Bozza del nuovo pacchetto semplificazioni (in attesa dell approvazione del CdM). Articoli relativi alla sicurezza sul lavoro.

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Bozza del nuovo pacchetto semplificazioni (in attesa dell approvazione del CdM). Articoli relativi alla sicurezza sul lavoro. Indice Art. 1 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata)... 2 Art. 2 (Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale)... 2 Art. 3 (Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni) 2 Art. 4 (Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi)... 3 Art. 5 (Semplificazione di adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri)... 4 Art. 6 (Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche)... 4 Art. 7 (Misure di semplificazione in relazione ai lavori nei cantieri temporanei e mobili)... 6 Relazione unica ( su tutte le disposizioni che precedono)... 6 Art. 8 (Verifiche periodiche della attrezzature di lavoro)... 10 Relazione... 11 1

Misure in materia di sicurezza sul lavoro (in attesa della valutazione definitiva del Ministero del Lavoro) Art. 1 (Misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata) 1. All articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 13- bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell anno solare di riferimento. Art. 2 (Misure di semplificazione in materia di sorveglianza sanitaria e in relazione ai rapporti tra medico competente e servizio sanitario nazionale) 1. All articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, i commi 1 e 2 sono soppressi. Il comma 2-bis dell articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è riformulato come segue: Entro il 31 dicembre 2013, con decreto del Ministro del lavoro e del Ministro della salute, previa intesa della Conferenza per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome, vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti dell allegato 3A. 2. L Allegato 3B Informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria è soppresso. Art. 3 (Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni) 1. All articolo 26, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole rischi da interferenze sono inserite le seguenti: o individuando un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento e, dopo le parole lavori, servizi e forniture., è aggiunto il seguente periodo: Della individuazione dell incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.. 2

Nel secondo periodo le parole Tale documento è sono sostituite dalle parole In caso di redazione del documento esso è. b) il comma 3- bis è sostituito dal seguente: Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI, nonché nei casi in cui i documenti di valutazione dei rischi del datore di lavoro committente e dell impresa appaltatrice considerano tutti i rischi dovuti a eventuali interferenze. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la durata presunta dei lavori, servizi e forniture desunta dal numero delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all arco temporale di un anno dall inizio dei lavori. Art. 4 (Misure di semplificazione del documento di valutazione dei rischi) 1. All articolo 29, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo il comma 6-bis, sono aggiunti i seguenti: 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico. Nelle aziende fino a 10 lavoratori e nelle aziende che operano nei settori di cui al precedente periodo che non hanno avuto infortuni che comportano l assenza dal lavoro per un periodo superiore ai tre giorni e nelle quali non siano state denunciate malattie professionali nei due anni precedenti, i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi sulla base di dichiarazioni redatte in forma semplificata utilizzando il modello allegato al presente decreto. Agli effetti di cui al periodo che precede non vanno computati gli infortuni in itinere. 6-quater. Le disposizioni di cui al comma che precede si applicano anche ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori, ad eccezione delle aziende di cui al comma 7, e che hanno ottenuto o sono nelle condizioni di ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa ai sensi delle vigenti disposizioni. 6-quinquies. Le imprese di nuova costituzione che operano nei settori di attività di cui al comma 6- ter, effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all articolo 6, comma 8, lettera g), nei due anni successivi alla data di costituzione. Per il periodo successivo al biennio dalla data di costituzione delle imprese trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 6-ter e 6-quater. 6-sexies. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.. 3

Art. 5 (Semplificazione di adempimenti in materia di sicurezza nei cantieri) Dopo l articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili) Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell opera di cui all articolo 91, comma 1, lettera b). All articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è inserito il seguente: 2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e trasporti, adottato previo parere della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, entro sessanta giorni dall entrata in vigore del presente decreto, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo. Art. 6 (Misure di semplificazione in materia di comunicazioni e notifiche) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell obbligo di cui all articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, l articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore dell obbligo di cui all articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, all articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono apportate le seguenti modificazioni: il primo comma è sostituito dal seguente: Le autorità di pubblica sicurezza, le autorità portuali e consolari, le direzioni provinciali del lavoro e i corrispondenti uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio acquisiscono dall INAIL, mediante accesso telematico, i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore ai trenta giorni.. al secondo comma, l alinea è sostituita dalla seguente: Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dalla presa visione, mediante accesso alla banca dati INAIL, dei dati relativi alle denunce di infortuni di cui al primo comma, la direzione provinciale del lavoro settore ispezione del lavoro procede ad un inchiesta al fine di accertare:. 4

dopo il quarto comma è inserito il seguente: Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.. 3. L articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è modificato come di seguito: 1. In caso di costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: descrizione dell oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e l innovazione, sentita la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, vengono individuate le informazioni da trasmettere e definiti i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. Le Amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 2 provvedono a trasmettere in via telematica le informazioni loro pervenute con le modalità di cui al comma 2 all organo di vigilanza competente per territorio. La comunicazione di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1. 4. All articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 5

a) al comma 1, dopo le parole sanitaria locale, la parola e è sostituita dalla parola o ;b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Tale notifica può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.. c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: 3-bis. In caso di notifica ai sensi del presente articolo non va effettuata la notifica di cui all articolo 67.. 5. All articolo 225, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.. 6. All articolo 240, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.. 7. All articolo 250, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. 8. All articolo 277, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Tale comunicazione può essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Art. 7 (Misure di semplificazione in relazione ai lavori nei cantieri temporanei e mobili) All articolo 88, comma 2, lettera g-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:, ivi compresi i piccoli scavi senza costruzione, finalizzati alla creazione delle infrastrutture per servizi. Relazione unica ( su tutte le disposizioni che precedono) La rivisitazione delle regole della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro pubblici e privati 6

realizzata per mezzo della recente riforma (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro) ha collocato l Italia nel novero dei Paesi in possesso di una legislazione completa e moderna in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, del tutto coerente con i livelli di tutela individuati dalle Convenzioni dell Organizzazione Internazionale del Lavoro e, ovviamente, dalle Direttive dell Unione europea in materia. Tale normativa individua, quindi, livelli di tutela inderogabili, sia in quanto diretti a garantire alle lavoratrici e ai lavoratori pubblici e privati l effettività del diritto costituzionale alla salute (art. 32 Cost.) che in quanto traduzione e attuazione delle direttive comunitarie di riferimento, tutte puntualmente recepite nel tempo dall Italia attraverso previsioni ora confluite nel contesto unitario del citato Testo unico. Invero, proprio l Unione europea ha allo studio una serie di iniziative dirette a evidenziare l opportunità di procedere a una semplificazione degli adempimenti connessi alla disciplina della salute e sicurezza sul lavoro, avendo come riferimento unicamente gli adempimenti burocratici e documentali, tali da non incidere sui livelli di tutela in discussione. L idea è quella di favorire la gestione della salute e della sicurezza sul lavoro da parte delle imprese che sia diretta a perseguire il rispetto dei livelli di tutela limitando l utilizzo di risorse aziendali per adempimenti meramente formali. dalle Anche le parti sociali hanno elaborato e approvato, in data 11 febbraio 2009, presso la Commissione I (in sede deliberante) del CNEL un documento relativo alla semplificazione degli adempimenti dell impresa relativi alle comunicazioni alla pubblica amministrazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro osservazioni e proposte, le quali sono state ampiamente considerate nella stesura del presente documento. Le proposte di semplificazione si collocano in tale contesto e consistono nell eliminazione di attività formali, e prevedono il ricorso a forme di comunicazione telematica, per consentire ai datori di lavoro pubblici e privati di concentrare attenzione, risorse e attività su adempimenti necessari a raggiungere e mantenere ovunque i livelli di tutela della salute e sicurezza che sia le normative internazionali che quelle italiane impongono. L articolo 1 attribuisce ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni e la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro, il compito di individuare misure di semplificazione degli adempimenti ove la prestazione del lavoratore presupponga una permanenza di breve durata nei luoghi di lavoro. Ciò per evitare che la applicazione rigorosa dei dettati del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro si traduca nella ripetizione, per ragioni solo formali, di adempimenti già posti in essere dallo stesso o da altri datori di lavoro. Si pensi, ad esempio, alla necessità di sottoporre il lavoratore a visita medica di controllo per ogni prestazione lavorativa, anche di poche ore, o a quella, ove previsto, di ripetere la medesima attività di formazione riferita a analoga attività perché il datore 7

di lavoro presso il quale il prestatore svolge la prestazione è mutato rispetto al datore di lavoro precedente, pur nel medesimo settore produttivo. Misure analoghe a quelle in parola sono state previste dal testo unico di salute e sicurezza dall articolo 3, comma 13, per quanto in relazione ai soli lavoratori agricoli (il relativo decreto, elaborato tenendo conto di quanto in un apposito avviso comune tra le parti sociali, è in fase di perfezionamento). L articolo 2 elimina la previsione oggetto di forti critiche da parte delle stesse associazioni mediche in forza della quale i medici competenti sono tenuti a predisporre una assai onerosa relazione annuale da trasmettere alla ASL, nella quale riproporre dati, relativi alla sorveglianza sanitaria, già in possesso delle Pubbliche Amministrazioni. Si mantiene, invece, la previsione di procedere alla semplificazione dei contenuti della cartella sanitaria e di rischio, in modo che essi siano di semplice elaborazione e lettura, oltre che efficaci rispetto alla finalità di legge. L articolo 3 prevede, innanzitutto, che l obbligo di redazione del c.d. documento unico di valutazione delle interferenze possa essere sostituito dalla individuazione, a carico del datore di lavoro committente, di un responsabile che sovraintenda e vigili sulle attività appaltate o affidate a lavoratori autonomi e che di tale individuazione venga data evidenza nel contratto di appalto o opera. La norma, tenendo conto dei risultati relativi ai primi anni di applicazione dell articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, sostituisce la redazione di un documento con la presenza di un soggetto specificamente preposto a vigilare sul coordinamento e favorisce la costante informazione reciproca tra il datore di lavoro committente e l impresa appaltatrice in ordine allo stato dei luoghi e alla interferenza tra le lavorazioni che ivi si svolgono. L articolo 3, inoltre, rimuove l incertezza, da più parti rimarcata, relativa alla corretta interpretazione del limite di due giorni di durata dei lavori di cui all articolo 26, comma 3-bis, limite al di sotto del quale il datore di lavoro non è attualmente tenuto alla redazione del documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni. A tal fine si introduce la definizione di uomini-giorno e viene fissato il predetto limite in 10 uomini giorno, calcolati in un lasso temporale di un anno dall inizio dei lavori. In tal modo è chiaro che solo lavori di modesta entità, sempre che essi non espongano i lavoratori a rischi particolari (come prevede la norma), possono esonerare dalla redazione del documento in parola. L articolo 4 introduce, al comma 1, una semplificazione applicabile alle sole aziende che operino in settori ritenuti (previa individuazione effettuata dal Ministero del lavoro previo parere della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro) a basso rischio infortunistico. A tali imprese, in ragione della constatata limitata pericolosità delle attività svolte, viene consentito di redigere un documento di valutazione dei rischi semplificato, nel quale siano presenti solo alcuni elementi di evidenza, utili anche all attività di vigilanza. Ciò, beninteso, ferma restando la regola assolutamente inderogabile che l attività sostanziale di valutazione dei rischi deve essere efficace e riguardare tutti i rischi presenti in azienda, quale attività prodromica alla eliminazione 8

del rischio o, quando ciò risulti impossibile, alla sua riduzione al minimo. Alle imprese di nuova costituzione, sempre se operanti nell area considerata dalla disposizione, tale regime semplificato di redazione del documento si applica solo dopo il primo biennio (in modo da apprezzare se i primi mesi di attività siano svolti in modo da concretizzare gli elementi che la norma richiede come propri presupposti di operatività), mentre nei primi due anni esse potranno usufruire delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio, approvate dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro (il relativo decreto è in fase finale di perfezionamento). E in ogni caso specificato che nelle more della adozione dei provvedimenti di attuazione previsti opera l attuale disciplina in materia di valutazione dei rischi. L articolo 5 reca semplificazioni in materia di cantieri, in considerazione della particolare complessità degli adempimenti di riferimento, dirette a limitare il tempo necessario alla redazione dei documenti di legge in modo che essi siano al contempo più contenuti degli attuali e, comunque, comprensivi degli elementi necessari alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. E previsto che i relativi provvedimenti vengano discussi in Commissione consultiva e in Conferenza Stato-Regioni. L articolo 6 introduce una serie di semplificazioni relative a comunicazioni e notifiche, alcune delle quali (primi tre commi) riguardano la denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, che dall entrata in vigore dell obbligo di cui all articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81/2008, consentono al datore di lavoro di effettuare, per via telematica, le comunicazioni degli infortuni sui luoghi di lavoro superiori ad un giorno, all INAIL e, per suo tramite, al Sistema Informativo Nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Di fatto, con tali modifiche si consente al datore di lavoro di considerare assolti tutti gli attuali obblighi relativi alle notifiche degli infortuni con la comunicazione telematica appena citata. In tal modo si solleva il datore di lavoro dall obbligo di denuncia alle autorità locali di pubblica sicurezza e alle autorità portuali o consolari delle denunce di infortuni sul lavoro mortali e con prognosi superiore ai trenta giorni, ma nello stesso tempo si consente alle autorità medesime, nonché alle Direzioni provinciali del lavoro e agli omologhi uffici della regione Sicilia e delle province autonome di Trento e di Bolzano di avere diretto ed immediato accesso ai dati occorrenti per lo svolgimento delle attività istituzionali di rispettiva competenza. L accesso ai dati occorrenti verrà garantito da una specifica applicazione informatica in continuo aggiornamento, che costituirà un utile strumento per garantire il tempestivo adempimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché una più autonoma e mirata gestione delle relative attività (verifica, vigilanza e monitoraggio), secondo le rispettive, specifiche esigenze. Tali accessi e il relativo applicativo saranno realizzati dall INAIL senza aggravi in termini di costi ove si consideri che il medesimo Istituto riceverà il flusso dei dati di cui all articolo 18, comma 1, lettera r), una volta che sarà pienamente operativa l obbligatorietà della trasmissione della denuncia on-line da parte del datore di lavoro. Il comma 3, in particolare, dispone che la notifica agli organi di vigilanza dei nuovi insediamenti produttivi oggi 9

regolamentata dall articolo 67 del D.Lgs. n. 81/2008 avvenga per mezzo della DIA o della SCIA evitando, in tal modo, la duplicazione di comunicazioni in capo al medesimo soggetto (il datore di lavoro). Al fine di garantire che i contenuti delle comunicazioni siano completi, con specifico riferimento agli elementi che è necessario che gli organi di vigilanza conoscano in ragione della loro attività, viene previsto che sia elaborato un modello unico per il territorio nazionale da utilizzare per le relative comunicazioni e che, comunque, prima di tale elaborazione le comunicazioni di riferimento vengano effettuate secondo l attuale disciplina (ciò per evitare ogni problema legato alla necessaria vigilanza sui luoghi di lavoro, anche se di nuova creazione o appena modificati). Il trasferimento delle informazioni tra Amministrazioni verrà garantito in via informatica, senza ulteriori aggravi per l impresa. I commi 4, 5, 6 e 7 dell articolo 6 prevedono che alcune comunicazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro possano essere effettuate in via telematica, anche per mezzo di organismi paritetici o organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, all evidente scopo di ridurre le comunicazioni cartacee e consentire ai datori di lavoro di potersi avvalere di organismi di rappresentanza che gli aiutino nell adempiere agli obblighi di legge. L articolo 7 risponde alla esigenza di chiarire il campo di applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, superando i dubbi emersi al riguardo, attraverso la puntualizzazione che tale rigorosa disciplina non operi in relazione a scavi la cui ridotta entità non ne giustifichi l applicazione. Ciò fermo restando che tale principio di esclusione non potrà operare ove i lavori riguardino le attività di cui all allegato X del testo unico di salute e sicurezza sul lavoro. Art. 8 (Verifiche periodiche della attrezzature di lavoro) All'articolo 71 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, i commi 11 e 12 sono sostituiti dal seguente: ''11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Il datore di lavoro può avvalersi, indifferentemente, dell'inail ovvero ASL-ARPA ovvero dei soggetti pubblici abilitati per l'effettuazione della prima e delle successive verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro che vi provvedono nel termine di 60 giorni dalla richiesta con le modalità di cui al comma 13. Entro cinque giorni lavorativi dalla domanda, i soggetti abilitati di cui al periodo precedente sono tenuti, qualora non siano in grado di effettuare le verifiche richieste entro il termine prescritto, ad autorizzare il datore di lavoro a rivolgersi ad un soggetto privato abilitato per l effettuazione delle verifiche medesime. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro 10

effettuazione sono a carico del datore di lavoro. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione». Relazione La procedura delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all art. 71, commi 11-13 del D.Lgs n. 81/2008 è estremamente complessa e non agevola le imprese nell adempimento di un obbligo che è nel loro interesse assolvere e anticipare il più possibile in vista di un corretto e tempestivo utilizzo delle attrezzature da sottoporre a verifica. Le principali criticità risiedono nei tempi e negli oneri elevati previsti dall attuale disciplina. La proposta di modifica equipara enti pubblici e soggetti privati abilitati, eliminando i passaggi inutili e dispendiosi oggi previsti e che, in ogni caso, consentono di ricorrere ai soggetti privati abilitati ma solo alla fine del percorso. L equiparazione dei soggetti privati abilitati a quelli pubblici come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al Dlgs 106/2009 risponde anche all esigenza espressa dall Autorità garante della concorrenza e del mercato (v. lettera al Ministero delle attività produttive e al Ministero del lavoro del 4 ottobre 2006) e della Commissione europea (decisione 4 aprile 2006) di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 dell art. 71 del Dlgs 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo. 11