REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ACCORDO QUADRO SPERIMENTALE TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ACCORDO QUADRO SPERIMENTALE TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E LA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

ACCORDO QUADRO SPERIMENTALE PER LA DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI DEL PHT AI SENSI DELL'ART. 8, LEGGE 16/11/ 2001, N. 405 E PER LA DEFINIZIONE DI ALTRE FORME DI COLLABORAZIONE CON LE FARMACIE CONVENZIONATE. L anno 2006 addì 6 del mese di febbraio presso i locali dell Amministrazione Regionale della Sardegna tra la Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata dall Assessore dell Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale Prof. Nerina Dirindin e le società di distribuzione intermedia presenti nel territorio regionale COSAFACA rappresentata dal Dott. Franco Pilia, DIFARMA spa rappresentata dal Dott. Pier Vittorio Sigurani e SIMA spa rappresentata dal Dott. Alberto Pedrazzini, si è convenuto quanto segue. VISTO il D.P.R. 371/1998 relativo all'accordo Nazionale che disciplina i rapporti con le farmacie pubbliche e private convenzionate; VISTO l'art. 48 della l.326/03 che ha fissato l'onere a carico del ssn per l'assistenza farmaceutica complessiva, come valore di riferimento, al 16% della spesa sanitaria complessiva, confermando il limite del 13% per la spesa farmaceutica territoriale già stabilito dall'art.5 della l.405/01 e dall' accordo stato regioni del 27 marzo 2005; CONSIDERATO che nella regione Sardegna la sola spesa farmaceutica territoriale è ancora attestata su circa il 16% della spesa sanitaria complessiva, per cui si rendono necessarie azioni atte a contenere l eccesso di spesa rispetto ai parametri nazionali; CONSIDERATO che tra tali azioni particolare importanza riveste il potenziamento delle diverse forme di distribuzione diretta dei medicinali da parte delle AUSL e ricomprese nell'art. 8 della L.405/01 tra le azioni di contenimento e di governo della spesa; CONSIDERATO che il succitato art. 8, comma 1, lettera a) della L. 405/01 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, hanno facoltà di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del SSN ; RITENUTO che nelle azioni di governo della spesa devono necessariamente essere coinvolti tutti gli operatori, e in particolare gli operatori della filiera distributiva del farmaco, e che l'attuazione di tali accordi consente ai cittadini di prelevare agevolmente i farmaci (oggetto degli accordi) presso le farmacie convenzionate evitando ogni possibile 2/6

inconveniente per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale a parità di tutela del diritto all assistenza; PRESO ATTO che i medicinali che possono essere ricompresi negli accordi di cui al comma 1, lettera a) dell'art 8 della L.405/01 sono quelli del Prontuario della Distribuzione Diretta (PHT) della Determinazione AIFA 29.10.2004. Tra la Regione Sardegna e le Società della distribuzione intermedia presenti nel territorio regionale, di seguito denominate Parti, si dà concordemente atto di quanto segue. ll presente accordo disciplina l acquisto e la distribuzione, tramite le farmacie pubbliche e private convenzionate della Regione Sardegna, delle categorie medicinali riportate negli allegati. In particolare: i farmaci di cui alla Determinazione AIFA 29/10/2004, "Allegato 2" PHT - Prontuario della Distribuzione Diretta destinati al territorio, sono acquistati direttamente dalle Aziende USL nei modi previsti dalla legge e sono distribuiti per due anni, con verifica e monitoraggio dopo il primo anno, attraverso le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico della Regione Sardegna, utilizzando i distributori intermedi presenti sul territorio Regionale (COSAFACA, DIFARMA spa e SIMA spa ), e con riferimento alle seguenti modalità: i farmaci del PHT di cui all allegato A sono distribuiti dalle Aziende Sanitarie, le quali si attivano immediatamente per assicurare la distribuzione in via esclusiva da parte delle strutture pubbliche e dei centri di riferimento; i farmaci del PHT di cui all allegato B sono distribuiti dalle farmacie convenzionate della Regione Sardegna, per l anno 2006, in nome e per conto del SSR alle condizioni che seguono: - remunerazione nella misura del 5% più IVA del valore dei farmaci distribuiti, calcolato sul prezzo al pubblico del farmaco al netto di IVA, alle farmacie rurali che godono dell indennità di residenza e che nell anno 2005 hanno registrato un fatturato complessivo ai fini dell imponibile IVA inferiore a 400.000,00; - senza oneri a carico del SSR per le rimanenti farmacie; il metadone continuerà ad essere distribuito secondo le modalità vigenti dalle Farmacie convenzionate e dalle strutture pubbliche. A tal fine la Regione Sardegna si impegna a: garantire, attraverso le Aziende sanitarie, il regolare approvvigionamento della filiera distributiva con riguardo ai farmaci oggetto del presente accordo, al fine di 3/6

assicurare massima disponibilità presso le farmacie dei medicinali distribuiti in nome e per conto; individuare nell Azienda U.S.L. n. 8 di Cagliari l azienda capofila per l avvio immediato dell attività per l anno 2006 e in particolare per la definizione delle procedure attuative del presente accordo, anche con riguardo alla gestione della fase di transizione, al fine di favorirne il trasferimento nelle altre realtà regionali; predisporre uno schema di accordo aziendale che dovrà essere sottoscritto dalle parti con l Azienda USL n. 8 capofila e con le altre Aziende USL, nel quale dovranno essere previsti gli specifici adempimenti in capo a ciascuna delle parti; istituire un Tavolo tecnico paritetico misto per il monitoraggio e l andamento dell accordo costituito da rappresentanti della Regione, delle Aziende USL (di cui un rappresentante dell Azienda USL n. 8 capofila), della Federfarma e della Distribuzione Intermedia. Le Aziende USL dovranno: acquistare i medicinali richiedendo la consegna presso il grossista richiedente; le confezioni di medicinali acquistati dalla Azienda USL dovranno essere dotate di fustello adesivo con apposita dicitura uso ospedaliero, al fine di renderle facilmente distinguibili dalle confezioni di proprietà del grossista; informare opportunamente i medici di base, i pediatri li libera scelta, i medici dei centri di riferimento abilitati alla prescrizione ed ogni altra struttura pubblica o categoria interessata al presente accordo sui contenuti e sulle modalità di attuazione della stesso; disporre che i medici prescrittori prescrivano i medicinali oggetto dell accordo e di cui all allegato B, indicando su ricette SSN diverse da quelle utilizzate per eventuali altre prescrizioni e sulle quali sono tenuti ad apporre la dicitura DPC (distribuzione per conto); in ogni caso il farmacista, a parità di principio attivo del medicinale riportato nella ricetta SSN è tenuto a dispensare la specialità medicinale fornita dall Azienda USL. ed acquistata tramite gara; inserire il distributore intermedio nel sistema di allerta per la segnalazione di aspetti rilevanti a tutela della salute pubblica che interessino i medicinali (revoche, sospensioni, sequestri, ecc.); rimborsare entro 30 giorni dalla data di ricevimento le fatture presentate dal distributore intermedio per il servizio prestato relativamente ai farmaci inviati ai depositi riconoscendo un rimborso quantificato nella misura del 3% più IVA, calcolata sul prezzo al pubblico dei medicinali al netto dell'iva. 4/6

I distributori intermedi dovranno: ricevere presso i propri magazzini la merce ordinata dall Azienda USL capofila; effettuare le operazioni di controllo e di verifica della correttezza qualitativa e quantitativa; custodire in conto deposito presso i propri magazzini, in spazi dedicati ed in via esclusiva, i medicinali consegnati per conto delle Aziende USL, nel rispetto delle norme di buona conservazione; effettuare le operazioni di controllo e di verifica sulla correttezza qualitativa e quantitativa dei farmaci ricevuti; consegnare detti farmaci alle farmacie convenzionate secondo le modalità previste negli accordi aziendali; provvedere alla gestione informatizzata dei movimenti dei medicinali di cui trattasi; consentire alle Azienda USL di visionare le giacenze in qualunque momento; fatturare all Azienda USL il complesso dei servizi prestati alle farmacie (nella misura del 3% più IVA calcolata sul valore del prezzo al pubblico al netto dell IVA dei medicinali ricevuti dalle Aziende Usl) entro il 15 di ogni mese, con scadenza del pagamento a 30 giorni dalla data di emissione. Le farmacie convenzionate dovranno: tenere separate dalla ricette di medicinali concedibili con onere a carico del SSN da quelle relative ai medicinali che rientrano nel presente accordo, le quali devono contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa nazionale sulla compilazione delle ricette e riguardare esclusivamente i medicinali di cui al presente accordo; provvedere alla corretta tenuta dei farmaci di cui trattasi; comunicare periodicamente, su specifica richiesta, al grossista ovvero alla Azienda USL, l entità delle proprie scorte; provvedere all informazione ai cittadini nel modo più esaustivo possibile sulle nuove modalità di erogazione dei medicinali in argomento; al momento del ricevimento dal grossista, previa verifica di congruità tra quanto prescritto dal medico e quanto ricevuto, consegnare i medicinali ai cittadini senza chiedere alcun corrispettivo; consegnare alle Aziende USL di competenza, in mazzette separate, le ricette dei medicinali di cui trattasi, che verranno fatturati separatamente; evidenziare opportunamente i dati contabili riepilogativi delle ricette dei medicinali di cui al punto 2. sulla distinta contabile mensile. 5/6

Sui farmaci oggetto del presente accordo non si applicano gli sconti previsti dall articolo 1, comma 40 della Legge 662/96 e successive modificazioni. Il presente accordo non si applica alle ricette contenenti la prescrizione dei farmaci in questione, provenienti da altre regioni. La Regione Sardegna si impegna a prevedere idonei strumenti al fine di far rispettare il presente accordo da parte di tutti i soggetti interessati per garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla distribuzione in nome e per conto. Letto, confermato e sottoscritto Per la REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Nerina Dirindin Per la DISTRIBUZIONE INTERMEDIA (DIFARMA, SIMA e COSAFACA) Pier Vittorio Sigurani Alberto Pedrazzini Franco Pilia 6/6