ALLEAGATOA alla Dgr n. 2530 del 29 dicembre 2011 pag. 1/6 ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE Segreteria Regionale per l Ambiente Unità di Progetto Protezione Civile Leggi Regionali n. 58/84; 17/08; 11/01 CONVENZIONE TRA REGIONE DEL VENETO E FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI SERVIZIO EMERGENZA RADIO - (F.I.R. - S.E.R.)
ALLEAGATOA alla Dgr n. 2530 del 29 dicembre 2011 pag. 2/6 CONVENZIONE tra REGIONE DEL VENETO e FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMISSIONI SERVIZIO EMERGENZA RADIO - (F.I.R. - S.E.R.) L anno duemilaundici, oggi. del mese di.. in Venezia, via Paolucci 34, i Signori: - Dott. lng. Roberto Tonellato, nato a Treviso il 26 settembre 1953, domiciliato per la carica a Marghera - Venezia, Via Paolucci, 34 che interviene nel presente atto per conto ed in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto, codice fiscale: 80007580279, nella sua qualità di Dirigente Regionale dell Unità di Progetto Protezione Civile ai sensi del provvedimento della Giunta Regionale del Veneto n. 2340 in data 28 settembre 2010, esecutivo ai sensi di legge; - Tiziano Ceolin, nato a Treviso, il 21 giugno 1966, domiciliato per la carica a Treviso, Via Castello d Amore,4 i1 quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente pro tempore dell Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.), codice fiscale: 90006660279; PREMESSO - che con Deliberazione n... la Giunta regionale, riconoscendo il ruolo svolto dalla Associazione denominata Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.), ha ritenuto opportuno avviare un rapporto di collaborazione convenzionale in quanto le telecomunicazioni costituiscono una parte rilevante dell attività di protezione civile al verificarsi degli eventi calamitosi; - che la Regione del Veneto - Protezione civile, ai sensi della legge 27 novembre 1984 e s.m.i., riconosce la funzione del Volontariato come espressione di solidarietà sociale quale forma spontanea, sia individuale che associativa, di partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile a tutti i livelli, assicurandone la formazione, l impegno e lo sviluppo; - che con D. Lgs. 112 del 31 marzo 1998, art. 108, è stata conferita alle Regioni la funzione relativa agli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato; - che le comunicazioni radio in emergenza costituiscono una parte rilevante dell attività di protezione civile; - che l attività di operatore radio di Stazione richiede competenze specialistiche nonché un corso specialistico di Federazione riconosciuto dal Dipartimento di P.C. Nazionale,con attestato comprovante l idoneità all utilizzo di stazione radio; - che gli operatori radio in possesso di attestato e autorizzazione generale hanno già dimostrato di possedere competenze fondamentali per allestire ed operare con stazioni radio in tempo di emergenza; - che l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.), avente livello nazionale, raggruppa circa 300 operatori in Regione del Veneto e a livello Nazionale è una tra le maggiormente rappresentative; - che gli organi periferici dell Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) sono organizzati in Sezioni territoriali e in un Comitato Regionale al quale fa capo un Presidente;
ALLEAGATOA alla Dgr n. 2530 del 29 dicembre 2011 pag. 3/6 - che, sin dalla costituzione della Protezione Civile della Regione, i radioamatori iscritti all Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) sono stati parte integrante del sistema regionale della PC; - che l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) è già rappresentata e inserita con varie sezioni locali nell elenco regionale del volontariato della protezione civile nel settore COMUNICAZIONI; - che l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) dispone di una rete di ripetitori radio in banda VHF in digitale in grado di assicurare attualmente l 80 % la copertura radio di tutto il territorio regionale nelle situazioni emergenziali, più di un ponte ripetitore in banda VHF in digitale con autorizzazione mobile pronto ad intervenire là dove non ci sia copertura della rete. - che la Sala Operativa di Protezione Civile della Regione del Veneto dispone di una sala radio con apparecchiature e sistemi in grado di operare su gran parte dello spettro delle frequenze radio comprese quelle riservate al sevizio di Radioamatore; - Visti gli articoli 131 134 e 144 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, di cui al D. Lds. 259/2003; Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue: ARTICOLO 1 (Premesse) - Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione. ARTICOLO 2 (Obiettivi dell Intesa) 1. La Protezione civile della Regione del Veneto e l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.), stipulano la presente Convenzione al fine di sviluppare le attività di radiocomunicazione di protezione civile nelle bande di frequenze assegnate, al fine di supportare con sempre maggiore efficacia ed efficienza le azioni di soccorso alle popolazioni interessate da eventi calamitosi o dal rischio degli stessi. 2. L Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) si impegna a realizzare, gestire, sviluppare e mantenere operative le reti radio di comunicazione in bande 27 Mhz, 43Mhz, VHF e UHF, analogiche e digitali, per l efficace ed efficiente copertura radio di tutto il territorio regionale nelle situazioni di emergenza a tutela della pubblica incolumità. 3. Il Presidente del Coordinamento regionale dell Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) garantisce, per l attuazione della presente Convenzione, il raccordo della Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) con la Protezione civile della Regione del Veneto. ARTICOLO 3 (Attività ordinarie) 1. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.), su richiesta della Sala Operativa di Protezione civile della Regione del Veneto, si impegna a mettere a disposizione gli operatori radio in possesso della autorizzazione generale che abbiano seguito con profitto il corso di abilitazione all utilizzo delle apparecchiature presenti presso la Sala operativa di Protezione civile della Regione del Veneto. 2. Al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Protezione civile garantisce la disponibilità all uso della SALA RADIO REGIONALE di emergenza presso la Sala operativa
ALLEAGATOA alla Dgr n. 2530 del 29 dicembre 2011 pag. 4/6 Co.Rem. di protezione civile della Regione, al fine di effettuare le prove di sintonia verso gli altri soggetti istituzionali coinvolti nel servizio radio di emergenza. 3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, la Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.), assicura la disponibilità delle risorse umane e dei mezzi in dotazione all Associazione per le situazioni di emergenza e di esercitazione. 4. Il Presidente del Comitato regionale dell Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) è responsabile della corretta utilizzazione e gestione delle apparecchiature di cui al comma 2 del presente articolo, sia nello svolgimento delle prove di sintonia che nella conduzione dell attività di radiocomunicazione in emergenza. ARTICOLO 4 (Attività in emergenza) 1. In caso di emergenza o in vista di un rischio d'emergenza, per le finalità di cui all articolo 2, l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) fornisce in via prioritaria alla Protezione civile della Regione Veneto gli operatori radio necessari a supportare le attività di radiocomunicazione in emergenza dalla SALA RADIO REGIONALE Co.Rem., di cui all articolo 3 comma 2 della presente Convenzione, nonché mette a disposizione gli operatori radio che devono garantire, nelle aree interessate o potenzialmente interessate da eventi calamitosi, le radiocomunicazioni in emergenza verso la SALA RADIO REGIONALE Co.Rem.. 2. In caso di emergenza o in vista di un rischio d'emergenza, per le finalità di cui all articolo 2, l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) mette a disposizione, presso la SALA RADIO REGIONALE, Co.Rem., i propri radio operatori, secondo turnazioni definite dall Associazione stessa, in base alle esigenze operative e secondo modalità di attivazione concordate congiuntamente con la Protezione civile della Regione. ARTICOLO 5 (Esercitazioni e Simulazioni di Emergenza) 1. La Regione del Veneto - Unità di Progetto Protezione civile, può chiedere l'intervento degli Operatori dell Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) per lo svolgimento di esercitazioni e di simulazioni di situazioni di emergenza, anche in concorso con altre componenti istituzionali e volontarie. Tale disponibilità sarà assicurata anche in caso di esercitazioni organizzate dalle Amministrazioni locali in collaborazione con la Regione del Veneto - Protezione civile, su richiesta della Sala Operativa regionale di Protezione civile Co.Rem. 2. Per le finalità di cui alla presente Convenzione, l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) mette a disposizione gli operatori radio a supporto della Colonna Mobile regionale di Protezione civile. ARTICOLO 6 (Attività fuori Regione) 1. Le attività di radiocomunicazione, da svolgere in ambito nazionale, e richieste dal Sistema nazionale integrato di Protezione civile per il tramite del Dipartimento nazionale della Protezione civile, potranno essere svolte dall Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) purché non in contrasto con le esigenze operative regionali e previa tempestiva informazione alla Protezione civile della Regione. ARTICOLO 7 (Attività di Informazione)
ALLEAGATOA alla Dgr n. 2530 del 29 dicembre 2011 pag. 5/6 1. L Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) si impegna, altresì, a promuovere, in accordo con la Regione del Veneto - Protezione civile, attività di informazione atte a diffondere la conoscenza del Sistema regionale integrato di protezione civile in relazione al settore delle comunicazioni radio in emergenza. ARTICOLO 8 (Sicurezza degli Operatori) 1. Nello svolgimento di attività di protezione civile di cui alla presente Convenzione e coordinata dalla Sala operativa regionale Co.Rem., ogni operatore dell Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) si impegna ad indossare, nelle attività di protezione civile, la divisa ufficiale della Protezione civile. 2. Nello svolgimento di attività di protezione civile di cui alla presente Convenzione e coordinata dalla Sala operativa regionale Co.Rem., ogni operatore dell Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) deve essere coperto da idonea assicurazione come previsto dalle vigenti normative. 3. Il Presidente del Comitato Regionale dell Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) è responsabile dello svolgimento in sicurezza dell attività di radiocomunicazione in emergenza, nonché dell adeguata formazione e dell adeguata preparazione dei volontari, e dell utilizzo della dotazione personale di sicurezza da parte dei volontari stessi durante le attività di protezione civile. ARTICOLO 9 (Verifiche annuali) 1. Al fine di garantire l operatività di cui all'articolo 2 comma 2, l Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) si impegna a presentare alla Protezione civile, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione sull attività svolta nell anno precedente e sullo stato di efficacia ed efficienza della rete di ripetitori radio in banda UHF e VHF rispetto alla copertura di tutto il territorio regionale, nonché lo stato delle apparecchiature radio in dotazione finanziate dalla Protezione civile. 2. La Protezione civile tiene conto, nei limiti delle risorse finanziarie all uopo messe a disposizione e delle reali necessità per l operatività del Sistema regionale di protezione civile, di eventuali esigenze straordinarie illustrate dall Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) con la relazione di cui al comma 1, nella redazione del Piano tecnico annuale e del Piano straordinario per il potenziamento del Volontariato, di cui agli articoli 12 e 14 della Legge Regionale 58/84 e s.m.i.. 3. L Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) si impegna ad aggiornare e comunicare alla Protezione civile, ogni anno, i dati relativi alle risorse di protezione civile delle singole Sezioni regionali. ARTICOLO 10 (Contributi finanziari) 1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2 della presente Convenzione, la Regione del Veneto - Protezione civile assicura all Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) un contributo, determinato secondo le modalità descritte ai commi successivi, a copertura delle spese sostenute nelle situazioni di ordinarietà, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente nell'ambito del Fondo regionale della protezione civile: a) Acquisto di materiale per la manutenzione finalizzata all esercizio regolare della rete di comunicazione mediante ripetitori VHF/UHF; b) Acquisto degli equipaggiamenti personali (DPI) necessari a garantire l attività degli operatori;
ALLEAGATOA alla Dgr n. 2530 del 29 dicembre 2011 pag. 6/6 c) Acquisto di mezzi ed attrezzature idonei alle attività di radiocomunicazione per la protezione civile. 2. Il contributo di cui al punto 1., lettere a), b) e c), è fissato in base alle disponibilità di Bilancio e compatibilmente con le risorse disponibili. 3. Le risorse vengono trasferite dalla Regione del Veneto - Protezione civile, all Associazione Federazione Italiana Ricetrasmissioni - Servizio Emergenza Radio (F.I.R. - S.E.R.) compatibilmente con le risorse disponibili. La somma resa disponibile a favore dell Associazione sopra citata, viene erogata con le seguente modalità: - un anticipo pari del 60% della somma del contributo su presentazione del programma attuativo di intervento; - l erogazione del saldo, a fronte di idonea rendicontazione e relazione complessiva della spesa. ARTICOLO 11 (Validità della Convenzione) 1. La presente Convenzione ha validità dalla data della sottoscrizione fino al 31 dicembre 2016. 2. La presente Convenzione può essere integrata con ulteriori atti negoziali per la regolazione di specifiche attività ed iniziative di interesse comune i quali, una volta sottoscritti, diventano parte integrante della Convenzione stessa. 3. La presente Convenzione può essere rinnovata, previo accordo fra le parti. ARTICOLO 12 (Risoluzione di controversie) 1. Qualunque controversia insorgente tra le Parti per l interpretazione o l applicazione della presente Convenzione verrà risolta dalle Parti stesse in via stragiudiziale e transattiva, senza ricorrere a terzi. **** La presente Convenzione viene redatta in triplice originale, dei quali ognuno fa fede. Letto, approvato e sottoscritto in data REGIONE DEL VENETO DIRIGENTE REGIONALE Ing. Roberto Tonellato FEDERAZIONE ITALIANA RICETRASMITTENTI SERVIZIO EMERGENZA RADIO Pres. Ceolin Tiziano ALLA PRESENZA DELL ASSESSORE REGIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE Daniele Stival