Ai Clienti dello Studio LORO SEDI NOVITA IVA 2013

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BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Padova, 8 gennaio 2013 Ai Clienti dello Studio LORO SEDI Dott. Dario Fabris Dott. Alberto Gori Dott.ssa Alessia Bettin Dott.ssa Giulia Mozzato Dott. Nicola Scanferla Of counsel Legali Prof.Avv. Matteo De Poli FORO DI VENEZIA Avv. Gian Alberto Tuzzato Avv. Barbara Mamprin Avv. Alberto Radin Avv. Majla Genero Avv. Riccardo Maragno Avv. Barbara Zogno foro DI PADOVA Dott. Marco Antonello Dott. Piero Griggio Dott. Nicola Berti Consulenti del lavoro Rag. Gianni Carraro Rag. Andrea Miotto Risk manager Dott. Francesco Filippi Andrea Filippi Associazione Professionale P.zza A. De Gasperi 45/A 35131 Padova Telefono +39 049 664488 Telefax +39 049 650690 Via Dante 14 20121 Milano C.F./P.IVA 03876650288 Circolare n. 1/2013 NOVITA IVA 2013 Nell ambito della Finanziaria 2013 sono state inserite una serie di disposizioni finalizzate al recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE in materia di fatturazione (art. 1, commi da 324 a 335, Legge n. 228/2012). Sintetizziamo qui di seguito le principali novità. Modalità di fatturazione In base al nuovo comma 2 dell articolo 21 del DPR 633/72, nella fattura devono essere presenti i seguenti elementi: data di emissione, tale informazione assume rilievo in quanto la fattura deve essere emessa entro lo scadere del giorno di effettuazione dell operazione secondo quanto disposto dall articolo 6 del D.P.R. n. 633/1972; numero progressivo che la identifichi in modo univoco, in linea di principio, dunque, vi sono due modalità per ottemperare a tale precetto: 1) La numerazione delle fatture è progressiva sino all estinzione del soggetto emittente. Esempio: fattura n. 35 del 31/12/2012; fattura n. 36 del 1/1/2013 e così a seguire; 2) La numerazione è progressiva (solo) nell ambito del medesimo anno, ma va univocamente individuato il numero di fattura. Esempio: fattura n. 1/2013 del 1/1/2013; fattura n. 2/2013 del 7 gennaio 2013; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; e-mail segreteria@balineassociati.it studiobalin@legalmail.it www.balineassociati.it

ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo UE, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell esercizio d impresa, arte o professione, codice fiscale; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell operazione; corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono ex art. 15, comma 1, n. 2); corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; aliquota, ammontare dell imposta e dell imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; data della prima immatricolazione o iscrizione in Pubblici registri e numero dei km percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione UE di mezzi di trasporto nuovi di cui all art. 38, comma 4, DL n. 331/93; annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. Nella sostanza non è più prevista la numerazione per anno solare delle fatture e diviene obbligatorio per tutte le tipologie di operazioni l indicazione della partita Iva o del codice fiscale del cessionario o committente. Base imponibile Per effetto delle modifiche apportate all articolo 13, comma 4 del DPR 633/72 ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computabili secondo: - il cambio del giorno di effettuazione, - il cambio del giorno di emissione della fattura, nel caso di omessa indicazione della fattura della data di effettuazione dell operazione; - il cambio del giorno antecedente più prossimo, in mancanza dei primi due. 2 / 6

E inoltre stabilito che la conversione in euro per tutte le operazioni effettuate può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea. Emissione della fattura Viene estesa la possibilità della fatturazione differita e cumulativa mensile, da emettere entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, anche per le prestazioni di servizi, a condizione che siano individuabili attraverso idonea documentazione. Per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa un unica fattura riepilogativa contenente il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse. Sempre entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione deve essere emessa la fattura per le prestazioni di servizi generici resi a soggetti passivi stabiliti in un altro stato UE non soggette all imposta ai sensi dell articolo 7-ter del DPR 633/72 (articolo 21, comma 4 del DPR 633/72). Per le prestazioni di servizi (servizi generici) di cui all articolo 6, comma 6 del DPR 633/72 rese a soggetti passivi extra UE, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione (articolo 21, comma 4 del DPR 633/72). Per le prestazioni diverse da quelle generiche (per esempio quelle disciplinate dall articolo 7-quater), il momento di effettuazione resta quello del pagamento o dell anticipata fatturazione e l obbligo di emettere la fattura non fruisce del differimento al 15 del mese successivo, valevole per le prestazioni generiche annunciato nel paragrafo precedente. Vengono introdotti anche dei nuovi obblighi di emissione per le operazioni territorialmente non rilevanti ai fini IVA ai sensi degli articolo da 7 a 7-septies (oggi limitato alle sole prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter), rese nei confronti di committenti stabiliti in altro stato membro della UE ovvero nei confronti di soggetti extra UE. 3 / 6

Nelle ipotesi sopra individuate la fattura dovrà riportare la dicitura inversione contabile quando il cessionario o committente è stabilito nella UE, ovvero la dicitura operazione non soggetta se extra UE. In maniera speculare, il nuovo comma 6 ter, dell articolo 21 del DPR 633/72 prevede che le fatture emesse dal cessionario o committente in virtù di un obbligo proprio devono riportare l annotazione auto fatturazione. Sintetizzando, dal 1 gennaio 2013 in aggiunta all obbligo di emettere la fattura per le operazioni di cui all articolo 7-ter del DPR 633/72 (servizi di tipo generico), sussisterà l obbligo di emettere la fattura anche per le seguenti operazioni: - cessioni di beni e prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all articolo 10, n. da 1 a 4 e 9, effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore d imposta in altro stato UE, con l annotazione inversione contabile ; - cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dalla UE con l annotazione operazione non soggetta. Si nota che a decorrere dal 1 gennaio 2013, concorreranno alla realizzazione del volume d affari anche le prestazioni prive del presupposto di territorialità, ma soggette all obbligo di fatturazione, come le prestazioni di servizi fuori campo IVA art. 7-ter che non rilevano però ai fini dell acquisizione dello status di esportatore abituale. Contenuto della fattura Per effetto del nuovo articolo 21 comma 6 del DPR 633/72 è introdotto l obbligo di annotare nella fattura le seguenti dizioni, quando si tratta di operazioni non soggette, non imponibili o esenti: a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta"; b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile"; c) operazioni esenti di cui all'articolo 10, eccetto quelle indicate al n. 6), con l'annotazione "operazione esente"; 4 / 6

d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con l'annotazione, a seconda dei casi, "regime del margine - beni usati", "regime del margine - oggetti d arte" o "regime del margine - oggetti di antiquariato o da collezione"; e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione "regime del margine - agenzie di viaggio. Fattura semplificata Viene introdotto l articolo 21-bis del DPR 633/72 che disciplina la fattura semplificata. In particolare è possibile emettere la fattura in forma semplificata, a condizione che sia di ammontare complessivo non superiore ad 100, oppure si tratti di una nota di variazione di cui all articolo 26. Al ricorrere di tali condizioni è possibile emettere la fattura indicando soltanto i seguenti dati: - data di emissione; - numero progressivo che la identifichi in modo univoco; - in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita IVA dello stesso, qualora sia stabilito in altro stato UE il numero d identificazione IVA; - descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; - ammontare del corrispettivo complessivo e dell imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla. La fattura semplificata non è ammessa per le cessioni intracomunitarie e le operazioni di cui all articolo 21, comma 6 bis del DPR 633/72, ovvero operazioni extraterritoriali nei confronti di soggetti passivi UE. Tale modifica vuole andare incontro principalmente alle esigenze dei commercianti al minuto i quali potranno rilasciare le fatture semplificate anche attraverso i registratori di cassa. Esigibilità dell Iva negli scambi intracomunitari Con riferimento al momento di effettuazione dell acquisto/cessione UE di beni, viene stabilito che coincide con il momento di inizio del trasporto o della spedizione a partire dallo Stato membro di provenienza. L evento generatore dell imposta è quindi il momento della partenza del bene. 5 / 6

Pertanto: - fino al 31.12.2012 l acquisto/vendita UE di beni si considera effettuato alla data di arrivo/consegna della merce; - dal 1 gennaio 2013 l acquisto/vendita UE si considera effettuato alla data di partenza della merce. Per quanto riguarda gli ACCONTI incassati/pagati in relazione ad una cassione/acquisto intracomunitario di beni, non vi è più l obbligo di emissione della fattura, ora se anteriormente al verificarsi dell inizio del trasporto del bene è stata emessa la fattura relativa ad un operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. Le cessioni e gli acquisti di beni UE, se effettuati in modo continuativo nell arco di un periodo superiore ad un mese solare, si considerano effettuati al termine di ciascun mese. A livello operativo, pertanto, potrebbe essere opportuno farsi anticipare via fax/email copia della fattura emessa dall operatore UE per tener monitorato il corretto periodo di imputazione dell IVA relativa. Per quanto riguarda gli adempimenti di fatturazione e registrazione si stabilisce agli articoli 46 comma 2 e 47 comma 1 del DL 331/1993 che: - per le cessioni intracomunitarie di beni la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell operazione; - per gli acquisti intracomunitari la fattura relativa è annotata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, nel registro delle vendite. Incremento dell aliquota ordinaria A decorrere dal 1 luglio 2013 l aliquota iva ordinaria passa dal 21% al 22%. *** Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Cordiali Saluti Balin & Associati Dott.ssa Margherita Cabianca Dott.ssa Giulia Mozzato 6 / 6