Il contratto collettivo di lavoro dell industria alberghiera e della ristorazione svizzera: Bene per tutti.



Documenti analoghi
CCNL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL INDUSTRIA ALBERGHIERA E DELLA RISTORAZIONE

Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione

Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni. Convenzione per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione

Il contratto collettivo di lavoro dell industria alberghiera e della ristorazione svizzera: Bene per tutti.

ORDINANZA PER IL PERSONALE AUSILIARIO E AVVENTIZIO DEL COMUNE DI PARADISO

Il nuovo sistema di retribuzione CCNL dal 2012

R E G O L A M E N T O S U L S A L A R I O A O R E C O O P S O C I E T À C O O P E R A T I V A

Assemblea dei delegati 2013 Punto 8.4 Approvazione articoli CCL proposti per la modifica

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

Calcolo e pagamento dell indennità giornaliera

CCNL & Diritto del lavoro. Regolamentazioni e possibilità di ottimizzazione

6.02 Stato al 1 gennaio 2010

Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Condizioni aggiuntive per l assicurazione indennità giornaliera (B, BI, C, CI) ai sensi della legge sul contratto d assicurazione (CAA/LCA)

6.02 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità in caso di maternità

Progresso. Perfezionamento professionale gratuito Corsi dei partner sociali del ramo alberghiero e ristorazione

Modifica del 30 giugno Il Consiglio federale svizzero decreta:

2.08 Stato al 1 gennaio 2011

Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2016

Industria alberghiera e della ristorazione 2015

Firenze 19 aprile 2012 FEDERLEGNOARREDO FENAL UIL FILCA CISL FILLEA CGIL

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

REGOLAMENTO RIGUARDANTE LA LIQUIDAZIONE PARZIALE O TOTALE DI ISTITUTI DI PRVIDENZA

Valida dal 1 gennaio Stato: 1 gennaio i 6.07

Promemoria relativo alle notifiche di licenziamenti collettivi o cessazione dell attività per motivi economici

Il contratto collettivo di lavoro. della ristorazione svizzera: Bene per tutti.

Istruzioni agli organi d esecuzione del servizio civile sull attestazione del numero di giorni di servizio

Direttive. Per l esame per l ottenimento del. Certificato di. Assistente del personale. Edizione 2010

1 Il presente promemoria fornisce informazioni sui contributi

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF

Regolamento sulla liquidazione parziale delle casse di previdenza della Fondazione collettiva Trigona per la previdenza professionale

2.06 Stato al 1 o gennaio 2011

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

3.04 Prestazioni dell AVS Età flessibile di pensionamento

Il contratto collettivo di lavoro dell industria alberghiera e della ristorazione svizzera: Bene per tutti. Stato 1 gennaio 2012 Prima edizione

2.09 Stato al 1 gennaio 2013

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Codice delle obbligazioni

6.01 Prestazioni dell'ipg (servizio e maternità) Indennità di perdita di guadagno

Procedura di conteggio semplificata per i datori di lavoro

Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo

ASSUNZIONI AGEVOLATE 2015: sgravi contributivi per chi assume a tempo indeterminato (Legge n. 190 del )

Riforma "Specialista del commercio al dettaglio" Direttive concernenti lo svolgimento di esami modulari per candidati specialisti del commercio al

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

MODELLO STANDARD CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE

tra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni ( )

Il lavoro subordinato

3.03 Prestazioni dell AVS Rendite per superstiti dell AVS

CCNL della ristorazione

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE PENSIONIAMO

Promemoria Assicurazione collettiva ASCO/SWICA per aziende affiliate all ASCO. Edizione 2011

Regolamento del personale

Ai membri della Cassa di compensazione delle banche svizzere

Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Regolamento Piano di risparmio supplementare 1 valido dal 1 0 gennaio 2015

3.03 Stato al 1 gennaio 2011

L acquisto di una proprietà di abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale. Promozione della proprietà di abitazioni

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

Rapporto annuale 2014

L INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

CCNL I N D U S T R I A A L B E R G H I E R A & R I S T O R A Z I O N E

del 5 maggio 1987 (Stato 5 dicembre 2006)

Indennità di perdita di guadagno. Persone aventi diritto alle indennità

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Foglio d'instruzioni sulla riduzione delle vacanze / 17

CONDIZIONI COMPLEMENTARI PER LE RENDITE VITALIZIE DIFFERITE

Settore alberghiero e della ristorazione 2016

IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER IL PERSONALE ATA PREVISTA DALL ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

JOBS ACT APPRENDISTATO E SOMMINISTRAZIONE

Circolare N.29 del 14 Febbraio Ticket sui licenziamenti anche per colf e badanti?

Modifiche a partire dal 1 gennaio 2001 nel campo dei contributi dei datori di lavoro all AVS, all AI, alle IPG e all AD

RIPOSI E PERMESSI PER LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP E PER FAMILIARI CHE ASSISTONO PORTATORI DI HANDICAP LAVORATORE PORTATORE DI HANDICAP

tra la Fondazione SSO-Services e Helsana Assicurazioni SA

PRESTITO PERSONALE Il presente documento non è personalizzato ed ha la funzione di render note le condizioni dell offerta alla potenziale Clientela

Testo originale. Art. 1

Questionario somme di assicurazione elevate Complemento alla proposta

REGOLAMENTO PER LA RETRIBUZIONE DI AUTORITÀ, COMMISSIONI E

Temi specifici della Cassa pensione Coop. 1 Gennaio 2015

Ordinanza concernente la formazione, il perfezionamento e l aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico

Regolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016

CISL FP (A. Roncarolo) Aspetti giuridici Struttura Le voci LA BUSTA PAGA

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Relativo alle prestazioni fornite nell ambito dell interpretariato interculturale

Regolamento sulla liquidazione parziale e totale delle casse di previdenza

ANNUNCIO PUBBLICITARIO PRESTITO PERSONALE SOLE INCASA

1 Per principio, qualsiasi retribuzione derivante da un attività

Riferimenti normativi

Il vostro attestato di previdenza spiegato in modo semplice. Previdenza professionale della Fondazione colle va Vita e della Zurich Assicurazioni

Diritto alle prestazioni per gli Svizzeri e le Svizzere all estero. Informazione complementare all Info-Service «Disoccupazione»

Promemoria piano di lavoro, orario di lavoro, controllo dell orario di lavoro

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

Regolamento Sanimpresa

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Codice delle obbligazioni

Circolare sui contributi all assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione (AD)

Transcript:

Il contratto collettivo di lavoro dell industria alberghiera e della ristorazione svizzera: Bene per tutti. Stato 1 gennaio 2012 Prima edizione Commentario

CCNL Contratto collettivo nazionale di lavoro dell industria alberghiera e0 della ristorazione stipulato fra l organizzazione professionale e i sindacati Hotel & Gastro Union UNiA Syna e le associazioni dei datori di lavoro SCA Swiss Catering Association GastroSuisse hotelleriesuisse Stato 1 gennaio 2012 (versione in formato elettronico nel sito www.l-gav.ch) 1

Ufficio di controllo del CCNL dell industria alberghiera e della ristorazione Dufourstrasse 23 / casella postale 357 4010 Basilea Telefono 061 227 95 55 Telefax 061 227 95 60 E-Mail info @ l-gav.ch Internet www.l-gav.ch Organizzazione professionale e sindacati: Hotel & Gastro Union Adligenswilerstrasse 29/22 / casella postale 3027 6002 Lucerna Telefono 041 418 22 22 Telefax 041 412 03 72 E-Mail info @ hotelgastrounion.ch Internet www.hotelgastrounion.ch UNiA II Sindacato Segretariato centrale Weltpoststrasse 20 / casella postale 272 3000 Berna 15 Telefono 031 350 21 11 Telefax 031 350 22 22 E-Mail info @ unia.ch Internet www.unia.ch Syna sindacato interprofessionale Segretariato centrale Josefstrasse 59 / casella postale 8031 Zurigo Telefono 044 279 71 71 Telefax 044 279 71 72 E-Mail info @ syna.ch Internet www.syna.ch Associazioni dei datori di lavoro: SCA Swiss Catering Association 1) Flüelastrasse 51 / casella postale 8047 Zurigo Telefono 044 388 35 35 Telefax 044 388 35 36 E-Mail info @ swisscatering.ch Internet www.swisscatering.ch GastroSuisse Blumenfeldstrasse 20 / casella postale 8046 Zurigo Telefono 0848 377 111 Telefax 0848 377 112 E-Mail Internet info @ gastrosuisse.ch www.gastrosuisse.ch www.gastroprofessional.ch hotelleriesuisse Monbijoustrasse 130 / casella postale 3001 Berna Telefono 031 370 41 11 Telefax 031 370 41 50 E-Mail info @ hotelleriesuisse.ch Internet www.hotelleriesuisse.ch 1) Comprende: Compass Group (Schweiz) AG DSR Schweizer Cafetier-Verband SV Group ZFV-Unternehmungen 2

Indice I Applicabilità e durata del contratto 5 Art. 1 Campo di applicazione 5 Art. 2 Non applicabilità 7 Art. 3 Entrata in vigore e durata 8 II Inizio e fine del rapporto di lavoro 9 Art. 4 Assunzione 9 Art. 5 Periodo di prova 12 Art. 6 Disdetta 13 Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali 15 III Salario 17 Art. 8 Salario lordo 17 Art. 9 Sistema di retribuzione 22 Art. 10 Salari minimi 23 Art. 11 Salario minimo per praticanti 28 Art. 12 Tredicesima mensilità 29 Art. 13 Deduzioni salariali 31 Art. 14 Pagamento del salario 32 IV Durata del lavoro e tempo libero 33 Art. 15 Durata del lavoro/straordinari 33 Art. 16 Giorni di riposo 40 Art. 17 Vacanze 43 Art. 18 Giorni festivi 47 Art. 19 Congedo di formazione 48 Art. 20 Giorni di congedo retribuiti 49 Art. 21 Piano di lavoro/registrazione delle ore di lavoro/controllo del tempo di lavoro 51 V Compensazione del salario e assicurazioni sociali 53 Art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore 53 Art. 23 Assicurazione per perdita di guadagno in caso di malattia/gravidanza 56 Art. 24 Gravidanza/maternità 58 Art. 25 Assicurazione contro gli infortuni 59 Art. 26 Certificato medico 61 Art. 27 Previdenza professionale 62 Art. 28 Servizio militare, servizio civile e protezione civile 65 3

VI Disposizioni generali 67 Art. 29 Vitto e alloggio 67 Art. 30 Biancheria, vestiario e utensili da lavoro 68 Art. 31 Condotta e responsabilità del collaboratore 69 Art. 32 Cumulo dei periodi lavorativi 71 Art. 33 Deroghe 72 VII Disposizioni formali 73 Art. 34 Adeguamento del contratto 73 Art. 35 Esecuzione del contratto 74 Art. 36 Conferimento dell obbligatorietà generale 81 Art. 37 Disposizioni finali 82 Allegato relativo all articolo 15 capoverso 1 CCNL Durata del lavoro/ straordinari 83 Conferimento dell obbligatorietà generale Estratto del Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell industria alberghiera e della ristorazione Decreto del 19 novembre 1998 (senza allegato) 85 Proroga e modifica dell 11 dicembre 2009 87 Decreto e modifica del conferimento dell obbligatorietà generale 97 Articoli dichiarati di obbligatorietà generale (stato 1 gennaio 2012) 98 Nel presente contratto, laddove si parla di datore di lavoro o collaboratore, si intende sempre anche datrice di lavoro e collaboratrice. In caso di interpretazione divergente dei testi in lingua tedesca, francese e italiana, fa stato la versione tedesca. 4

I Applicabilità e durata del contratto Art. 1 Campo di applicazione 1 Il presente contratto si applica a tutti i datori di lavoro e collaboratori che svolgono un attività in un azienda dell industria alberghiera e della ristorazione. Sono interessati tutti i fornitori di prestazioni alberghiere e/o ristorative accessibili al pubblico e offerte in genere a pagamento. Non è indispensabile che si tratti di attività a scopo di lucro. 2 II presente contratto è valido per tutta la Svizzera. 3 Se il presente contratto o altre disposizioni di legge imperative non prevedono diversamente, i collaboratori a tempo parziale beneficiano, in rapporto alle ore di lavoro prestate, degli stessi diritti e doveri dei collaboratori a tempo pieno. Applicabilità e durata del contratto Commento Aziende assoggettate Al CCNL sottostanno tutti gli operatori di prestazioni fornite dietro pagamento nel settore alberghiero e della ristorazione, aperte al pubblico. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro, dichiarate di obbligatorietà generale, hanno validità immediata per tutti i datori di lavoro e i salariati (inclusi i lavoratori occupati a tempo parziale e gli ausiliari) delle aziende che offrono un servizio alberghiero e/o gastronomico e segnatamente di quelle che, dietro compenso, alloggiano persone o servono sul posto cibi o bevande. Non è indispensabile che si tratti di attività a fine di lucro. Equiparate alle aziende che offrono un servizio alberghiero e/o gastronomico sono quelle aziende che forniscono cibi già pronti. Nel settore della ristorazione fanno segnatamente parte: servizi di catering, take away, servizi di fornitura a domicilio per cibi già pronti (esempio: fornitori di pizza a domicilio), banchi di vendita per cibi e bevande come pure buffet delle manifestazioni sportive, fiere e altre manifestazioni, bar di teatri, banchi mobili di vendita di menu e/o bevande, ristoranti o caffè aperti al pubblico in case di riposo, residenze per anziani, ospedali e scuole di ogni tipo, club ecc. Le aziende assoggettate non devono necessariamente rientrare nel campo d applicazione delle leggi cantonali sugli esercizi pubblici. Il giudizio sui casi limite spetta alla Commissione di sorveglianza. Collaboratori assoggettati (Applicazione del CCNL a panetterie, pasticcerie, confetterie oppure macellerie, ecc. con esercizi di ristorazione) Collaboratori impiegati nella produzione Nelle panetterie, pasticcerie, confetterie e macellerie, ecc., che, oltre ad un negozio, gestiscono anche un esercizio di ristorazione, il personale impiegato nella produzione viene incluso nel CCNL solo se lavora per almeno il 50% nel settore aziendale adibito alla ristorazione. 5

I panettieri, panettieri-pasticcieri, pasticcieri-confettieri o macellai, ecc., sono assoggettati al CCNL solo se lavorano in un azienda di ristorazione o se hanno stipulato un contratto individuale di lavoro del settore della ristorazione. Collaboratori impiegati nel servizio I collaboratori addetti alla vendita in panetterie, pasticcerie, confetterie e macellerie, ecc., che offrono contemporaneamente servizi di ristorazione in un azienda annessa, non sono assoggettati al CCNL se le ore di lavoro prestate nell ambito della ristorazione sono inferiori alla metà delle ore complessive lavorate complessivamente. Collaboratori a tempo parziale Per collaboratori a tempo parziale ai sensi del CCNL s intendono coloro che sono regolarmente occupati in una percentuale inferiore alla media dell orario di lavoro settimanale a norma dell art. 15 CCNL. Con regolarmente è intesa una durata, ossia un rapporto di lavoro continuo. Collaboratori a tempo parziale e ausiliari godono per principio degli stessi diritti e doveri dei collaboratori impiegati a tempo pieno, tuttavia in rapporto al grado d occupazione. Per esempio un lavoratore a tempo parziale, con un grado d occupazione del 50%, ha parimenti diritto a 5 settimane di vacanze l anno. Durante le vacanze egli riceverà tuttavia un salario che corrisponde al suo grado d occupazione del 50%. 6

Art. 2 Non applicabilità Commento Non sottostanno al presente contratto: il gestore, i direttori i familiari del gestore (coniuge, genitori, fratelli e sorelle, discendenti) i musicisti, artisti, disc-jockey gli allievi di scuole professionali durante i corsi scolastici i collaboratori occupati prevalentemente in un azienda annessa Dirigenti d azienda, direttori Collaboratori con funzione di dirigente d azienda, direttore, gerente oppure amministratore non sono assoggettati al CCNL, a condizione che essi dispongano, ai sensi della legge sul lavoro (art. 9 ordinanza I concernente la legge sul lavoro), di un ampio potere decisionale nelle questioni importanti e che abbiano una responsabilità corrispondente. Per contro, i sostituti dei dirigenti d azienda, gli assistenti e gli aides du patron, ecc. sono assoggettati al CCNL. Applicabilità e durata del contratto Scuole professionali Quando frequentano la scuola, gli allievi delle scuole professionali non sono assoggettati al CCNL. Durante il periodo della formazione pratica, al di fuori della scuola, tali studenti vengono considerati collaboratori ai sensi del CCNL e ne sono assoggettati. Aziende accessorie I collaboratori nelle aziende accessorie che non sono unicamente a disposizione degli ospiti dell azienda, sono assoggettati al CCNL se esercitano le loro funzioni nella parte d azienda destinata alla ristorazione, superando il 50% del loro orario di lavoro. Se il collaboratore con qualifica di artigiano (p.es. falegname, pittore, tappezziere, elettricista, giardiniere) custode, bagnino, responsabile wellness, ecc. è impiegato esclusivamente nell azienda, egli è assoggettato al CCNL. Apprendisti Gli apprendisti non sono assoggettati al CCNL, per quest ultimi esiste un accordo separato per l industria alberghiera e la ristorazione. 7

Art. 3 Entrata in vigore e durata 1 II presente contratto entra in vigore il 1 gennaio 2010. 2 II presente contratto può essere disdetto, con un preavviso di sei mesi e mediante lettera raccomandata, per metà o per la fine di un anno civile, ma al più presto per il 31 dicembre 2013. 8

II Inizio e fine del rapporto di lavoro Art. 4 Assunzione 1 L assunzione avviene mediante contratto individuale di lavoro. Si consiglia di stipulare il contratto di lavoro in forma scritta prima dell entrata in servizio del collaboratore. Quest ultimo può richiedere in qualsiasi momento la stipulazione del contratto di lavoro in forma scritta. 2 La validità delle disposizioni del presente contratto elencate qui di seguito presuppone la forma scritta: art. 5 cifre 1 e 2 Periodo di prova art. 6 cifra 3 Disdetta del contratto a tempo determinato art. 14 cifra 1 Pagamento del salario art. 15 cifra 7 Indennità per straordinari art. 29 cifra 1 Vitto e alloggio 3 Per i contratti di lavoro stagionali, l inizio della stagione (inizio del rapporto di lavoro) deve essere stabilito nel contratto individuale di lavoro indicando se possibile una data o comunicato per scritto al collaboratore con almeno un mese di anticipo. Inizio e fine del rapporto di lavoro Commento Forma del contratto di lavoro Per principio, il contratto di lavoro non è legato a una determinata forma. Vale a dire che anche un contratto di lavoro verbale è valido. Per chiarezza e motivi di prova, si consiglia vivamente di stipulare i contratti di lavoro sempre in forma scritta. Se non viene stipulato un contratto di lavoro in forma scritta, bisogna informare il collaboratore sui seguenti punti secondo l art. 330b CO: Per i rapporti di lavoro che sono stati stipulati per una durata indeterminata o per più di un mese, il datore di lavoro a partire dal 1 aprile 2006 deve informare per iscritto il lavoratore, al più tardi un mese dopo l inizio del rapporto di lavoro, sul nome dei contraenti, la data d inizio del rapporto di lavoro, la funzione del lavoratore, il salario e gli eventuali supplementi salariali come pure la durata settimanale del lavoro. Questo è valido anche per le modifiche che concernono questi elementi contrattuali oggetto dell obbligo di informare (art. 330b CO). Con la stipulazione di un contratto di lavoro in forma scritta viene contemporaneamente soddisfatto questo obbligo di informare. Chi intende avvalersi dei margini d azione dell art. 4 cpv. 2 CCNL deve potersi basare su un accordo scritto. La validità dell accordo è assoggettata all osservanza della forma scritta (in analogia all art. 11 cpv. 2 CO). Quali tipi di contratto adottare? Per garantire la certezza del diritto a datore di lavoro e lavoratore, le parti sociali del CCNL raccomandano di adottare uno dei seguenti tipi di contratto, adatti alle situazioni concrete descritte: 9

Tipo di contratto Elementi Impiego fisso a salario mensile Il collaboratore ha diritto al salario mensile pattuito, che gli viene versato regolarmente. Il contratto è concluso per una durata indeterminata (contratto di lavoro a tempo indeterminato) o per una durata determinata (contratto di lavoro a tempo determinato). Il contratto è utilizzato sia per gli impieghi a tempo pieno sia per gli impieghi a tempo parziale. Il tasso d occupazione è definito nel contratto. Il collaboratore ha diritto all occupazione nel quadro stabilito dal contratto di lavoro. Se non può mettere a disposizione il lavoro pattuito, il datore di lavoro è in mora e deve comunque corrispondere il salario mensile pattuito. Attenzione: i contratti a tempo determinato ripetuti possono diventare contratti a catena (non vale per i contratti stagionali). Contratto a salario orario Il contratto di lavoro per collaboratori pagati a ore non garantisce perlopiù un orario di lavoro settimanale fisso. Il lavoratore lavora irregolarmente e ha diritto a essere occupato. Questo tipo di contratto è consigliato soltanto per rapporti contrattuali con tasso d occupazione di poco conto e irregolare. Il contratto è concluso per una durata indeterminata (contratto di lavoro a tempo indeterminato) o per una durata determinata (contratto di lavoro a tempo determinato). Nel contratto non è definito alcun tasso d occupazione. Il datore di lavoro definisce gli impieghi entro i limiti previsti all art. 21 CCNL. Gli impieghi di lavoro sono ricorrenti ma irregolari. Gli impieghi sono ordinati unilateralmente dal datore di lavoro. Il lavoratore ha diritto a essere occupato nel quadro della media dei propri impieghi (calcolata al massimo in base all ultimo anno). Se non può più occupare il lavoratore, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il salario mensile medio. Contratto per ausiliari / lavoro saltuario Il contratto di lavoro per ausiliari non garantisce un occupazione. Il contratto è concluso generalmente a tempo indeterminato, ma un contratto per ausiliari può essere concluso anche nell ambito di un contratto di lavoro di durata determinata. Gli impieghi sono concordati su chiamata. I collaboratori su chiamata non figurano nei piani di lavoro. Il lavoratore ha facoltà di rifiutare gli impieghi. Gli impieghi di lavoro sono assai rari ed estremamente irregolari. 10

Le parti sociali e l Ufficio di controllo del CCNL mettono a disposizione i corrispondenti modelli di contratto. Esempio sulla forma scritta come presupposto di validità l datore di lavoro e il collaboratore concordano a voce un periodo di prova di un mese. Secondo l art. 4 cifra 2, un simile accordo può essere concluso soltanto per iscritto. Nell esempio, il periodo di prova è, nonostante l accordo in forma verbale, di 14 giorni, poiché la forma scritta non è stata rispettata. Inizio e fine del rapporto di lavoro 11

Art. 5 Periodo di prova 1 II periodo di prova è di 14 giorni. La durata di tale periodo può essere modificata mediante accordo scritto. Essa non può tuttavia superare i 3 mesi. 2 Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di una qualsiasi giornata lavorativa con un preavviso di 3 giorni. Tale preavviso può essere prolungato mediante accordo scritto. 3 La disdetta deve essere resa nota alla controparte al più tardi l ultimo giorno del periodo di prova. Commento Il periodo di prova può essere prolungato al massimo fino a 3 mesi, possibilità che andrebbe valutata soprattutto per i quadri. Durante il periodo di prova i termini di disdetta possono essere concordati liberamente e dovrebbero, almeno in caso di periodi di prova prolungati, ammontare a più di 3 giorni (p.es. 7 oppure 14 giorni). Salvo diverso accordo, vale un periodo di prova di 14 giorni con un termine di disdetta di 3 giorni. Il periodo di prova si prolunga per la durata dell assenza se il collaboratore è impedito alla prestazione del lavoro in seguito a malattia, infortunio o assolvimento di un obbligo legale non assunto volontariamente. I periodi di carenza legali (disdetta in tempo inopportuno art. 336c e art. 336d CO) valgono solo il periodo di prova. Tuttavia, la disdetta può essere abusiva anche durante il periodo di prova (art. 336, 336a, 336b CO). La disdetta può essere comunicata alla controparte anche durante l ultimo giorno del periodo di prova. La disdetta può essere data per qualsiasi giorno della settimana (rimangono riservati accordi scritti deroganti). Anche per i contratti di lavoro a tempo determinato si può pattuire un periodo di prova. Senza accordo reciproco scritto, per il rapporto di lavoro a tempo determinato non esiste il periodo di prova. Nei seguenti casi non è ammissibile concordare un nuovo periodo di prova: Trasferimento dell azienda secondo l art. 333 CO; un contratto di lavoro susseguente a un contratto di tirocinio; interruzione di contratti che si susseguono a breve distanza di tempo per la stessa attività (in particolare contratti stagionali). Il periodo di prova inizia il primo giorno lavorativo e non con la data di entrata in servizio concordata nel contratto di lavoro. Il periodo di prova deve essere differenziato dai cosiddetti giorni di prova che danno la possibilità di conoscersi a vicenda. Se questi giorni di prova sono richiesti dal datore di lavoro, e durante queste giornate il collaboratore presta un adeguato lavoro, quest ultimo dev essere retribuito con un rispettivo salario. 12

Art. 6 Disdetta Commento 1 Dopo il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, dal primo al quinto anno di lavoro con preavviso di un mese, dal sesto anno di lavoro con preavviso di due mesi. 2 La disdetta deve essere resa nota alla controparte al più tardi l ultimo giorno prima dell inizio del termine di disdetta. 3 Per i contratti a tempo determinato, la disdetta deve essere convenuta per scritto. In caso contrario, tali contratti non possono essere disdetti fino alla scadenza. 4 La fine della stagione deve essere stabilita nel contratto individuale di lavoro se possibile indicando una data. Il contratto può tuttavia essere limitato alla fine della stagione anche senza indicazione di una data. Se la data della fine della stagione non è stata convenuta per scritto, l ultimo giorno del rapporto di lavoro al termine della stagione dell azienda deve essere comunicato al collaboratore almeno 14 giorni prima dell ultimo giorno di lavoro. Inizio e fine del rapporto di lavoro Osservazioni generali Non è ammesso concordare termini di disdetta differenti per collaboratori e datori di lavoro. Ove siano stipulati, vale quello più lungo (come da art. 335a cpv. 1 CO). La disdetta è valida al momento della ricevuta, vale a dire che il timbro postale non è determinante. L onere della prova spetta alla parte che dà la disdetta. Per principio, una disdetta è valida in qualsiasi forma (anche verbale). Per motivi di prova si consiglia vivamente di optare per la forma scritta. Se la disdetta avviene per lettera raccomandata, ed essa non può essere consegnata personalmente al mittente, la Posta colloca nella bucalettere oppure nella casella postale un invito di ritiro. La disdetta è ritenuta come consegnata al momento in cui la lettera può essere ritirata il primo giorno utile alla Posta. Il contratto di lavoro può essere disdetto di comune accordo in qualsiasi momento e per una data qualsiasi (contratto di annullamento). Disdetta dei contratti a tempo determinato Per principio, durante la loro durata i contratti a tempo determinato (p.es. contratti stagionali) non sono di per sé denunciabili, a meno che in caso di licenziamento esso non sia stato esplicitamente concordato per iscritto. Per la durata temporale di un contratto di lavoro stagionale può essere concordata non solo una data ma anche la chiusura aziendale a fine stagione. La chiusura si basa principalmente su criteri oggettivi (condizioni meteorologiche), e pertanto anche i tribunali riconoscono tale tipo di delimitazione del contratto stagionale. L ultimo giorno di lavoro deve essere il medesimo per tutti i collaboratori e deve essere loro comunicato con un preavviso di almeno 14 giorni. Se singoli collaboratori saranno licenziati prima di detta data, si dovranno stipulare contratti stagionali 13

denunciabili e si dovrà osservare un termine di preavviso di un mese oppure le parti dovranno concludere un contratto di annullamento. La comunicazione tempestiva della fine di una stagione non è comparabile a nessun tipo di disdetta e può quindi essere notificata anche durante un periodo di carenza (malattia, ecc.). In questo contesto va osservato che non in tutti i casi la durata dei contratti stagionali corrisponde alla durata del relativo permesso di lavoro. Termini di disdetta Il termine di disdetta è da adeguare al rapporto di lavoro risp. alla funzione. Conviene a entrambe le parti fissare termini di disdetta né troppo lunghi né troppo brevi. I termini di disdetta secondo l art. 6 cifra 1 CCNL sono da considerare come termini di disdetta minimi. Esempio Il collaboratore è nel 5 anno di lavoro e viene licenziato. Il suo 6 anno lavorativo inizia con il termine di disdetta. Termine di disdetta determinante: 1 mese, in quanto al momento in cui ha preso conoscenza del licenziamento era ancora nel 5 anno di lavoro. 14

Art. 7 Protezione dalla disdetta durante le vacanze contrattuali 1 Dopo il periodo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro durante le vacanze contrattuali del collaboratore. 2 Se la disdetta è data prima dell inizio delle vacanze, il termine di disdetta non è prolungato. Commento La protezione contro la disdetta durante le vacanze contrattuali è una disposizione aggiuntiva del CCNL all art. 336c CO in relazione alla disdetta in tempo inopportuno. Trascorso il periodo di prova, un licenziamento da parte del datore di lavoro durante le vacanze del collaboratore è nullo (durante il periodo di prova non vi è protezione contro la disdetta del contratto). Non comporta conseguenze giuridiche e dovrà essere ripetuto dopo le vacanze, alla ripresa del lavoro. Una disdetta notificata prima dell inizio delle vacanze è tuttavia valida. Contrariamente alle disposizioni del Codice delle obbligazioni sulla disdetta in tempo inopportuno, non vi è un prolungamento del termine di disdetta dovuto ai giorni di vacanza presi, se il contratto è stato disdetto prima delle vacanze (art. 336c alinea 2 CO). La disposizione esclude unicamente una disdetta del contratto durante le vacanze previste dal contratto di lavoro. Trascorso il periodo di prova, l art. 7 protegge il collaboratore da un licenziamento durante le vacanze contrattuali. Durante le sue vacanze, il collaboratore dovrebbe potersi riposare senza dover andare alla ricerca di un nuovo lavoro in seguito al licenziamento da parte del datore di lavoro. Inizio e fine del rapporto di lavoro Le «vacanze contrattuali» sono periodi durante i quali il collaboratore, oltre ai giorni di riposo settimanali, usufruisce di tempo libero per riposarsi e per i quali viene retribuito. Le vacanze contrattuali possono essere concesse individualmente oppure nel quadro delle vacanze aziendali. I dettagli relativi alle vacanze sono commentati all art. 17 del CCNL. Esempi Un cameriere lavora da 6 mesi in un ristorante e dal 20 febbraio al 4 marzo usufruisce di vacanze contrattuali. Il datore di lavoro non è soddisfatto delle prestazioni del collaboratore e lo licenzia il 22 febbraio. La disdetta viene notificata dopo il periodo di prova e durante le vacanze contrattuali. Essa è quindi nulla. Il datore di lavoro dovrà licenziare il collaboratore nuovamente dopo il 4 marzo. Una cuoca con molti anni di servizio e un periodo di disdetta di 2 mesi ha concordato con il datore di lavoro un periodo di vacanze dal 15 aprile al 7 maggio. Per problemi economici il datore di lavoro la licenzia il 20 marzo per il 31 maggio. La protezione contro la disdetta del contratto non è applicabile perché il licenziamento è notificato prima dell inizio delle vacanze. Un collaboratore invia la disdetta durante le sue vacanze al datore di lavoro. La protezione contro la disdetta non è applicabile poiché è il collaboratore a disdire il contratto e non il datore di lavoro. 15

Insieme al suo partner, la collaboratrice della reception ristruttura una vecchia casa e a questo scopo prende vacanze contrattuali dal 1 al 28 aprile. Con il datore di lavoro ha concordato inoltre un congedo non pagato dal 29 aprile al 31 maggio per ultimare la ristrutturazione della casa. Dietro consiglio del suo fiduciario, il datore di lavoro deve sopprimere a un posto di lavoro per far fronte agli elevati costi del personale. Il 20 maggio disdice con lettera raccomandata il rapporto di lavoro per il 30 giugno della sua collaboratrice. La collaboratrice non è protetta contro questo licenziamento poiché notificato durante il periodo di congedo non pagato. 16

III Salario Art. 8 Salario lordo 1 Quale base per la retribuzione del collaboratore fa stato il salario lordo AVS secondo quanto definito all articolo 7 dell ordinanza sull assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS).Tale definizione del salario lordo vale anche come base di calcolo per le prestazioni delle assicurazioni sociali. 2 Per calcolare il salario lordo nei seguenti articoli ci si basa, in caso di salario fisso, sul salario lordo del mese precedente, in caso di salario variabile (in particolare per i salari basati sulla cifra d affari e i salari orari), sul salario lordo medio percepito nel periodo d impiego precedente (al massimo 12 mesi): art. 14 Pagamento del salario art. 15 Durata del lavoro/straordinari art. 16 Giorni di riposo art. 17 Vacanze art. 18 Giorni festivi art. 19 Congedo di formazione art. 20 Giorni di congedo retribuiti art. 22 Salario in caso di impedimento del collaboratore art. 23 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia/gravidanza art. 25 Assicurazione contro gli infortuni art. 28 Servizio militare, servizio civile e protezione civile 3 Per calcolare il salario lordo per giorno civile si divide per 30 il salario lordo mensile. Salario Commento Per principio, il sistema salariale del CCNL è basato sul salario lordo, così definito dalla legislazione AVS. In particolare ne fanno parte tutte le partecipazioni alla cifra d affari, premi di rendimento, tredicesima mensilità, indennizzi per vacanze, premi fedeltà, ecc. Eccezioni sono da osservare in caso di giovani e pensionati. Oltre al salario lordo AVS, il salario complessivo può comprendere elementi non soggetti all AVS come p.es. assegni familiari, indennità per perdita di salario delle assicurazioni infortuni e perdita di guadagno per malattia, indennità per vestiario nonché in parte spese. Si raccomanda caldamente di concordare esclusivamente salari lordi. In caso di stipulazione di contratti che prevedono salari netti, sorgeranno inevitabilmente problemi con il conteggio con le assicurazioni sociali risp. con gli uffici delle contribuzioni. Le associazioni contraenti mettono a disposizione dei propri membri contratti tipo che tengono conto di questa esigenza. Per il calcolo del diritto al salario, secondo l art. 8 cifra 2 CCNL, per il salario fisso ci si deve basare sul salario lordo del mese precedente, quando è stato concordato un orario di lavoro 17

fisso. In caso di salario variabile e in caso di orario di lavoro variabile, ci si deve basare sul salario medio della precedente durata d impiego, al massimo però su di 12 mesi. Calcolo del salario per un mese incompleto Se il collaboratore entra in servizio a mese già iniziato, il salario viene determinato sui giorni civili effettivi del relativo mese. Il salario lordo per giorno viene calcolato per tutti i mesi con 1 /30, indipendentemente dal fatto se il relativo mese conti 28 o 31 giorni civili. I giorni festivi e di riposo (art. 16 e art. 18) non goduti vanno compensati con 1 /22 del salario mensile. Esempio L entrata in servizio avviene il 23 dicembre. Il rapporto di lavoro in dicembre è quindi di 9 giorni (calcolato fino al 31 dicembre). Calcolo del salario di dicembre: salario mensile : 30 giorni 9 giorni. Conversione del salario mensile in paga oraria Per il calcolo della paga oraria, il salario mensile è da dividere per il numero di ore secondo la sottostante tabella: 52 settimane (l anno) : 12 mesi = 1 mese ha Ø 4,33 settimane Ore di lavoro pattuite per settimana Calcolo ore per mese arrotondate a (divisore per il calcolo del salario orario) 20 ore 4,33 settimane = 86,70 ore 87 ore 30 ore 4,33 settimane = 130,00 ore 130 ore 40 ore 4,33 settimane = 173,33 ore 173 ore 41 ore 4,33 settimane = 177,66 ore 178 ore 42 ore 4,33 settimane = 182,00 ore 182 ore 43 ore 4,33 settimane = 186,33 ore 186 Stunden 43,5 ore 4,33 settimane = 188,50 ore 189 ore 44 ore 4,33 settimane = 190,66 ore 191 ore 45 ore 4,33 settimane = 195,00 ore 195 ore etc. Secondo l art. 15 CCNL, l orario di lavoro medio settimanale corrisponde a 42 ore in caso di impiego a tempo pieno (piccole aziende 45 ore, aziende stagionali 43,5 ore). Esempio A (salario in caso di malattia per collaboratori a salario fisso) Calcolo del salario: Collaboratore con salario mensile (senza partecipazione alla cifra d affari) Durata dell impiego: dal 12 febbraio 2011 al 31 maggio 2011 Salario mensile: CHF 3 823. Malattia in maggio: 7 giorni (indennità giornaliera per malattia nel periodo di carenza, 88%) 18