Testo coordinato con le modifiche apportate da: GP 86 del 03/03/2010 GP 878/118169 del 32/2004 GP 338/35126 del 3/4/2001 PROVINCIA DI RAVENNA SETTORE AGRICOLTURA MODALITA DI PESCA NEI TERRITORI DEL PARCO DEL DELTA DEL PO ATTUAZIONE A: CRITERI ED INDIRIZZI PER I PROGRAMMI ITTICI PROVINCIALI E PER LA DISCIPLINA DEI CAPANNI PER LA PESCA SPORTIVA E RICREATIVA NEL PARCO REGIONALE DEL DELTA DEL PO
Art. 1 PREMESSA L Ente Gestore del Consorzio del Parco del Delta del Po con deliberazione assembleare n.2/414 del 10/02/99, ha provveduto la stesura dei: Criteri ed indirizzi per i programmi ittici provincii e per la disciplina dei capanni per la pesca sportiva e ricreativa nel territorio del Parco Regione del Delta del Po. Art. 2 FINALITA Nelle acque interne della Provincia, correnti l interno dell ambito territorie del Parco del Delta del Po, la pesca sportiva e ricreativa e la pesca a pagamento, già regolamentate dla L.R. 11/93, d R.R. 29/93, dle Deliberazioni regioni n.3544 del 27/07/93 e n. 5463 del 9/11/93, successive modifiche ed integrazioni, viene ulteriormente regolamentata dle seguenti modità operative. Art. 3 ZONE ITTICHE DEL PARCO 3.1 - Foci Foce del Reno (d poligono militare a mare) Foce del Bevano (a vle del rudere della ex passerella dei finanzieri)
3.2 - CORSI D ACQUA DI COLLEGAMENTO TRA IL MARE E LE VALLI SALMASTRE Staz. Pineta di S. Vite e Pilasse di Ravenna Candiano (tratto asta portue) Staz. Pineta di Classe e Sine di Cervia Del Pino o C. Immissario (dla Ferrovia mare) Del Pino o C. Immissario (a monte della Ferrovia) con tutti i tipi di reti a bilancia con reti a bilancione con canna (ove consentito dl Autorità Portue con canna e bilancia Della Bova o Can. Mesolo con reti a bilancione con canna e bilancia Porto Cane (dla Ferrovia mare) Porto Cane (a monte della Ferrovia) C. Circondarie (C. Immissario C. Emissario) con reti a bilancione con canna e bilancia
3.3 - VALLI SALMASTRE INTERNE Vli di Comacchio (Aziende Vlive sott argine Reno Vene di Bellocchio 3.4 - LAGUNE IN COLLEGAMENTO CON IL MARE Pilassa della Baiona Pilassa dei Piomboni 3.5 - STAGNI SALMASTRI COSTIERI E SALINE Sacca di Bellocchio Ortazzo e Ortazzino Sine di Cervia
3.6 - PALUDI INTERNE D ACQUA DOLCE O DEBOLMENTE SALMASTRE Vle Mandriole Punte Alberete Bardello Bassa del Pirottolo 3.7 - CORSI D ACQUA CHE ALIMENTANO DIRETTAMENTE LE PALUDI DI ACQUA DOLCE Fiume Lamone (a monte della SS. Romea fino limite ovest di Vle Mandriole) Cane Fossatone (riva sinistra a monte della SS. Romea) Cane Fossatone (a vle SS. Romea)
Art. 4 ULTERIORI PRESCRIZIONI 1. Nei corsi d acqua di collegamento tra il mare e le vli smastre, a protezione dei flussi migratori della fauna ittica e del novellame in particolare, d 15 febbraio 15 marzo di ogni anno viene istituito il divieto di pesca con l ausilio di ogni tipo di reti. 2. Nelle lagune e Pilasse è consentita la pesca con canna a reti a bilancia (bilancione compreso), esclusivamente dle rive perimetri esterne e dle rive interne dei cani. 3. Nelle acque di categoria B è vietata la pesca con la bilancella. 4. Bilancioni fissi: misure della rete. L attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare i cui lati esterni previsti d R.R. n.29/93, a partire dl approvazione del regolamento, relativo la pesca sportiva e ricreativa, del Parco regione del Delta del Pò, vengono diminuiti a m. 12x12 (o superficie equivente). Ogni tra caratteristica della rete e della fissetta rimangono come stabilite d R.R. medesimo. 5. Limite quantitativo la detenzione e l uso di pasturazione. Siano esse acque fluenti o di bonifica i limiti massimi consentiti sono uniformati ai seguenti: - pesca sportiva - max Kg.1 - manifestazioni sportive - max Kg.3 6. Orari di pesca L esercizio della pesca nelle acque delle zone classificate A, a partire dl approvazione del regolamento, relativo la pesca sportiva e ricreativa, del Parco regione del Delta del Pò, è consentito dle ore 6.00 le ore 2.00 del giorno successivo. 7. Limiti quantitativi del pescato Il limite giorniero di pesce pescato mediante bilancione fisso per la pesca ricreativa, è di complessivi Kg.10, quunque sia il numero dei pescatori presenti. Il limite giorniero di pesce pescato mediante canna, bilancella, bilancia e quant tro, è di complessivi Kg.7. E fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell ultimo esemplare catturato. Gli esemplari di specie loctone catturati, di cui si ribadisce il divieto di reimmissione in acqua, non concorrono la formazione dei quantitativi suddetti.
8. Divieto di pesca, di detenzione, di uso come esca viva o morta, con obbligo immediato di rilascio, delle seguenti specie: Cheppia Cobite comune Ghiozzo cinerino Ghiozzo di laguna Ghiozzo padano Lampreda di mare Nono Pigo Savetta Spinarello Storione comune Storione del Po Storione ladano Triotto (Alosa flax) (Cobitis taenia) (Pomatoschistus canestrini) (Knipowitschia panizzae) (Padogobius martensii) (Petromyzon marinus) (Aphanius fasciatus) (Rutilus pigus) (Chondrostoma soetta) Gasterosteus aculeatus) (Acipenser sturio) (Acipenser Naccarii ) (Huso huso) (Rutilus erytrophthmus) d d d d d d d d d d d d d d 15/04 30/06 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 9. Testuggine Pustre (Emys orbicularis) Nel caso di cattura di Testuggine pustre: a) se catturata con reti occorre procedere l immediato rilascio; b) se catturata con canna occorre tagliare la lenza appena fuori della cavità bocce e procedere rilascio immediato; c) in caso di cattura di esemplari di Testuggine pustre della Florida (Trachemys scripta), ne è tassativamente vietata la reimissione.