Parere sulla vessatorietà delle clausole contenute nei CONTRATTI DI VENDITA ON-LINE DI BENI DI CONSUMO



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Parere sulla vessatorietà delle clausole contenute nei CONTRATTI DI VENDITA ON-LINE DI BENI DI CONSUMO Realizzato in attuazione del Progetto di cui all art. 9 Decreto DGAMTC del Ministero dello Sviluppo Economico del 2 marzo 2006

ISTRUZIONI Quanto segue sono solo brevi riflessioni utili a spiegare come e perché il modello di contratto proposto da Unioncamere sia stato realizzato in questa forma e quali sue parti possano essere modificate senza rischio di incorrere in violazioni di orme inderogabili e quali, invece, no. Ovviamente, si dovrà tener conto del fatto che qualora una clausola sia ritenuta dal legislatore inderogabile a pena di nullità o inefficacia la sua introduzione nel contratto risulterà del tutto inutile giacché, al momento in cui si dovesse farvi ricorso, questa non potrebbe che essere dichiarata nulla e disapplicata dal giudice. Al fine di rendere più facile l'utilizzo del contratto stesso, le clausole contenute nel contratto sono suddivise in due gruppi: quelle non modificabili, se non in meglio, da parte dell'utente e quelle, invece, liberamente modificabili. Sono indicati, inoltre, alcuni suggerimenti da seguirsi nell'adattare il modello di contratto alle proprie esigenze specifiche. CLAUSOLE NON MODIFICABILI O MODIFICABILI SOLO IN MEGLIO LA GARANZIA PER DIFFORMITÀ (Art. 11 contratto-tipo Unioncamere) Uno dei problemi più frequenti è quello relativo a contestazioni su qualità o difetti dei beni venduti, problema che il legislatore ha inteso risolvere prima intervenendo sul codice civile, poi riunendo gli articoli del codice a questo dedicati all interno del nuovo codice del consumo agli articoli 128-135. La garanzia per difformità si applica a tutti i beni mobili ad esclusione di: energia elettrica, acqua e gas, a meno che non siano confezionati in recipienti (bottiglie, bombolette), beni venduti nell'ambito di un procedimento di vendita forzata. Si applica sia nel caso in cui a vendere sia una persona fisica, sia che a vendere sia una persona giuridica (una società) e si applica anche alla vendita di beni usati, pur tenendo conto della precedente usura ed escludendo i difetti normalmente derivanti da tale uso. Le condizioni di garanzia, stabilite nella misura minima dal codice del consumo e nella stessa misura riprodotte dalle clausole del contratto, possono essere modificate dall'utente SOLO in meglio: termini più lunghi, maggiori diritti o possibilità per il compratore. Non è possibile, invece, riconoscere una tutela minore di quella legale (si veda quanto già individuato nell articolato del contratto-tipo). E' poi importante ricordare che gli obblighi di garanzia valgono anche per i difetti derivanti dall'assemblaggio del bene ove questo sia stato eseguito dal venditore o derivanti dalle istruzioni per il montaggio ove fornite. Tutte le disposizioni relative alla garanzia per i difetti di conformità del bene sono imperative e qualsiasi patto con il consumatore che escluda o limiti i diritti riconosciuti dal Codice del Consumo è NULLO. In questo caso la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore oppure rilevata di ufficio, cioè di propria iniziativa, dallo stesso giudice. Non può essere invece invocata dal venditore. L'unica possibilità di modifica ammessa riguarda la riduzione del periodo di garanzia, nel caso di beni usati, da due ad un anno. Infine, si ricordi che le garanzie previste dal codice non possono nemmeno essere escluse o aggirate richiamandosi a normativa vigente in paesi extracomunitari. 2

GARANZIA PER PRODOTTI DIFETTOSI (Art. 10 contratto-tipo Unioncamere) Art. 114-127 Codice Consumo. Queste disposizioni non devono essere confuse con quelle relative ai vizi di difformità e, dunque, nemmeno devono essere confuse fra loro le relative clausole che l'utente troverà nel modello di contratto. Questi articoli del codice del consumo sono infatti relativi alla tutela della sicurezza dei prodotti venduti e alla disciplina delle responsabilità di produttore e fornitore. Il principio base è che la responsabilità per i danni derivanti da difetti nella sicurezza dei prodotti ricade in primo luogo sul produttore del bene, solo in seconda istanza sul fornitore (nel caso in cui quando il produttore non sia individuato ed il Fornitore ometta di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto). Ovviamente, niente impedisce che lo stesso soggetto possa essere contemporaneamente produttore e fornitore del bene. Da notarsi che questo tipo di garanzia e responsabilità considera alla stregua di un bene anche l'elettricità, che dunque ricade sotto la stessa disciplina. Nel contratto sono state riportate espressamente le limitazioni di responsabilità e di danno risarcibile previste nel codice del consumo, per cui solo queste potranno essere considerate applicabili. Nuove e ulteriori limitazioni di responsabilità o, comunque, deroghe a quanto disposto dal codice sul punto sarebbero nulle ai sensi dell'art. 124 e dunque sarebbe inutile introdurle nel contratto. Da considerare, poi, che le limitazioni di responsabilità di cui all'art. 118 riguardano in primo luogo il produttore e che il fornitore, come enunciato, fornendo i dati del produttore entro tre mesi dalla richiesta, resta estraneo ad ogni responsabilità, per cui teoricamente la relativa clausola del contratto potrebbe anche non essere inserita se l'utente che intende utilizzare il contratto si qualifica come Fornitore. In realtà, per chiarezza e completezza è sicuramente utile lasciare nel contratto tali limitazioni espresse anche in quest'ultimo caso. INFORMATIVA AL CONSUMATORE E DIRITTO DI RECESSO (Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, contratto-tipo Unioncamere) Principi generali art. 5, 52 e 53 (contratti a distanza), 64 (casi di esclusione recesso) Codice Consumo; e art. 12 D.L.vo 70/03. Una corretta informazione al consumatore che lo metta in grado di operare le proprie scelte e di acquistare con coscienza è uno dei principi fondamentali posti alla base di tutta la disciplina contenuta nel codice del consumo stesso (art. 5). Si tenga presente che le informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile relativamente al mezzo di vendita utilizzato. E' dunque FONDAMENTALE che siano indicati (con il contratto o nel sito web) con chiarezza i numerosi elementi, elencati nell'art. 52: I dati di chi vende il bene: denominazione, sede legale, partita iva, numero di iscrizione alla camera di commercio, indirizzi, numeri di telefono; Le caratteristiche dei beni. Ciò può essere fatto mediante la predisposizione di un catalogo online nel quale è inserita (se possibile) un'immagine veritiera del bene, le sue caratteristiche, il prezzo, comprensivo di iva e altre eventuali tasse; 3

Validità dell'offerta ( i prezzi indicati sono validi fino al... ). Anche questo può essere fatto direttamente tramite il medesimo sito web; Modalità e costi di spedizione o consegna, modalità di pagamento: indicate direttamente sul sito web; Esistenza del diritto di recesso; Modalità e tempi di restituzione e ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; Durata minima del contratto qualora la fornitura di beni debba essere periodica. Tutte le informazioni, se possibile, devono essere fornite in almeno due lingue (italiano e inglese). Ai contratti stipulati tramite Internet, inoltre, il Codice del consumo richiede l applicazione anche della disciplina specifica contenuta nel D.L.vo 70/03, in gran parte coincidente con quella del codice del consumo stesso ma contenente anche alcune indicazioni diverse e peculiari. In base all'art. 12 D.L.vo 70/03 diviene importante che sul sito web o nel contratto siano spiegate con chiarezza e trasparenza le singole fasi attraverso cui si procede all'acquisto (lett. a) e il modo in cui è possibile effettuare correzioni dell'ordine predisposto (lett. c). Questo avviene, di solito, mostrando una pagina che contiene quanto inserito nel form di ordinazione e chiedendo la conferma dell'ordine come mostrato. Lo stesso art. 12 lett. b) richiede poi che si indichino il modo in cui il contratto concluso viene conservato (forma scritta, forma digitale, dove) e il modo in cui è possibile accedervi (tramite richiesta, accesso on line, ecc). Se il venditore aderisce ad un particolare codice di condotta deve darne indicazione indicando in quale modo il consumatore può accedervi (lett. d). Infine, occorre indicare gli strumenti per comporre eventuali controversie (lett. f). Nel modello di contratto è predisposto il ricorso alla conciliazione amministrata dalla camera di commercio ed è consigliabile mantenere tale scelta. Tutte queste informazioni devono essere fornite PRIMA che il consumatore effettui l'acquisto (art. 12, co. 1). Un possibile suggerimento è di imporre che, prima di procedere nell'ordine, l'acquirente debba far scorrere in una finestra le condizioni generali del contratto e che, solo giunti alla fine del testo sia possibile procedere oltre, dopo aver clickato su un tasto del tipo accetto. E', inoltre, fondamentale e necessario che le condizioni generali del contratto siano poste a disposizione del consumatore, consentendone lo scaricamento o la stampa o entrambe le cose (art. 12, co. 3). Un'altra possibilità è la stampa sul retro della ricevuta o della documentazione di spedizione. Altre informazioni da fornirsi prima o al momento della conclusione del contratto, oltre a quelle circa l'esistenza del diritto di recesso e le garanzie, sono: il luogo ove inviare eventuali reclami e le modalità di recesso ove i beni siano forniti periodicamente nell'ambito di un contratto di durata indeterminata o superiore ad un anno. Il diritto di recesso è previsto dalla legge come obbligatorio per la vendita di beni e servizi a distanza (tramite Internet) e non può in alcun modo essere escluso o ignorato. L'Utilizzatore del modello di contratto dovrà tener conto del fatto che, tuttavia, vi sono alcuni tipi di contratti e alcuni casi, espressamente previsti dal codice del 4

consumo all'art. 55, in cui gli obblighi informativi, il termine massimo per soddisfare l'ordine e il diritto di recesso sono esclusi: contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari. Il solo diritto di recesso (non, quindi, gli obblighi informativi) è escluso invece: per la fornitura di beni il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare; la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; la fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore; la fornitura di giornali, periodici e riviste. Il modello di contratto disciplina le modalità di esercizio del diritto di recesso e gli adempimenti successivi in linea con quanto disposto dal Codice del consumo e non è, pertanto, consigliabile modificare tali clausole. Il termine per l'esercizio del diritto di recesso viene conteggiato a partire dalla data di ricevimento oppure, se il consumatore non è stato informato del proprio diritto, dal momento in cui il consumatore è stato informato. Si noti che le informazioni previste dall'art. 52 in questo caso possono essere date al consumatore entro tre mesi dalla conclusione del contratto. Aldilà di tale termine si considera non adempiuto l'obbligo di informazione. E quindi importante, anche a tutela dell'utilizzato del modello di contratto, verificare sempre di aver fornito tutte le informazioni richieste dalla legge, seguendo quanto predisposto nel contratto stesso e nelle presenti istruzioni. ADEMPIMENTO DELL'ORDINATIVO (Art. 6 contratto-tipo Unioncamere) E' importante che l'utilizzatore del contratto ricordi che i termini relativi all'esecuzione dell'ordinazione indicati nel contratto tengono conto di quanto disposto dal Codice del consumo, che all'art. 54 fissa un termine massimo pari a 30 giorni dal ricevimento dell'ordine per soddisfare l'ordinazione. Se il fornitore non è in grado di soddisfare l ordine ricevuto, nello stesso termine deve informare il consumatore e rimborsargli la somma eventualmente già pagata. SANZIONI (Art. 13 contratto-tipo Unioncamere) Occorre che l'utilizzatore del modello di contratto consideri con attenzione la circostanza che il Codice del Consumo sanziona: chi non fornisce le informazioni al consumatore; chi ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, o fornisce, sul punto, informazioni erronee, incomplete o diverse da quanto previsto dalla legge; chi non rimborsa il consumatore che ha esercitato il recesso. Le sanzioni sono di natura amministrativa e vanno da 516 a 5160, ma l'importo può essere raddoppiata se la stessa violazione si verifica due volte nello stesso anno. 5

FORO (Art. 18 contratto-tipo Unioncamere) Un altra clausola che non può assolutamente derogare a quanto disposto dalla disciplina del Codice del Consumo (Art. 63) è quella relativa alla competenza in caso di ricorso al giudice. Il Giudice può essere solo quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore. NORME APPLICABILI (Art. 19 contratto-tipo Unioncamere) Il Codice del consumo contiene, al suo interno, una norma di chiusura che serve ad impedire che le disposizioni possano essere aggirate (art. 143): i diritti attribuiti al consumatore sono irrinunciabili. Ogni patto che tenti di limitarli o escluderli è nullo; Anche nel caso che il venditore faccia riferimento alla disciplina di altri stati, diversi da quello italiano, al consumatore restano comunque applicabili le condizioni minime di tutela garantite dalla normativa italiana (codice del consumo). E' quindi inutile, se non addirittura controproducente, il rinvio a norme di altri stati o l'introduzione di clausole particolari. ***** CLAUSOLE MODIFICABILI Le clausole diverse da quelle che sono state sopra espressamente richiamate o commentate possono essere derogate dall'utilizzatore del contratto. Si suggerisce, comunque, di effettuare modifiche che si pongano in maniera organica all interno del contratto. CONSIGLI UTILI. a) Oggetto del contratto (art. 2 contratto-tipo Unioncamere): al fine di dare al consumatore la garanzia di massima trasparenza e chiarezza, è consigliabile che l'indicazione dei beni posti in vendita avvenga in modo dettagliato, indicando per ciascuno le caratteristiche, il costo con e senza iva, la disponibilità. b) Per quanto riguarda la scelta del mezzo di pagamento (art. 5 contratto-tipo Unioncamere) si suggerisce il ricorso a modalità il più possibile sicure per chi vende e per chi acquista. È, inoltre, fondamentale indicare in una apposita sezione del sito, da richiamarsi all'interno del contratto stesso, quali sono i mezzi di pagamento accettati dal fornitore e se vi siano costi aggiuntivi connessi all'uso di tali mezzi. È consigliabile, nel caso di pagamento con carta di credito, affidarsi ad intermediari conosciuti e sicuri (Verisign) ricordando, altresì, al compratore che in caso di frode l art. 56 Codice del consumo prevede la possibilità di ottenere il rimborso da parte dell Istituto emittente la carta di credito. c) Anche il ricorso a carte prepagate e metodologie basate su intermediari affidabili, come da esempio Paypal, possono essere ottime scelte. d) Si consiglia di predisporre nell'ambito del carrello elettronico un meccanismo di calcolo automatico delle spese di spedizione (art. 7 contratto-tipo Unioncamere), che evidenzi il totale complessivo, in relazione al singolo metodo di spedizione e luogo scelti dall Acquirente, nonché in relazione al metodo di pagamento. È fortemente consigliabile inserire, all'interno delle condizioni 6

generali, un link che rinvii l'acquirente alla pagine del sito dove sono indicate le diverse modalità di spedizione e i relativi costi nonché i tempi di spedizione. e) Il fornitore deve indicare il termine entro cui si impegna ad elaborare la richiesta di acquisto ricevuta dall'acquirente (art. 8 contratto-tipo Unioncamere). f) Si eviti, in ogni caso, di avventurarsi nella redazione di complesse clausole in linguaggio giuridicamente corretto da di difficile comprensione, ricordando che su tutte le clausole vige un obbligo generale di chiarezza e trasparenza nonché di buona fede e lealtà verso il consumatore e che a volte è meglio evitare l inserimento di clausole dal contenuto fortemente incerto o di difficile interpretazione. ALCUNI CHIARIMENTI. A) La doppia sottoscrizione. Le condizioni generali di contratto che l'utilizzatore del modello di contratto andrà a proporre al consumatore, in quanto predisposte unilateralmente possono ricadere sotto la regola della doppia sottoscrizione di cui all'art. 1341 c.c. per cui si pone il problema di come far apporre l'eventuale doppia sottoscrizione all Acquirente in sede di accettazione del contratto. Si vede spesso, nei siti web di e-commerce, una clausola del tipo Per espressa accettazione delle clausole..., seguita da un segno di spunta o richiedente la pressione di un tasto di accettazione. Tuttavia, in realtà nessuno di questi sistemi è giuridicamente in grado di rappresentare una doppia sottoscrizione. L'unico metodo che avrebbe una effettiva valenza è rappresentato dal ricorso alla firma digitale della quale, invero, non risultano provvisti ad oggi la quasi totalità dei comuni acquirenti. E' quindi lasciato alla libertà di chi utilizza il modello di contratto l'inserimento di una clausola di tale tipo e il ricorso a uno o più meccanismi di accettazione. Vi è, comunque, da considerare che la doppia sottoscrizione è richiesta in casi specifici, fra cui deroghe alla competenza territoriale del giudice, rinuncia ad eccezioni da parte del sottoscrittore e limitazioni di responsabilità per il proponente, tutte ipotesi che trovano già una loro inderogabile disciplina nel codice del consumo, per cui poco o nulla aggiunge o toglie la mancanza di una doppia sottoscrizione nel caso si rispettino le clausole del contratto-tipo Unioncamere che si limitano a dare fedele attuazione alle norme poste a tutela del consumatore e nell interesse del mercato. B) La privacy. Per completezza si rileva che, relativamente alla Privacy, ai sensi dell'art. 24 del D.L.vo 196/03, il consenso al trattamento dei dati personali non occorre quando il trattamento dei dati stessi è necessario per adempiere al contratto. Inoltre, il consenso in forma scritta sarebbe richiesto nel solo caso di dati sensibili, mentre negli altri casi il consenso potrebbe essere espresso anche in altre forme. Ciò che invece resta fondamentale è l'informativa, così come predisposta nel modello di contratto. 7