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OGGETTO: PROBLEMATICHE INERENTI AL CENSIMENTO DEI FABBRICATI RURALI ENTRO IL TERMINE DEL 30 NOVEMBRE 2012. ** Considerazioni relative all oggetto emanate dal COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI CUNEO con sede in Cuneo via Luigi Einaudi n. 20. SCADENZA DEL TERMINE AL 30.11.2012 La legge 22.12.2011 n. 214, di conversione del D.L. 06.12.2011 n. 201, prevede all articolo 13 commi 14-bis, 14-ter e 14-quater quanto segue: << 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. 14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. 14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si 1

applicano le disposizioni di cui all articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni. >> In particolare, per quanto qui interessa, il comma 14-ter dell articolo 13 prevede che i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni devono essere dichiarati al catasto fabbricati (il catasto edilizio urbano da anni è stato sostituito dal catasto fabbricati) entro il termine del 30 novembre 2012. La norma di legge esclude dall obbligo i fabbricati che non costituiscono oggetto di inventariazione previsti al comma 3 dell articolo 3 del D.M. 02.01.1998 n. 28, e precisamente: << 3. A meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventariazione i seguenti immobili: a) manufatti con superficie coperta inferiore a 8 metri quadrati ; b) serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c) vasche per l'acquacoltura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni; d) manufatti isolati privi di copertura; e) tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 m, purchè di volumetria inferiore a 150 metri cubi ; f) manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. >>. La norma in oggetto si riferisce espressamente ai fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni quindi ai fabbricati che risultano già censiti nel catasto terreni quali fabbricati rurali (f.r.) o porzioni (subalterni) di fabbricato rurale (pz. f.r.), e le modalità di accatastamento sono quelle del Decreto Ministro delle Finanze 19 aprile 1994 n. 701 (Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/1994) intitolato Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari. La dichiarazione dei fabbricati rurali al catasto dei fabbricati comporta sempre una duplice procedura: 1) la preventiva presentazione al catasto terreni del tipo di aggiornamento conosciuto come tipo mappale (con procedura Pregeo), e l approvazione del medesimo tipo mappale da parte del catasto terreni; 2

2) la successiva presentazione al catasto fabbricati (dopo l approvazione del tipo mappale ) della dichiarazione (con procedura Do.C.Fa.) del fabbricato, con la conseguente attribuzione della categoria, classe, consistenza e rendita (o solo categoria e rendita nel caso di categoria speciale). La duplice procedura è confermata nella circolare 07.08.2012 n. 2 dell Agenzia del Territorio Direzione Centrale Catasto e Cartografia che, al paragrafo n. 5 intitolato dichiarazioni ai sensi dell art. 13, comma 14-ter specifica quanto segue: << Con riferimento al prescritto obbligo di dichiarazione, si evidenzia che, per tali immobili, deve essere previamente presentato l atto di aggiornamento del CT (tipo mappale), con passaggio dei cespiti alla partita speciale 1 Enti urbani e promiscui. Nella relazione tecnica allegata all atto di aggiornamento cartografico deve essere specificato che l atto è presentato ai sensi del richiamato art. 13, comma 14-ter, del decreto legge n. 201 del 2011. La successiva dichiarazione Docfa, relativa alle singole unità immobiliari costituenti il fabbricato rurale, deve essere redatta indicando l apposita tipologia di documento, prevista nell allegato 3, e, nel campo: Note relative al Documento e Relazione tecnica, l elenco delle autocertificazioni e dell ulteriore documentazione allegata. >> Risulta quindi incontestabile che la procedura di accatastamento al catasto fabbricati dei fabbricati già censiti quali rurali al catasto terreni è costituita da una prima fase rappresentata dalla presentazione del tipo mappale (programma Pregeo) al catasto terreni, e poi ottenuta l approvazione del tipo mappale da una seconda fase costituita dalla dichiarazione (programma Do.C.Fa.) al catasto fabbricati; queste due fasi, insieme, rappresentano la pratica completa dell accatastamento al catasto fabbricati dei fabbricati già censiti al catasto terreni quali fabbricati rurali. Premesso che in tempi normali l approvazione di un tipo mappale da parte del catasto terreni dell Agenzia del Territorio di Cuneo avviene nell arco di tre/quattro giorni dalla presentazione, è necessario evidenziare che alla data attuale, a causa dell elevato numero di tipi mappali presentati al catasto terreni proprio per ottemperare alla scadenza del 30 novembre 2012, si verifica la situazione che i tempi di approvazione dei tipi mappali sono aumentati a quindici/venti giorni dalla data di presentazione, con l inevitabile 3

conseguenza che un elevato numero di tipi mappali non sarà approvato entro il 30 novembre 2012. Questa situazione significa che per i fabbricati, relativamente ai quali il tipo mappale non sarà approvato dal catasto terreni entro il 30 novembre 2012 (pur essendo stato presentato entro tale termine), la dichiarazione Do.C.Fa. al catasto fabbricati che è subordinata all approvazione del tipo mappale - non potrà essere presentata entro il 30 novembre 2012; quindi la procedura di accatastamento sopra descritta sarà completata solo relativamente alla prima fase, ovvero sarà stato presentato il tipo mappale, ma a causa della mancata approvazione da parte del catasto terreni del tipo mappale non sarà possibile presentare entro il 30 novembre 2012 la dichiarazione (programma Do.C.Fa.) al catasto fabbricati, presentazione che slitterà quindi inevitabilmente dopo il 30 novembre 2012 dopo che il catasto terreni avrà approvato il tipo mappale. A questo punto è necessario evidenziare che l Agenzia del Territorio, nella propria Carta della Qualità, il cui testo completo è consultabile sul sito www.agenziaterritorio.gov.it, dichiara alla voce Servizi Catastali ed in particolare alla voce Atti di aggiornamento catasto terreni (Pregeo) che... Gli atti di aggiornamento Pregeo sono approvati in giornata, al netto di eventuali sospensioni, nel 80% dei casi (per gli atti presentati telematicamente si intende entro il giorno successivo all invio) e comunque entro 3 giorni dalla presentazione..... Le parole... e comunque entro 3 giorni dalla presentazione.... nella loro lettura testuale possono solo significare che in ogni caso (... e comunque...) entro tre giorni dalla presentazione il tipo mappale sarà approvato, questo senz altro lodevole obiettivo di qualità dell Agenzia del Territorio si scontra però con la situazione attuale esistente presso l Agenzia del Territorio di Cuneo dove, come sopra già precisato, a causa dell elevato numero dei tipi mappali presentati proprio per ottemperare alla scadenza del 30 novembre 2012, il termine dei tre giorni non può essere rispettato dalla medesima Agenzia, e l approvazione di un tipo mappale è eseguita dopo quindici/venti giorni dalla presentazione. 4

E evidente che il citato obiettivo di qualità dell Agenzia del Territorio è un obiettivo che si è prefissato la stessa Agenzia per rimarcare la propria efficienza, non è quindi un disposto di legge che può essere invocato, ma certamente può trarre in inganno numerosi tecnici i quali sono convinti che presentando un tipo mappale ne otterranno l approvazione entro tre giorni, e su questo periodo di tre giorni hanno programmato i loro lavori di accatastamento per ottemperare alla disposizione di legge, rassicurando in tal senso i clienti dichiaranti. Si può quindi presumere che per le dichiarazioni (programma Do.C.Fa.) presentate successivamente al 30 novembre 2012, pur in presenza di un tipo mappale presentato entro il 30 novembre 2012, l Agenzia del Territorio applicherà le sanzioni contemplate nella Circolare 29.04.2011 n. 4 dell Agenzia del Territorio. A questo punto è legittimo chiedersi, tenuto conto che la presentazione del tipo mappale è precedente al 30 novembre 2012 e il catasto terreni non approva il tipo mappale nei tre giorni previsti dall obiettivo di qualità, se la conseguente presentazione della dichiarazione (programma Do.C.Fa.) oltre il termine del 30 novembre 2012 possa costituire un inadempimento del dichiarante tale da giustificare l applicazione delle sanzioni sopra citate. A giudizio dello scrivente Collegio si può legittimamente ipotizzare che, poiché il tipo mappale non è stato approvato dal catasto terreni nei tre giorni previsti dall obiettivo qualità (ma magari dopo venti giorni), la presentazione della dichiarazione (programma Do.C.Fa.) successivamente al 30 novembre 2012, a causa della mancata approvazione del tipo mappale, non può costituire una violazione imputabile al dichiarante, perché il dichiarante ha presentato nei termini il tipo mappale, ovvero ha completato nei termini quella che in precedenza è stata definita la prima fase, la seconda fase non è stata completata nei termini per fatto imputabile al dichiarante, ma a causa della mancata approvazione del tipo mappale da parte del catasto terreni nei tre giorni previsti dall obiettivo qualità. 5

Il principio di correttezza e buona fede che deve improntare i rapporti fra il cittadino e la Pubblica Amministrazione, rimarcato dallo Statuto del Contribuente, deve applicarsi anche al caso qui prospettato, l Agenzia del Territorio non può vantare l approvazione di un tipo mappale entro tre giorni e poi non rispettare tale termine che essa stessa si è assegnata quale obiettivo di qualità, giustificando il mancato rispetto a causa del numero di tipi mappali presentati; è comprensibile che l Agenzia del Territorio di Cuneo non riesca ad approvare i tipi mappali nel termine di tre giorni a causa dell elevato numero di tipi mappali presentati per l approvazione, ma allora deve altrettanto essere comprensibile da parte della stessa Agenzia del Territorio di Cuneo che la presentazione della dichiarazione (pratica Do.C.Fa.) dopo il 30 novembre 2012, a causa del ritardo nell approvazione dei tipi mappali da parte della stessa Agenzia, non può costituire un inadempimento del dichiarante da colpire con le sanzioni previste. Se l Agenzia del Territorio di Cuneo applicherà le sanzioni nei casi sopra prospettati, tutte le sanzioni comminate dovrebbero essere oggetto di impugnazione con appositi ricorsi avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo in quanto, a giudizio dello scrivente Collegio, esistono i presupposti per l annullamento di tali sanzioni poiché contrastanti con i principi di correttezza e buona fede sopra citati; inoltre, quale ulteriore motivazione dei ricorsi, poiché la pratica di accatastamento (come sopra già precisato) è composta da due fasi, si può anche sostenere che ai fini del rispetto del termine del 30 novembre 2012 la pratica completa di accatastamento tipo mappale e Do.C.Fa. possa essere considerata un unica pratica la cui data di presentazione coincide con la data di presentazione del tipo mappale (entro il 30.11.2012), la successiva data di presentazione della dichiarazione (programma Do.C.Fa.) diventa quindi ininfluente ai fini del rispetto del termine di legge; ovviamente l Agenzia del Territorio su questa considerazione sosterrà l opposta tesi, ovvero che ai fini del rispetto del termine di legge conta la data di presentazione della dichiarazione (programma Do.C.Fa.) che conclude l accatastamento, sarà 6

ovviamente il giudice a stabilire quale dei due assunti sia meritevole di accoglimento; ancora, quale ulteriore motivazione dei ricorsi, poiché come già indicato la pratica di accatastamento è composta da due fasi e la prima fase sarebbe in ogni caso stata completata nei termini (ovvero la presentazione del tipo mappale ) si potrebbe anche sostenere nel ricorso in subordine rispetto alla richiesta di annullamento della sanzione - che qualora la sanzione sia considerata dovuta l importo della medesima sia proporzionalmente ridotto proprio in considerazione che una fase dell accatastamento è stata comunque presentata nei termini di legge. Lo scrivente Collegio sosterrà ogni iniziativa atta a tutelare i propri iscritti ed i rispettivi clienti in relazione a quanto sopra dedotto. CATEGORIE CATASTALI DEI FABBRICATI RURALI Le problematiche relative all inserimento dei fabbricati rurali nelle categoria A/6 o D/10 sono ormai da considerarsi superate, si riporta qui di seguito il testo del paragrafo 1. della Circolare n. 2/2012 dell Agenzia del Territorio Direzione centrale Catasto e Cartografia. << L articolo 1, comma 1, del Decreto 26.07.2012 del Ministro dell Economia e Finanze prevede che ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola è attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione. Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo ai fini dell iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali., diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è apposta una specifica annotazione. Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti delle nuove disposizioni richiamate in premessa, la sussistenza dei requisiti di ruralità è indicata negli atti catastali attraverso la suddetta annotazione, indipendentemente dalla categoria attribuita. Si ricorda, peraltro, che, in base a quanto previsto dall art. 9, comma 3, lettera e), del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, 7

dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, permane la preclusione relativa al riconoscimento della ruralità per i fabbricati che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari appartenenti alle categorie A/1 e A/8. Analogamente, la qualificazione rurale non può essere riconosciuta per le abitazioni che hanno le caratteristiche di lusso previste dal decreto 2 agosto 1969 del Ministro dei Lavori Pubblici. Alla luce di quanto sopra esposto, gli immobili per i quali sussistono i requisiti di ruralità, già censiti al CEU e oggetto delle domande di cui all art. 13, comma 14- bis, del decreto legge n. 201 del 2011, siano essi a destinazione abitativa o strumentale all attività agricola, mantengono la categoria attribuita e gli altri dati di classamento. Ai fini fiscali, per i fabbricati rurali non è quindi più necessaria l attribuzione della categoria A/6 e D/10 per gli immobili, rispettivamente, abitativi e strumentali, così come in precedenza previsto dall articolo 7, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, del decreto legge n. 70 del 2011, in quanto l apposizione dell annotazione prevista dall articolo 1, comma 2, del Decreto 26.07.2012 ha lo stesso effetto dell assegnazione delle suddette categorie disciplinate dalla norma abrogata. Sono superate anche le disposizioni in base alle quali era stata istituita la classe «R», senza determinazione della rendita catastale, per le unità immobiliari ad uso abitativo, censite nella categoria A/6, classamento specificatamente introdotto dal decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell Economia e delle Finanze. Sotto questo profilo, gli Uffici provinciali dovranno prestare particolare attenzione al controllo delle dichiarazioni di nuova costruzione o di variazione delle unità immobiliari rurali presentate, con procedura Docfa, secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 14 settembre 2011. In particolare, se è stato proposto il classamento in categoria A/6 è necessario, in sede di verifica, attribuire il classamento nella categoria del gruppo A più appropriata in base alle caratteristiche oggettive del fabbricato e apporre, laddove ne sussistano i presupposti, la corrispondente annotazione riguardante il carattere di ruralità. Analoghe considerazioni possono essere svolte per le unità immobiliari strumentali all attività agricola, non censibili nella categoria speciale D/10, ma inquadrabili in uno dei gruppi delle categorie ordinarie e per questo censibili in tali categorie (C/2, C/6, etc.). >> Alla luce delle nuove disposizioni pertanto il requisito di ruralità dei fabbricati abitativi sarà riportato negli atti catastali da un apposita annotazione indipendentemente dalla categoria catastale (sempre salvo il mancato riconoscimento di ruralità per le categorie A/1, A/8 e le abitazioni con caratteristiche di lusso di cui al D.M. 02.08.1969); per quanto attiene i fabbricati strumentali valgono le stesse considerazioni appena fatte per i fabbricati 8

abitativi, anche per i fabbricati che non censiti o censibili nella categoria D/10 sono censiti o censibili in altre categorie ordinarie (C/2, C/6, C/7). Ai conseguenti fini I.M.U. valgono le stesse regole, in caso di fabbricati strumentali accatastati in categorie diverse dalla D/10 è possibile riconoscere il carattere strumentale dei fabbricati e di conseguenza applicare il più favorevole regime I.m.u. (si segnala la circolare n. 3/Df del Ministero dell Economia e delle Finanze del 18.05.2012 paragrafo n. 7.3 intitolato I fabbricati rurali ). ** Cuneo, 05 novembre 2012 9