Sentenza n. 226/2008 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 17365/PC del registro di segreteria proposto dalla signora S. S., rappresentata e difesa dall avvocato Francesco De Panfilis, presso il cui studio in Penne, via circonvallazione 86, elettivamente domiciliata, nei confronti dell Inpdap avverso la comunicazione n.18067 del 12.10.2005, con la quale è stato negata la corresponsione in misura intera dell indennità integrativa speciale sulla pensione diretta n. xx, pur percependo tale indennità sul trattamento pensionistico indiretto di reversibilità n. xx, con decorrenza originaria dal 27.9.1984 e di reversibilità dal 23.7.1988. Uditi nell udienza del 18 giugno 2008,l avvocato Francesco De Panfilis per la ricorrente, il dottor Francesco Di Girolamo per l Inpdap. Esaminati gli atti e i documenti della causa. FATTO La ricorrente è titolare di trattamento pensionistico diretto n. xxx a far data dal 20 luglio 1992 e di trattamento di reversibilità n. xxxr, con decorrenza dal 27 gennaio 1984. L indennità integrativa speciale viene corrisposta dall Inpdap soltanto sul secondo di detti trattamenti. A seguito di istanza volta ad ottenere che l indennità integrativa speciale sia corrisposta su entrambi i trattamenti pensionistici, l Inpdap, con nota n. 18067 del 12 ottobre 2005, ha respinto la
2 domanda sostenendo che essa è infondata stante la norma che vieta il cumulo dell indennità integrativa speciale su due trattamenti pensionistici.. Tale motivazione è stata ribadita dall Inpdap in memoria depositata l 11 luglio 2007, con riferimento a giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte. In tale memoria si eccepisce in via subordinata la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici pregressi. DIRITTO In tema di cumulo dell indennità integrativa speciale, l art. 99 del dpr 1092/ 73 prevede due ipotesi, quella di cui al quinto comma, che dispone la sospensione di tale indennità nei confronti dei pensionati che prestino opera retribuita presso lo Stato e le amministrazioni pubbliche, e quella di cui al secondo comma, che dispone che ai titolari di più pensioni o assegni l indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo Relativamente alla prima ipotesi il Giudice delle leggi,con la sentenza n.566 del 1989, dichiarò l incostituzionalità della norma in parola, in quanto non ha dichiarato il limite dell emolumento per le attività alle quali si riferisce, dovendo ritenersi ammissibile, al di sotto di tale limite, il cumulo integrale fra trattamento pensionistico e retribuzione, senza che sia sospesa l indennità integrativa speciale. Sulla seconda ipotesi, il Giudice delle leggi con la sentenza n.494/1993, stabilì che, pur restando vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, dovesse comunque farsi salvo l importo del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Ora è evidente la differenza di contenuto e di effetti delle due citate decisioni della Corte costituzionale. In entrambe la Corte stabilisce che un divieto assoluto di corresponsione dell indennità integrativa speciale, oltre che su un
3 trattamento pensionistico, anche su un secondo reddito, derivi esso da altra pensione, ovvero da retribuzione per attività lavorativa, è costituzionalmente illegittimo. Ma, mentre nel caso di concorso di trattamenti pensionistici è essa stessa ad individuare il livello del secondo reddito ( il trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti ), nel caso di concorso di pensione e di retribuzione, si dispone da subito la rimozione dall ordinamento del divieto di cumulo dell indennità integrativa speciale, facendo salvo l intervento del legislatore per stabilite il limite di retribuzione al di sotto del quale era ritenuto ammissibile il cumulo integrale fra il trattamento pensionistico e la retribuzione. Per quanto concerne la prima ipotesi ( cumulo dell indennità integrativa speciale su retribuzione e trattamento pensionistico ). le Sezioni riunite della Corte dei conti, ritennero ( sentenza n. 1 QM/2000 ) che fosse possibile anche in questo caso stabilire, in via interpretativa, un limite al livello della retribuzione ( concorrente con la pensione ) oltre il quale il cumulo delle indennità integrative speciali non era consentito. Questa decisione della Corte dei conti era, però, in contrasto con l effetto esplicitamente ablativo del quinto comma dell art. 99 del DPR n. 1092/73, stabilito dalla citata sentenza n. 566/1989 del Giudice delle leggi, il quale con ordinanza n. 517/2000 affermò che un divieto caducato non potrebbe rivivere sotto forma di interpretazione senza un intervento del legislatore cui spetta la discrezionalità della scelta fra diverse soluzioni, senza peraltro essere tenuto a seguire la via stessa del divieto di indennità integrative speciali, derivanti da contestuale trattamento di pensione e di attività. Dopo di che, la giurisprudenza della Corte dei conti è diventata praticamente pacifica nel senso di ammettere, senza limiti, il cumulo dell I.I.S. in caso di concorso di pensione e di retribuzione.
4 Ben più complicato e tortuoso il percorso giurisprudenziale a proposito dell I.I.S. in caso di più pensioni. Malgrado la chiara affermazione del dispositivo della sentenza della Corte costituzionale n. 494/1993, in cui si ribadiva il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più pensioni, la giurisprudenza della Corte dei conti è stata, fino alla sentenza delle Sezioni riunite, n. 2/QM/2006, largamente nel senso che, anche nel caso di concorso di più pensioni, il cumulo dell I.I.S. era stato cancellato dall ordinamento. Confortavano tale orientamento - a proposito del quale si possono citare, per l ampia motivazione, le sentenze della Terza Sezione giurisdizionale centrale n. 66/2001, n. 403/2003, n. 2100/2005, nonché, fra le numerose sentenze delle Sezioni regionali, la n. 731/2003 della Sezione regionale per la Toscana - le affermazioni contenute, in numerose decisioni della Corte costituzionale, chiaramente nel senso del superamento del divieto di cumulo dell I.I.S, Già nell ordinanza n. 438 del 1998, la Corte affermava che l art. 2, sesto e settimo comma della legge 27 maggio m1959, n. 324, attualmente sottoposto a scrutinio, è da ritenersi espunto dal sistema, siccome sostanzialmente trasfuso in altra norma, la quale è già stata colpita da declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua ( v. art. 99, secondo comma e quinto comma, d.p.r. n. 1092 del 1973, dichiarato costituzionalmente illegittimo con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993. Da questo testuale riferimento sembra si possa dedurre che la Corte non faccia differenza fra l illegittimità di cui alla sentenza n. 566 del 1989 e quella di cui alla sentenza n. 494 del 1993, e per tutte e due le fattispecie parla di espulsione dal sistema. Nell ordinanza n. 517 del 2000, la Corte costituzionale afferma esplicitamente che dalla giurisprudenza della Corte emerge il principio
5 che la soluzione esclusa sul piano della legittimità costituzionale è solo quella del divieto generalizzato di cumulo di indennità integrativa speciale non accompagnato da una previsione legislativa di un limite al di sotto del quale sia preclusa l operatività del divieto; che, per altro riguardo, a seguito del d.p.r. 29 dicembre. 1973,n. 1092, la disposizione sul cumulo dell indennità contenuta nell art. 2, settimo comma della legge 29 maggio 1959, n. 324 ( sostituito dall art. 4 del d.p.r. 28 dicembre 1970, n. 1081) è da ritenersi espulsa dal sistema ( ordinanza n. 438 del 1998 ), in base alla clausola abrogativa generale contenuta nell art. 254 dell anzidetto d.p.r. n. 1092 del 1973, nonché a seguito di trasfusione di altra norma ( articoli 99, commi, secondo e quinto, dello stesso d.p.r. ), contenente disciplina completa riguardo all anzidetto cumulo, dichiarata costituzionalmente illegittima con le sentenze n. 566 del 1989 e n. 494 del 1993. Anche qui si tratta di affermazioni che non fanno differenza fra la sentenza n. 566 del 1989 e la sentenza n. 494 del 1993 e quindi il riferimento all espulsione del divieto di cumulo dal sistema sembrerebbe valere per entrambe le ipotesi. Ancora più significativo è quanto la Corte scrive nella suo atto n. 516 del 2000 ( che, giova sottolinearlo, non è un ordinanza, ma una sentenza ). Afferma, infatti, la Corte che deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza ( o indennità equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita ) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione, ( ovviamente quando non vi sia incompatibilità ) non sia previsto ( v. sent. n. 566 del 1989; n. 376 del 1994 ) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo ( o altro sistema con un indice rapportato alla sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni
6 assicurative ) al di sotto del quale il divieto debba necessariamente essere escluso. Qui sembra emergere ancora più chiaramente che non vi è, per il giudice delle leggi, differenza fra diversi trattamenti di attività di servizio o di pensione e per entrambi si dovrebbe dedurre, perché il divieto di cumulo dell indennità integrativa speciale possa essere considerato legittimo, la necessità dell introduzione di una norma che risponda alle esigenze di cui sopra. Nello stesso senso si deve interpretare l ordinanza n. 89/2005. Malgrado l evidenza del pensiero dei giudici costituzionali a proposito del divieto di cumulo dell I.I.S., le citate decisioni non contengono una esplicita pronuncia di cancellazione dal nostro ordinamento del norma ( art. 99 comma secondo del DPR n. 1092/73 ) circa il divieto di cumulo integrale dell indennità integrativa speciale, in caso di contestuale godimento di più trattamenti pensionistici. Innanzitutto perché, come la stessa la Corte costituzionale ha ribadito nell ordinanza n. 438 del 1998, vige, il principio, del resto ovvio e pacifico,che non è consentito alla Corte costituzionale fornire l interpretazione autentica o l eventuale correzione delle proprie precedenti decisioni. Di conseguenza non si può dedurre una certa interpretazione di una sentenza della Corte costituzionale desumendola da altre decisioni della stessa Corte. Sotto il secondo aspetto, perché le citate affermazioni della Corte costituzionale rappresentano non solo un obiter dictum, ma non rivestono, con riferimento alla norma specifica in discussione ( secondo comma dell art. 99 del DPR n. 1092/72 ), i caratteri della dichiarazione di illegittimità della norma. Si aggiunga ancora che, perché una norma sia considerata costituzionalmente illegittima, non è sufficiente, che dal Giudice delle leggi sia dichiarata incostituzionale, nella medesima forma, un altra
7 norma, anche se del tutto analoga a quella di cui si discute. Inoltre la costante giurisprudenza costituzionale ha sempre affermato che non è consentito al giudice di merito la diretta disapplicazione di norme ritenute incostituzionali, ma che occorre comunque, anche in ipotesi di norme meramente riproduttive di altre dichiarate incostituzionali, una specifica pronuncia della Corte Costituzionale. Tutte le argomentazioni per ultimo esposte sono state alla base della decisione n. 2/QM /2006 delle Sezioni riunite della Corte dei conti in cui si afferma che il divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più trattamenti pensionistici, previsto dal secondo comma dell art. 99 del DPR n. 1092/73, non è stato mai abolito, ma soltanto attenuato con la sentenza n. 493/1993 della Corte costituzionale secondo cui, pur restando vietato tale cumulo, deve comunque farsi salvo l importo del trattamento minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. A seguito di questa sentenza delle Sezioni riunite n. 2/QM/2006 alcune sezioni giurisdizionali di questa Corte, condividendone l orientamento interpretativo, hanno ritenuto che il divieto di cumulo dell indennità integrativa speciale su più trattamenti pensionistici, pur mitigato dalla corresponsione del minimo Inps, si prestasse a dubbi di costituzionalità e pertanto hanno sollevato, cosa che in passato era già stata fatta più volte, questione presso il Giudice delle leggi ( Sezione regionale per l Abruzzo, ord. n.14/2006, Sezione regionale per la Toscana, ord. n. 68/2006 e Terza sezione d appello, ord. n.153/2006. I dubbi di costituzionalità che erano stati sollevati a proposito del divieto di cumulo integrale dell I.I.S. in caso di concorso di più pensioni sono numerosi e per essi si rinvia alle citate ordinanze. Con ordinanza n.119/2008 la Corte costituzionale ha rimesso gli atti ai giudici che avevano sollevato la questione perché riesaminassero nel
8 giudizio a quo il profilo della rilevanza e della costituzionalità della questione, a seguito di ius superveniens. A questo proposito la Corte costituzionale afferma che, successivamente alla proposizione delle questioni, è entrata in vigore la legge 27 dicembre 2006, n. 296; che l'art. 1, comma 776, di tale legge ha abrogato l'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, mentre l'art. 1, comma 774, della medesima ha dettato una norma di interpretazione autentica relativa al computo dell'indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità, applicabile indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta (si veda sul punto la recente sentenza n. 74 del 2008); che la citata abrogazione dell'art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994 ha, di fatto, eliminato anche il riferimento alla perdurante applicabilità quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di reversibilità ad esse riferite delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Giova osservare che, a stretto rigore, le citate affermazioni che prospettano, a proposito del cumulo dell I.I.S. in caso di più pensioni, come ipotesi di ius superveniens, la circostanza dell abrogazione dell art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, non sono direttamente vincolanti per le controversie giudiziarie cui le decisioni della Corte costituzionale si indirizzano, tuttavia questo giudice, data l altissima autorevolezza dell organo da cui tali affermazioni provengono, ritiene di far proprio l orientamento che appare, sia pure tacitamente espresso, che per l appunto la citata norma abrogativa rappresenta un ius superveniens rispetto alla questione di costituzionalità che era stata sollevata.
9 E ciò non può che significare ( altrimenti non avrebbe senso parlare di ius superveniens ) che, a seguito della citata norma di cui all art. 1, comma, 776 della legge n. 296 del 2006, è di fatto venuto meno il riferimento alla perdurante applicabilità quanto alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e a quelle di riversibilità ad esse riferite delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'art. 2 della legge n. 324 del 1959 e successive modificazioni. Nel senso che su tali pensioni è venuta meno un autonoma voce I.I.S. e, pertanto, anche per esse non si ponga più in concreto un problema di cumulo di due I.I.S. Ne consegue che per tali pensioni l indennità integrativa speciale va integralmente computata su entrambi i trattamenti pensionistici, anche se tecnicamente viene meno dal punto di vista formale l individuabilità di distinte indennità integrative speciali. Peraltro il comma 776 dell art. 1 della legge n. 296/2006,proprio perché rappresenta ius superveniens, non può che riferirsi per la sua entrata in vigore, secondo i principi generali, al momento dell entrata in vigore della legge che ha introdotto la norma ( cioè dal 1 gennaio 2007 ). Quindi a seguito dell interpretazione che questo giudice ritiene vada seguita, il ricorso merita di essere parzialmente accolto riconoscendo quanto formulato nella domanda attrice, a partire dal 1 gennaio 2007. Per il periodo precedente, si deve intendere che, come esposto chiaramente nella sentenza delle Sezioni Riunite QM n. 2/2006, era vigente ancora il divieto di cumulo di due indennità integrative speciale sul tipo di pensioni cui si riferisce il presente ricorso. D altronde è facendo proprie le conclusioni di tale sentenza che questo giudice aveva sollevato la questione costituzionalità sul divieto di cumulo con l ordinanza n. 14/2006. Data,poi, la decorrenza riconosciuta al diritto fatto valere dalla
10 ricorrente ( 1 gennaio 2007 ), non è operativa l eccezione di prescrizione quinquennale sui ratei pensionistici pregressi avanzata dall Inpdap. A seguito della presente decisione, in base ai principi affermati dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n.10/2002/qm, spettano, tenuto conto della disciplina legale che regola la materia, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul maturato economico e fino al soddisfo. Peraltro, come chiarito nella stessa sentenza, il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria non va inteso in senso "integrale", quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito pensionistico liquidato con ritardo, bensì "parziale", quale possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi. Il calcolo del c.d. "maggiore importo" tra interessi e rivalutazione monetaria va operato ex art.429, co 3, cod. proc. civ., tenuto conto delle percentuali di interessi legali e indice Istat ex art.150 disp.att. cod. proc. civ. rilevati anno per anno, da applicare agli importi pensionistici spettanti alle singole scadenze a far data dal momento di maturazione del diritto pensionistico, fino al soddisfo, S. i limiti indotti dall'eventuale prescrizione del credito o di suoi ratei. P.Q.M. LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Abruzzo ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda di cui al ricorso indicato in epigrafe, Spese compensate. Così deciso in L'Aquila nella pubblica Udienza del 18 giugno 2008. Pubblicata dalla Segreteria nei modi di legge il 23 giugno 2008.
11 Il Direttore della Segreteria