PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE

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PUBBLICI ELENCHI VALIDI AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ATTI IN MATERIA CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVA E STRAGIUDIZIALE Con la presente si è ad evidenziare l insorgere di un problema grave, che richiede immediato intervento a salvaguardia della certezza del diritto ed a tutela dei diritti dei cittadini. PREMESSO CHE: Come è noto, l art. 3 bis della legge n. 53/1994 dispone che la notificazione con modalità telematica debba eseguirsi all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante da pubblici elenchi. I pubblici elenchi sono quelli indicati nell art. 16 ter del d.l. 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, e successivamente modificato dall art. 45 bis, comma 2, del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014. In particolare l art. 16-ter del menzionato d.l. 179/2012, introdotto con la legge n. 228/2012 art. 1, co. 19, nella sua formulazione originaria, sanciva che: A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti

- dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto (ossia, ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA); - dall'articolo 16, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009 (ossia, REGISTRO DELLE IMPRESE, ALBI pubblicati da ORDINI e COLLEGI professionali, ed ELENCO pubblicato dal Centro Nazionale per l informatica della P.A. CNIPA, oggi AGID); - dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto (ossia, ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA); - dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009 (ossia, REGISTRO DELLE IMPRESE); - dall'articolo 6-bis del d. lgs.82/2005 (ossia, INI PEC), nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (REGINDE). Ne consegue che, non essendo stato incluso nella norma citata (art. 16-ter del d.l. 179/2012) l art. 16, comma 8, del d.l. 185/2008, ed essendo stato omesso altresì ogni riferimento ad elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, l IndicePA (o IPA, altrimenti detto) dal 19/08/2014 non può più essere considerato pubblico elenco ai fini delle notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale. Quindi, tramite il richiamo all art. 16 del d.l. n. 285/2008, era considerabile PUBBLICO REGISTRO valido ai fini delle notificazioni anche l elenco IPA (elenco degli indirizzi PEC delle PA), consultabile all indirizzo www.indicepa.gov.it, introdotto dall articolo 57- bis del CAD (d. lgs. 82/2005). Sennonchè, con l art. 45 bis, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 (entrata in vigore dal 19/08/2014), il legislatore ha modificato il menzionato art. 16-ter del d.l. 179/2012, che oggi vige nella seguente formulazione:

A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti - dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto (ossia, ANPR Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, e Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA); - dall'articolo 16, comma 6, del d.l. n. 185/2008, conv. con modificazioni dalla legge n. 2/2009 (ossia, REGISTRO DELLE IMPRESE); - dall'articolo 6-bis del d. lgs.82/2005 (ossia, INI PEC), nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia (REGINDE). Ad oggi, dunque, l unico Elenco Pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale eseguite dagli Avvocati, deve considerarsi essere l Elenco indirizzi PA presso MINISTERO GIUSTIZIA, consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata. Peraltro ad oggi molte Pubbliche Amministrazioni non hanno ancora comunicato al Ministero di Giustizia il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, nonostante il termine ultimo scadesse al 30/11/2014, con la conseguenza che l Elenco Ministeriale Indirizzi P.A. è assolutamente carente. Tale modificazione non è stata né pubblicizzata né comunicata agli operatori di giustizia ed agli avvocati, con la conseguenza che moltissimi, ancora oggi ne ignorano l esistenza, con la conseguente pericolo di nullità di molte notificazioni e comunicazioni, laddove eseguite estraendo l indirizzo PEC della P.A. destinataria dall Indice IPA, allorchè tale indirizzo di posta elettronica non risulti confermato anche nel menzionato Elenco ministeriale degli indirizzi PA. RILEVATO 1) Che l omissione dell elenco IndicePA (o IPA) nel novero dei Pubblici Elenchi utilizzabili ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale, deve considerarsi una mera dimenticanza del legislatore, anche alla luce del fatto che il menzionato elenco continua ad essere valido per le

comunicazioni e notificazioni telematiche di Cancelleria ai sensi dell art. 16, comma 4, del d.l. n. 179/2012 e dell art. 149-bis, comma 2 c.p.c., i quali fanno espresso riferimento agli elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ; 2) Che tuttavia da tale errore deriva un grave pericolo di pregiudizio per i processi in corso e la tutela dei diritti dei cittadini nei confronti della P.A.; 3) Che la formulazione vigente dell art. 16-ter del d.l. 179/2012 si pone in netta contrarietà con i principi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e della Giustizia, di trasparenza della P.A. e di accessibilità alla stessa, in quanto prevedendo che unico elenco pubblico degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni sia il Registro P.P.A.A. presso il Ministero della Giustizia, consultabile esclusivamente in via autenticata dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati, - esclude tutti gli altri soggetti (ad esempio, società) dalla possibilità di eseguire una comunicazione giudiziale e/o stragiudiziale a mezzo di posta elettronica certificata, giacché tali soggetti non avrebbero certezza della validità della stessa; - dall altro lato, rende particolarmente gravosa, se non impossibile, l effettiva eseguibilità di una notifica degli atti giudiziali a mezzo di posta elettronica certificata alle pubbliche amministrazioni da parte degli Avvocati, laddove ad esempio debbano notificare un atto di precetto (che, come è noto deve essere notificato presso la sede della P.A. debitrice) e laddove la notificazione non debba essere eseguita presso gli Uffici dell dello Stato (ossia, ad esempio, in caso di contenzioso nei confronti di ente pubblico non appartenente alle Amministrazioni dello Stato, ad es. un Comune, un Università, una Regione od un Ente Previdenziale); 4) Che non vi è alcun motivo plausibile per escludere dal novero dei Pubblici Elenchi, utilizzabili ai fini delle notificazioni e comunicazioni in materia civile ed amministrativa, anche IndicePA (o IPA), peraltro liberamente accessibile dal sito (indicepa.gov.it), laddove invece l Elenco degli indirizzi PA istituito presso MINISTERO GIUSTIZIA, è consultabile dal sito del Ministero della Giustizia (pst.giustizia.it) esclusivamente in via autenticata;

5) Che tale situazione rischia di creare una ingiustificata battuta d arresto al Processo Civile Telematico; TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CHIEDE di intervenire con il seguente correttivo da sottoporre all immediato vaglio delle istituzioni legislative, ministeriali e forensi: questa è la norma di riferimento: DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) TESTO VIGENTE a seguito delle modifiche apportate con l art. 45 bis, comma 2, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 Art. 16 ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni) 1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. Questa è la variazione suggerita: PROPOSTA DI CORRETTIVO (le modifiche sono evidenziate in giallo) Art. 16 ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni)

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, 7 e 8 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia. Sono equiparati ai pubblici elenchi quelli comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alla giustizia amministrativa. All uopo, pertanto, si propone l immediata emanazione di un provvedimento legislativo del seguente tenore: art. 1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16-ter: 1) al comma 1, le parole dall articolo 16, comma 6, 29 novembre 2008, n. 185, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono sostituite dalle seguenti dall articolo 16, comma 6, 7 e 8, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 2) al comma 1, dopo l ultimo periodo, è aggiunto il seguente Sono equiparati ai pubblici elenchi quelli comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia dal 19/08/2014.