Il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi alla Persona, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 646/144 del 22/05/2015

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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PARTICOLARI CATEGORIE SOCIALI SOGGETTE A PROCEDURA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE Il sottoscritto Dirigente del Servizio Servizi alla Persona, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 646/144 del 22/05/2015 RENDE NOTO che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per: - la concessione di contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione (fondo generale L.431/98); - la concessione di contributi per particolari categorie sociali soggette a sfratto per finita locazione ( fondo vincolato L. 431/98). Art. 1 - OGGETTO Il presente bando ha per oggetto modalità e condizioni per l accesso al Fondo per l erogazione di contributi ad inquilini che sostengano un canone di locazione eccessivamente oneroso rispetto alla capacità economica familiare, sostenuta nell anno 2015, previsti dall art. 11 della Legge 431/1998 come modificato dal D.L. 28 marzo 2014 n. 47 convertito con modificazioni nella L. 23 maggio 2014 n. 80, nonché dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288/2009 e s.m.i. Il finanziamento per l annualità 2015 è stato ripartito tra le Regioni con decreto MIT del 29 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 54 del 6 marzo 2015. Una quota dei fondi, non superiore al 25%, assegnata alla Regione Marche sarà destinata ai soggetti di cui all art. 1, comma 1 della legge n. 9/2007 sottoposti a procedure esecutive di sfratto per finita locazione (fondo vincolato). Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO GENERALE EX LEGE 431/98 Possono presentare domanda di contributo gli inquilini in possesso dei seguenti requisiti: Oggettivi: a) contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di proprietà pubblica o privata esclusi gli alloggi soggetti alla generale disciplina E.R.P; b) alloggio di civile abitazione, che non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; Soggettivi: c) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all Unione Europea; il cittadino di uno Stato non aderente all Unione Europea è ammesso se in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno e residente da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche ovvero dieci anni continuativi nel territorio nazionale; e) residenza anagrafica nel Comune di Macerata e nell alloggio per il quale si chiede il contributo; f) mancanza di titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare, così come definito dall art. 2 della L.R. n. 36/2005 e successive modificazioni, situato in qualsiasi località; g) valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato secondo le modalità previste dal DPCM 159/2013), con incidenza del canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, rientrante entro i valori di seguito indicati: FASCIA A : Valore ISEE non superiore ad 5.830,76 (equivalente all importo annuo dell assegno sociale INPS per l anno 2015) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l incidenza del canone va ridotta fino al 30% per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell importo annuo dell assegno sociale;

FASCIA B: Valore ISEE non superiore ad 11.661,52 (equivalente all importo annuo di due assegni sociali INPS per l anno 2015) e per il quale, rispetto al valore ISEE, l incidenza del canone va ridotta fino al 40% per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell importo annuo dell assegno sociale. Il valore ISEE è diminuito del 20% in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o da pensione per famiglie composte da una sola persona. Art. 3 - REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO VINCOLATO Possono presentare domanda di contributo i soggetti di cui all art. 1, comma 1, della legge n. 9/2007 e precisamente: - conduttori soggetti a procedura esecutiva di sfratto per finita locazione di un immobile adibito ad uso abitazione, (inclusi i nuclei la cui esecuzione sia stata sospesa ai sensi della suddetta legge) residenti nel Comune di Macerata; - reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000,00; - presenza nel nucleo familiare di persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, o nuclei familiari con figli fiscalmente a carico purché non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza; - residenza nell abitazione oggetto del provvedimento di rilascio ovvero con sistemazione in locali procurati a titolo temporaneo, dagli organi dell assistenza pubblica, a seguito di sfratto per finita locazione. Il contributo relativo al fondo vincolato verrà erogato sulla base dei criteri che saranno appositamente approvati dalla Regione Marche. Pertanto è ammissibile l integrazione di ulteriore documentazione, previa richiesta dell Amministrazione procedente, o l esclusione dal successivo beneficio per mancato possesso dei requisiti soggettivi e/o oggettivi; l elenco dei richiedenti sarà oggetto di comunicazione alla Regione stessa per la definizione delle risorse da assegnare in applicazione del decreto MIT del 29/01/2015. Poiché il contributo è finalizzato a dare idonea soluzione abitativa, la regione potrà prevedere l ammissione al contributo medesimo anche delle spese per il deposito cauzionale relativo all attivazione di un nuovo contratto di affitto, purché gli oneri siano sostenuti nel corso dell anno 2015 e, ai sensi del citato decreto, si potrà altresì stabilire una priorità in caso di sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato. Qualora la Regione non provveda ad emanare specifica disciplina di riferimento, verranno applicati i criteri generali per la formazione della graduatoria per la quantificazione di contributi minimi e massimi previsti per l accesso al fondo generale, purché compatibili e previa autorizzazione del competente servizio regionale. Art. 4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di contributo è redatta utilizzando esclusivamente l apposito modello, disponibile presso l Ufficio Programmazione e Progettazione Sociale e Politiche Abitative, sito in Viale Trieste, 24 tel. 0733 256295-256380, e scaricabile dal sito www.comune.macerata.it. Le domande possono essere presentate a partire dal 03/06/2015 fino al 03/07/2015. La domanda deve essere presentata, entro e non oltre il termine sopra indicato a pena d esclusione, secondo le seguenti modalità: - consegna presso l Ufficio Programmazione e Progettazione Sociale e Politiche Abitative, sito in Viale Trieste, 24 nei giorni di lunedì mercoledì venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; - spedizione con racc. A/R (farà fede il timbro postale di spedizione) al Comune di Macerata Uff. Programmazione e Progettazione Sociale e Politiche Abitative, Viale Trieste, 24, 62100 (MC); - posta elettronica certificata: comune.macerata.servizisociali@legalmail.it. Il Comune non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo.

Qualora presentata da persona diversa, avente comunque la residenza anagrafica nel medesimo appartamento, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell appartamento ha presentato richiesta di contributo. Nella domanda il richiedente deve dichiarare che è stata presentata ad un CAF, ai sensi della vigente normativa, la Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo del valore ISEE. Unitamente alla domanda deve essere allegata, in copia fotostatica, la seguente documentazione: - codice fiscale del richiedente; - contratto di locazione regolarmente registrato; - ricevute delle mensilità pagate fino alla data di emanazione del Bando; - per i cittadini di uno Stato non aderente all Unione Europea, carta/permesso di soggiorno del richiedente; - per chi dichiara l esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, la relativa certificazione rilasciata dalle Competenti autorità; - eventuale provvedimento di rilascio di immobile, non intimato per inadempienza contrattuale; - eventuale sentenza di separazione legale, ove già non in possesso dal competente Servizio; - carta d identità (nell ipotesi di invio per posta). I cittadini non appartenenti a Paesi dell'unione Europea devono dichiarare il possesso del requisito della residenza anagrafica da almeno 5 anni continuativi nella Regione Marche o, in alternativa, della residenza anagrafica da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale. Il Comune procederà con successivo atto alla definizione delle graduatorie di cui trattasi, stabilendo altresì gli importi massimi concedibili ai singoli richiedenti. I richiedenti il contributo dovranno produrre le ricevute di pagamento del canone di locazione o altra documentazione idonea a dimostrare l avvenuto pagamento delle mensilità successive all emanazione del bando nel mese di gennaio 2016. Nel caso in cui il pagamento dei canoni di locazione avvenga in contanti (quindi senza tracciabilità contabile) è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del locatore (con allegata copia fotostatica di un documenti d identità in corso di validità) attestante il pagamento del canone. Art. 5 - DETERMINAZIONE DELL ENTITA DEI CONTRIBUTI Il contributo, la cui entità verrà calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità effettivamente pagate, viene attribuito a decorrere dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, ed è erogato fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo è calcolato sulla base dell incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISEE e precisamente: - per le domande di Fascia A, il contributo è tale da ridurre l incidenza del canone di locazione al 30% del valore ISEE, per un massimo di contributo pari ad 1/2 dell importo annuo dell assegno sociale. - per le domande di Fascia B, il contributo è tale da ridurre l incidenza del canone di locazione al 40% del valore ISEE, per un massimo di contributo pari ad 1/4 dell importo dell assegno sociale. Il contributo da assegnare può essere aumentato, fino ad un massimo del 25%, anche oltre il tetto fissato per ogni fascia, per nuclei familiari con presenza di: - componenti ultrasessantacinquenni; - componenti portatori di handicap (art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104), o disabili (invalidità superiore al 66%); - componenti in numero superiore a 5 unità; - genitore solo con uno o più figli minori a carico; - provvedimento esecutivo di rilascio dell immobile, non intimato per inadempienza contrattuale.

Il contributo sarà erogato ai beneficiari seguendo la graduatoria prevista dall art. 1, comma 1, del D.M.LL.PP. 7 giugno 1999. Il Comune concederà i contributi entro i limiti delle somme complessivamente disponibili. Al fine di evitare procedimenti che non comportino benefici apprezzabili ai richiedenti, non si darà corso all'erogazione del contributo qualora di importo inferiore alla soglia minima di 60,00. Art. 6 - CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Verranno predisposte due graduatorie, una per la fascia A e una per la fascia B in base alla maggiore incidenza del canone annuo sull' ISEE. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all erogazione dell importo riconosciuto restando l effettiva liquidazione subordinata alla reale disponibilità delle risorse. Il canone di locazione massimo riconoscibile ai fini del contributo è fissato in 560,00 mensili, al netto degli oneri accessori. Il contributo economico non può in ogni caso essere superiore all ammontare del canone di locazione. I richiedenti devono presentare al Comune, ove richiesto, eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria, a pena di decadenza dal contributo. Se il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda trasferisce, la propria residenza in altro Comune, può essere erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell alloggio cui si riferisce la domanda; deve altresì comunicare al Comune tutte le variazioni che dovessero intervenire durante l anno: riduzione del canone di locazione, acquisto di un immobile ecc. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato alla persona che succede nel rapporto di locazione. Se non esiste altra persona che succeda nel rapporto di locazione, il Comune provvede a ricalcolare l incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all avvenuto decesso ed eroga il contributo, così ricalcolato agli eredi. Art. 7 - NON CUMULABILITA CON ALTRI ANALOGHI BENEFICI Nella domanda di contributo il richiedente deve specificare se abbia già percepito o se abbia già fatto richiesta di analoghi contributi, compresi quelli per l autonoma sistemazione di cui all art.7 dell Ordinanza Ministro Interni n. 2688 del 26 Settembre 1997 (terremoto del 1997). Il richiedente precisa: - l importo richiesto o già percepito; - la normativa in base alla quale è stata presentata domanda. Al ricorrere delle ipotesi sopra esposte, il contributo massimo concedibile è pari alla differenza tra l ammontare dell importo concedibile, ai sensi del presente Bando e la somma già percepita dal richiedente ad altro titolo. Restano salvi i divieti di cumulo espressamente stabiliti dalle vigenti normative in materia. Si ricorda che tutte le detrazioni per canoni di locazione previste dalla legge di cui il richiedente fruisca nella dichiarazione dei redditi, non sono cumulabili con il contributo fondo affitti (art. 16 del TUIR; art. 10 comma 2 L. 431/998); in tal caso, l'eventuale contributo spettante sarà erogato al netto della predetta detrazione. Pertanto con la presentazione dell'istanza ai sensi del presente Bando, il richiedentesi impegna a comunicare al Comune di residenza, l'eventuale detrazione di cui dovesse fruire a seguito della presentazione della denuncia dei redditi per l'anno di imposta 2015. Art. 8 - VERIFICHE Le dichiarazioni rese in sede di domanda di contributo sono sottoposte a verifiche e controlli conformemente alla vigente normativa statale in materia. Le dichiarazioni false saranno perseguite ai sensi di Legge e comporteranno la perdita del beneficio.

Art. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Al fine di poter esaminare la domanda di contributo, è necessario che la persona interessata fornisca dati/informazioni indicati nel modello di domanda. Se il richiedente rifiuta di fornire i dati necessari, il Comune non può accogliere la domanda di contributo. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Macerata e la persona responsabile del trattamento è il Dirigente Servizio Servizi alla Persona del Comune. I dati personali forniti: - sono protetti ai sensi dell art. 13 D.Lgs n. 196/2003; - sono raccolti e utilizzati, sia con mezzi elettronici o comunque automatizzati, sia con mezzi cartacei, solo per scopi strettamente inerenti alla verifica delle condizioni per l erogazione del contributo richiesto, secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge o Regolamento; - sono trasmessi, anche con strumenti informatici, alla Regione Marche per gli adempimenti connessi con la concessione e il pagamento del contributo e per confluire nell Osservatorio regionale per la condizione abitativa; - possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di Legge o di Regolamento, disciplinanti l accesso o l erogazione dei servizi richiesti; - possono essere utilizzati per la verifica dell esattezza e veridicità delle dichiarazioni rilasciate, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente. La persona interessata può rivolgersi, in qualsiasi momento, al Dirigente Servizio Servizi alla Persona, per esercitare i diritti previsti dal D.Lgs n. 196/2003. La normativa che prevede gli obblighi e i compiti relativi al trattamento dei dati, compresi quelli sensibili, è quella contenuta nella Legge n. 431/98 e successive modifiche e integrazioni e nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 1288 del 03/08/2009 e ss.mm.ii. Art. 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile del Procedimento è la Dr.ssa Carla Scarponi, Servizio Servizi alla Persona del Comune, tel. 0733/256295-380 fax 0733/256458 email: ediliziaresidenzialepubblica@comune.macerata.it. Macerata, 29.05.2015 PROT. 0028140 29/05/2015 C_E783 SSERSOC P Il Dirigente del Servizio Servizi alla Persona Dott. Gianluca Puliti