Pagina 1 di 9 LA MMC Il Titolo VI del D.Lgs. 81/2008 è dedicato alla movimentazione manuale dei carichi (MMC) e si compone di 5 articoli (dall art. 167 all art. 171). La valutazione dei rischi connessi alla movimentazione manuale dei carichi si fonda su quanto riportato nell allegato XXXIII del suddetto decreto. Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08, si definiscono: Movimentazione manuale dei carichi art. 167, D.Lgs. 81/2008 operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l altro rischi di lesioni dorso-lombari. Patologie da sovraccarico biomeccanico art. 167, D.Lgs. 81/2008 patologie delle strutture osteomiotendinee, muscolotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare. Questa definizione è in linea con i contenuti dell Allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008 nel quale sono citate non solo le patologie dorso lombari, alle quali faceva riferimento il D.Lgs. 626/1994, ma anche le operazioni di movimentazione dei carichi leggeri ad alta frequenza, che tipicamente sono la causa di patologie da sovraccarico meccanico degli arti superiori. Le operazioni che sono soggette alla valutazione dei rischi connessi alla
Pagina 2 di 9 valutazione manuale dei carichi sono quelle che prevedono la movimentazione di pesi superiori a 3 kg, così come indicato dal modello proposto. GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO L art. 168 del D.Lgs.81/2008, relativo agli obblighi del datore di lavoro, sottolinea che la valutazione del rischio da MMC deve essere effettuata, se possibile, già in fase di progettazione. Questa valutazione deve essere condotta sulla base degli elementi di riferimento e dei fattori individuali di rischio di cui all Allegato XXXIII. Si riportano di seguito, in ordine di priorità, gli obblighi del datore di lavoro. adottare misure organizzative o mezzi appropriati per evitare la necessità della movimentazione manuale; adottare misure organizzative o mezzi appropriati e fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio delle operazioni; organizzare i posti di lavoro in modo che la MMC assicuri condizioni di sicurezza e salute; Obblighi del datore di lavoro art. 168 169, D.Lgs. 81/2008 valutare le condizioni di sicurezza e salute connesse al lavoro in questione; evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta; sottoporre a sorveglianza sanitaria gli addetti interessati; fornire ai lavoratori informazione, formazione e addestramento adeguato.
Pagina 3 di 9 I LIMITI DI PESO Secondo l art. 168 comma 3 del D.Lgs. 81/08, le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per l applicazione del Titolo VI e dell Allegato XXXIII. Nel testo dell Allegato al TU non esiste un riferimento a un limite quantitativo assoluto di carico pesante: il limite quantitativo dipende da una serie di fattori come il sesso dell operatore, la tipologia di movimentazione, la frequenza, etc. e pertanto i parametri di riferimento per valutare le attività di MMC dovranno essere ricercati nelle norme tecniche. L Allegato XXXIII richiama le norme della serie UNI EN ISO 11228 Ergonomia movimentazione manuale le quali sono suddivise in tre parti: 1. Sollevamento e trasporto 2. Traino e spinta 3. Movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza Tali norme sono da considerarsi valide ai fini dell applicazione del Titolo VI. Ma queste norme possono non essere chiare ed esaustive; in tal caso l art. 168 comma 3 suggerisce di ricorrere alle buone prassi e alle linee guida, ad esempio alla norma UNI EN 1005-2 (Sicurezza del macchinario; Prestazione fisica umana: Movimentazione manuale di macchinario e movimentazione di parti componenti il macchinario). Per quanto riguarda i valori di riferimento, nel presente documento si fa riferimento alla Proposta di adeguamento al Nuovo Testo Unico elaborata dal Centro di Ricerca di Ergonomia (EPM) organismo che ha elaborato le Linee Guida del D.Lgs. 626/94 e presentata al Convegno di Las Vegas del 2008. Tale proposta tiene conto: dell indicazione dell art. 28 del D.Lgs. 81/08 di considerare nella valutazione dei rischi le differenze di genere ed età; di alcune incertezze della tabella della norma ISO 11228-1 nella fascia dei valori che riguardano il genere femminile e i lavoratori giovani ed anziani; delle tabelle della norme UNI EN 1005-2 e dei dati di letteratura.
Pagina 4 di 9 POPOLAZIONE LAVORATIVA MASSA DI RIFERIMENTO (KG) MASCHI (18-45 anni) 25 FEMMINE (18-45 anni) 20 MASCHI GIOVANI (fino a 18 anni) E ANZIANI (oltre 45 anni) FEMMINE GIOVANI (fino a 18 anni) E ANZIANE (oltre 45 anni) 20 15
Pagina 5 di 9 IL MODELLO NIOSH Per la valutazione del rischio da viene utilizzato il modello NIOSH. Tale modello è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto RWL (recommended weight limit) o limite di peso raccomandato attraverso un equazione che, dato un massimo peso sollevabile in condizioni ideali, considera l eventuale esistenza di elementi sfavorevoli cui viene assegnato un determinato fattore demoltiplicativo che può assumere valori compresi tra 1, per le condizioni ottimali, e 0 per le peggiori. Tali fattori sono relativi ai seguenti aspetti. Altezza da terra delle mani all inizio del sollevamento (fattore verticale) Distanza verticale del peso tra inizio e fine del sollevamento Elementi per il calcolo del peso limite raccomandato (dislocazione verticale) Distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento (fattore orizzontale) Frequenza del sollevamento Dislocazione angolare del peso (fattore di torsione) Presa del carico
Pagina 6 di 9 Il modello NIOSH è applicabile solo quando sono presenti determinate condizioni. Carichi di peso superiore a 3 kg; Sollevamento svolto in posizione eretta in spazi non ristretti; Sollevamento eseguito con due mani; Sollevamento eseguito sul piano sagittale (direttamente di fronte al corpo) senza torsioni; Altre attività di movimentazione manuale minimali; Condizioni di applicabilità del modello NIOSH Adeguata frizione tra piedi e pavimento; Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; Carico con dimensioni non eccessive; Buona possibilità di presa; Possibilità di riposo tra un operazione e l altra; Carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con contenuto instabile; Il lavoratore è in buone condizioni di salute ed è addestrato al lavoro; Condizioni microclimatiche favorevoli.
Pagina 7 di 9 Va infine ricordato che, derivando da analisi statistica, il modello NIOSH risulta protettivo per il 90% della popolazione sana. Pertanto, l INDICE DI SOLLEVAMENTO determinato dall analisi deve essere interpretato su base statistica. SCHEDA NIOSH PER IL CALCOLO DEGLI INDICI DI SOLLEVAMENTO COSTANTE DI PESO ETÀ MASCHI FEMMINE 18-45 ANNI 25 20 <18 e >45 ANNI 20 15 ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO (O ALLA FINE) DEL SOLLEVAMENTO (A) ALTEZZA (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175 FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO (B) DISLOCAZIONE (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175 FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00
Pagina 8 di 9 DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE (C) DISTANZA DEL PESO DEL CORPO (DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) DISTANZA (cm) 25 30 40 50 55 60 >63 FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI (D) Dislocazione Angolare 0 30 60 90 120 135 >135 FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00 GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO (E) GIUDIZIO BUONO SCARSO FATTORE 1,00 0,90 FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA (F) FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15 CONTINUO < 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 CONTINUO da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,5 0,3 0,21 0,00 CONTINUO da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,52 0,00 0,00
Pagina 9 di 9 SOLLEVA CON UN SOLO GESTO (G) NO 1 SI 0,6 SOLLEVANO IN DUE OPERATORI (H) NO 1 SI 0,85 PESO LIMITE RACCOMANDATO = CP x A x B x C x D x E x F x G x H INDICE DI SOLLEVAMENTO (R) = PESO SOLLEVATO / PESO LIMITE RACCOMANDATO R 0.85 La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento. INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DELL ANALISI 0.86 < R 1 La situazione si avvicina ai limiti; una quota della popolazione (1 20%) può risultare non protetta. E consigliabile attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale e, laddove possibile, ridurre ulteriormente il rischio con interventi strutturali e organizzativi. R > 1 La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e pertanto richiede un intervento per ridurre l indice di sollevamento (e riverificare l indice di rischio dopo ogni intervento). E necessario attivare la formazione e la sorveglianza sanitaria del personale esposto.