SENT. 514/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO *** Visti i ricorsi iscritti ai numeri 70278//PC e 70399/PC del registro di Segreteria; Udìti - nella pubblica udienza del 17 aprile 2012 in rappresentanza della parte attrice, l avv. Andrea Lippi; ed, in rappresentanza dell INPS l avv. Andrea Botta: che hanno confermato le rispettive conclusioni in atti; Visti gli atti di causa; ha pronunciato SENTENZA nei giudizi introdotti con i ricorsi in premessa, proposti da DEIDDA Rosa, elettivamente domiciliata in Roma, via Baiamonti n. 4, presso lo studio dell avv. Andrea Lippi che la rappresenta e difende in giudizio avverso il Ministero dell Istruzione e INPDAP Sede di Roma 4 ( ora INPS ). MOTIVI DELLA DECISIONE Con i ricorsi in epigrafe e successiva memoria, parte attrice ( ex dipendente del Ministero dell Istruzione, collocata a riposo in data 18.6.1997 ) chiede: a) - ricorso n. 70278/PC: in via principale, il riconoscimento dei benefici di cui all art. 2 della legge n. 336 del 1970, deducendo lo status di profuga dell Eritrea, richiamando in tal senso le previsioni della legge n. 763 del 1981 nonchè giurisprudenza e circolari favorevoli alla pretesa; in subordine, la declaratoria di illegittimità del decreto del Ministero dell Istruzione del 24.9.2009 che ha annullato, in esito a rilievo della Corte dei conti in sede di controllo, il precedente decreto del 2.7.2003 di conferimento di trattamento pensionistico definitivo, in violazione degli artt. 204, 205 del dpr n. 1092 del 1973, con dichiarazione del diritto al conseguimento del
trattamento pensionistico conferito con il decreto del 2.7.2003; b) - ricorso n. 70399/PC: l annullamento del provvedimento dell Inpdap Sede di Roma 4 prot. 74782/09 del 26.3.2010, avente ad oggetto il recupero di un credito erariale di 11.902,01 maturato nel periodo 18.6.1997 31.3.2010 per conguaglio negativo tra trattamento pensionistico definitivo già conferito con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 2.7.2003, poi rideterminato con decreto ministeriale del 24.9.2009, in quanto fondato su errore di diritto della pa e per assoluta buona fede del ricorrente, ex art. 206 del dpr n. 1092 del 1973, e/o per prescrizione del diritto al recupero, con restituzione delle somme medio tempore trattenute, oltre ad interessi legali e rivalutazione sulle stesse. Con memoria pervenuta il 16.6.2010 il Ministero dell Istruzione (con riferimento al ricorso n. 70278/PC ) ha chiesto il rigetto del ricorso, essendosi attenuta ai rilievi della Corte dei conti in sede di controllo ed alla giurisprudenza ormai concorde nell applicare i benefici dell art. 2 della legge n. 336/1970 ai soli profughi per l applicazione del trattato di pace, ma non anche a seguito di altri eventi. Con memoria pervenuta il 9.3.2011 ( relativa al ricorso n. 70399/PC ), l INPDAP ha controdedotto come segue; la sig.ra Deidda Rosa Emilia è titolare di partita di pensione iscr. n. 14183092 dal 18/06/1997 in qualità di ex dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'università e della Ricerca; con Decreto del 2/07/2003 detto Ministero conferiva all interessata la pensione definitiva di 32.345.700 a.l. pari 16.705,15 dal 18/06/1997 elevata dal 1/07/1997 a 32.941.200 a.l. pari ad 17.012,71, comprensiva dei benefici di cui all'art. 2 della legge 336/70; a seguito di osservazione dell'ufficio di Controllo della Corte dei conti, il ministero ha emesso nuovo decreto datato 24/09/2009 con il quale, nell'annullare il precedente, ha conferito alla sig.ra Deidda la pensione definitiva di 30.899.700 a.l pari ad 15.958,36 dal 18/06/1997 elevata dal 1/07/1997 a 31.454.200 pari ad 16.244,74, ed ha ritenuto non spettanti alla nominata in oggetto i benefici pensionistici di cui all'art. 2 comma 1 della legge 336/70; su rata di aprile
2010 l INPDAP, quale ordinatore secondario di spesa, nel dare applicazione al decreto del 24/09/2009, ha accertato un debito di 11.902,01 per maggiori importi di pensione percepiti e non dovuti dal 18/06/1997 al 31/03/2010; con nota del 26/03/2010, inviata ai sensi dell'art. 8, primo comma, della legge 241/90, è stata data partecipazione all'interessata che l'istituto aveva avviato un procedimento amministrativo per il recupero del citato debito e che si sarebbe effettuata una ritenuta cautelativa mensile, nei termini di legge, di 340,06 sulla pensione iscr. n.14183092, a partire dal mese di aprile 2010; nel merito si precisa che l Istituto, quale ordinatore secondario di spesa, è tenuto a dare esecuzione ai provvedimenti emessi dall'amministrazione di appartenenza senza alcun potere discrezionale; per questo il recupero dell'indebito non può che avere una connotazione puramente oggettiva riconducibile alla disciplina contenuta negli artt. 2033 e seguenti del codice civile; chi ha eseguito un pagamento non dovuto, dunque, ha diritto di ripetere ciò che ha pagato, senza che la buona fede dell'accipiens abbia rilievo al fine di consentire la soluti retentio; in tal senso, relativamente ad un caso anologo, si è espressa, con sentenza n.28 del 9/2/2009, la Corte dei conti di Bolzano, secondo cui la prospettazione fondata sull'istituto e sulla tematica del conguaglio con il trattamento provvisorio non attiene alla vertenza de qua, caratterizzata invece da una successione di decreti di liquidazione, imperniata sul riferito rilievo del competente Ufficio di controllo della Corte dei conti; profilo quest'ultimo, invero decisivo, posto che esso delinea una particolare situazione amministrativa ( connotata dall'intervento dell'autorità magistratuale di controllo ), la quale rinviene il proprio inquadramento nella figura generale dell'indebito oggettivo, risultando estranea (anche ) al tessuto normativo delineato dalle disposizioni di cui agli art. 203-206 del dpr n. 1092 del 1973; pertanto al caso di specie non è applicabile l'art 206 dpr n. 1092/1973, né l'art 52 della legge n.88/1989 in quanto tale norma riguarda l INPS; in conclusione, si chiede il rigetto del ricorso ed, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, che il riconoscimento giudiziale si limiti
alla dichiarazione di irripetibilità delle somme percepite dal 18/06/1997 al 31/3/2010, senza diritto a interessi e/o rivalutazione monetaria trattandosi di somme comunque non dovute, così come previsto da un consolidato orientamento giurisprudenziale. Con nota pervenuta il 15.2.2012 l INPS ( gestione ex INPDAP ), nel comunicare di aver provveduto alla sospensione della ritenuta cautelare sul trattamento pensionistico dell interessata, in esecuzione dell ordinanza n. 215/2011 di questa Corte, ha ribadito la richiesta di rigetto del ricorso n. 70399/PC. *** Preliminarmente, si dispone ai sensi dell art.274 del codice di procedura civile - la riunione dei procedimenti relativi alle cause instaurate con i due ricorsi in epigrafe, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva. Nel merito, va disattesa la pretesa postulata in via principale da parte attrice, volta al riconoscimento dei benefici di cui all art. 2 primo comma della legge n. 336 del 1970. Invero, come puntualizzato dalla Corte di Cassazione con condivisibile costante giurisprudenza l'espressione "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate" contenuta nella legge n. 336 del 1970 comprende non tutti i profughi, ma soltanto coloro che sono stati coinvolti in maniera immediata e diretta negli effetti del trattato di pace; di conseguenza "le categorie equiparate" della norma in esame sono formate soltanto dalle persone che, con apposite leggi, hanno ottenuto la parificazione non già a tutti i profughi indistintamente, ma a quei profughi in particolare; coloro che, come il ricorrente, sono tornati dalla Libia dopo l'agosto 1969 per eventi provocati non direttamente dalla guerra o dal trattato di pace, sono legittimati a chiedere i benefici della legislazione vigente per i profughi e i rimpatriati in generale, ma non quelli della normativa speciale relativa agli ex combattenti e assimilati contenuta nella legge n. 336 del 1970 [ Cass. civile n. 3749 del 1998; cfr. ancora di recente Cass. civ. Sez. lavoro n. 1456 del 2011, secondo cui quanto alle categorie previste dalla legge n. 336 del 1970, per "profughi per
l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate"; si devono intendere solamente i profughi italiani che siano stati coinvolti in maniera immediata e diretta dagli effetti del trattato di pace seguito alla seconda guerra mondiale e non i connazionali costretti a rientrare e a stabilirsi in Italia in conseguenza degli avvenimenti, di carattere bellico o politico, emersi in vari Stati ]; interpretazione cui aderisce lo stesso giudice amministrativo [ cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. I, n. 7084 del 2008; Cons. Stato Sez. IV, n. 3732 del 2011, secondo cui non tutti i profughi indistintamente sono considerati dall'art.2 della legge n. 336 del 1970 ai fini del beneficio ivi previsto, ma solo, come testualmente indicato, i "profughi per l'applicazione del trattato di pace e categorie equiparate", rilevandosi che la giurisprudenza intende tale espressione come riferita "esclusivamente a coloro che sono rimasti coinvolti in modo diretto e immediato negli effetti del trattato di Pace ed alle categorie che ad essi hanno ottenuto una specifica equiparazione con apposite leggi, vertendosi in tema di benefici di natura eccezionale, onde le disposizioni della legge n. 336 del 1970 vanno intese rigorosamente, senza possibilità di estensione a qualunque tipo di profugo, non potendo essere rimessa all'interprete la definizione del campo di applicazione di una previsione che quei benefici introduce solo per una determinata categoria di persone ] e parte della giurisprudenza di questa Corte [Sez. giurisd. Toscana, n. 522 del 2008; Sez. giurisd. Puglia n. 321 del 2011 ]; risulta invero nel caso di specie che l interessata è rimpatriata dall Eritrea nel settembre del 1958 in seguito a situazione di carattere generale che ha determinato lo stato di necessità per il rimpatrio. Analogamente, va disattesa la pretesa subordinata volta al riconoscimento del diritto a percepire il più favorevole trattamento pensionistico di cui al primo decreto definitivo del 2 luglio 2003, in quanto asseritamente non più revocabile ex art. 205 del dpr n. 1092 del 1973; nella specie invero non si versa nelle ipotesi di cui alle lettera a) e b) dell art.204 del dpr citato, trattandosi di annullamento in esito a rilievo dell Organo magistratuale del controllo. In particolare, l art. 21 nonies ( Annullamento d'ufficio ) della vigente legge n. 241 del
1990 prevede che 1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21- octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. 2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole. Nel caso di specie, il comportamento dell Amministrazione non appare censurabile, essendosi comunque ragionevolmente attenuta ad un rilievo dell Organo di controllo. Deve invece essere accolta la ulteriore pretesa attorea di declaratoria di irripetibilità delle somme di cui alla nota di recupero di indebito dell Inpdap Sede di Roma 4 del 26 marzo 2010, per l importo di 11.902,01 sulla pensione con iscr. n. 14183092; invero premessa la declaratoria di intervenuta prescrizione del diritto a recupero per gli importi indebiti erogati relativamente al periodo anteriore al decennio che precede l emissione del provvedimento di recupero ( trattandosi di indebito oggettivo: artt. 2033 e 2946 cod.civ.) - ai sensi dell'art. 206 del dpr. n. 1092 del 1973, come interpretato dall'art. 3 della legge n. 428 del 1985 ( salvo il dolo dell interessato ), non si fa luogo a recupero di somme risultanti non dovute ed erogate con provvedimento definitivo ( principio di cui è espressione anche l art. 52 della legge n.88 del 1989); provvedimento definitivo da intendersi nel senso di non più provvisorio e quindi immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 166 della legge n. 312 del 1980, anche se non ancora registrato. Infatti, non può ritenersi che il provvedimento non registrato sia da considerarsi ancora non definitivo in quanto sottoposto a condizione ( id est: l'ammissione a registrazione da parte della Corte dei conti); questo, per motivi letterali (cfr. il richiamato articolo 3 della legge n. 428 del 1985), logico-giuridici (non potendosi postulare, nell'ambito di uno stesso ordinamento, plurime tipologie di provvedimenti definitivi ) e di giustizia sostanziale ( dovendosi ritenere pieno l'affidamento riposto dal pensionato in presenza di un atto
immediatamente esecutivo ed efficace, pur se ancora soggetto a riscontro successivo). Data la complessità delle questioni sottoposte, sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio. *** Per Questi Motivi La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO *** previa riunione in rito RESPINGE il ricorso n. 70278/PC. ACCOGLIE parzialmente il ricorso n. 70399/PC, con riconoscimento del diritto della parte interessata alla sola irripetibilità delle somme di cui alla nota di recupero dell Inpdap Sede di Roma 4 del 26 marzo 2010, per l importo di 11.902,01 sulla pensione con iscr. n. 14183092; con conseguente diritto in favore della medesima, alla restituzione delle somme a tale titolo medio tempore trattenute dall Inpdap; sulle stesse somme da restituire non spettano gli accessori di legge, trattandosi di percezione di somme comunque non dovute all interessata, la cui irripetibilità consegue a specifica norma derogatoria ( art.206 del dpr n.1092 del 1973 ) del generale diritto al recupero ovvero, in parte qua, all intervenuta prescrizione decennale del diritto al recupero. Respinto il resto. Spese compensate. Così deciso in Roma, nell udienza pubblica del 17 aprile 2012, con dispositivo letto nell udienza del 18 maggio 2012. IL GIUDICE
f.to ( Cons. Enrico TORRI ) Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22/05/2012 P. Il Direttore IL RESPONSABILE DEL SETTORE PENSIONISTICO f.to Paola ACHILLE