Appello tributario. Decorrenza termine lungo

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Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 77 28.11.2013 Appello tributario. Decorrenza termine lungo Non può essere rimessa in termini la parte che, pur non avendo avuto notizia della data di trattazione, era comunque consapevole dell esistenza del processo. Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Processo tributario Nel processo tributario, il termine lungo, per l impugnazione della sentenza, decorre dalla data della sua pubblicazione. Questa regola vale anche per la parte costituita cui non sia stato comunicato l avviso di trattazione del ricorso. È quanto emerge dalla sentenza 15 ottobre 2013, n. 23323, della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile - Tributaria. Premessa Nel processo tributario, il termine lungo, per l impugnazione della sentenza di prime cure, decorre dalla data della sua pubblicazione anche per la parte costituita cui non sia stato comunicato l avviso di trattazione del ricorso. È quanto emerge dalla sentenza del 15 ottobre 2013, n. 23323, della Corte di Cassazione, Sezione Quinta Civile - Tributaria. Comunicazioni alle parti processuali In base all'articolo 31, del D.Lgs. n. 546 del 1992, gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono tenuti a dare comunicazione alle parti costituite dell udienza di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. In questo modo le parti possono, in base all'articolo 32 del medesimo decreto, depositare fino a 20 giorni liberi prima documenti e fino a 10 giorni liberi prima memorie illustrative. Le comunicazioni di segreteria avvengono mediante avviso, che può essere consegnato alle parti ovvero spedito mediante raccomandata a/r con plico senza busta. 1

Comunica-zioni via PEC Dal 6 luglio 2011 è possibile eseguire le comunicazioni, di cui all articolo 16 del D.Lgs. n. 546/92, mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). In quest ultimo caso, le comunicazioni sono effettuate all indirizzo PEC dichiarato nel ricorso o nel primo atto difensivo, mediante la trasmissione di un messaggio contenente, in allegato, il relativo documento informatico. Qualora si generino avvisi di non accettazione, oppure non si ottenga alcuna ricevuta di avvenuta consegna o ancora, accadano casi d impossibilità di trasmettere la comunicazione con modalità telematiche, la segreteria provvede a effettuare la comunicazione secondo le modalità previste dall art. 16 comma 1 del D.Lgs. n. 546/92. In caso di omessa o errata indicazione dell indirizzo PEC negli atti difensivi delle parti, l ufficio di segreteria, al fine di garantire l invio delle comunicazioni per via telematica, può utilizzare gli elenchi, di cui all articolo 16 commi 6, 7 e 8 del D.L. n. 185/2008, convertito dalla L. n. 2 del 2009, con le modalità di cui all articolo 6 comma 1-bis del C.A.D. 6048/13: rimessione in termini La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 11 marzo 2013, n. 6048, aveva sostenuto che nelle controversie tributarie il termine lungo per l impugnazione delle sentenze, decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato né l avviso di trattazione, di cui all articolo 22 del D.Lgs. n. 546 del 1992, né il dispositivo della sentenza ai sensi dell articolo 37 del medesimo decreto, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze. Gli Ermellini, discostandosi dall orientamento tradizionale, hanno osservato che la segreteria dà comunicazione alle parti costituite alla data di trattazione della causa, almeno 30 giorni liberi prima, che diventano 10 giorni nel caso in cui si tratti di recupero di aiuti di Stato. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata. A sua volta, l art. 37 del medesimo decreto stabilisce che il dispositivo della sentenza sia comunicato alle parti costituite entro 10 giorni dal deposito. Quindi, prosegue il Collegio, il Legislatore assume nei confronti del ricorrente o dell opponente in secondo grado, un duplice affidamento d informazione, tanto più rilevante in un procedimento che si svolge su impulso d ufficio senza che sia prevista una fase istruttoria o di trattazione su istanza di parte. Il ricorrente affida la sua richiesta al giudice tributario, nell attesa di convocazione che può avvenire ad anni di distanza. L incresciosa situazione che si crea si legge nella sentenza n. 6048/13 - ove questo duplice obbligo di comunicazione non sia rispettato e conseguentemente la parte non eserciti tempestivamente il diritto 2

d impugnazione, può essere risolta, per le controversie instaurate dopo la data di entrata in vigore della L.n. 69/2009 (avvenuta il 4 luglio 2009), dalla introduzione nel processo civile e quindi anche nel processo tributario in virtù del generale rinvio operato dall art. 1 comma 2 D.Lgs. n. 546/1992 (come affermato nelle sentenza di questa Corte 16572/2011 e 32777/2012) del secondo comma dell art. 153 c.p.c. in forza del quale la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede a norma dell articolo 294, secondo e terzo comma. Alla luce di tali considerazioni, la Sesta Sezione Civile T della Cassazione ha enunciato il principio di diritto, secondo cui, nelle controversie in cui non risulti applicabile l istituto della remissione in termini, dell articolo 153 II comma c.p.c. (introdotto dalla L. n. 69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio del 2009), il termine lungo per l impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell articolo 327 c.p.c., decorre per la parte cui non sia stata debitamente comunicato, né l avviso di trattazione, né il dispositivo della sentenza, dalla data in cui essa ha avuto conoscenza di tali sentenze. 23323/13 Questo principio - che la sentenza 6048/13 ha ritenuto coerente con i principi della Costituzione repubblicana e con quelli della Carta Europea dei diritti dell Uomo - è stato messo in dubbio dalla più recente sentenza n. 23323/13, secondo la quale, il termine lungo per l impugnazione, decorre dalla pubblicazione della sentenza anche nei confronti della parte costituita cui non sia stato comunicato l avviso di trattazione della controversia. L omessa comunicazione dell udienza di trattazione è causa di nullità della sentenza che può essere eccepita con apposito mezzo gravame nei termini di legge. Ritorno all orientamento tradizionale La sentenza del 15 ottobre 2013, n. 23323, nel riaffermare una regola tradizionale e consolidata, perché conforme al principio dell intangibilità del giudicato, della certezza delle situazioni giuridiche e coerente sia ai principi costituzionali che a quelli dell ordinamento comunitario, si discosta consapevolmente da quanto affermato appena 7 mesi fa dalla sentenza 6048/13. Il caso Un contribuente impugnava un avviso di accertamento notificatogli dall Agenzia delle Entrate. L adita CTP respingeva il ricorso con una pronuncia poi annullata dalla CTR del Lazio, in quanto all interessato non era stato notificato l avviso di trattazione previsto dall articolo 31 del D.Lgs. n. 546/1992. 3

Precisamente, il collegio tributario di secondo grado, sul rilievo che la notificazione dell avviso in questione era stata eseguita in luogo diverso dalla nuova residenza, che la parte aveva modificato nel corso del primo giudizio, riteneva ammissibile l impugnazione tardiva della sentenza di prime cure, mentre dichiarava la nullità della stessa. Contro la pronuncia del giudice regionale, ha proposto ricorso l Agenzia delle Entrate, la quale, per quanto qui interessa, ha lamentato l erroneità della sentenza per contrasto con le norme regolatrici della formazione del giudicato nel processo tributario: la CTR avrebbe dovuto dichiarare l appello inammissibile per tardività, essendo pacificamente trascorso il termine lungo dal deposito della sentenza di primo grado. La Suprema Corte ha accolto la descritta doglianza, cassando senza rinvio la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ricordato che la giurisprudenza è consolidata nell affermazione del principio, secondo cui l articolo 38, comma 3 del D.Lgs. n. 546/1992 norma che esclude la decadenza dall impugnazione, per il decorso del termine lungo (un tempo di un anno, ora di sei mesi dal deposito della sentenza), a favore della parte non costituita che dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell avviso di fissazione dell udienza presuppone che sussista la situazione di ignoranza del processo ovvero che la parte dimostri di non averne avuto alcuna conoscenza (cfr. Cass. 3112/00, 8133/011, 1014/03, 4333/2002, 6466/2002, 5278/2003, 6375/2006, 13066/06, 16004/2009 e n. 12761/11). Tale situazione, osserva la sentenza in commento, non è ravvisabile in capo alla parte ricorrente la quale, avendo introdotto il giudizio, non può evidentemente affermare di non essere a conoscenza del processo, né è necessario, per ravvisare quella conoscenza, che gli sia stata anche comunicata la data dell udienza di discussione ( ) benché questa omissione comporti la nullità della sentenza del primo giudice la quale si converte, ai sensi dell art. 161 c.p.c. in motivo di impugnazione, esperibile nei termini di legge, la cui inosservanza determina il passaggio in giudicato della sentenza stessa. Conclusioni Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ha ritenuto che la CTR Lazio avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l impugnazione proposta dal contribuente, poiché tardiva, invece che, dichiarare nulla la sentenza impugnata. La regola secondo cui il decorso del termine lungo comporta la decadenza dal potere d impugnazione, non si applica in base a quanto stabilito dall articolo 38, comma 3, secondo periodo laddove la parte NON 4

COSTITUITA dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell avviso di fissazione d udienza. Non può, pertanto, pretendere di impugnare tardivamente la sentenza, la parte che, pur non avendo avuto notizia della data di trattazione, era comunque consapevole dell esistenza del processo per averlo essa stessa introdotto attraverso la proposizione del ricorso. Termine d impugnazione 11 marzo 2013 n. 6048 15 ottobre 2013 n. 23323 Riepilogo LUNGO: 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado (il termine di 6 mesi si applica a tutti i processi tributari iniziati dopo il 4 luglio 2009, facendo riferimento alla data di notifica all Ufficio del ricorso alla CTP). BREVE: 60 giorni dalla notifica sentenza. Nelle controversie in cui non è applicabile l istituto della remissione in termini, dell articolo 153 II comma c.p.c. (introdotto dalla L. n. 69 del 2009, entrata in vigore il 4 luglio del 2009), il termine lungo per l impugnazione delle sentenze, di cui al primo comma dell articolo 327 c.p.c., decorre per la parte cui non sia stato debitamente comunicato, né l avviso di trattazione, né il dispositivo della sentenza, dalla data in cui essa ne ha avuto conoscenza. Il principio di diritto, enunciato dalla sentenza n. 6048/13, è stato messo in discussione dalla sentenza n. 23323/13, secondo cui, nel processo tributario il termine lungo per l impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza anche nei confronti della parte costituita cui non sia stato comunicato l avviso di trattazione della controversia. Il vizio derivante dalla mancata comunicazione della data dell udienza di discussione, comporta la nullità della pronuncia da far valere con apposito gravame entro il termine di decadenza fissato dalla legge (art. 161 c.p.c.). - Riproduzione riservata - 5