COMUNITA' DELLE REGOLE DI SPINALE E MANEZ - RAGOLI N di Rep. ATTI PRIVATI Prot. Oggetto: Contratto di locazione ad uso abitativo immobile denominato Casa da Caccia e relative pertinenze in località Vallesinella dal 01.05.2012 al 30.04.2016. CONTRATTO DI LOCAZIONE Tra la Comunità delle Regole di Spinale e Manez, con sede in Ragoli, in via Roma n.19, C.F. 00324520220, rappresentata dal Presidente pro tempore Castellani Zeffirino, nato a Ragoli (TN) il 25.09.1949 residente a Ragoli, d ora in poi locatore; e XXXXXX nato a XXXX il XXXXX e residente a XXXX Via XXXXXX n. Codice Fiscale XXXXXXXXXX, d ora in poi conduttore. PREMESSO CHE - La Comunità delle Regole di Spinale e Manez è proprietaria dell immobile denominato Casa da Caccia e relative pertinenze (in C.C. Ragoli II p.ed.128, p.ed.187, parte della p.f.34/1 e parte della p.f.35/1). - Con deliberazione del Comitato Amministrativo n.. di data. si stabiliva di locare quanto sopra descritto dal 01.05.2012 al 30.04.2016, con asta pubblica con il criterio del prezzo più alto in aumento rispetto al prezzo base di annui Euro 30.000,00.= (trentamila/00.=). - Con avviso prot.xxxx di data XXXXXX si portava a conoscenza 1
degli interessati la disponibilità della Comunità delle Regole a concedere in locazione quanto sopra descritto stabilendo il termine per la presentazione delle offerte nel giorno XXXXXX ad ore 10.00 stabilendo come base delle offerte da presentare al rialzo l importo di Euro annui 30.000,00.=. - In data XXXXX, si è esperita la gara e che la migliore offerta presentata è stata quella di XXXXXX per l importo annuo di Euro XXX.=. TUTTO CIO PREMESSO Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del presente, convengono e stipulano di comune accordo il seguente contratto di locazione: 1. Con la presente scrittura il proprietario loca al conduttore, l edificio denominato Casa da Caccia e relative pertinenze (in C.C. Ragoli II p.ed.128, p.ed.187, parte della p.f.34/1 e parte della p.f.35/1) per anni quattro dal 01.05.2012 al 30.04.2016. La locazione dell immobile è ad uso abitativo. L oggetto della locazione è rappresentato graficamente nelle allegate planimetrie sub a e sub b. Il presente contratto sarà rinnovabile, in presenza della condizioni stabilite dalla legge, per ulteriori quattro anni. Il conduttore dà atto che tutto quanto è oggetto di locazione compresi gli impianti installati sono in ottimo stato di manutenzione e che in tale stato dovranno essere riconsegnati al termine della locazione. 2
Il conduttore è edotto che l acqua al servizio di quanto locato è utilizzabile esclusivamente ai fini igienico sanitari. Il conduttore è edotto che la corrente elettrica è prodotta da impianto fotovoltaico e generatore di corrente. 2. Il canone annuale di locazione per il periodo concordato è pattuito nell importo di Euro XXXXX.= (../00.=) annui. Il canone di locazione e le spese connesse alla locazione stessa devono essere pagate al Tesoriere del locatore, mediante RID Autorizzazione permanente di addebito in conto corrente (con costi a carico del conduttore), o nei modi diversamente indicati dal locatore con comunicazione scritta, in due rate anticipate scadenti alle seguenti date 01.05 e 01.11. Il canone è soggetto ad aggiornamento automatico, senza che occorra esplicita domanda del locatore, mediante applicazione del 100% della variazione dell indice ISTAT costo vita per famiglie di operai e impiegati verificatisi nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell anno precedente. Sono altresì a carico del conduttore gli oneri accessori, le relative spese di competenza, e quant altro previsto dalla legge e dalle consuetudini. 3. Quanto locato è ad esclusivo uso abitativo, con divieto al conduttore di mutare anche in parte ed anche solo temporaneamente tale uso. E altresì vietata la sublocazione, sia parziale che totale, anche se gratuita sotto forma di comodato, e la cessione del contratto. La violazione del presente patto produce l automatica risoluzione del contratto ai sensi dell art. 1456 Codice Civile. 3
4. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione o delle quote per gli oneri accessori, entro i termini contrattualmente stabiliti, così come la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione dell uso dei locali, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, fermo restando l obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del locatore, a norma dell articolo 1456 Codice Civile. In ogni caso il ritardato pagamento del canone o delle quote per gli oneri accessori comporterà, per il conduttore, il pagamento di un interesse che viene concordato in misura pari all interesse legale aumentato di due punti, con decorrenza dal giorno successivo a quello pattuito per il pagamento, senza che occorra costituzione in mora. 5. Il conduttore non può, senza il consenso scritto del locatore, eseguire innovazioni, migliorie o addizioni o sostituzioni di impianti di qualunque genere; non può sovraccaricare i solai; non può esporre cartelli o insegne. Il conduttore è responsabile sia verso il locatore che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza nell uso di quanto locato e dei suoi impianti e, in particolare, per incendio, per ostruzione di apparecchi sanitari, scarichi edi immondizie, per spandimento di acqua, fughe di gas, detenzione di animali pericolosi o molesti ecc Il conduttore dovrà prestare particolare attenzione alla gestione degli impianti e strutture concesse in locazione al fine di evitare danneggiamenti anche dovuti alle basse temperature. Sono a carico del conduttore anche le verifiche e manutenzioni degli 4
impianti compresi il gruppo generatore, le batterie dell impianto fotovoltaico e gli estintori. E a carico del conduttore anche la pulizia delle canne fumarie. 6.Tutte le riparazioni di cui agli artt. 1576 e 1609 Codice Civile sono a carico del conduttore, che dovrà provvedere tempestivamente, salvo il diritto del locatore di sostituirsi in caso di inadempienza, con successivo integrale rimborso delle spese da parte del conduttore entro 20 giorni dalla richiesta. Il locatore potrà effettuare riparazioni, anche non urgenti, a quanto locato, senza corrispondere alcuna indennità al conduttore, anche se la durata delle riparazioni sia superiore a 20 giorni, con ciò derogandosi per volontà delle parti alla disposizione dell art. 1584 Codice Civile. 7. Durante la locazione, il locatore o suo incaricato possono, in accordo con il conduttore, visitare quanto locato, per constatarne le modalità d uso o per la verifica degli impianti. 8. A garanzia dell adempimento del presente contratto, il conduttore ha già presentato una cauzione pari a tre mensilità del canone tramite fidejussione. La fidejussione dovrà essere presentata nel rispetto delle condizioni stabilite dal locatore ed essere valida fino ad autorizzazione allo svincolo da parte del medesimo. La cauzione sarà restituita a riconsegna effettuata di quanto locato in buono stato locativo verificato l assolvimento di tutti gli adempimenti contrattualmente stabiliti. In ogni caso la cauzione non è computabile in conto pigione. 5
9. Il conduttore può recedere dal contratto in presenza delle condizioni di legge. In mancanza di disdetta con lettera raccomandata, inviata dal conduttore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto, il presente contratto si intende rinnovato solamente per la prima scadenza naturale. Il locatore può recedere nei modi e nei termini previsti dall articolo 3 della L. 431/1998. 10. In caso di ritardata riconsegna dell immobile alla scadenza contrattualmente pattuita, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale pari ad Euro 100,00.=, aggiornabile in base all indice ISTAT costo vita, per ogni giorno di ritardo, oltre al canone di locazione. 11. In relazione al D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, i contraenti dichiarano: di essere a conoscenza degli obblighi di cui all'art.8 cpv 3 e art. 13; ferma la garanzia di conformità degli impianti previsti dall'art. 13, rinunciano all allegazione della certificazione ivi prevista. 12. Tutte le spese del presente contratto e delle sue eventuali proroghe, nonché la tassa di bollo, sono a carico del conduttore. L imposta di registro è a carico per metà di ciascuna delle parti contraenti. A tal fine si chiede la registrazione per quattro anni. 13. Per qualunque contestazione relativa al presente contratto Foro competente sarà quello di Trento Sezione staccata di Tione di Trento, mentre il conduttore elegge domicilio nell immobile locato. 6
14. I contraenti autorizzano reciprocamente la comunicazione a terzi dei propri dati personali nel caso di adempimenti connessi col rapporto di locazione. Ragoli, Il conduttore Il locatore Approvazione specifica, a norma degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, delle clausole contenute nei patti n.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13. Ragoli, Il conduttore Il locatore 7