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1

FONDI SOSTITUTIVI FONDI ESCLUSIVI A.G.O. FONDI ESONERATIVI FONDI INTEGRATIVI Altre Casse 2

Computo Cumulo Totalizzazione Nuovo cumulo 3

4

DM n 282/1996 Norma di legge che regola il computo nella gestione separata, quindi nel sistema esclusivamente contributivo tramite la tecnica dell opzione, dei contributi versati in altre forme di previdenza. 5

DM n 282/1996 - articolo 3 Regolamento recante la disciplina dell assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all articolo 2, comma 32, della L. 8 agosto 1995, n 335 Articolo 3 1. Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l assicurazione generale obbligatoria per l invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all articolo 1, comma 23, della legge n 335 del 1995. Sono esclusi i liberi professionisti 6

DM n 282/1996 - articolo 3 Requisiti: possedere un anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 dopo il 31/12/1995 Prestazioni del contributivo Calcolo contributivo 7

DM n 282/1996 - articolo 3 OPPORTUNITA In generale possono diventare destinatari del sistema di calcolo contributivo anche i destinatari del sistema misto mediante opzione, ma i requisiti contributivi della norma Fornero valgono solo per chi ha contribuzione solo dal 1996 in poi. Tuttavia in caso di computo l INPS consente di usare le regole contributive poiché tale è la struttura della gestione separata. (Messaggio n 219/2013 punto 7) 8

DM n 282/1996 - articolo 3 OPPORTUNITA Fra l altro recenti chiarimenti hanno consentito di affermare che il computo in gestione separata è possibile anche nel caso in cui tutta la contribuzione della gestione è coincidente con quella versata in altre gestioni previdenziali. (vedi risposta a specifico quesito INCA nazionale) 9

10

Cumulo dei periodi assicurativi D.Lgs. n 184/1997 con modifiche della legge n 247/2007 Circolare INPS n 116/2011 11

Capo I Disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi Articolo 1. Cumulo di periodi assicurativi 1. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n 335, iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ((...)), è data facoltà di utilizzare, cumulandoli per il perfezionamento dei requisiti di cui al comma 20 del predetto articolo 1, i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità. (("che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale")) 12

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 A decorrere dal 1 gennaio 2008, possono avvalersi della facoltà prevista anche i lavoratori che, in una delle gestioni presso le quali hanno effettuato versamenti contributivi, hanno maturato il diritto ad un trattamento pensionistico autonomo. 13

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 I lavoratori di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n n 335 Si tratta di tutti i lavoratori che avranno liquidata la pensione con le regole esclusivamente del sistema contributivo In pratica soggetti nuovi assicurati dal 1/1/1996 14

15 D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Criticità: - Eliminata la condizione del non diritto a pensione, l unica criticità residua è relativa alla verifica della possibilità di usare le contribuzioni versate nelle casse dei liberi professionisti. Comma 5-Rientra nei poteri degli enti privatizzatigestori delle forme di previdenza obbligatoria a favore di liberi professionisti, conferiti dall'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il riconoscimento del computo dei periodi contributivi non coincidenti posseduti dal professionista presso altre forme di previdenza obbligatoria, al solo fine del conseguimento dei requisiti contributiviprevisti dall'ordinamento giuridico di appartenenza per il diritto a pensionee non per la misuradi quest'ultima.

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Casse dei liberi professionisti Occorre tuttavia creare una netta distinzione fra le: - Casse (privatizzate) di cui al decreto legislativo n 509/1994; e i - Regimi pensionistici di cui al D.Lgs. n 106/1996. 16

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Casse dei liberi professionisti - Casse (privatizzate) di cui al decreto legislativo n 509/1994; Possono adottare il sistema contributivo, atto dal quale discendono possibilità ed effetti del cumulo. Se non c è l atto non è applicabile, mentre se esiste l atto è applicabile ai fini del diritto ma non della misura. 17

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Nessuna delle Casse privatizzate, pur avendo tutte riscritto gli statuti e i regolamenti così come imposto dalla riforma Fornero, si è però avvalsa di quella facoltà. 18

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Regimi dei liberi professionisti - Regimi pensionistici di cui al D.Lgs. n 106/1996. Hanno già il sistema contributivo Ne deriva che tali periodi sono cumulabili sia ai fini del diritto, sia ai fini della misura. 19

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 La facoltà del cumulo viene concessa al fine della maturazione del diritto alla pensione di: Vecchiaia Inabilità Indiretta ai superstiti Il trattamento pensionistico sarà la sommatoria dei vari pro quota liquidati singolarmente dalle varie Casse 20

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Vecchiaia dal 1.1.2014 66 anni e 3 mesi uomo e donna PI 63 anni e 9 mesi donna privata 64 anni e 9 mesi donna autonoma 20 anni di contribuzione 1,5 volte AS in alternativa 70 anni e 3 mesi uomo e donna 5 anni di contribuzione effettiva 21

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Anticipata dal 1.1.2014 41 anni e 6 mese donna 42 anni e 6 mese uomo in alternativa 63 anni e 3 mesi uomo e donna 20 anni di contribuzione effettiva 2,8 volte AS Non è prevista 22

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Dal 1.1.2012 Per la pensione di vecchiaia non è più possibile cumulare per gli optanti poiché hanno contribuzione ante 1996. 23

D.Lgs. n 184/1997 - articolo 1 Circolare INPS n 116/2011 In virtù del parere espresso in materia dal Ministero del Lavoro con nota del 13 aprile 2010, prot. 04/UL/0003472/P, si chiariscono i vari aspetti mutuando diverse vicende dalla totalizzazione, ad eccezione: - della finestra che può essere di 12 o 18 mesi; - del pagamento della pensione che avviene per quote separate. 24

25

LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI DECRETO LEGISLATIVO N 42/2006 LEGGE N 247/2007 DECRETO LEGGE N 201/2011 CONVERTITO IN LEGGE N 214/2011 26

Totalizzazione Le prestazioni liquidabili: pensione di vecchiaia pensione con 40 anni di anzianità contributiva pensione di inabilità pensione indiretta ai superstiti 27

Totalizzazione per Vecchiaia o Anzianità Requisito fondamentale era quello della esistenza di almeno 3 anni di contribuzione in ciascuna gestione che concorre alla totalizzazione. 28

Totalizzazione e DL n 201/2011 convertito in legge n 214/2011 E stato abrogato il requisito dei 3 anni, per cui oggi sono utili tutte le diverse contribuzioni in ciascuna cassa o gestione a prescindere dalla loro consistenza. 29

Totalizzazione per Vecchiaia o Anzianità Al fine del raggiungimento del diritto sono utili anche le diverse maggiorazioni e le contribuzioni figurative, oltre che ovviamente le contribuzioni volontarie. Ai fini del diritto alla totalizzazione si prendono in considerazione solo i periodi non sovrapposti, ferma restando la relativa utilità ai fini della misura. 30

Totalizzazione per Vecchiaia o Anzianità La totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi. La richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista, presentata successivamente alla data di entrata in del decreto legislativo (3 marzo 2006), preclude il diritto all esercizio della facoltà di totalizzazione (e se fatta prima??) Un rimborso chiesto entro tale data, esclude dalla totalizzazione solo la gestione destinataria della richiesta di rimborso. 31

Totalizzazione per Vecchiaia o Anzianità Requisiti di età e di contribuzione: aver compiuto il 65 anno di età (uomini e donne) e un anzianità contributiva almeno pari a 20 anni, ovvero, indipendentemente dall età anagrafica, possedere un anzianità contributiva non inferiore a 40 anni 32

Totalizzazione per Anzianità Requisiti di contribuzione: Ai fini del perfezionamento del requisito dell anzianità contributiva non inferiore a 40 anni richiesto per l accesso alla pensione di anzianità da totalizzazione deve essere considerata la contribuzione utile al diritto. Pertanto, dovranno essere esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia o disoccupazione. Tali periodi saranno, al contrario, utili per la misura della pensione e, quindi, dovranno essere considerati nel calcolo del pro rata a carico delle singole gestioni. Circolare INPS n 69/2006 33

Totalizzazione per inabilità Facoltà estesa per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente Il diritto si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al verificarsi dello stato inabilitante. 34

Totalizzazione per inabilità Se lo stato inabilitante si verifica in costanza di iscrizione all INPDAP il diritto è riconosciuto in presenza di una inabilità: assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell articolo 2, comma 12, legge n 335/95 assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi articolo 7, lettera a), legge n 379/55 o per il personale statale ai sensi dell articolo 42 del DPR n 1092/73. 35

Totalizzazione per indiretta La facoltà è riconosciuta per la liquidazione dei trattamenti pensionistici ai superstiti di assicurato ancorché quest ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione La nuova norma si applica solo per i decessi avvenuti a decorrere dall entrata in vigore del decreto legislativo (3 marzo 2006). Si devono verificare i requisiti di assicurazione e di contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. 36

Totalizzazione e ricongiunzione La domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentata dal 3 marzo 2006 in poi e perfezionata mediante accettazione da parte dell interessato, preclude il conseguimento dei trattamenti pensionistici da totalizzazione di cui al decreto legislativo. 37

CHIARIMENTO PER TOTALIZZAZIONE L INPS, con messaggio n 30218 del 29 dicembre 2009, previo parere del Ministero del Lavoro, ha chiarito che la incompatibilità fra ricongiunzione (legge n 29/79 e legge n 45/90) non trova applicazione per le operazioni già definite al 3 marzo 2006. Per le definizioni successive, invece, il problema rimane totalmente. 38

Totalizzazione: il calcolo Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati. La misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici è determinata sulla base della disciplina prevista dal D.lgs 30/4/97, n 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. 39

Totalizzazione: il calcolo Nel caso in cui una quota di pensione sia liquidabile con il diritto autonomo, possono essere applicate le regole di calcolo della singola gestione (retributive o miste). Circolare ministero del lavoro 40

Totalizzazione: il calcolo Diritto autonomo pensione pubblica: Nel calcolare le relative quote di pensione pubblica si applicano le regole generali (retributivo e misto), determinando però l anzianità contributiva al 31/12/1995 (18 anni) mediante la sommatoria di tutti gli spezzoni di contributi che concorrono alla totalizzazione. Circolare INPS n 69/2006 41

L ULTIMA EVOLUZIONE Messaggio INPS n 16583 del 12 ottobre 2012 Una volta effettuata la totalizzazione, nel caso in cui esista il diritto autonomo a pensione in una o più della casse coinvolte, ai fini del calcolo di pensione il lavoratore ha diritto di scegliere la formula di calcolo a lui più favorevole. 42

Totalizzazione: la decorrenza Articolo 12, comma 3, del D.L. n 78/2010 in legge n 122/2010 Per i diritti maturati dal 1 gennaio 2011 in poi vengono introdotte le finestre anche per le pensioni di vecchiaia e di anzianità da totalizzazione. Anzi, si applicano sempre le finestre previste per i lavoratori autonomi: + 18 mesi dal diritto 43

Dal 1 gennaio 2012 che accadde D.L. n 98/2011 in Legge n 111/2011, (articolo 18 comma 22-ter) Per chi accede a pensione con 40 anni la finestra dei 18 mesi, viene allungata di: 1 mese nel 2012 2 mesi nel 2013 3 mesi dal 2014 Si applica anche alle totalizzazioni 44

Dal 1 gennaio 2012 che succede? D.L. n 210/2011 in Legge n 214/2011, La riforma Fornero, se si esclude l eliminazione del requisito dei 3 anni, non ha cambiato nulla di tutto lo scenario a suo tempo introdotto dal D.Lgs, n 42/2006, ferme restando tutte le altre modifiche di carattere generale. 45

Dal 1 gennaio 2012 che succede? D.L. n 210/2011 in Legge n 214/2011, L età di 65 anni è indicizzata alla speranza di vita, come pure i 40 anni di requisito contributivo, fermo restando che si continuerà ad applicare la finestra di 18 mesi, con 1 mese in più nel 2012, 1 ulteriore mese dal 2013 e 1 ulteriore mese dal 2014 in poi. 46

PENSIONE DI VECCHIAIA E INDICIZZAZIONE ETA PER TOTALIZZAZIONE Decorrenza Requisito età Contributi Finestra 1.1.2011 65 anni 1.1.2012 65 anni 1.1.2013 65 anni e 3 mesi 1.1.2016 65 anni e 7 mesi 1.1.2019 66 anni 20 anni 18 mesi 1.1.2021 66 anni e 3 mesi 1.1.2023 66 anni e 5 mesi 1.1.2025 66 anni e 9 mesi 1.1.2027 67 anni 47

PENSIONE DI ANZIANITA e INDICIZZAZIONE 40 ANNI PER TOTALIZZAZIONE Decorrenza 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2016 1.1.2019 1.1.2021 1.1.2023 1.1.2025 1.1.2027 Requisito Finestra 40 anni 18 mesi 40 anni 19 mesi 40 anni e 3 mesi 20 mesi 40 anni e 3 mesi 40 anni e 7 mesi 41 anni 41 anni e 3 mesi 41 anni e 5 mesi 41 anni e 9 mesi 42 anni 21 mesi 48

(Gazzetta Ufficiale n 302 del 27-12-2012 Supplemento Ordinario n 87) 49

50

LEGGE N 228/2012 Le novità introdotte Il comma 238 introduce la possibilità per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG, cessati dal servizio entro il 30.7.2010 senza diritto a pensione, di costituire la posizione assicurativa all INPS, a domanda. A differenza degli iscritti alla CTPS, per i quali la costituzione avviene d ufficio, gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI, CPUG devono presentare domanda e non hanno diritto a ratei arretrati di pensione. 51

Le novità introdotte Il comma 239 introduce una nuova possibilità di cumulo per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei: lavoratori dipendenti iscritti AGO; lavoratori autonomi; iscritti alla gestione separata; iscritti alle forme sostitutive ed esclusive dell Ago; a condizione che non siano titolari di pensione presso una delle predette gestioni. SONO FUORI LE LIBERE PROFESSIONI 52

Le novità introdotte Il cumulo di tutti i periodi assicurativi non coincidenti è ammesso, qualora gli interessati non siano in possesso in nessuna gestione dei requisiti per il diritto a pensione. Il cumulo può essere chiesto per conseguire un unica pensione di: vecchiaia; inabilità; ai superstiti di assicurato. Il cumulo deve avere ad oggetto tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni previste dal comma 239. 53

Le novità introdotte La pensione di vecchiaia si può conseguire con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dai commi 6 e 7 dell art. 24 della legge n 214/2011. Il diritto si matura sulla base dei requisiti anagrafici e contributivi più elevati tra quelli previsti nelle gestioni interessate al cumulo (donne dip. e aut. fase transit.) Sono richiesti anche gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla gestione di ultima iscrizione. 54

La pensione di vecchiaia Uomini e donne pubbliche Comma 6 Età Anni 1.1.2010 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 1.1.2021 UOMINI 65 anni 66 anni 66 anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi 67 anni 67 anni e 3 mesi DONNE PI 61 anni 66 anni 66 anni e 3 mesi 66 anni e 7 mesi 67 anni 67 anni e 3 mesi 55

La pensione di vecchiaia Lavoratrici private Comma 6 Età Anni 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 1.1.2018 1.1.2019 DIPENDENTI 61 anni 62 anni 62 anni e 3 mesi 63 anni e 9 mesi 63 anni e 9 mesi 65 anni e 7 mesi 65 anni e 7 mesi 66 anni e 7 mesi 67 anni AUTONOME * 61 anni 63 anni e 6 mesi 63 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 64 anni e 9 mesi 66 anni e 1 mese 66 anni e 1 mese 66 anni e 7 mesi 67 anni * Compresa la Gestione Separata 56

LA PENSIONE A 70 ANNI 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2016 1.1.2019 1.1.2021 1.1.2023 1.1.2025 1.1.2027 1.1.2029 1.1.2031 1.1.2033 1.1.2035 1.1.2037 70 anni 70 anni e 3 mesi 70 anni e 7 mesi 71 anni 71 anni e 3 mesi 71 anni e 5 mesi 71 anni e 9 mesi 72 anni 72 anni e 2 mesi 72 anni e 5 mesi 72 anni e 8 mesi 72 anni e 10 mesi 73 anni 57

Le novità introdotte La pensione ai superstiti di assicurato L articolo 1, comma 242, dispone che il diritto alla pensione ai superstiti si consegue in conformità con quanto disposto dall articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n 42/2006: la pensione ai superstiti, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, si consegue in base ai requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. 58

Requisiti contributivi in caso di morte di assicurato Contribuzione 15 anni ovvero 5 anni di cui 3 anni negli ultimi 5 59

Le novità introdotte La pensione con il cumulo dei contributi viene liquidata dall INPS e calcolata in pro quota: le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. 60

Le novità introdotte La pensione con il cumulo dei contributi viene liquidata dall INPS e calcolata in pro quota: ai fini dell applicazione del sistema di calcolo (18 anni al 1995) si tiene conto di tutti i contributi non coincidenti, accreditati in tutte le gestioni interessate. La quota relativa ai contributi maturati dal 1.1.2012 viene calcolata, comunque, con il sistema contributivo. 61

Le problematiche risolte e quelle aperte Nulla cambia per i dipendenti già iscritti o iscritti all ex INPDAP (Casse ex II.PP o CTPS) cessati successivamente al 30.7.2010: a tutti i lavoratori con iscrizione ex INPDAP, dopo il 30.7.2010 rimane preclusa la possibilità di trasferire gratuitamente la contribuzione all INPS, rimanendo la solo possibilità di effettuare la ricongiunzione onerosa ai sensi degli articoli 1 o 2 della legge 29/79. 62

Le problematiche ancora aperte Con l introduzione della pensione di vecchiaia con il cumulo dei contributi si risolve solo il problema dei lavoratori con contribuzione accreditata in due o più gestioni per brevi periodi di lavoro: all età pensionabile, infatti, il lavoratore non deve aver maturato in nessuna gestione interessata il diritto a pensione (20 o 15 anni di contributi) e non deve essere già titolare di pensione. 63

Le problematiche ancora aperte Resta il problema dei soggetti che alla cessazione sono già pensionati INPS o hanno maturato il diritto a pensione, in particolare, in INPS: il lavoratore già pensionato INPS non potrà utilizzare la contribuzione INPDAP (salvo una tantum se CTPS); chi matura il diritto a pensione in INPS per accentrare la contribuzione in un unica gestione dovrà ricongiungere onerosamente o chiedere la pensione in totalizzazione; 64

Le problematiche ancora aperte Chi matura invece il diritto a pensione INPDAP, per accentrare la contribuzione in un unica gestione dovrà ricongiungere onerosamente, oppure chiedere la pensione INPDAP e la supplementare INPS, oppure chiedere la pensione in totalizzazione. 65

66

Legge n 228/2012 Articolo 1 244. Per il pagamento dei trattamenti liquidati ai sensi del comma 239, si fa rinvio alle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n 42 del 2006. 245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. 67

Legge n 228/2012 Articolo 1 246. Per la determinazione dell anzianità contributiva rilevante ai fini dell applicazione del sistema di calcolo della pensione si tiene conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di cui al comma 239, fermo restando che, a decorrere dal 1 gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. 68

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 INPS-AGO 17 anni dal 1970 al 1993 INPS-COMM 7 anni dal 1994 al 2000 INPDAP 14 anni dal 2001 al 2015 TOTALE 38 anni 69

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Primo traguardo al 15.7.2015 quando compie i 65 anni: non sarà collocato a riposo perché non ha maturato alcun diritto a pensione. Le sorti future vanno progressivamente lette tenendo conto delle regole comuni, della totalizzazione e del nuovo cumulo. 70

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Secondo al 15.10.2015 (65 anni e 3 mesi): una lettura della posizione complessiva ci dice che con oltre 20 complessivi di contribuzione ha maturato il diritto a pensione con totalizzazione, ma con apertura della finestra il 1 maggio 2017 (+ 18 mesi), quindi ci riteniamo abilitati a prolungare il servizio fino alla prima decorrenza utile. 71

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Terzo traguardo al 15.2.2017 (66 anni e 7 mesi): una lettura della posizione INPS ci dice che con oltre 15 anni al 31.12.1992 ha maturato il diritto a pensione, motivo per il quale cessa il rapporto di lavoro al 28 febbraio 2017. Gli verrà liquidata la pensione INPS (AGO + COMM) e non prenderà nulla per l ex INPDAP (o una tantum CTPS). Non può chiedere il nuovo cumulo per il motivo di cui sopra. 72

Decreto legge n 101 del 31.8. 2013 Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. Articolo 2 (Disposizioni in tema di accesso nelle pubbliche amministrazioni, di assorbimento delle eccedenze e potenziamento della revisione della spesa anche in materia di personale) 5.. il limite ordinamentale. costituisce il limite non superabile, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione ove essa non sia immediata, al raggiungimento del quale l amministrazione deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego se il lavoratore ha conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione. 73 Circolare n 2/2015

PROBLEMA Se il lavoratore ha manifestato la volontà di chiedere la pensione mediante la totalizzazione, l amministrazione è abilitata a prolungare il servizio fino all apertura della finestra, oppure deve risolvere il rapporto di lavoro quando il lavoratore ha acquisito a qualsiasi titolo il diritto a pensione, costringendo il lavoratore a scegliere fra una soluzione di continuità fra stipendio e pensione ritardando la domanda o la perdita dei contributi ex INPDAP? 74

ESEMPIO: Lavoratrice nata il 15.7.1950 INPS-AGO 17 anni dal 1970 al 1993 INPS-COMM 7 anni dal 1994 al 2000 INPDAP 14 anni dal 2001 al 2015 TOTALE 38 anni 75

ESEMPIO: Lavoratrice nata il 15.7.1950 Primo traguardo al 15.7.2015 quando compie i 65 anni: sarà collocata a riposo perché ha maturato il diritto a pensione già nel 2010 (60 anni di età e 15 anni al 1992) Le verrà liquidata la pensione INPS (AGO + COMM) e non prenderà nulla per l ex INPDAP (o una tantum CTPS). 76

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 INPS-AGO 15 anni dal 1970 al 1993 INPS-COMM 7 anni dal 1994 al 2000 INPDAP 14 anni dal 2001 al 2015 TOTALE 36 anni 77

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Primo traguardo al 15.7.2015 quando compie i 65 anni: non sarà collocato a riposo perché non ha maturato alcun diritto a pensione. Le sorti future vanno progressivamente lette tenendo conto delle regole comuni, della totalizzazione e del nuovo cumulo. 78

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Secondo al 15.10.2015 (65 anni e 3 mesi): una lettura della posizione complessiva ci dice che con oltre 20 complessivi di contribuzione ha maturato il diritto a pensione con totalizzazione, ma con apertura della finestra il 1 maggio 2017 (+ 18 mesi), quindi ci riteniamo abilitati a prolungare il servizio fino alla prima decorrenza utile. 79

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Terzo traguardo al 15.2.2017 (66 anni e 7 mesi): una lettura della posizione INPS ci dice che con 22 anni di contributi al 2000 ha maturato il diritto a pensione nella gestione COMM, motivo per il quale cessa il rapporto di lavoro al 28 febbraio 2017. Gli verrà liquidata la pensione INPS (AGO + COMM) e non prenderà nulla per l ex INPDAP (o una tantum CTPS). Non può chiedere il nuovo cumulo per il motivo di cui sopra. 80

PROBLEMA Se il lavoratore ha manifestato la volontà di chiedere la pensione mediante la totalizzazione, l amministrazione è abilitata a prolungare il servizio fino all apertura della finestra, oppure deve risolvere il rapporto di lavoro quando il lavoratore ha acquisito a qualsiasi titolo il diritto a pensione, costringendo il lavoratore a scegliere fra una soluzione di continuità fra stipendio e pensione ritardando la domanda o la perdita dei contributi ex INPDAP? 81

ESEMPIO: Lavoratrice nata il 15.7.1950 INPS-AGO 15 anni dal 1970 al 1993 INPS-COMM 7 anni dal 1994 al 2000 INPDAP 14 anni dal 2001 al 2015 TOTALE 36 anni 82

ESEMPIO: Lavoratrice nata il 15.7.1950 Primo traguardo al 15.7.2015 quando compie i 65 anni: sarà collocata a riposo perché ha maturato il diritto a pensione già nel 2010 (60 anni di età e 20 anni fra AGO e COMM) Le verrà liquidata la pensione INPS (AGO + COMM) e non prenderà nulla per l ex INPDAP (o una tantum CTPS). 83

ESEMPIO: Lavoratore/trice nato/a il 15.7.1950 INPS-AGO 3 anni dal 1996 al 1998 INPDAP 14 anni dal 2001 al 2015 TOTALE 17 anni 84

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Primo traguardo al 15.7.2015 quando compie i 65 anni: non sarà collocato a riposo perché non ha maturato alcun diritto a pensione. Le sorti future vanno progressivamente lette tenendo conto delle regole comuni, della totalizzazione e del nuovo cumulo. 85

86 ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Secondo al 15.10.2015 (65 anni e 3 mesi): una lettura della posizione complessiva ci dice che non ha i 20 complessivi di contribuzione e non ha maturato il diritto a pensione con totalizzazione, ma lo maturerà a luglio 2018 con apertura della finestra il 1 febbraio 2020 (+ 18 mesi), quindi ci riteniamo abilitati a prolungare il servizio fino alla prima decorrenza utile. (rimaniamo nei 70 anni)

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Terzo traguardo al 15.2.2017 (66 anni e 7 mesi): di nuovo non ha alcun diritto autonomo a pensione, quindi rimane in servizio, ma valutiamo il nuovo cumulo con diritto a pensione a luglio 2018 con complessivi 20 anni di contributi. Va in pensione ad agosto 2018 con la liquidazione delle 2 quote (INPS + INPDAP). 87

ESEMPIO: Lavoratore/trice nato/a il 15.7.1950 INPS-AGO 3 anni dal 1996 al 1998 INPDAP 10 anni dal 2001 al 2015 TOTALE 13 anni 88

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Primo traguardo al 15.7.2015 quando compie i 65 anni: non sarà collocato a riposo perché non ha maturato alcun diritto a pensione. Le sorti future vanno progressivamente lette tenendo conto delle regole comuni, della totalizzazione e del nuovo cumulo. 89

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Secondo al 15.10.2015 (65 anni e 3 mesi): una lettura della posizione complessiva ci dice che non ha i 20 complessivi di contribuzione e non ha maturato il diritto a pensione con totalizzazione, ma nemmeno lo maturerà successivamente. Situazione priva di effetti. 90

ESEMPIO: Lavoratore nato il 15.7.1950 Terzo traguardo al 15.2.2017 (66 anni e 7 mesi): di nuovo non ha alcun diritto autonomo a pensione, quindi rimane in servizio, ma valutiamo il nuovo cumulo con diritto a pensione a ottobre 2021 con 71 anni e 3 mesi di età e con complessivi 19 anni e 3 mesi di contributi. Va in pensione ad novembre 2021 poiché sono sufficienti 5 anni con la liquidazione delle 2 quote (INPS + INPDAP). 91

ESEMPIO: (cambio genere) Lavoratrice nata il 15.7.1950 INPS (Mat) 5 mesi nel 1984 INPS-AGO 3 anni dal 1996 al 1998 INPDAP 10 anni dal 2001 al 2015 TOTALE 13 anni e 5 mesi 92

ESEMPIO: Lavoratrice nato il 15.7.1950 Terzo traguardo al 15.2.2017 (66 anni e 7 mesi): di nuovo non ha alcun diritto autonomo a pensione, quindi rimane in servizio, ma valutiamo il nuovo cumulo a ottobre 2021 con 71 anni e 3 mesi di età e con complessivi 19 anni e 8 mesi di contributi. Non va mai in pensione perché non è un contributivo puro, quindi a 65 anni la dovremmo mandare a casa. 93

ESEMPIO: Lavoratrice nato il 15.7.1950 Tuttavia nel regime INPS la contribuzione figurativa accreditabile a domanda è altrettanto revocabile se non utilizzata ai fini pensionistici, per cui la lavoratrice può ridiventare contributiva con la stessa condizione del lavoratore (pensione a 71 anni e 3 mesi). Altrettanto non accadrebbe se la maternità fosse accreditata nella gestione ex INPDAP 94

95

Legge n 228/2012 Articolo 1 239. Ferme restando le vigenti disposizioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico presso una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico. 96

Legge n 228/2012 Articolo 1 239. La predetta facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione. 97

Legge n 228/2012 Articolo 1 240. Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni. 98

99

2.3 Cumulo dei periodi ai fini della pensione di inabilità (articolo 1, commi 239, 240 e 242) In particolare qualora il soggetto risulti iscritto alla gestione ex Inpdap al momento dell evento invalidante, oltre alla pensione di cui al citato articolo 2, comma 12 della legge n 335/1995, il cumulo dei periodi assicurativi è consentito anche nelle ipotesi di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi dell articolo 7, lettera a) della legge n 379/1955 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell articolo 42 del DPR n 1092/1973. 100

101

Circolare n 140/2013 La menzionata legge, entrata in vigore il 1 gennaio 2013, all articolo 1, comma 240, ha apportato modifiche alla disciplina delle pensioni di inabilità di cui all articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n 222 nell ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative. 4. Effetti L articolo 1, comma 240, della legge n 228 del 2012 esplica effetti sul diritto e sulla misura della pensione di inabilità di cui all articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n 222 (esteso agli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, al Fondo speciale dipendenti delle Ferrovie dello Stato e al Fondo di Quiescenza Poste dall articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n 335). 102

Circolare n 140/2013 Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti alla Gestione dei Dipendenti Pubblici, qualora la domanda di pensione di inabilità venga presentata dal dipendente in attività di servizio al proprio datore di lavoro, l interessato dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative previste dal più volte citato comma 240. L Amministrazione Pubblica che ha ricevuto l istanza di pensione, al fine di verificare i requisiti prescritti per l avvio dell accertamento sanitario dello stato di inabilità previsto dall articolo 4 del DM n. 187 del 1997, è tenuta a chiedere alla competente Sede Inps - Gestione Dipendenti Pubblici la certificazione degli eventuali ulteriori periodi contributivi. 103

SINTESI DELLE DIVERSE OPPORTUNITA A FRONTE DI SPEZZONI CONTRIBUTIVI 104