Incontro informativo. I rifiuti e l End of Waste di alcuni tipi di rottami metallici

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Settore Territorio, Ambiente, Energia Incontro informativo I rifiuti e l End of Waste di alcuni tipi di rottami metallici Presentazione Orazio Zoccolan Assomet Il riciclo del rottame metallico nel contesto del nuovo quadro normativo Milano, 16 settembre 2011

Il riciclo del rottame metallico nel contesto del nuovo quadro normativo Orazio Zoccolan ASSOMET Associazione Nazionale Industrie Metalli non Ferrosi Milano, 16 settembre 2011 1

La nuova normativa nazionale e comunitaria 1.Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" 2.Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 2

Sottoprodotti, art. 184 bis Le modifiche apportate in sede di trasposizione riformulano la definizione previgente di sottoprodotto, rispecchiando essenzialmente le proposte avanzate a livello comunitario con alcune variazioni. L'art. 12 D.Lgs. n. 205 (rubricato Sottoprodotto e cessazione della qualifica di rifiuto") ha modificato il D.Lgs. 152/2006 inserendo il nuovo art. 184-bis Sottoprodotto e ha modificato la medesima definizione, riportata ora all art. 183 c. 1 lettera qq, riducendola al richiamo di condizioni e criteri indicati nel nuovo art. 184-bis. 3

Sottoprodotti Principali elementi di novità: affermazione esplicita che il sottoprodotto non è un rifiuto. Pertanto un sottoprodotto è un bene che mai durante il suo ciclo di vita entra nel campo di applicazione della disciplina dei rifiuti; tanto nel testo della Direttiva che in quello del decreto di recepimento, si riferisce per la nozione di sottoprodotto ad ogni prodotto o sostanza e non più a sostanze e materiali; Include l'impiego successivo parziale o da parte di terzi; non contempla più la precedente condizione del valore economico di mercato. 4

Sottoprodotti, le 4 condizioni 1. Origine della sostanza 2. Certezza dell'impiego 3. Possibilità di ulteriore utilizzo diretto 4. Utilizzo legale 5

Sottoprodotti, la prima condizione "Origine della sostanza "a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto. Il testo non innova sostanzialmente il previgente testo del D.Lgs. 152/2006, il quale faceva riferimento alla necessità che il processo non fosse "direttamente destinato alla loro produzione". metalriciclo recomat Montichiari 19 maggio 2011 6

Sottoprodotti, la seconda condizione "Certezza dell'impiego" "b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da Parte del produttore o di terzi. la nuova formulazione appare migliorativa dal momento che: Conferma la possibilità di un utilizzazione parziale: Nel corso di un altro processo produttivo; Ed anche da parte di terzi; Non pare più necessaria la previa identificazione della quantità e dell utilizzo. metalriciclo recomat Montichiari 19 maggio 2011 7

Sottoprodotti, la terza condizione "Possibilità di ulteriore utilizzo diretto" (in passato, "assenza di trattamenti preventivi o trasformazioni preliminari") "c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. nel vecchio testo si richiedeva che le sostanze non si dovessero sottoporre a trattamenti o trasformazioni onde permetterne l utilizzo ma che possedessero i requisiti richiesti per il successivo utilizzo. Nel nuovo testo si tiene conto dell'interpretazione estensiva fornita dalla Commissione UE (Comunicazione interpretativa del 23 gennaio 2007). metalriciclo recomat Montichiari 19 maggio 2011 8

Sottoprodotti, la quarta condizione "Utilizzo legale" (in passato, "requisiti merceologici e di qualità ambientale") "d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana. nel vecchio testo si richiedeva che le sostanze possedessero requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non desse luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove erano destinati ad essere utilizzati. metalriciclo recomat Montichiari 19 maggio 2011 9

Sottoprodotti, ulteriori requisiti possono essere adottate misure "per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti". Al riguardo, secondo la norma, sarà il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a dover provvedere, "in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria", con appositi decreti ministeriali. 10

Cessazione qualifica rifiuto, art.184 ter, comma 1 Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l utilizzo della sostanza o dell oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana. 11

Cessazione qualifica rifiuto I criteri devono essere adottati in conformità alla disciplina comunitaria. In mancanza di criteri comunitari sono individuati attraverso uno o più decreti del Ministro dell Ambiente. Nelle more continua ad applicarsi il DM 5.2.1998. Le MPS all origine (che sono già tali senza necessità di trattamento, di cui alla Circolare 28 giugno 1999 n. 3402/V/MIN, cd Circolare Ronchi) sono rimaste escluse dal regime dei rifiuti fino al 25 giugno 2011. l operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. 12

In sintesi Le Materie Prime Secondarie (MPS) continuano ad essere escluse dal regime dei rifiuti. Dal 25 giugno, data ultima della vigenza della Circolare Ronchi, le MPS all origine che non trovano coerenza con le quattro condizioni per definirle sottoprodotto sono gestite come rifiuto. 13

End of Waste Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio, del 31 marzo 2011 Recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE 14

End of Waste Il Regolamento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell Unione Europea l 8 aprile 2011. E entrato in vigore il 28 aprile 2011. E direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri. Si applica dal 9 ottobre 2011. 15

End of Waste Il Regolamento stabilisce i criteri che determinano quando i rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti In sostanza questi rottami metallici potranno essere immessi sul mercato come materie prime nel caso in cui, dal trattamento di rifiuti, si ottengano rottami puliti e sicuri e a cui il produttore abbia applicato un sistema certificato di gestione della qualità che preveda una dichiarazione di conformità. 16

End of Waste ART. 4 Criteri per i rottami di alluminio I rottami di alluminio, inclusi i rottami delle leghe di alluminio, cessano di essere considerati rifiuti allorché, all atto della cessione dal produttore ad un altro detentore, sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i rifiuti utilizzati come materiale dell operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 2 dell allegato II; b) i rifiuti utilizzati come materiale dell operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei criteri di cui al punto 3 dell allegato II; c) i rottami di alluminio ottenuti dall operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell allegato II; d) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 5 e 6. 17

End of Waste Gli allegati Allegato I Criteri per i rottami di ferro e acciaio Allegato II Criteri per i rottami di alluminio Allegato III Dichiarazione di conformità ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale, di cui all articolo 5, paragrafo 1 18

End of Waste a) I criteri del punto 2 dell allegato II; Rifiuti utilizzati come materiale dell operazione di recupero 2.2. I rifiuti pericolosi non sono utilizzati in questa operazione tranne quando si dimostra che, per eliminare tutte le caratteristiche di pericolo, sono stati applicati i processi e le tecniche di cui al punto 3. 2.3 I rifiuti seguenti non sono utilizzati in questo tipo di operazione: a) limatura, scaglie e polveri contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose e b) fusti e contenitori, tranne le apparecchiature provenienti da veicoli fuori uso, che contengono o hanno contenuto oli o vernici. 19

End of Waste b) I criteri del punto 3 dell allegato II; Processi e tecniche di trattamento 3.2 Sono stati portati a termine tutti i trattamenti meccanici (quali taglio, cesoiatura, frantumazione o granulazione; selezione, separazione, pulizia, disinquinamento, svuotamento) necessari per preparare i rottami metallici ad essere utilizzati direttamente. 3.3. Ai rifiuti contenenti elementi pericolosi si applicano le seguenti prescrizioni specifiche: a) il materiale in entrata proveniente da rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o da veicoli fuori uso è stato sottoposto a tutti i trattamenti prescritti dall articolo 6 della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5 ) e dall articolo 6 della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6 ); b) i clorofluorocarburi delle apparecchiature eliminate sono stati catturati mediante un processo approvato dalle autorità competenti; c) i cavi sono stati strappati o trinciati. Se un cavo contiene rivestimenti organici (materie plastiche), questi sono stati tolti ricorrendo alle migliori tecniche disponibili; d) i fusti e i contenitori sono stati svuotati e puliti; e) le sostanze pericolose nei rifiuti non menzionati alla lettera a) sono state eliminate efficacemente 20

End of Waste c) I criteri del punto 1 dell allegato II; Qualità dei rottami 1.2. La quantità totale di materiali estranei è 5 % in peso oppure la resa del metallo è 90 %; La resa del metallo è misurata secondo il criterio riportato nello stesso allegato II (EN 13920-1 del 2002) Sono considerati materiali estranei: 1) metalli diversi dall alluminio e dalle leghe di alluminio; 2) materiali non metallici quali terra, polvere, isolanti e vetro; 3) materiali non metallici combustibili, quali gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze chimiche o organiche; 4) elementi di maggiori dimensioni (della grandezza di un mattone) non conduttori di elettricità, quali pneumatici, tubi ripieni di cemento, legno o calcestruzzo; oppure 5) residui delle operazioni di fusione dell alluminio e leghe di alluminio, riscaldamento, preparazione della superficie (anche scriccatura), molatura, segatura, saldatura e ossitaglio, quali scorie, impurità, loppe, polveri raccolte nei filtri dell aria, polveri da molatura, fanghi. 21

End of Waste c) I criteri del punto 1 dell allegato II; Qualità dei rottami (segue) 1.3. I rottami non contengono polivinicloruro (PVC) sotto forma di rivestimenti, vernici, materie plastiche. 1.4. I rottami sono esenti, alla vista, da oli, emulsioni oleose, lubrificanti o grassi, tranne quantità trascurabili che non comportano gocciolamento. 1.5. Radioattività: non è necessario intervenire secondo le norme nazionali e internazionali in materia di procedure di monitoraggio e intervento applicabili ai rottami metallici radioattivi. Questa disposizione lascia impregiudicate le norme di base sulla protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione adottate negli atti che rientrano nel capo III, del trattato Euratom, in particolare la direttiva 96/29/Euratom del Consiglio. 1.6. I rottami non presentano alcuna delle caratteristiche di pericolo 1.7. I rottami non contengono alcun contenitore sotto pressione, chiuso o insufficientemente aperto che possa causare un esplosione in una fornace metallurgica. 22

End of Waste d) Le prescrizioni degli articoli 5 e 6. ART 5 Dichiarazione di conformità Comma 1 Il produttore o l importatore stila, per ciascuna partita di rottami metallici, una dichiarazione di conformità in base al modello di cui all allegato III. ART 6 Gestione della qualità Comma 1 Il produttore applica un sistema di gestione della qualità atto a dimostrare la conformità ai criteri del Regolamento (articoli 3 e 4). 23

End of Waste ART 6 Gestione della qualità Comma 2 Il sistema della qualità deve prevedere la documentazione dei seguenti procedimenti: a) controllo di accettazione dei rifiuti utilizzati come materiale dell operazione di recupero di cui al punto 2 degli allegati I e II; b) monitoraggio dei processi e delle tecniche di trattamento di cui al punto 3.3 degli allegati I e II; c) monitoraggio della qualità dei rottami metallici ottenuti dall operazione di recupero di cui al punto 1 degli allegati I e II (che comprenda anche campionamento e analisi); d) efficacia del monitoraggio delle radiazioni di cui al punto 1.5 degli allegati I e II, rispettivamente; 24

End of Waste ART 6 Gestione della qualità Comma 2 e) osservazioni dei clienti sulla qualità dei rottami metallici; f) registrazione dei risultati dei controlli effettuati a norma delle lettere da a) a d); g) revisione e miglioramento del sistema di gestione della qualità; h) formazione del personale. 25

End of Waste ART 6 Gestione della qualità Comma 3 Il sistema di gestione della qualità prevede inoltre gli obblighi specifici di monitoraggio indicati nell allegato II. Comma 5 Il sistema di gestione della qualità deve essere validato da un ente di certificazione riconosciuto ogni tre anni. 26

End of Waste ART 6 Gestione della qualità Comma 6 L importatore esige che i suoi fornitori applichino un sistema di gestione della qualità che soddisfi il disposto dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e sia stato controllato da un verificatore esterno indipendente. 27

conclusioni In estrema sintesi si può affermare che: Le MPS all origine sono transitate nella nuova definizione di sottoprodotto poiché posseggono i quattro requisiti richiesti dall art.184 bis del DLgs 205/2010. Le MPS di alluminio transitano nella nuova definizione di End of Waste seguendo la nuova procedura dettata dal Regolamento 333/2011. 28