Il presente foglio informativo non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell art. 1336 Cod.Civ. COMMISSIONI E DIRITTI PER IL SERVIZIO TITOLI Sezione I - Informazioni sulla Banca Cassa Rurale di Trento - Banca di Credito Cooperativo - Società cooperativa Sede Legale e Direzione Generale in Trento Via Belenzani n. 6 Indirizzo internet www.cassaruraleditrento.it e-mail: info@cr-trento.net Codice ABI 08304 Iscritta all albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al n. 2987.6 Iscritta all albo nazionale degli enti cooperativi al n. A157637 Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n. 00107860223 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Capitale sociale al 31.12.2007 91.218,48 Riserve al 31.12.2007 114.354.697,91 Aggiornamento n. 8 di novembre 2008 pagina 1 di 7
Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici dell operazione In base a tale contratto la banca custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l incasso delle cedole, l incasso degli interessi e dei dividenti, verifica i sorteggi per l attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione, versamento di decimi) e in generale alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi. Nello stesso svolgimento del servizio la banca, su autorizzazione del cliente medesimo, può subdepositare i titoli e gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato ed altri depositi autorizzati. Principali rischi tipici Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto. Spese chiusura deposito titoli Spese accredito dividendi-cedole Spese consegna titoli allo sportello Spese rimborso titoli estratti o scaduti Commissione trasferimento per codice titolo Commissione di trasferimento per dossier Legenda delle principali nozioni del servizio E la spesa relativa all'effettiva chiusura del deposito Commissione per l'accredito periodico delle cedole e dei dividendi Commissioni per il servizio di consegna materiale dei titoli allo sportello Commissioni relative ai titoli estratti per il rimborso o giunti a scadenza Commissione calcolata per singolo codice di titolo Commissione calcolata per ogni dossier trasferito Aggiornamento n. 8 di novembre 2008 pagina 2 di 7
Sezione III - Condizioni economiche del servizio Deposito titoli a custodia e amministrazione Spese massime di gestione e amministrazione per i titoli di Stato (compresi i BOT) : - titoli dematerializzati: 0,075% a semestre 10,00 Commissioni di custodia e amministr. obbligazioni, titoli azionari ed 0,075% a semestre 40,00 assimilati italiani ed esteri Commissioni di custodia e amministr. strumenti finanziari emessi dalla zero Cassa Rurale di Trento (Obbligazioni, C/D, D/R) Commissioni di custodia e amministr. in ipotesi diverse da quelle sopra 0,075% a semestre 40,00 richiamate: Altre eventuali commissioni per rivalsa di eventuali spese addebitate da importo reclamato corrispondenti: Spese di invio della posizione titoli e spese delle comunicazioni 3,00 periodiche: Imposta di bollo semestrale sugli estratti conto: - persona fisica - soggetto diverso da persona fisica 17,10 36,90 Commissione per ogni certificazione di utili corrisposti 2,5 Commissioni massime BOT in asta: Bollo per fissato bollato: Come da D.L. 557 del 30/12/93 e successive modificazioni inferiore a 3 mesi 3 mesi 6 mesi 12 mesi 0,05% 0,10% 0,20% 0,30% Negoziazione Valori mobiliari in contropartita diretta Commissione di negoziazione nessuna Bollo per fissato bollato: come da D.L. 557 del 30.12.93 e successive modificazioni Spese di invio della comunicazione relativa alle singole operazioni svolte (oltre alle spese 3,00 postali): Spezzature titoli di Stato 5,50 Raccolta ordini Commissione massima applicata: Titoli di Stato Titoli obbligazionari Titoli azionari Titoli azionari eseguiti in più tranches Titoli azionari quotati su mercati esteri: le commissioni sono variabili in relazione al mercato di trattazione, più eventuali oneri aggiuntivi previsti dalla legislazione vigente nei singoli paesi. (*) (vedasi tabelle in fondo a pag. 4) minimo 7,75 minimo 7,75 minimo 12,50 minimo 12,50 minimo 100,00 5 per mille 5 per mille Premi (la commissione si intende calcolata sulla base) minimo 12,50 Spese di invio della comunicazione relativa alle singole operazioni svolte 3,00 (oltre alle spese postali): Trading On Line Azionario Italia minimo 7,75 1,75 per mille Trading On Line Azionario Estero minimo 47,75 3,75 per mille Trading On Line Obbligazionario (MOT EUROMOT) minimo 7,75 2,50 per mille Aggiornamento n. 8 di novembre 2008 pagina 3 di 7
Spezzature Titoli di Stato 5,50 Altre minimo 12,50 Servizio Titoli Aumenti di capitale conversioni warrants conversioni obbligazioni 15,00 Pagamento dividendi o cedole con stampa contabile 1,50 Rimborso titoli scaduti od estratti 1,50 Spese per trasferimento titoli fungibili ad altro Istituto Recupero spese reclamate da terzi Valute Tipo di operazione Addebito diritti custodia e spese di gestione e di amministrazione Recupero dell imposta di bollo Pagamento cedole, dividendi Rimborso titoli scaduti o estratti Spese per comunicazioni trasparenza e/o variazione condizioni (per singolo documento): - invio in formato cartaceo - invio in formato elettronico Spese per ricerca e copia documentazione importo reclamato da terzi Giorni lavorativi penultimo giorno lavorativo del semestre solare terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza primo giorno lavorativo successivo alla scadenza 1,50 0,25 10,00 per singolo documento Spese d informativa precontrattuale 5,00 (*) Commissioni di negoziazione azionario estero Mercato Minimo Negoziazione Altri Mercati Minimo* Negoziazione Area Euro espresso in Euro in Euro Germania 25 0,70% Australia 100 0,70% Francia 25 0,70% Canada 70 0,70% Olanda 25 0,70% Danimarca 55 0,70% USA 28** 0,70% Giappone 35 0,70% Austria 55 0,70% Hong Kong 40 0,70% Belgio 55 0,70% Norvegia 60 0,70% Finlandia 55 0,70% Svezia 60 0,70% Grecia 100 0,70% Svizzera 50 0,70% Irlanda 55 0,70% Gran Bretagna 45 0,70% Portogallo 55 0,70% * minimo sempre espresso in euro Spagna 55 0,70% ** oppure minimo di 0,04 usd per azione Aggiornamento n. 8 di novembre 2008 pagina 4 di 7
Ricordiamo che sui mercati esteri sotto riportati vengono applicate dele tasse imposte dalla legislazione vigente nei singoli paesi che vanno comunicate alla clientela. Mercati Grecia Irlanda Svizzera Gran Bretagna Portogallo Oneri aggiuntivi oneri pari a 0,36% sulle vendite e 0,09% sugli acquisti oneri pari a 1,00% per bolli (in acquisto) oneri pari a 0,09% sia su acquisti che su vendite oneri pari a 0,50% sugli acquisti oneri pari a 0,24% sia su acquisti che su vendite Aggiornamento n. 8 di novembre 2008 pagina 5 di 7
Sezione IV Sintesi delle clausole contrattuali. Diligenza della banca nei rapporti con la clientela - La banca è tenuta ad osservare, nei rapporti con la clientela, la diligenza richiesta dalla natura dell attività professionale svolta. Inadempimento del Cliente - Il Cliente è tenuto a corrispondere i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate previste dal contratto. Le commissioni di mediazione sono dovute indipendentemente dalla conclusione dell operazione. Sono inoltre a carico del Cliente gli eventuali oneri fiscali, le spese che la banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli (anche se non ripetibili nei confronti di chi ha li ha promossi) e le spese relative ad attività compiute dalla banca in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il presente rapporto. In caso di inadempimento, la Banca intima il cliente, tramite lettera raccomandata, al pagamento entro un termine compreso tra 1 e 15 giorni. In caso di mora del Cliente, la Banca, fermi i diritti di cui agli artt. 2756 e 2761 cod. civ., può realizzare anche direttamente un adeguato quantitativo dei titoli depositati, soddisfandosi sul ricavo netto della vendita e tenendo il residuo a disposizione del Cliente. Approvazione tacita della documentazione delle operazioni eseguite la Banca invia al Cliente semestralmente una posizione dei titoli in deposito. Trascorsi 60 giorni dall invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta ed approvata. Salvo diverso accordo, per ogni operazione eseguita la Banca invierà al Cliente, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione dell'ordine di negoziazione o di ricevuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso, apposita documentazione contenente le informazioni di cui al Regolamento CONSOB vigente. In caso di collocamento, tale documentazione sarà inviata al Cliente entro il settimo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell operazione. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, che dovrà essere trasmesso alla banca entro 60 giorni dalla data di spedizione della documentazione stessa. Subdeposito la Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso la Monte Titoli S.p.A.,, ai sensi e per gli effetti della legge 19 giugno 1986, n. 289 e successive modifiche. In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti ad essi inerenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie tramite il subdepositario aderente e secondo le modalità indicate nel Regolamento dei servizi della Monte Titoli S.p.A.. La banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi diversi dalla Monte Titoli S.p.A., che ne permettano comunque la custodia e l amministrazione accentrata (Banca d'italia o altri enti); detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidare la materiale custodia a terzi. Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla loro regolarità - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e quantità. Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto. Facoltà di non eseguire singoli ordini la Banca, nello svolgimento delle attività riguardanti i servizi di negoziazione in conto proprio e in conto terzi, di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari, è autorizzata ad agire per conto del Cliente anche in nome proprio. E in facoltà della Banca non trasmettere o non eseguire l'ordine, dandone pronta comunicazione al Cliente. Un volta conferito l'incarico, il Cliente può revocarlo fino a quando esso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità di quest'ultima. Revoca, modifica, rinuncia e cessazione delle facoltà di rappresentanza il Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca, precisando per iscritto gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentarle devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata anche da uno solo dei cointestatari, mentre la sua modifica deve essere fatta da tutti. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata, oppure presentata allo sportello presso il quale è intrattenuto il rapporto, e sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere, comunque non inferiore ad un giorno lavorativo e non superiore a 15 giorni lavorativi dalla ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositati e pubblicati ai sensi di legge, o comunque diffusi al pubblico. Sarà in ogni caso onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica al proprio rappresentante. Aggiornamento n. 8 di novembre 2008 pagina 6 di 7
Le altre cause di cessazione della rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa; ove il rapporto sia intestato a più persone, dette cause hanno effetto anche se relative soltanto ad uno dei cointestatari. Cointestazione - quando il rapporto è intestato a più persone, le disposizioni alla banca sono impartite, salva diversa pattuizione, da ciascun cointestatario separatamente. Tale modalità può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può essere effettuata anche da uno solo di essi, che avrà l'onere di darne comunicazione agli altri. Le comunicazioni, in mancanza di specifici accordi, possono essere effettuate dalla banca all'indirizzo di uno solo dei cointestatari con efficacia nei confronti di tutti. I cointestatari rispondono in solido per tutte le obbligazioni verso la banca, anche dipendenti da atto o fatto di uno solo di loro. Recesso dal contratto - il contratto è a tempo indeterminato e il Cliente può recedervi in qualunque momento; la Banca potrà esercitare analoga facoltà ai sensi dell'art. 1727 cod. civ., dando un preavviso non inferiore a tre giorni, da darsi con lettera raccomandata. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. Modifica delle condizioni economiche - la Banca si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento le condizioni economiche applicate al rapporto rispettando, in caso di variazioni in senso sfavorevole al Cliente, la normativa vigente in tema di trasparenza bancaria. Foro competente il rapporto è regolato dalla legge italiana. Per ogni eventuale controversia è competente il Foro nella cui giurisdizione è ubicata la sede della banca; la presente disposizione si applica ai soli correntisti che non rivestano la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. Civ.. Laddove il cliente stipuli il contratto in qualità di consumatore, il Foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Da compilare in caso di offerta fuori sede Offerta fuori sede effettuata mediante il Sig. Dipendente della Cassa Rurale di Trento con la qualifica di: Iscritto all Albo Unico dei Promotori Finanziari con provvedimento n. del ATTESTAZIONE DEL CLIENTE Il sottoscritto (Nome) (Cognome) Dichiara di aver ricevuto copia completa del presente Foglio Informativo Data Firma Aggiornamento n. 8 di novembre 2008 pagina 7 di 7