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Per l A.Ra.N.: Avv. Massimo MASSELLA DUCCI TERI Presidente dell A.Ra.N. Firmato. Per le Organizzazioni e Confederazioni sindacali: SINAFO firmato

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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003. In data 7 marzo 2008, alle ore 11,00 ha avuto luogo l incontro tra ARAN: nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (Firmato) e le seguenti: Organizzazioni Sindacali: Confederazioni Sindacali CGIL FP (Firmato) CGIL (Firmato) CISL FPS (Firmato) CISL (Firmato) UIL FPL (Firmato) UIL (Firmato) COORDINAMENTO SINDACALE AUTONOMO (Fiadel/Cisal, Fialp/Cisal, Cisas/Fisael, (Firmato) CISAL (Firmato) Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel) DICCAP - (Snalcc -Fenal-Sulpm) (Firmato) USAE (Firmato) U.N.S.C.P. (Firmato) Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai Segretari Comunali e Provinciali per il Quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI...2 CAPO I...2 Art. 1 Campo di applicazione...2 Art. 2 Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto...2 TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO...3 CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE...3 Art.3 Stipendio tabellare...3 Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi...3 Art. 5 Retribuzione di risultato...4 Art. 6 Conferma di discipline precedenti...4 TABELLA A...4 TABELLA B...5 Dichiarazione congiunta n.1...6

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti all Albo previsto dall art.98 del Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e all art.9 del DPR n.465/1997, in servizio alla data dell 1.1.2002 o assunti successivamente. 2. Nel testo del presente contratto: i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed integrazioni sono riportati come riferimenti al D.Lgs.n.165 del 2001; i riferimenti al Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come riferimento al D.Lgs.n.267 del 2000; l Agenzia autonoma per la gestione dell albo dei segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente Agenzia nazionale; i segretari comunali e provinciali sono indicati semplicemente come segretari. Art. 2 Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 31 dicembre 2005 per la parte normativa ed è valido dal 1 gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa e specifica prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall Agenzia nazionale e dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tra mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai segretari sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalità di erogazione di detta indennità, l A.RA.N stipula apposito accordo, ai sensi degli artt.47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs.n.165 del 2001. 7. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.

TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I ISTITUTI DI CARATTERE GENERALE Art.3 Stipendio tabellare 1. Il valore degli stipendi tabellari dei segretari collocati nelle fasce A, B e C, di cui all art. 1 del CCNL del 16 maggio 2001 per il biennio economico 2000-2001, ed alla corrispondente colonna della tabella 1 allegata al medesimo CCNL, è incrementato con le decorrenze e nelle misure mensili lorde indicate nella allegata Tabella A. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2002, l indennità integrativa speciale (IIS), nel valore annuo spettante sulla base della pregressa disciplina, cessa di essere corrisposta come autonoma voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non produce effetti diretti o indiretti sul trattamento complessivo fruito dal personale inviato a prestare servizio all estero in base alle vigenti disposizioni. 3. Ai fini del conglobamento di cui al comma 2, nello stipendio tabellare del segretario collocato nella fascia B per effetto del CCNL del 16/5/2001 e proveniente dalla ex IX qualifica funzionale è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri segretari della medesima fascia B, che, nel precedente sistema di inquadramento, rivestiva la qualifica di dirigente. 4. Il nuovo stipendio tabellare annuo lordo a regime dei segretari collocati nelle fasce A, B e C è, pertanto, rideterminato, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, nelle misure indicate nella allegata Tabella B. 5. Sono confermati: la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data di stipulazione del presente CCNL; il maturato economico in godimento secondo la disciplina dei vigenti contratti collettivi ed il trattamento economico ad personam di cui all art.40, commi 5 e 6, del CCNL del 16.5.1995, come integrato dall accordo successivo del 14.9.1995. Art. 4 Effetti dei nuovi stipendi 1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall applicazione dell art. 3 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull indennità premio di fine servizio, sull indennità alimentare, sull equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall applicazione dell art. 3 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell indennità premio di servizio, dell indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto. 3. Il conglobamento nello stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art.3 comma 2, del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Art. 5 Retribuzione di risultato 1. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di risultato del segretario di cui all art.42, comma 2, del CCNL del 16.5.2001, sono incrementate, con decorrenza dal 1 gennaio 2003, di un importo pari allo 0,50% del monte salari riferito a ciascun segretario nell anno 2001. Art. 6 Conferma di discipline precedenti 1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, ove non disapplicate, le discipline dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati, in data 16.5.2001, per il quadriennio normativo 1998-2001, biennio economico 1998-1999, e per il biennio economico 2000-2001. TABELLA A Tabella A Incrementi mensili della retribuzione tabellare Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità Fascia dal 1 gennaio 2002 dal 1 gennaio 2003 A 81,43 121,11 B 81,43 121,11 C 81,43 121,11

Tabella B TABELLA B Retribuzione tabellare Valori in Euro per 12 mensilità cui si aggiunge la tredicesima mensilità Fascia dal 1 gennaio 2002 (1) dal 1 gennaio 2003 A 28.206,09 29.659,41 B (2) 28.206,09 29.659,41 C 22.108,13 23.561,45 (1) Il valore a decorrere dal 1.1.2002 comprende ed assorbe l'indennità Integrativa Speciale. (2) Art. 3 c.3 dell'ipotesi d'accordo. Al segretario della ex IX qualifica collocato nella fascia B è riconosciuto ed assorbito lo stesso importo di IIS spettante agli altri Segretari della fascia B.

Dichiarazione congiunta n.1 Le Parti congiuntamente dichiarano che le risorse derivanti dall applicazione dell art.5 sono pienamente esigibili in quanto risorse previste direttamente dal contratto collettivo nazionale di lavoro.