E EDILIZIA - U.O. SUEAP

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COMUNE DI PIACENZA DIREZIONE OPERATIVA RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E EDILIZIA - U.O. SUEAP Via Scalabrini 11 29121 Piacenza P.I. 00229080338 - Tel. 0523.492271 Fax 0523.49.2249 Email : edilizia@comune.piacenza.it - www.comune.piacenza.it pec : suap@cert.comune.piacenza.it Piacenza, 07.09.2016 Rif. / AI TECNICI U.O. SUEAP AI TECNICI SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA Oggetto: RUE APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N 24 DEL 06.06.2016 ESECUTIVO DAL 29 GIUGNO 2016. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON /SENZA MODIFICA DELLA SAGOMA IN CENTRO STORICO. La presente per chiarire le varie tipologie di ristrutturazione edilizia previste dal RUE approvato con atto del C.C. n 24 del 06.06.2016 per gli edifici in Centro Storico. Le Norme di Attuazione del RUE vigente prevedono quanto segue: 17.2. Nei Tessuti Storici, in caso di demolizione e ricostruzione, fermo restando il rispetto delle norme del Codice Civile le distanze minime tra i fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i fabbricati preesistenti, considerati senza tener conto delle parti aggiuntive e incongrue prive, di qualsiasi valore storico, artistico o ambientale. 17.7. Per gli interventi di demolizione e ricostruzioni di edifici esistenti, le distanze potranno essere in deroga anche ai limiti previsti all art.9 del Decreto Ministeriale n.1444/68 ai sensi e per gli effetti dell articolo 7-ter della L.R.20/2000 come aggiornata dalla L.R. 17/2014. Gli eventuali incentivi di cui all ART. 171 possono essere realizzati con la soprelevazione dell'edificio originario, anche in deroga agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, nonché con ampliamento fuori sagoma dell'edificio originario laddove siano comunque rispettate le distanze minime tra fabbricati di cui all'articolo 9 del medesimo decreto o quelle dagli edifici antistanti preesistenti, se inferiori, secondo quanto previsto dal comma 3bis dell art.7-ter della L.R.20/2000 come aggiornata dalla L.R. 17/2014. 160.3. Edifici sottoposti a ristrutturazione edilizia In tutti gli edifici del centro storico così classificati si applica la ristrutturazione edilizia senza modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ad esclusione degli ambiti individuati con apposita simbologia grafica di cui alla tavola P3 del RUE. In ottemperanza all art. 13 comma 4 della L.R.15/2013, il Comune prevede che in tutti gli edifici del centro storico così classificati si applica la ristrutturazione edilizia senza modifica del volume e della sagoma, ad esclusione degli ambiti PIACENZA PRIMOGENITA DELL UNITÀ D'ITALIA

individuati con apposita simbologia grafica di cui alla tavola P3 del RUE (cosiddetta ristrutturazione edilizia pesante ). 160.4. Edifici di recente formazione Per le unità edilizie di recente formazione, individuate con campitura azzurra rigata nelle tavole P3, sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), d) e f) dell allegato alla L.R.15/2013. 160.5. Sulla tavola P3 sono inoltre individuati gli immobili sottoposti a vincolo di tutela diretta, a cui viene attribuita la modalità di intervento Restauro. Qualora più immobili siano vincolati, e ricadano quindi all interno di un perimetro più ampio, come rappresentato in cartografia, l intervento a cui saranno sottoposti sarà individuato dalla relativa Soprintendenza. Nella stessa tavola sono altresì individuati gli immobili sottoposti a vincolo di tutela indiretta. 160.6. In tutti gli edifici di cui al presente articolo l intervento di demolizione e ricostruzione è ammesso e previa redazione di un P.U.A. salvo per gli intervisti previsti dal punto f) della L.R.15/2013 ART. 215. INTERVENTI SOGGETTI A S.C.I.A. 215.1. Sono subordinati alla segnalazione certificata di inizio attività tutti gli interventi di cui all art.13 comma 1 e 3 della L.R. 15/2013. 215.2. Sono ammessi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell allegato alla L.R.15/2013 tutti gli immobili esistenti nel territorio urbanizzato ad eccezione dei seguenti casi: a) gli edifici interni al perimetro della città storica ed individuati con apposita simbologia nella tavola P3 - ristrutturazione edilizia. A questi si applica la ristrutturazione edilizia senza modifica della sagoma e dovranno essere oggetto di S.C.I.A. con validità differita di 30 giorni dalla data di presentazione. b) gli edifici interni al perimetro della città storica ed individuati con apposita simbologia nella tavola P3 - edifici di recente formazione. A questi si applica la ristrutturazione edilizia con possibilità di modifica della sagoma e dovranno essere oggetto di S.C.I.A. con validità differita di 30 giorni dalla data di presentazione. REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA TAVOLA P3 - - - - - I - - - -I AREE NELLE QUALI E' AMMESSA LA RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PESANTE (ART.13 C.4 DELLA L.R.15/2013 E PUNTO F.DELL'ALLEGATO ALLA L.R.15/2013) (art.160.3) NORMATIVA STATALE e REGIONALE art. 3 del DPR 380/2001 e smi : d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente; Pag. 2 di 6

Art. 10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. (lettera modificata dal d.lgs. n. 301 del 2002, poi così modificata dall'art. 30, comma 1, lettera c), legge n. 98 del 2013, poi dall'art. 17, comma 1, lettera d), legge n. 164 del 2014) 2. Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell uso di immobili o di loro parti, sono subordinate a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività. 3. Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione all incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta l applicazione delle sanzioni di cui all articolo 44 ALLEGATO alla L.R. n. 15 del 2013 ( come aggiornato con circolare dell'assessore RER del 21.11.2014 P.G. 2014.442803 a seguito delle innovazioni statali D.L. 133/2014 convertito con modifiche dalla L. 164/2014) Definizione degli interventi edilizi Ai fini della presente legge, si intendono per f) Interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l applicazione della normativa sull accessibilità, per l'installazione di impianti tecnologici e per l efficientamento energetico degli edifici, nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. [art. 30 del D.L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2013] Gli interventi di ristrutturazione edilizia comprendono altresì quelli che comportino, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, [art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001] ovvero che limitatamente agli immobili compresi nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 comportino mutamenti della destinazione d uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili Pag. 3 di 6

sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni [art. 30 del D.L. n. 69 del 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 68 del 2013] art. 13 L.R. 15/2013 comma 4 4.Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, lettera d), sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri. All'interno del centro storico di cui all'articolo A-7 dell'allegato alla legge regionale n. 20 del 2000 i Comuni individuano con propria deliberazione, da adottare entro il 31 dicembre 2013 e da aggiornare con cadenza almeno triennale, le aree nelle quali non è ammessa la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma e quelle nelle quali i lavori di ristrutturazione edilizia non possono in ogni caso avere inizio prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della SCIA. Nella pendenza del termine per l'adozione della deliberazione di cui al secondo periodo, non trova applicazione per il predetto centro storico la ristrutturazione edilizia con modifica della sagoma. Nella nota PG/2015/0337640 del 25/05/2015 del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA della Regione E.R. di chiarimenti sulla definizione di ristrutturazione edilizia è riportato: 3...., il legislatore regionale del 2013, nell elaborare l allegato alla lr 15/2013, non ha inteso introdurre alcuna modifica alle definizioni statali, nel testo allora vigente, limitandosi ad unificare nel punto f) le due fattispecie di ristrutturazione edilizia contenute nell ordinamento statale agli art. 3 e all art. 10 del DPR n. 380 del 2001. E noto infatti che la ristrutturazione edilizia conservativa (che cioè non prevede la demolizione dell immobile e la sua ricostruzione) è distinta nel testo unico statale in ristrutturazione cd. Leggera regolata all art. 3, e in ristrutturazione cd. pesante, regolata all art. 10, comma 1, lettera c) e che le differenti fattispecie, secondo la stessa normativa statale, sono soggette ad un differente regime abilitativo: la ristrutturazione leggera è attuabile mediante SCIA, quella pesante previo rilascio del permesso di costruire. La scelta di riunire le due fattispecie in una sola definizione risponde unicamente alla previsione legislativa regionale di sottoporre a SCIA le opere afferenti ad entrambe le fattispecie di ristrutturazione edilizia, in attuazione del principio di flessibilità, riconosciuto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 303 del 2003 e contenuto all art. 22, comma 4, del DPR n. 380 del 2001, che attribuisce alle Regioni la facoltà di ampliare o ridurre l ambito applicativo della SCIA (ed in precedenza della DIA). Pertanto, nella nostra regione tutte le forme di ristrutturazione edilizia sono soggette a SCIA. La semplificazione regionale, in ordine al titolo abilitativo richiesto non fa venir meno la rilevanza penale delle ristrutturazioni pesanti eseguite abusivamente, in assenza o in difformità dal titolo abilitativo richiesto: infatti, ai sensi dell art. 22, comma 4, del DPR n. 380 del 2001, anche in tali casi di semplificazione procedurale, gli interventi eseguiti in totale difformità o assenza del titolo edilizio sono soggetti alla sanzione di cui all art. 44, comma 1, lettera b), del medesimo T.U. edilizia. In altre parole, la sanzione penale è correlata alla consistenza delle opere e non alla tipologia di titolo edilizio richiesto per la loro esecuzione. 4. Con riferimento alle ipotesi di ristrutturazione con modifica dei prospetti e alla asserita difformità tra la definizione statale e quella regionale si precisa quanto segue. Nella normativa statale (e regionale) la modifica ai prospetti è un intervento contemplato nella ristrutturazione edilizia pesante, la quale infatti è caratterizzata dagli interventi che portano ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nella zona A, comportano mutamenti della destinazione d uso, nonché gli interventi che comportano modificazione della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004. La giurisprudenza ha chiarito che si ha ristrutturazione edilizia pesante tutte le volte in cui venga interessato dall intervento anche solamente uno dei parametri sopradetti (il volume, i prospetti, la destinazione d uso in zona A, la sagoma in edifici vincolati). Emblematiche le pronunce con le quali si precisa che le opere interne sono idonee a rientrare negli interventi di ristrutturazione edilizia pesante Pag. 4 di 6

quando comportano aumento di unità immobiliari o modifiche dei volumi, dei prospetti e delle superfici ovvero il mutamento di destinazioni d uso; e le sentenze secondo cui gli interventi sulla facciata aventi ad oggetto l apertura o la modifica di finestre o porte si classificano comunque come interventi di ristrutturazione. A quanto sopra occorre aggiungere che il decreto sblocca Italia, per operare una effettiva semplificazione normativa, ha eliminato dalla definizione di ristrutturazione pesante l aumento della superficie e la modifica del numero delle unità immobiliari e ha espressamente ricompreso tali interventi nella nozione di manutenzione straordinaria. In tal modo ha sicuramente ampliato gli interventi riconducibili alla manutenzione straordinaria sottraendoli nel contempo al regime giuridico proprio della ristrutturazione. E evidente che le rilevanti trasformazioni ora attuabili come manutenzione straordinaria (frazionamenti, accorpamenti, aumenti di superficie) richiederebbero di includervi anche le modifiche ai prospetti (per esempio per l apertura di finestre e di accessi nelle nuove unità immobiliari); tuttavia non si può disconoscere l univoca lettera della norma statale e soprattutto l interpretazione giurisprudenziale precedentemente richiamata Nella nota del SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA della Regione E.R. PG /2015 / 466957 DEL 1 /7 / 2015 Disciplina della ristrutturazione edilizia con aumento delle unità immobiliari, a seguito delle innovazioni apportate dal decreto sblocca Italia (D.L. n. 133 del 2014) 2. Pare di capire dalla sintetica descrizione dell intervento ipotizzato che lo stesso consisterà in un insieme sistematico di lavori che porteranno a trasformare un edificio avente destinazione direzionale in un organismo edilizio totalmente diverso, frazionato in una pluralità di unità immobiliari aventi destinazione residenziale. Inoltre si prevedono modifiche dei prospetti in conseguenza dell apertura di finestre. I frazionamenti immobiliari, il cambio di destinazione d uso (con passaggio ad altra categoria funzionale per quanto di minor carico urbanistico), la rilevanza delle opere interne e delle modifiche agli impianti tecnologici e alle parti comuni, che è agevole ipotizzare in una operazione del genere, fanno propendere in astratto per una classificazione dell intervento quale una ristrutturazione edilizia. Tale ipotesi fattuale che si ripete dovrà comunque essere ponderata nel caso concreto dal Comune, è poi ulteriormente consolidata dalla circostanza che l intervento comporta una modifica dei prospetti in quanto la giurisprudenza è pacifica nel considerare che tale circostanza da sola è sufficiente a far qualificazione lo stesso come una ristrutturazione pesante, di cui all art. 10, comma 1, lettera c), del DPR n. 380 del 2001 (si veda per tutti la recente sentenza della Cass. Pen. 20 maggio 2015, n. 20846). RUE e RISTRUTTURAZIONE IN CENTRO STORICO In base a quanto previsto dalla normativa statale, regionale ed alle circolari/pareri del Servizio Affari generali, giuridici della R.E.R. si fa rilevare pertanto che il RUE per il Centro Storico ha voluto individuare n 3 tipi di edifici che possono essere sottoposti ad interventi di Ristrutturazione edilizia e precisamente: CLASSIFICAZIONE TITOLO EDILIZIO TIPOLOGIA INTERVENTO EDIFICI SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art. 160.3) (retino color fucsia) SCIA con validità differita di 30 gg Nel rispetto dell'art. 17.2 è possibile la demolizione con ricostruzione senza modifica della sagoma, è possibile modificare i prospetti e quanto previsto all'art. 166 del RUE (senza possibilità di recuperare NOTE Pag. 5 di 6

EDIFICI di RECENTE FORMAZIONE (art. 160.4) (retino azzurro rigato) Edifici in ambiti individuati con apposita simbologia grafica di cui alla tavola P3 del RUE (cosiddetta ristrutturazione edilizia pesante ) (art. 160.3) (ambiti perimetrati con trattini nella tav. P3) SCIA con validità differita di 30 gg SCIA con validità differita di 30 gg. l'eventuale sottotetto che viene a crearsi come Sue) Nel rispetto dell'art. 17.2 è possibile la demolizione con ricostruzione senza modifica della sagoma è possibile modificare i prospetti e quanto previsto all'art. 166 del RUE (senza possibilità di recuperare l'eventuale sottotetto che viene a crearsi come Sue) E' possibile la demolizione con ricostruzione con modifica della sagoma nel rispetto dell'art. 17.2 e dell'art. 17.7 del RUE (escludendo la possibilità di incentivi ) considerato che le zone individuate sono degli isolati del Centro Storico Alla lett. b) dell'art. 215 del RUE è rimasto per errore l'indicazione della degli edifici di recente formazione quale simbologia degli edifici in cui si applica la ristrutturazione edilizia con possibilità di modifica della sagoma - La dicitura ristrutturazione edilizia pesante riportata nelle norme del RUE e sulla tavola P3 di fatto non determina differenze di titolo edilizio necessario (sempre SCIA), non permette nessun aumento di volume o altezza se non nei limiti di quanto previsto dalla norme sul risparmio energetico. La ristrutturazione edilizia pesante è definita dalla normativa statale all'art. 10 del DPR 380/2001 e nel caso di interventi senza la presentazione o in difformità al titolo edilizio (SCIA), si applica la sanzione penale prevista dall art. 44, comma 1, lettera b), del medesimo T.U. edilizia p.o. U.O. SUEAP IL DIRIGENTE (geom. Antonella Castioni) arch. Taziano Giannessi Pag. 6 di 6