SCHEMA DI CONVENZIONE ACCORDO. tra. L /Gli Ordine/i Provinciale/i dei Consulenti del Lavoro di. il Dipartimento di. dell Università di..

Documenti analoghi
ACCORDO tra L Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Bologna L Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

tra vista considerato il Ministero dell'istruzione dell'università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di

tra L'ordine dei consulenti del Lavoro- consiglio provinciale di Roma

Convenzione. tra VISTO

Convenzione. tra. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze

Modena, 29 ottobre Prot. n Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Modena Via Emilia Est n.

Gruppo di Accreditamento e Valutazione del Corso di Laurea in Consulente del Lavoro verbale n.1 del 12 gennaio 2016

rilasciati dalle Università e dei relativi Corsi di Studio; - il DR 12 novembre 2014 Regolamento generale di Ateneo per lo

NOVARA, ALESSANDRIA, BIELLA, VERBANIA, VERCELLI

Convenzione tra l Università degli Studi di Udine e l Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Udine

CONVENZIONE TRA VISTO

che abbiano conseguito un titolo di studio all esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle

Convenzione. l'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Piacenza

Università di Pisa Dipartimento di Economia e Management

Convenzione. in seguito denominate Parti visto

Dipartimento di Giurisprudenza Via Matteotti, Urbino (PU) Tel Fax

CONVENZIONE TRA VISTI

CONSIDERATO. stipulano. la seguente CONVENZIONE

PRATICANTATO FURFARO LUCA

NORME E REGOLAMENTI. Per l A.A è stata fissata la scadenza al 6 novembre 2006.

Facoltà di Ingegneria

Regolamento del tirocinio professionale degli spedizionieri doganali. (Ai sensi dell art. 6, del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137)

Regolamento Didattico del Corso di Laurea Specialistica in GIURISPRUDENZA Classe 22/S

U.S.R. Decreto n IL RETTORE. lo Statuto dell Ateneo;

Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria

Manifesto Annuale degli Studi a. a. 2016/17

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA REGOLAMENTO DIDATTICO TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Linee guida Esame di Stato

Manifesto Annuale degli Studi A.A. 2013/2014

VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;

Bando ERASMUS+/Erasmus A.A. 2016/17 Allegato 2 Requisiti di partecipazione per Area/Dipartimento

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA

P er frequentare proficuamente il corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Bando ERASMUS+/Erasmus A.A. 2017/18 Allegato 2 - Requisiti di partecipazione per Area/Dipartimento

Allegato A. Scadenze amministrative Modalità Procedura informatizzata *** Procedimenti amministrativi Corsi di laurea ad accesso non programmato

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA CORSO DI LAUREA IN TECNOLOGIE FORESTALI E AMBIENTALI REGOLAMENTO DIDATTICO TITOLO I FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Università degli studi di Palermo

Esonero. prima prova scritta esami di stato per Dottore Commercialista

REGOLAMENTO DI ATENEO PER TIROCINI Emanato con decreto rettorale Rep. 668 /2013 prot. n /I/3 del

Formazione dei docenti per il sostegno didattico

3. Se non diversamente indicato dall Ordinamento del singolo CdS, il tirocinio s intende facoltativo.

REGOLAMENTO DIDATTICO PERCORSO ABILITANTE SPECIALE (PAS)

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI. ARTICOLO 1 Definizioni

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI MASTER

LAUREA IN FISICA APPLICATA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Allegato A. Scadenze amministrative Modalità Procedura informatizzata *** Procedimenti amministrativi Corsi di laurea ad accesso non programmato

Corso di Laurea in Informatica

Allegato 1 alla domanda di iscrizione in sovrannumero ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) a.a. 2014/2015

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE DEI RICERCATORI

Università degli Studi MESSINA

IL RETTORE. il Regolamento Didattico di Ateneo (R.D.A.) emanato con D.R. n del 15 ottobre 2001 e sue successive modificazioni e integrazioni;

SEZIONE PRIMA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA ART. 1

Decreto Ministeriale del 11 novembre Atti Ministeriali MIURhttp://attiministeriali.miur.it/anno-2011/novembre/dm

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA MANIFESTO DEGLI STUDI A.A. 2015/2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

PROTOCOLLO D INTESA FRA REGIONE LOMBARDIA MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

MASTER UNIVERSITARI DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO. Articolo 1 Ambito di applicazione.. p.2 Articolo 2 Finalità. p.2 Articolo 3 Attività formative p.

Tabella compensi a.a (

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

Il Rettore Decreto n. 432 Anno 2015 Prot. n

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE FACOLTÁ DI ECONOMIA

Economia e legislazione d impresa (LM-77) Finanza (LM-16) Management (LM-77) Management della sostenibilità e del turismo (LM-77)

TRIBUNALE DI TREVISO. Domanda di ammissione allo stage formativo. a sensi dell art. 73 del D.L.69/13 conv. in L.98/13. Nato/a il: a prov.

Regolamento Didattico del Corso di Laurea ECONOMIA ED AMMINISTRAZIONE DELLE IMPRESE

LAUREA SPECIALISTICA IN GIURISPRUDENZA

IL RETTORE. RIP.II UPDR Dec. n. 455

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

CORSI DI STUDIO DEL DJSGE - TARANTO REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

MANIFESTO DEGLI STUDI A.A

U.S.R. Decreto n. 2120

SCUOLA DI LETTERE E BENI CULTURALI. Regolamento di SCIENZE DEL LIBRO E DEL DOCUMENTO. Art. 1 Requisiti per l'accesso al corso. Requisiti curriculari

Prot.n. 81/2017 Class. VII/1

Università degli Studi di Messina Dipartimento di Matematica e Informatica

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Diritto in Criminologia, Criminalistica e Metodologie Investigative

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Mediazione culturale. Classe di laurea L-12

Istituzione e accreditamento di un percorso congiunto: le novità del D.M. n. 47/2013 e del D.M. n. 1059/2013

VALUTAZIONE DI IMPATTO E CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

Laurea triennale in Economia Aziendale (sede di San Benedetto del Tronto) Classe L-18 (Scienze dell Economia e della Gestione Aziendale)

D. R. n. 192 IL RETTORE DECRETA

1. DEFINIZIONE DEI COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI

Regolamento Master Universitari di primo e di secondo livello (Decreto Rettorale n.33 del 12 dicembre 2008)

D.D. n.5158 Anno 2016 (prot ) BANDO BORSE DI STUDIO Master II livello denominato Progettazione e Sicurezza dei luoghi di lavoro a.a.

Università degli Studi di Cagliari Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche

Corso di Laurea in Scienze del Turismo Sede del corso: Como

D. R. n IL RETTORE DECRETA

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Ingegneria Elettronica

Laurea in Diritto per le imprese e le istituzioni ATTIVITÀ FORMATIVE DIDATTICO CFU SSD

REGISTRO delle attività didattiche di cui alla Legge 240/10 e al D.P.R. 382/80 e successive modificazioni ed integrazioni

Repertorio n. Prot. n. CONVENZIONE

C H I E D E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

Studi Giuridici Militari e Peacekeeping

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA. Corso di laurea in Economia aziendale

Corso di Laurea Specialistica in. Classe di laurea n. 22/S - Giurisprudenza. Manifesto degli Studi. Anno Accademico

BANDO PER IDONEITÀ ALLA MOBILITÀ PRESSO UNIVERSITÀ DEI PAESI EXTRA-EUROPEI

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Giurisprudenza Presidenza I Corso di Laurea

Transcript:

SCHEMA DI CONVENZIONE ACCORDO tra L /Gli Ordine/i Provinciale/i dei Consulenti del Lavoro di e il Dipartimento di. dell Università di.. visto - la Legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante Norme per l ordinamento della professione di Consulente del Lavoro ; - l art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui La durata del tirocinio previsto per l accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell Istruzione dell Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica ; - l art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell Ordine o Collegio, il Ministro dell Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro Vigilante, in concomitanza con l ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. considerato - il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l esperienza professionale; - la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013; - che i percorsi formativi dei corsi di Laurea di I livello triennali e Magistrali attivati presso il Dipartimento di rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro; 1

Le parti firmatarie si impegnano a: convengono quanto segue Art. 1 - Finalità dell accordo collaborare nella attivazione di un percorso universitario che, unificando l esperienza valorizzante dell alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l accesso all esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante. Regolamentare il tirocinio curriculare incluso nel piano di studio dell'università. Art. 2 - Tipologie dei corsi di studio Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l ammissione all esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell ultimo anno dei corsi di laurea, l'università di. si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi: a) Lauree triennali o a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate: L-14: Scienze dei Servizi Giuridici; L-16: Scienze dell Amministrazione e dell Organizzazione; L-18: Scienze dell Economia e della Gestione Aziendale; L-33: Scienze Economiche; L-36: Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali; LMG-01 delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza. b) Lauree magistrali appartenenti alle classi: LM-56: Scienze dell Economia; LM-62: Scienze della Politica; LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-77: Scienze Economico-Aziendali; 2

Art. 3 - Contenuto dei corsi di laurea Il Dipartimento di... dell'università di... garantisce l acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico disciplinari: 18 CFU Area 12 Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato IUS/04 Diritto Commerciale IUS/07 Diritto del Lavoro IUS/10 Diritto Amministrativo IUS/12 Diritto Tributario IUS/14 Diritto dell Unione Europea 12 CFU Area 13 Scienze economiche e statistiche SECS-P/01 Economia Politica SECS-P/07 Economia Aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 Organizzazione aziendale Art. 4 Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi della laurea triennale Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all'art. 2 che hanno sostenuto e superato tutti gli esami del 1 e 2 anno per le lauree triennali e tutti gli esami del 4 anno per le lauree a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Direttore del... per il successivo inoltro al/i Consigli Provinciali dell Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione entro il o il di ogni anno. Art. 5 Modalità di svolgimento del tirocinio professionale nel corso di laurea triennale Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all'art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal competente per territorio, regolarmente iscritto all Albo ed in regola con la formazione continua obbligatoria. La programmazione, valutazione e verifica sull effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del dei Consulenti del 3

Lavoro in cui è iscritto il professionista ospitante che vi provvederà secondo il regolamento in vigore. Eventuali periodi trascorsi all'estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall'università di., determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente. Art. 6 Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili Il Dipartimento di. dell'università di.. e l Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di.. / i Consigli Provinciali dell Ordine dei Consulenti del lavoro firmatari la convenzione, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il mese di.. fissano l'incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio anticipato in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti. Entro il.. (fare riferimento al semestre o al diverso arco temporale rispetto alle esigenze universitarie) il referente per l Ordine dei Consulenti si impegna a raccogliere le dichiarazioni di disponibilità ad ospitare i tirocinanti da parte degli studi professionali e procede ad effettuarne comunicazione al referente del Dipartimento di dell'università di... Art. 7 Referenti organizzativi Il Dipartimento di dell'università di... e l Ordine dei Consulenti del Lavoro nominano ciascuno un referente organizzativo per l attivazione dei tirocini. I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo. I referenti organizzativi nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio. Prima dell'inserimento negli studi possono essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti. Nel corso di effettuazione del tirocinio è opportuno inserire momenti di verifica al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Art. 8 Collaborazione didattica L Ordine dei Consulenti del Lavoro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio. Il Dipartimento di.. dell'università di... si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all accesso alla professione di Consulente del Lavoro. I corsi di laurea attivati dal Dipartimento riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l accesso alla professione di Consulente del Lavoro. 4

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica docenza, testimonianza o compresenza, ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale. Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale. Art. 9 Obblighi ed impegni delle parti Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre. Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale dell'ordine, nel rispetto delle disposizioni di cui al vigente Regolamento sul tirocinio obbligatorio per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro. In caso di mancato esercizio dell opzione di cui al comma che precede, il tirocinante/studente deve obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, pena l impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Il Presidente del Consiglio Provinciale dell Ordine dei Consulenti del Lavoro Il Rettore dell Università degli Studi di 5