Circolare n. 9. del 7 marzo 2011

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1 PREMESSA Il DM 7.5.2007 n. 63 ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al DM 31.5.99 n. 164, regolamento attuativo dell assistenza fiscale mediante la presentazione dei modelli 730. In particolare, è stato modificato l art. 16 del DM 164/99, in materia di modalità e termini di comunicazione ai sostituti d imposta (es. datori di lavoro, committenti, enti previdenziali) dei modelli 730-4, contenenti gli importi da trattenere o da rimborsare al contribuente derivanti dalla liquidazione dei modelli 730 presentati ad un CAF - dipendenti o ad un professionista abilitato. Sulla base della nuova procedura: i CAF - dipendenti e i professionisti abilitati che hanno elaborato i modelli 730 non devono più inviare i modelli 730-4 direttamente al sostituto d imposta, ma all Agenzia delle Entrate, in via telematica, unitamente ai modelli 730 elaborati; l Agenzia delle Entrate provvede a trasmettere ai sostituti d imposta, in via telematica, i modelli 730-4 ricevuti, affinché i sostituti stessi possano effettuare i relativi conguagli a debito o a credito sulle retribuzioni, compensi o pensioni erogati; per ricevere in via telematica dall Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4, i sostituti d imposta devono effettuare un apposita comunicazione all Agenzia stessa. Con il provvedimento 25.2.2011, l Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di attuazione delle nuove disposizioni con riferimento ai modelli 730/2011, relativi al periodo d imposta 2010. Per ricevere in via telematica dall Agenzia delle Entrate i dati riguardanti i conguagli relativi ai modelli 730/2011, i sostituti d imposta devono effettuare un apposita comunicazione all Agenzia stessa, entro il 31.3.2011. Si sottolinea che: il sostituto d imposta non è obbligato ad utilizzare le nuove procedure e ad inviare la suddetta comunicazione all Agenzia delle Entrate; la scelta di adottare le procedure in esame consente di semplificare e di rendere più efficiente la procedura di trasmissione e di gestione dei dati relativi ai conguagli dei modelli 730 (ad e- sempio, mediante il trasferimento dei dati ricevuti in via telematica direttamente nelle procedure informatiche adibite alla preparazione delle buste paga dei dipendenti). 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA PROCEDURA La nuova procedura di invio dei modelli 730-4 si applica: a tutti i sostituti d imposta con domicilio fiscale in Italia, sia privati che pubblici, salve alcune eccezioni; sia ai modelli 730 elaborati dai CAF - dipendenti che a quelli elaborati dai professionisti abilitati all esercizio dell attività di assistenza fiscale (dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro). 2

3 ESCLUSIONE DEI GRANDI SOSTITUTI D IMPOSTA Per l anno 2011, restano esclusi dall ambito applicativo della nuova procedura di invio dei modelli 730-4 i seguenti sostituti d imposta: INPS (si segnala che l IPOST, Istituto Postelegrafonici, è stato soppresso e le relative funzioni sono state trasferite all INPS); INPDAP; Ministero dell Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro); Ferrovie dello Stato S.p.A.; Poste Italiane S.p.A. In relazione ai suddetti sostituti d imposta, la comunicazione dei modelli 730-4 da parte dei CAF e dei professionisti abilitati continua quindi ad avvenire secondo le precedenti modalità, che già prevedevano una trasmissione telematica mediante l utilizzo di propri sistemi. 4 PROCEDURA DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4 I CAF - dipendenti e i professionisti abilitati all attività di assistenza fiscale devono comunicare il risultato contabile dei modelli 730 (modelli 730-4): in via telematica all Agenzia delle Entrate, invece che al sostituto d imposta; nello stesso file contenente i dati della dichiarazione. La suddetta trasmissione telematica deve avvenire: entro il 30 giugno di ciascun anno, per i modelli 730 ordinari ; ovvero entro il 10 novembre, per i modelli 730 integrativi. A seguito della trasmissione telematica dei dati, l Agenzia delle Entrate provvede a: fornire ai CAF e ai professionisti abilitati, entro i successivi 5 giorni, l attestazione di ricezione dei modelli 730-4; rendere disponibili i modelli 730-4 ai sostituti d imposta (o ai loro intermediari appositamente incaricati), in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione; confermare ai CAF e ai professionisti abilitati, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, la disponibilità dei dati comunicati ai sostituti d imposta o ai loro intermediari incaricati. Vengono, quindi, eliminati, di regola, i rapporti di comunicazione diretta tra i CAF - dipendenti o i professionisti abilitati e i sostituti d imposta. La nuova procedura, infatti, parte dal presupposto che attualmente tutti i sostituti d imposta datori di lavoro utilizzano obbligatoriamente i servizi telematici, in maniera diretta o tramite intermediari. 4.1 IMPOSSIBILITÀ DI TRASMETTERE IN VIA TELEMATICA I MODELLI 730-4 Qualora sia impossibile trasmettere in via telematica al sostituto d imposta i modelli 730-4, l Agenzia delle Entrate trasmette la relativa ricevuta al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, il quale è tenuto ad inviare il modello 730-4 al sostituto d imposta con i mezzi più idonei (es. posta ordinaria, lettera raccomandata, fax, posta elettronica). 3

4.2 RICEZIONE DI MODELLI 730-4 PER I QUALI NON È POSSIBILE EFFETTUARE I CON- GUAGLI Il sostituto d imposta che riceve, anche in via telematica dall Agenzia delle Entrate, un modello 730-4 di un contribuente per il quale non è tenuto all effettuazione delle operazioni di conguaglio (es. perché non ha mai avuto un rapporto di lavoro), deve restituire il modello ricevuto: entro il quinto giorno lavorativo successivo; direttamente al CAF o al professionista abilitato che ha elaborato il modello 730, per i conseguenti adempimenti. 5 COMUNICAZIONE ALL AGENZIA DELLE ENTRATE DA PARTE DEI SOSTITUTI D IMPOSTA PER LA RICEZIONE TELEMATICA DEI MODELLI 730-4 Per ricevere in via telematica dall Agenzia delle Entrate i dati relativi ai modelli 730-4, i sostituti d imposta devono effettuare un apposita comunicazione alla stessa Agenzia: in via telematica, direttamente o tramite un intermediario incaricato; utilizzando l apposito modello approvato dal provvedimento Agenzia delle Entrate 25.2.2011 (denominato Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall Agenzia delle Entrate ), reperibile sul relativo sito Internet, dove è disponibile gratuitamente anche un apposito prodotto informatico; nella quale indicano se intendono ricevere i modelli 730-4 direttamente, oppure tramite un intermediario incaricato; entro il 31.3.2011. Comunicazione del numero di cellulare o dell indirizzo di posta elettronica Nel modello da trasmettere all Agenzia delle Entrate deve essere indicato anche un numero di telefono cellulare e/o un indirizzo di posta elettronica del sostituto d imposta o dell intermediario incaricato della ricezione dei modelli 730-4, al fine di poter comunicare rapidamente ogni elemento utile a rendere agevole e sicura la gestione del flusso telematico dei modelli 730-4. 5.1 SOSTITUTI D IMPOSTA CHE INTENDONO RICEVERE DIRETTAMENTE I MODELLI 730-4 I sostituti d imposta che intendono ricevere direttamente i modelli 730-4: devono essere abilitati al servizio telematico Entratel o Fisconline; devono comunicare l utenza telematica all Agenzia delle Entrate, con le modalità sopra indicate ed entro il 31.3.2011. 5.1.1 Possesso di più abilitazioni ai servizi telematici Se il sostituto d imposta è in possesso di più chiavi di abilitazione ai servizi telematici, deve comunicare all Agenzia delle Entrate un unico codice sede Entratel presso cui ricevere i modelli 730-4. 5.1.2 Presenza di più sedi operative I sostituti d imposta con più sedi operative non devono più comunicare i dati di ogni sede presso la quale far pervenire i modelli 730-4, identificata con la medesima codifica utilizzata per la compilazione dei modelli CUD. 4

5.2 SOSTITUTI D IMPOSTA CHE INTENDONO RICEVERE I MODELLI 730-4 TRAMITE UN INTERMEDIARIO ABILITATO O UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO I sostituti d imposta che per la ricezione telematica dei modelli 730-4, invece, intendono avvalersi di intermediari incaricati (es. dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, ecc.), devono comunicare all Agenzia delle Entrate: l intermediario prescelto, indicando il relativo codice sede Entratel; con le modalità sopra indicate ed entro il 31.3.2011. 5.2.1 Incarico ad una società del gruppo Le suddette disposizioni si applicano anche qualora l incarico di ricevere in via telematica i modelli 730-4 venga attribuito ad una società del gruppo, abilitata alla trasmissione telematica. In tal caso occorre comunicare all Agenzia delle Entrate il codice sede Entratel della società incaricata. 5.2.2 Presenza di più sedi operative I sostituti d imposta con più sedi operative non devono più comunicare i dati: di ogni propria sede, identificata con la medesima codifica utilizzata per la compilazione dei modelli CUD, in relazione alla quale far pervenire i modelli 730-4 ad un intermediario incaricato; dell intermediario prescelto con riferimento ad ogni singola sede. 5.3 REVOCA DELLA COMUNICAZIONE La revoca di una precedente comunicazione può essere richiesta esclusivamente nel caso di cessazione dell attività, con conseguente perdita della qualifica di sostituto d imposta. La comunicazione recante la revoca per cessazione dell attività deve essere trasmessa all Agenzia delle Entrate al verificarsi di tale evento. 5.4 SOSTITUTI D IMPOSTA CHE HANNO GIÀ RICEVUTO I MODELLI 730-4 DALL AGENZIA DELLE ENTRATE NEGLI ANNI PRECEDENTI La comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il 31.3.2011 deve essere effettuata anche dai sostituti d imposta che hanno già ricevuto negli anni precedenti i modelli 730-4 in via telematica dall Agenzia delle Entrate. 5.5 ELENCO DEI SOSTITUTI D IMPOSTA CHE HANNO EFFETTUATO LA COMUNICA- ZIONE L Agenzia delle Entrate rende disponibile l elenco dei sostituti d imposta che hanno presentato la comunicazione entro il 31.3.2011: ai soggetti che prestano l assistenza fiscale (CAF e professionisti abilitati); in via telematica. 5

5.6 SOSTITUTI D IMPOSTA CHE NON HANNO EFFETTUATO LA COMUNICAZIONE In relazione ai sostituti d imposta che non hanno effettuato la comunicazione all Agenzia delle Entrate entro il 31.1.2011 e che non vengono quindi inseriti nel suddetto elenco, il CAF o il professionista che elabora i modelli 730/2011 deve: trasmettere in via telematica all Agenzia delle Entrate i soli modelli 730, non comprensivi dei modelli 730-4; provvedere autonomamente alla consegna dei modelli 730-4 al sostituto d imposta, con i mezzi ritenuti più idonei. 5.7 REGIME SANZIONATORIO Poiché l utilizzo delle nuove procedure non costituisce un obbligo, non sono previste specifiche sanzioni per la mancata effettuazione della comunicazione in esame all Agenzia delle Entrate, al fine di ricevere in via telematica dalla stessa Agenzia i modelli 730-4. Tuttavia, profili sanzionatori possono riscontrarsi qualora la mancata adozione della procedura in esame determini ritardi od omissioni nell effettuazione dei conguagli a debito o a credito in capo ai contribuenti che hanno presentato i modelli 730/2011. Lo studio è a disposizione per ulteriori informazioni. 6