BALIN & ASSOCIATI Umberto Balin Margherita Cabianca Enrico Cecchinato Consulente del Lavoro Francesca Gardellin Viviana Pigal Raffaella Martellani Massimo Coppola Dott.ssa Diana Pérez Corradini Dott. Alberto Gori Dott.ssa Alessia Bettin Padova, 30 luglio 2009 Ai Clienti dello Studio LORO SEDI Circolare n. 11/2009 Autotrasporto: istituita la scheda di trasporto Of counsel Legali Prof.Avv. Matteo De Poli FORO DI VENEZIA Avv. Gian Alberto Tuzzato Avv. Barbara Mamprin Avv. Alberto Radin Avv. Majla Genero Avv. M. Carolina Ceballos FORO DI TRIESTE Dott. Riccardo Maragno Dott. Marco Antonello Consulenti del lavoro Rag. Gianni Carraro Risk manager Dott. Francesco Filippi Andrea Filippi Introdotte nuove modifiche Con la pubblicazione sulla G.U. n. 11/2009 del Decreto Legislativo. n. 214/2008 sono state apportate modifiche al Decreto legislativo. n. 286/2005 recante "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore". In particolare le modifiche apportate prevedono che il contratto di trasporto merci su strada, stipulato di regola in forma scritta, abbia data certa, al fine di prevenire il fenomeno della retrodatazione dei contratti. Inoltre, tra gli elementi essenziali dei contratti dovranno ora essere necessariamente indicati i tempi massimi per il carico e lo scarico della merce trasportata. Associazione Professionale P.zza A. De Gasperi 45/A 35131 Padova C.F./P.IVA 03876650288 Per quanto riguarda invece la qualificazione dei conducenti il Decreto Legislativo n. 214/2008 introduce la possibilità di svolgere un corso di formazione accelerata di minimo 140 ore (in linea anche con quanto previsto dalla normativa comunitaria Dir. 2003/59) anziché di 280. A seguito della partecipazione al corso accelerato coloro che hanno compiuto i 18 anni saranno ammessi alla guida di veicoli adibiti al trasporto di merci per cui è richiesta la patente C e C+E, entro tuttavia il limite di massa di 7,5 t. Tale restrizione viene meno qualora gli autisti, sempre maggiorenni, abbiano, invece, frequentato il corso iniziale di qualificazione di 280 ore. Telefono +39 049 664488 Telefax +39 049 650690 e-mail studiobalin@bfba.it studiobalin@legalmail.it www.balineassociati.it
Si ricorda che per i veicoli adibiti al trasporto di cose l'obbligo del conducente di possedere la carta di qualificazione e la validità della stessa, inizia a decorrere dal 10 settembre 2009. La carta di circolazione è soggetta al medesimo regime sanzionatorio della sottrazione dei punti previsto dall'art. 126-bis del Codice della strada. Ai fini della sottrazione dei punti-patente, le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività professionale di trasporto merci saranno distinte da quelle commesse con la propria vettura personale. Si segnala poi l'istituzione della scheda di trasporto, finalizzata a conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e a favorire i controlli stradali. Scheda di trasporto Dal 19 luglio 2009 è obbligatoria la "scheda di trasporto da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore Al fine di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale e favorire le verifiche sul corretto esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi in ambito nazionale, con Decreto del 30 giugno 2009 è istituito un documento, denominato scheda di trasporto, da compilare a cura del committente e conservare a bordo del veicolo adibito a tale attività, a cura del vettore. La data d'introduzione dell'obbligo decorre dal 19 luglio 2009. Obiettivo del Provvedimento Conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale Favorire le verifiche sul corretto utilizzo dell'attività di autotrasporto in conto terzi in ambito nazionale (art. 7-bis D.Lvo 286/2005). Definizione attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di 2 / 6
cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo. Soggetti Obbligati Compilazione a cura del committente Conservazione a cura del vettore a bordo del mezzo per tutta la durata del trasporto. Soggetti coinvolti vettore: l'impresa di autotrasporto iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada; committente: l'impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore; caricatore: l'impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all'esecuzione del trasporto; proprietario della merce: l'impresa o la persona giuridica pubblica che ha la proprietà delle cose oggetto dell'attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore. Contenuto minimo obbligatorio Dati anagrafici e fiscali del: vettore (compreso il Numero di Iscrizione Albo Autotrasportatori) committente caricatore proprietario della merce dati merce trasportata tipologia quantità / peso luogo di carico merce 3 / 6
luogo di scarico merce luogo e data di compilazione dati del compilatore (di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente) eventuali dichiarazioni, osservazioni varie, istruzioni firma. Documenti equipollenti (Purché integrati, dove necessita, di tutti i dati previsti dalla scheda di trasporto e dalla dicitura: "DOCUMENTO VALIDO AI SENSI DEL D.M. 30-6-2009 n. 554 Pubblicato in G.U. N 153 del 4-7-2009") D.D.T. (DPR 14/08/1996 n. 472) Copia del contratto in forma scritta di cui all'art. 6 del D.Lvo 21/11/2005 n. 286 Lettera di vettura internazionale CMR Documenti doganali Documento di cabotaggio ( D.M. 03/04/2009) Documento di accompagnamento di prodotti assoggettati ad accisa ( D.Lgs. 26/10/1995 n. 504) Ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto. Esonero alla compilazione Trasporti di collettame eseguiti mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, se accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato. I veicoli che effettuano trasporti in conto proprio; I veicoli indicati all'art. 30 Legge 06/06/1974 n. 298 (forze armate, trasporto salme, mezzi d'opera, ecc...). 4 / 6
Modalità di compilazione Compilazione di una scheda per ogni veicolo; In caso di più luoghi di scarico: una unica scheda recante l'indicazione dei diversi luoghi oggetto di scarico; più schede di trasporto quanti sono i luoghi di scarico. Sanzioni Il committente, ovvero chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro. Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro. All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente. In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 7-bis del D.Lgs. 286/2005 (pagamento di 600 fino a 1800). In allegato riportiamo fac simile della scheda di trasporto allegata al D.M. 30/06/2009 n. 554. Restiamo a disposizione per ogni eventuale aggiornamento e chiarimento. Distinti saluti. Balin & Associati Enrico Cecchinato 5 / 6
SCHEDA DI TRASPORTO (da compilarsi a cura del committente e conservare dal vettore a bordo del veicolo: art. 7-bis, D.Lgs. 286/2005) A DATI DEL VETTORE (art. 2, comma 1, lett. b D.Lgs. 286/2005) Denominazione sociale (1) Ragione sociale (1) Ditta (1) Indirizzo e Sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) Numero Iscrizione Albo Autotrasportatori B DATI DEL COMMITTENTE (art. 2, comma 1, lett. c D.Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) C DATI DEL CARICATORE (2) (art. 2, comma 1, lettera d D.Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) D- DATI DEL PROPRIETARIO DELLA MERCE (2) (art. 2,comma 1, lett. e D.Lgs. 286/2005) Denominazione ditta individuale o ragione sociale altro tipo di impresa Indirizzo e sede Azienda (riferimenti telefonici o mail) Eventuali dichiarazioni (2) E- DATI MERCE TRASPORTATA Tipologia Quantità/peso Luogo di carico merce Luogo di scarico Osservazioni varie (3) Eventuali Istruzioni (4) Luogo e data compilazione Luogo e data Dati compilatore (5) Firma ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1) Utilizzare denominazione sociale per le società di capitali; ragione sociale per le società di persone e la ditta per le imprese individuali (2) Da compilare nei casi in cui non è possibile indicare la figura del proprietario (3) Da compilare a cura del vettore o suo conducente qualora si verifichino variazioni rispetto alle indicazioni originarie del presente documento (es. variazione luogo di scarico, variazione tipologia e quantità merce,...) (4) Riportare eventuali istruzioni fornite dal committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al vettore (5) Indicare le generalità di chi sottoscrive la scheda in nome e per conto del committente