1 - INCOMPATIBILITA E DECADENZA

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Si trasmettono in allegato le proposte di modifica dello Statuto ANM che verranno discusse in occasione dell Assemblea Generale prevista il 1 ottobre p.v. in Roma. Il testo è consultabile dal sito www.associazionemagistrati.it nella sezione agenda. La Segreteria Generale Proposte di modifica dello Statuto Anm come formulate dalla Commissione di riforma del codice etico e dello Statuto e poste alla valutazione e approvazione del Comitato Direttivo Centrale nella riunione del 25 giugno 2011. 1 - INCOMPATIBILITA E DECADENZA PROPOSTA A) Proposta condivisa dai componenti della commissione presenti alla riunione del 15 giugno (Palamara, Natoli, Mura, Caputo, Greco, Rossi, San Giorgio), in tema di incompatibilità e decadenza mediante l aggiunta dell art. 6 bis: Art. 6 bis - Incompatibilità Le cariche di componente Comitato Direttivo Centrale o di una Giunta Esecutiva Sezionale non possono essere ricoperte dagli associati che, nei tre anni precedenti alla data fissata per il rinnovo di tali organi, abbiano svolto: 1. incarichi ministeriali apicali o di diretta collaborazione con Ministri; 2. il ruolo di membro del Governo o del Parlamento; 3. incarichi elettivi o di governo negli enti pubblici territoriali. Fatti salvi gli obblighi derivanti da specifiche disposizioni di legge, i componenti del Comitato Direttivo Centrale o delle Giunte Esecutive Sezionali decadono dalla carica associativa in caso di: 1. accettazione di una candidatura nelle elezioni politiche o amministrative; 2. accettazione di incarichi ministeriali apicali o di diretta collaborazione con un Ministro; 3. accettazione di incarico di membro del governo nazionale o degli organi di governo di enti pubblici territoriali; 1

4. presentazione della candidatura alle elezioni per il Consiglio Superiore della Magistratura PROPOSTA B) Proposta Vaccari (a cui aderisce Reale) A) Sostituire in tutti gli articoli dello statuto i termini socio o soci con i termini, rispettivamente, di associato e associati B) all art. 5 primo periodo dopo cariche sociali aggiungere: fatte salve le ipotesi di incompatibilità di cui all art. 6 bis secondo periodo C) Sempre all art. 5: - eliminare l ultimo periodo (lo stesso viene riformulato all art. 6 bis, primo e secondo periodo); - aggiungere in fine il seguente comma: L espulsione dell associato è deliberata dal Comitato Direttivo Centrale previa diffida scritta dell addebito all associato e dopo aver dato modo a quest ultimo di rendere le sue giustificazioni, nel termine massimo di quattro mesi dalla contestazione. D) All art. 6 eliminare gli ultimi tre periodi (gli stessi sono riformulati all art. 6 bis) E) Aggiungere prima dell art. 7 il seguente articolo: Art. 6 bis. - Incompatibilità L iscrizione all Anm è incompatibile con: 1. l iscrizione a partiti politici e con l assunzione di incarichi o cariche in partiti o formazioni politiche; 2. l appartenenza ad associazioni riservate o che comportino la sottoposizione degli iscritti a vincoli incompatibili con l ordinamento democratico. E considerata riservata ogni associazione che non consenta la conoscibilità dello statuto e delle relative fonti di finanziamento; 3. il coinvolgimento in centri di potere affaristici. La ricorrenza di una delle suddette ipotesi di incompatibilità comporta l espulsione dall associazione. Le cariche di membro del Comitato Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Centrale, o della Giunta Esecutiva Sezionale, non possono essere ricoperte dagli associati che, nei tre anni precedenti alla data fissata per il rinnovo di tali organi: 1. abbiano ricoperto cariche ovvero abbiano svolto incarichi per i quali è previsto il collocamento fuori ruolo; 2. abbiano svolto mandato di parlamentare o di consigliere regionale. Gli associati che dovessero versare in una di tali cause di incompatibilità, decadono immediatamente dalla carica ricoperta in seno all A.N.M. 2

Fatti salvi gli obblighi derivanti da specifiche disposizioni di legge, gli associati che ricoprano o abbiano ricoperto la carica di membro del Comitato Direttivo Centrale, della Giunta Esecutiva Centrale, o della Giunta Esecutiva Sezionale, non possono, per tutto il periodo del mandato e per un ulteriore periodo di cinque anni dalla cessazione della carica ricoperta in seno all A.N.M.: 1. accettare candidature in elezioni politiche o amministrative; 2. accettare incarichi apicali o di rappresentanza esterna presso uffici, dipartimenti o articolazioni, di ministeri, di organismi internazionali, di organi costituzionali, di rilevanza costituzionale, di autorità indipendenti; 3. non possono parimenti assumere le cariche di Presidente, di membro del Comitato Direttivo o dei Comitati di gestione della Scuola Superiore della Magistratura; 4. candidarsi alle elezioni per la composizione del Consiglio Superiore della Magistratura e dei Consigli Giudiziari dello stesso distretto di Corte di Appello della cui Giunta Sezionale siano stati componenti. Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente comma comporta la immediata decadenza dalla carica ricoperta all interno dell associazione e la sospensione dei diritti sociali fin dal momento della violazione e per un periodo di cinque anni dalla cessazione della carica o dell incarico». F) Aggiungere all art. 10, lett. b), è aggiunto, in fine, il seguente inciso: «fatto salvo quanto previsto dall ultimo comma dell art. 6». G) Aggiungere all art. 60, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui all art. 6 bis e si applicano a far tempo dal primo rinnovo, successivo alla data di approvazione delle suddette disposizioni, delle cariche in seno all'a.n.m. ivi contemplate». 2 - MODIFICHE DEGLI ARTT. 11 E 37 DELLO STATUTO CONDIVISE DALLA TOTALITA DEI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE Art. 11 Procedimento disciplinare Il Collegio dei probiviri esercita l azione disciplinare, ha poteri istruttori, delibera ed infligge le sanzioni con la maggioranza dei due terzi e può disporne la pubblicazione nel giornale e sul sito web dell Associazione. Contro il provvedimento sanzionatorio del Collegio dei probiviri è ammesso il ricorso dell interessato al Comitato direttivo centrale entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Comitato direttivo centrale può ordinare la sospensione dell esecuzione del provvedimento disciplinare fino all esito del ricorso. Con la maggioranza dei due terzi dei votanti può confermare la sanzione. Le deliberazioni sono adottate con voto segreto. 3

Art. 37 Collegio dei Probiviri Il Collegio dei probiviri è composto da sei componenti, i quali, nella prima seduta successiva alle elezioni, eleggono nel loro seno il Presidente. Non sono eleggibili i candidati alle elezioni del Comitato direttivo centrale che procede alla nomina. 3 - PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA DEGLI ARTT. 25 E 29 DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA Art. 25. - Liste dei candidati Ogni lista non può comprendere un numero di candidati superiore a trentasei, pari a quello dei seggi da attribuire. Nella composizione di ogni lista deve - a pena di inammissibilità - essere garantita la presenza paritaria di genere, ossia il 50% per ciascun genere, ed in caso di numero dispari di candidature una differenza di candidature tra i due generi uguale a uno. La lista deve essere presentata da almeno cento soci. Nessun socio può presentare più di una lista. Anche le firme dei presentatori devono recare l autenticazione del Presidente delle rispettive sezioni di appartenenza. Non si può ricoprire la carica di componente del C.D.C. per più di due volte consecutive. Art. 29. - Operazioni dell ufficio elettorale centrale L ufficio elettorale centrale, esaminati gli eventuali reclami, effettua i riepiloghi dei voti riportati da ciascuna lista in campo nazionale e di quelli riportati da ciascun candidato. Quindi procede alla distribuzione dei seggi disponibili fra le varie liste concorrenti in proporzione dei voti da ciascuna riportati, trascurando gli eventuali resti. Nell ambito di ciascuna lista i seggi sono assegnati ai candidati che abbiano riportato il maggior numero di suffragi (voti di lista più voti di preferenza), con il correttivo per il quale dopo ogni candidato eletto, a partire dal primo, viene considerato eletto (come secondo eletto della lista) il candidato dell altro genere che abbia conseguito il susseguente maggior numero di suffragi e così via fino al completamento degli eletti di ogni lista). A parità di voti è preferito il candidato più anziano. I seggi eventualmente residuati, dopo la distribuzione proporzionale di cui sopra, sono attribuiti facendo applicazione del meccanismo correttivo di cui al secondo 4

periodo del secondo comma, ai candidati primi esclusi delle liste che abbiano riportato i resti maggiori. 5