzare attività rivolte alla collettività per una preventiva e diretta valutazione della vita associativa e delle finalità statutarie. Organizzare attività in sintonia con le finalità dello statuto a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci. Collaborare, altresì, con enti, società, istituzioni e/o soggetti sia pubblici che privati per la realizzazione dei fini statutari. Articolo 3 I soci dell'associazione Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e/o giuridiche che, interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, presentino domanda di ammissione che dovrà essere successivamente valutata e quindi discrezionalmente accolta dal consiglio direttivo dell Associazione stessa. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La qualifica di socio si assume dal momento del pagamento della quota associativa e del rilascio della tessera sociale. La quota associativa è dovuta per anno solare e non è trasmissibile o soggetta a rivalutazione. Articolo 4 Cessazione del vincolo associativo La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde per: mancato pagamento della quota associativa o degli eventuali contributi associativi straordinari entro i primi 10 giorni del mese di Gennaio; morte del Socio persona fisica o estinzione del Socio persona giuridica; esclusione deliberata dal consiglio direttivo; scioglimento dell'associazione deliberato dall'assemblea straordinaria. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. L espulsione o le dimissioni comportano l'immediata decadenza di ogni diritto già acquisito dal socio.
Articolo 5 Soci: diritti e doveri Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per: l'approvazione e le modifiche statutarie e regolamentari; la nomina degli organi direttivi dell'associazione. I Soci si impegnano ad osservare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento Interno e le deliberazioni assunte dagli organi dell Associazione. In caso di comportamento del socio che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione, il Consiglio Direttivo interviene per applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione. Articolo 6 Organi sociali Sono organi dell'associazione: 1) L'assemblea generale dei Soci; 2) Il Consiglio Direttivo; 3) Il Presidente. Articolo 7 Assemblea generale dei soci : definizione L'Assemblea Generale dei Soci costituisce il massimo organo rappresentativo dell'associazione della quale assicura la regolarità della gestione. Essa è composta da tutti i soci, ivi compresi il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della sua quota. Il diritto di voto non può essere escluso o limitato neppure in caso di partecipazione temporanea all'associazione. Ciascun Socio maggiorenne, munito di regolare delega scritta, può rappresentare non più di un altro Socio. Articolo 8 Assemblea generale dei soci : composizione e convocazione L'Assemblea è convocata, dal Consiglio direttivo, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in via ordinaria, mentre in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno tre quinti degli associati. Per la data della convocazione delle assemblee, tanto ordinaria che straordinaria, in secvonda convocazione, devono trascorrere almeno 24 ore. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
E' fatta salva la deroga prevista nell'articolo 20 che segue. Nella convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione di tutti i soci dovrà effettuarsi, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale e contestuale comunicazione a mezzo di posta ordinaria, elettronica, fax o sms da inviare nei tempi sopra stabiliti Articolo 9 Assemblea generale dei soci : competenze All'Assemblea Generale ha i seguenti compiti: eleggere il Consiglio Direttivo; approvare il bilancio preventivo e consuntivo; altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o proposti dai Soci. All'Assemblea Straordinaria compete deliberare su: modifiche dello Statuto; eventuale scioglimento dell'associazione; altri argomenti risultanti all'ordine del giorno o proposti dai Soci. Articolo 10 Assemblea generale dei soci : delibere e votazioni L'Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in sua assenza dal Socio più anziano in termini di iscrizione all'associazione o in caso di più pari dal più anziano in termini di età. All'apertura di ogni seduta il Presidente incarica il Segretario di redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario stesso. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi, favorevoli o contrari. Alle votazioni si procede per alzata di mano. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' fatta salva la deroga prevista nell'articolo 20 che segue. Articolo 11 Consiglio Direttivo: composizione Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. Esso è nominato al suo interno dall'assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di sette membri (sempre in numero dispari). Il Consiglio direttivo dura in carica quattro anni sino alla coincidente scadenza del quadriennio olimpico ed i suoi componenti sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita ed ogni consigliere ha diritto ad un voto.
Il contestuale venir meno per morte o dimissioni della maggioranza dei componenti determina l elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'associazione. Articolo 12 Consiglio Direttivo : convocazione Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta lo ritenga opportuno o nel caso in cui lo richiedano almeno i due terzi dei consiglieri. La convocazione contenente l'ordine del giorno dovrà essere inviata a mezzo di servizio postale, posta elettronica o sms almeno otto giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio Direttivo si considera, comunque, validamente costituito, anche in assenza di formale invito, qualora all'adunanza siano presenti tutti i consiglieri. Articolo 13 Consiglio Direttivo : competenze Il Consiglio Direttivo decide sulle iniziative e sui criteri da assumere per il conseguimento e per l'attuazione delle finalità dell'associazione. In particolare, il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali: bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale da presentare all'assemblea dei soci; ratifica delle deliberazioni del Presidente; regolamenti sulla base degli indirizzi dell'assemblea; proposta degli argomenti da sottoporre al voto delle assemblee ordinaria e straordinaria; investimenti patrimoniali; determinazione dell'importo delle quote annue associative, ordinarie e straordinarie; ammissione del socio e poteri sanzionatori; attività dell'associazione e sua collaborazione con terzi; prestazioni di servizi ai Soci ed ai terzi; conferimento e revoca procure; iniziative idonee al conseguimento dei fini statutari e sociali; affiliazione dell associazione ad enti di promozione sportiva, agli organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali. Articolo 14 Il Presidente dell'associazione. Il Presidente è il rappresentante dell'associazione. Viene eletto dall'assemblea ordinaria dei soci.
Per gravi motivi di urgenza il presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, il quale però deve essere successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo. In caso di assenza è sostituito dal Vice Presidente dell Associazione. Articolo 15 Entrate dell'associazione Le entrate dell'associazione sono costituite da: tasse di iscrizione e quote annuali di Associazione; proventi per prestazioni di servizi vari a Soci o a terzi; proventi/finanziamenti,da e per, fini statutari; contributi annui ordinari; eventuali contributi straordinari; donazioni e lasciti; rimborsi; occasionali attività di carattere commerciale e/o produttivo. Su proposta del Consiglio Direttivo L'assemblea dei soci delibera sulla utilizzazione di tali proventi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. Articolo 16 Durata del contributo associativo I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso. Articolo 17 Divieto di distribuzione degli utili E' fatto divieto di distribuire in modo diretto e/o indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte e/o compatibili con gli obblighi di legge. Articolo 18 Esercizio sociale L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'associazione è affidata al Segretario secondo le direttive del Presidente. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che deve essere approvato dall'assemblea Ordinaria ogni anno entro il mese di Aprile. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato. Articolo 19 Sezioni
L'Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali. Articolo 20 Scioglimento dell'associazione L'Associazione può esser sciolta con delibera dell'assemblea Straordinaria, costituita validamente con la presenza di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, che delibera con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno quattro quinti dei soci aventi diritto al voto. Nella delibera di scioglimento deve essere indicata la devoluzione dei beni dell'associazione, restando sempre esclusa una divisione fra i Soci. Articolo 21 Finale di rinvio Per tutto quanto non stabilito nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.