ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA S. STEFANO. Allegato A alla delibera dell Assemblea straordinaria dei soci n. 2/08 del 28/06/2008

Documenti analoghi
STATUTO dell Associazione Turistica Pro Loco Surano

PRO LOCO DI ASSISI STATUTO DELL ASSOCIAZIONE

COMUNE DI SANTA GIUSTINA BELLUNO CIRCOLO ELISA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE STATUTO. ART. 1 (Denominazione e sede)

STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE RUFINO TURRANIO (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)

STATUTO. Associazione di promozione sociale Il Gufo Bubo. ART. 1 (Denominazione e sede)

Statuto e Regolamento dell Associazione Culturale VIOLA VIVE

Pro Loco di Zermeghedo Piazza Regaù Zermeghedo (VI)

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE. Centro Studi Ugo Cerletti STATUTO ASSOCIATIVO. Pagina 1 di 5

STATUTO L Associazione non può deliberare o intraprendere iniziative di carattere didattico.

ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCIOMAGRI.COM STATUTO ****

ASSOCIAZIONE PRO LOCO MONTEPRANDONE S T A T U T O STATUTO DELLA PRO LOCO DI MONTEPRANDONE

STATUTO. Capo 1. Costituzione- Sede- Durata-Oggetto. 1. E costituita l Associazione Sportiva Dilettantistica denominata ALFIERI

ASSOCIAZIONE CULTURALE RICREATIVA SALA DELLA COMUNITA DI VO DI BRENDOLA STATUTO TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI, MEZZI FINANZIARI

STATUTO dell ASSOCIAZIONE CULTURALE. L Albero Segreto

Statuto Associazione. Pro Loco Borgo San Lorenzo

Associazione Culturale. - Crogiolo - Statuto

STATUTO PROVINCIALE. Approvato dall Assemblea Provinciale UNPLI PESCARA del 16 marzo 2005 Pagina 1

STATUTO ASSOCIAZIONE PER NON SENTIRSI SOLI

Associazione Turistica Pro Loco Tufo. Statuto e Regolamento

TITOLO 1 Denominazione, Sede, Scopo. Art. 1) E costituita l Associazione Diocesana Milanese PROmozione RAdiotelevisiva (in forma abbreviata PRO.RA.

SCHEMA STATUTO PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Statuto dell Istituto per la storia dell Umbria contemporanea

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI SALERNO. Commissione Raggruppamento Donne Ingegneri

STATUTO APPROVATO ALL ASSEMBLEA: Roma, 11 Novembre 2005

Associazione della Rete di aziende formatrici del Cantone Ticino (ARAF Ticino) STATUTO. 2 dicembre Articolo Contenuto Pagina I

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO

Segreteria Regionale di Basilicata STATUTO DELLA FEDERAZIONE CISL-MEDICI REGIONE BASILICATA

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE CULTURALE «ACCADEMIA MUSICÆSENA»

STATUTO. Art 2.2 L'associazione non ha fini lucrativi; è apolitica e aconfessionale.

Costituzione di comitato tecnico

Art. 3 ORGANI Sono organi del Centro: l Assemblea il Consiglio Direttivo il Presidente il Direttore il Revisore dei conti.

STATUTO ASSOCIAZIONE "PRO LOCO AVIANO"

STATUTO CONSULTA COMUNALE GIOVANILE

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI CALCIO

Segreteria di Stato per il Lavoro, la Cooperazione e le Politiche Giovanili

REGOLAMENTO DEL TAVOLO DELLE ASSOCIAZIONI

COMITATO MANIFESTAZIONI LOCALI SORAGA

Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI DI CACTUS

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DE LAZIO REGOLAMENTO

ASSOCIAZIONE AMICI DEL MUSEO DEI TASSO E DELLA STORIA POSTALE STATUTO

COMUNE DI CREAZZO PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA'

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO NAZIONALE DEI MAESTRI DI SCI

PROGETTO DI STATUTO SERVIZIO AMBULANZA LOCARNESE E VALLI

REGOLAMENTO DEL GRUPPO SPORTIVO 100 KM DEL PASSATORE

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI COMUNALI

COMUNE DI SPILINGA (Provincia di Vibo Valentia) Tel Fax

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI GIOVANI. Art. 1 Costituzione e finalità

COMUNE DI VILLASOR Provincia di Cagliari REGOLAMENTO COMUNALE DELLA CONSULTA DELLE DONNE

Statuto Associazione Prematuri Alto Adige

Ai sensi dell art.14 e seguenti del Codice Civile è costituita l Associazione di promozione

REGOLAMENTO SULL ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA GIOVANILE DEL COMUNE DI CALASCIBETTA

STATUTI ASSOCIAZIONE GRUPPO COMMERCIANTI CHIASSO

Allegato lettera A all Atto Costitutivo. dell ASSOCIAZIONE DEL GARBO per la tutela e ripristino zone tartufigene di ASCIANO STATUTO

STATUTO PER LA COSTITUZIONE E L ORGANIZZAZIONE

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE. della COM&TEC ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA COMUNICAZIONE TECNICA

REGOLAMENTO CONFERENZA DEI COMUNI DELL AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

ART. 2 SEDE L associazione ha sede in Torino, presso il Comune di Torino, Palazzo Civico P.zza Palazzo di Città, 1.

Amici del Cammino di Santiago

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. Il presente atto disciplina lo Statuto dell'associazione Avvocati

STATUTO ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Comune di Borgo San Siro Provincia di Pavia. Regolamento della Consulta delle Associazioni di Borgo San Siro

REGOLAMENTO DEL MOVIMENTO GIOVANI PADANI LEGA NORD - LEGA LOMBARDA approvato dal Consiglio Nazionale del 4 settembre 2015

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE. ARCHITETTI ARCO ALPINO" (in sigla "AAA")

Regolamento Gruppo Strutture Portanti e Prefabbricati per l Edilizia

Statuto della Fondazione Forum Permanente ANIA Consumatori

Federazione Toscana dei Volontari per i Beni

S T A T U T O Art. 1 Costituzione, denominazione e sede (comma facoltativo) Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale

S T A T U T O APPROVATO il

Statuto Pro Loco Roselle

ASSOCIAZIONE SVIZZERA INQUILINI Federazione della Svizzera Italiana

Comune di Biccari Provincia di Foggia REGOLAMENTO CIRCOLO ANZIANI

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

DENOMINAZIONE SEDE SCOPI E COMPITI ART. 1. Denominazione sede

COMUNE DI FILADELFIA PROVINCIA DI VIBO VALENTIA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Seregno. Regolamento delle Consulte

SCHEMA STATUTO PRO-LOCO

STATUTO DELL AZIENDA SPECIALE STAZIONE SPERIMENTALE PER L INDUSTRIA DELLE CONSERVE ALIMENTARI

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 138.DEL

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO PROVINCIA DI SALERNO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LE PARI OPPORTUNITA TRA UOMO E DONNA

BOZZA DI STATUTO DI UN CIRCOLO

Statuto della Associazione degli Amici della Compagnia Finzi Pasca. Lugano

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE L ISOLA CHE C E

La Spending Review e la 383 Legge di Promozione Sociale. Paola Bit, ufficio comunicazione Unpli Veneto

COMUNE DI FIUMICINO (Provincia di Roma) REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELLE CONSULTE COMUNALI

STATUTO CONSULTA PARI OPPORTUNITA DEL COMUNE DI ALBA

Statuto della Consulta del Commercio e del Turismo

Regolamento della Consulta delle Professioni della provincia di Agrigento.

REGOLAMENTO CONSULTA PROVINCIALE DEL VOLONTARIATO

LEGGE REGIONALE N. 1 DEL REGIONE CAMPANIA

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi. Statuto

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI DELLA LOMBARDIA REGOLAMENTO INTERNO. Articolo 1 (Principi generali)

Statuto. Art.1 DENOMINAZIONE - SEDE. 1.1 E' costituita un associazione denominata Associazione. Turistica Pro Loco SAN TERENZO, di seguito anche

STATUTO CONSORZIO PRO LOCO ALTOPIANO 7 COMUNI IKEGANE VOR S LONT HOGAEBENE 7 KOMOINE ART. 1 - DENOMINAZIONE SEDE

COMUNE DI MARCELLINA Provincia di Roma

COMUNE DI VILLAPUTZU (PROVINCIA DI CAGLIARI) Regolamento per la costituzione e la tenuta dell Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato

STATUTO DELL ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI MORFOLOGI VETERINARI TITOLO I DENOMINAZIONE, SCOPO, SEDE, DURATA. Articolo 1

Centri di Aggregazione Sociale

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LA TERZA ETA DELLA CITTA DI MOGLIANO VENETO (Approvato con deliberazione del C.C. n.

Transcript:

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VILLA S. STEFANO Allegato A alla delibera dell Assemblea straordinaria dei soci n. 2/08 del 28/06/2008 ADOZIONE NUOVO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE PRO LOCO VILLA S. STEFANO COSTITUITA CON ATTO BUBBLICO IN DATA 01//09/1975 N. 1948 RACC.33193 DOTT. DOMENICO SERASCHI per adeguamento alla L. 11 agosto 1991,n 266 Disciplina sulle organizzazioni di volontariato, della L. 398/1991, del D.Lgs 460/1997 alla Legge 22/06/2000 n. 192, della L. 7 dicembre 2000 n: 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale ; della L. 135/2001 e della L.R. Lazion del 6 agosto 2007 n 13 riordino sistema turistico VILLA S. STEFANO, 28/06/2008 1

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede 1.1 In data 1 SETTEMBRE 1975 presso il notaio dott. Pio Serraschi, Notaio in Ceccano, è stata costituita con atto pubblico - repertorio n. 33193, raccolta n. 19480 - registrato a Frosinone il 3 settembre 1975 al n. 3965, l Associazione Pro Loco Villa S. Stefano. L Associazione che prenderà la denominazione di Associazione Turistica Pro Loco di Villa S. Stefano ha sede legale nel Comune di Villa S. Stefano in Via D. Alighieri 25. L Associazione può modificare liberamente la suddetta sede, secondo le esigenze operative ed organizzative. La durata della Associazione Pro Loco Villa S. Stefano è illimitata 1.2 L Associazione è retta dalle norme degli artt. 35,37 e 38 del Codice Civile ed opera altresì nell ambito della L. 11 agosto 1991,n 266 Disciplina sulle organizzazioni di volontariato, del al D.Lgs 460/1997 della Legge 22/06/200 n. 192, della L. 7 dicembre 2000 n: 383 Disciplina delle associazioni di promozione sociale,della L. 398/1991; e della L.R. Lazio del 6 agosto 2007 n 13 Organizzazione del sistema turistico laziale,nonché nel rispetto del presente Statuto, delle leggi statali e regionali di riferimento del settore turistico e dei principi generali dell ordinamento giuridico. 1.3 La Pro Loco di Villa S. Stefano aderisce all UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d Italia ), tramite il Comitato Regionale del LAZIO. 1.4 Il Logo della Pro Loco è rappresentato da: scorcio panoramico del paese e libro aperto con sopra una penna, il tutto racchiuso dentro uno scudo posizionato sotto una corona con ai lati due ramoscelli d ulivo e sotto una fascia con la scritta Pro Loco Villa s. Stefano. 1.5 Con l iscrizione all Albo della Regione Lazio con DPRGRL n. 1505 del 06/03/1979, la denominazione Pro Loco Villa S. Stefano è stata riconosciuta e tutelata a norma di Legge. A seguito dell entrata in vigore della Legge Regione Lazio n. 13 del 06/08/2007 con l iscrizione all Albo provinciale, la denominazione Associazione Turistica Pro Loco Villa S. Stefano viene riconosciuta e tutelata a norma di Legge. Art. 2 Caratteristiche e competenza territoriale 2.1 La Pro Loco, è una associazione culturale e turistica di natura privatistica, apartitica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, di valorizzazione della fruizione -in termini di conservazionedelle realtà e delle potenzialità turistiche naturalistiche - culturali artistiche- storiche- sociali - enogastronomiche del territorio in cui opera e della comunità che su di esso risiede, onde promuoverne la crescita sociale; 2.2 per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; 2.3 svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, nell'ambito di strutture pubbliche con queste convenzionate. 2

2.4 Essa ha competenza nel Comune di Villa S. Stefano. 2.5 La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco. Art. 3 Finalità 3.1 La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone : a) promuovere iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folkloristiche più significative della località, b) svolgere attività di propaganda per la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, artistiche e monumentali del luogo; c) svolgere attività ricreative nonché attività dirette a migliorare,in generale, le condizioni di soggiorno dei turisti, anche attraverso spettacoli musicali, cinematografici e teatro d) garantire migliori servizi di assistenza e informazione turistica, anche attraverso convenzioni con gli IAT; e) intraprendere iniziative idonee a favorire, attraverso processi partecipatici, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo, f) iniziative atte a sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno sociale, culturale, ambientale e turistico; g) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative e di manifestazioni atte a favorire la custodia, la tutela, la conoscenza, la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse culturali e turistiche della circoscrizione territoriale; h) attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali; i) collaborazione con l UNPLI ( Unione Nazionale delle Pro Loco d Italia Comitato Regionale del Lazio ) quale organo rappresentativo delle Pro Loco e di collegamento con la Regione Lazio e con la Provincia di Frosinone l) La programmazione e realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento; m) apertura e gestione di un circolo per i propri soci n) collaborare con le altre Associazioni e comitati del territorio o) presentare alla regione Lazio e/o all Amministrazione provinciale, per il finanziamento di particolari progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale,, da inserire nel programma turistico regionale e/o provinciale, anche in forma associativa con enti pubblici, imprese, Pro loco e altre associazioni costituite da giovani e da donne; p) organizzazione della manifestazione storica del Palio di San Rocco e gestione delle festività patronali demandate dal Comune; q) organizzazione di gite sociali 3

3.2 Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti; 3.3 Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con enti pubblici e privati, anche stipulando apposite convenzioni 3.4 svolgere l attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionata Art. 4 Finanziamento e patrimonio 4.1 Il patrimonio della Pro Loco è formato da: a) le quote sociali, annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, da versare entro il 28 febbraio di ogni anno; b) contributi dei soci; c) materiali, dai mobili e dagli immobili acquistati od avuti in donazione per fini istitutivi, che formeranno oggetto di inventariato secondo le norme di legge; d) eredità, donazioni e legati; e) contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche; f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; g) contributi dell Unione Europea; h) proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria; i) erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali; l) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; m) entrate compatibili con le finalità sociali dell associazioni- smo di promozione sociale. 4.2 Per le spese impreviste deve essere stanziato annualmente in fase di approvazione del bilancio di previsione un apposito fondo a disposizione del Consiglio Direttivo che non deve superare il 50% delle quote associative alla data del 31 dicembre dell anno decorso. 4.3 L eventuale avanzo di amministrazione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali dell anno successivo. 4.4 I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere dividi fra gli associati, in forme indirette. Art. 5 Soci 5.1 I soci della Pro Loco si distinguono in soci ordinari, sostenitori, onorari e aggregati. Sono soci ordinari tutti coloro che, iscritti alla pro loco, sono in regola con il versamento delle quote annuali fissate dal Consiglio direttivo; Sono soci sostenitori coloro che versano una quota annuale superiore a quella fissata dal Consiglio Direttivo; 4

Sono soci onorari coloro che per meriti particolari verso la Pro Loco o la località sono insigniti di tale titolo con delibera motivata dal Consiglio di Amministrazione, il riconoscimento è perpetuo,da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all Assemblea dei Soci, comporta l esonero dal pagamento della quota annuale. Sono soci aggregati gli studenti universitari e gli studenti delle scuole medie e medie superiori, anche se minorenni, possono essere ammessi come Soci Aggregati ove dimostrino interesse agli scopi della Pro Loco. Essi fanno parte dell Associazione sotto la diretta responsabilità di un Socio Effettivo presentatore, hanno diritto di voto se maggiorenni nell Assemblee e non pagano alcun contributo, salvo quelli stabiliti in quanto frequentatori di lezioni, seminari e simili e non sono eleggibili, 5.2 I Soci che non mandino le dimissioni entro il quindici del mese di Gennaio sono obbligati al pagamento dei contributi fissati per l anno seguente 5.3 La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e comunitari, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità. Art. 6 Diritti e Doveri 6.1 I soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo. 6.2 Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto: a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, b) di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale avvenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell Assemblea; c) di voto per l approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco; d) a ricevere la tessera della Pro Loco; e) a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco; f) a frequentare i locali della Pro Loco; g) di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività; 6.3 I soci hanno il dovere : a) rispettare le norme statutarie e regolamentari, b) versare nei termini, entro l anno solare, la quota sociale; c) non operare in concorrenza con l attività della pro loco; d) di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell associazione, a curarne l immagine e a garantirne l assetto economico. Art. 7 Ammissione e perdita di qualifica di socio 7.1 Possono essere soci della Pro Loco tutti i cittadini, anche non residenti, che godono del diritto di voto ai sensi dell art. 48 della Costituzione, ed enti, ditte o persone giuridiche che siano comunque interessati allo sviluppo dell industria turistica. 7.2 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il numero dei Soci è illimitato 5

7.3 L ammissione a socio della Pro Loco viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista. 7.4 La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. 7.5 L esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo Pro Loco secondo le disposizioni contenute nell art. 10 Art. 8 Organi 8.1 Sono organi dell Associazione: a) l Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) il Collegio dei Probiviri (eventuale) f ) Il Presidente Onorario(eventuale) Art. 9 Assemblea dei Soci 9.1 L Assemblea dei soci rappresenta la universalità degli associati, e le sue decisioni obbligano tutti gli iscritti. 9.2 L Assemblea ha il compito di dare le direttive generali per la realizzazione degli scopi sociali. 9.3 All assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell anno in corso; hanno diritto di voto i soci che risultino in regola con le quote sociali dell anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell anno in corso.. 9.4 Hanno diritto ad essere eletti; i Soci ordinari i Soci sostenitori i Soci Onorari e i Soci aggregati, a condizione che, all atto della convocazione dell Assemblea quest ultimi abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Sono consentite sino a due deleghe. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere preferenze sino ad un massimo di due terzi dei seggi da assegnare. 9.5 L Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. 9.6 L Assemblea ordinaria deve essere convocata entro il mese di dicembre per a) - all approvazione del bilancio di previsione e del programma dell attività per l anno successivo, ed entro il 31 di marzo per b) l approvazione del bilancio consuntivo dell esercizio precedente. 9.7 L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. 9.8 L Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti( gli astenuti non sono considerati votanti). Le deliberazioni dell Assemblea vengono assunte per alzata di mano. Fa eccezione le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell Associazione, nel tal caso valgono le norme previste dal successivo punto 9.13 e 9.14( gli astenuti non sono considerati votanti ). 6

9.9 L Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell Associazione o, in sua assenza, dal vice Presidente della Pro Loco con la collaborazione del Segretario. 9.10 All Assemblea spettano i seguenti compiti. In sede ordinaria: 1. La elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisore del eventuale Collegio dei probiviri; 2. deliberare sull eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve a capitale durante la vita dell Associazione stessa nei limiti dell art. 4 del presente Statuto; 3. deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi; 4. deliberare sul programma generale di attività; 5. deliberare ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. In sede straordinaria: Deliberare sulle modifiche del presente Statuto; 1. deliberare sul trasferimento della sede della Pro loco di Villa S. Stefano; 2. Deliberare sullo scioglimento e la liquidazione dell associazione e la devoluzione del patrimonio; 3. deliberare ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo 9.11 La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l ora, e ne fissa l ordine del giorno. 9.12 L Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo. 9.13 La convocazione assembleare sia ordinaria che straordinaria deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata anche con recapito postale ordinario. L avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale. 9.14 L Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto. L Assemblea delibera con la maggioranza dei votanti presenti ( gli astenuti non sono considerati votanti ). 9.15 L Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto. L Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti ( gli astenuti non sono considerati votanti ). 9.16 l Assemblea per l elezione delle cariche sociali, dovrà essere convocata almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato, tutte le altre Assemblee, i cui termini vanno stabiliti congiuntamente dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, vengono indette con preavviso di almeno 15 (quindici giorni). Nella stessa verranno indicati data,ora,luogo, ordine del giorno, la consegna agli interessati avverrà a mano ovvero a mezzo normale servizio postale o e-mail. 9.17 Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell Associazione, consultabile da 7

tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti. Art. 10 Consiglio Direttivo 10.1 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari, tale da assicurare una equilibrata rappresentatività degli iscritti che comunque non sia inferiore a cinque unità e non superiore a undici unità compreso il Presidente. Spetta all Assemblea prima delle votazioni, stabilire il numero dei membri da eleggere a votazione segreta dall Assemblea stessa; essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 10.2 Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, il Sindaco del Comune, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. 10.3 In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti. 10.4 Dopo la surroga consentita l Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. 10.5 Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 10.6 Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente e il vice-presidente., il Segretario e il Tesoriere 10.7 Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato all'assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l associazione ha sede sociale e all UNPLI Lazio tramite i rispettivi Comitati provinciali; 10.8 Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri. 10.9 Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 28 di febbraio decade automaticamente dalla carica. 10.10 Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato. 10.11 Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. 10.12 Spetta al Consiglio Direttivo : a) l amministrazione del patrimonio sociale, b) la formazione e sull approvazione del bilancio preventivo, sulla formazione e sull approvazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall Assemblea, c) predispone il programma delle attività da sottoporre all approvazione dell Assemblea dei Soci d) deliberare sull entità della quota sociale annua, e) deliberare sull ammissione o sull esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri, Revisori e Probiviri, 8

f) assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all Assemblea dei soci, g) predispone i regolamenti interni per l organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari h) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relativi alle attività statutarie. i) delibera sulle assunzioni, sullo stato giuridico, sul trattamento economico e di quiescenza nonché sul licenziamento del personale dipendente della Pro Loco 10.13 Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti. Art. 11 Presidente e vice Presidente 11.1 Il Presidente e il vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso. 11.2 Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal vice-presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione alla Pro Loco. 11.3 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l Assemblea dei soci con l assistenza del Segretario. 11.4 Il Presidente ha, in unione agli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell amministrazione dell associazione. 11.5 Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco. 11.6 In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente. Art. 12 Segretario Tesoriere 12.1 Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente, anche all esterno del Direttivo, purché socio della Associazione. Se non è membro del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto 12.2 Il Segretario assiste il Consiglio e l Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della pro loco, assicura l esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici ; 12.3 Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale ; 12.4 Il Tesoriere segue il movimento contabili della Pro loco e le relative registrazioni. 12.5 Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti: a) amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo; b) redige la stesura dei bilanci; c) provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute; 9

deposita presso la sede i documenti contabili al Bilancio consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione dell Assemblea convocata per l approvazione. 12.6 E possibile affidare i due incarichi ad un solo Consigliere o Socio 12.7Il Presidente può affidare agli altri consiglieri, informando il C.D., incarichi di gestione, di controllo e di organizzazione diversi da quelli di segreteria e di tesoreria ( es. servizio Civile Nazionale, Economato e magazzino, Organizzazione delle manifestazioni, ecc,). Il Presidente, su parere del C.D., può affidare, altresì, specifici incarichi di collaborazione e di organizzazione ai soci dandone informazione all Assemblea nella prima seduta utile. Art. 13 Collegio dei Revisori dei Conti 13.1 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall Assemblea dei soci. 13.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 13.3 Essi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo. 13.4 Il Presidente dei Revisori, o altro membri da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio. Art. 14 Collegio dei Probiviri 14.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta dall Assemblea dei soci. 14.2 Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. 14.3 Essi hanno il compito di controllare la osservanza delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra singoli soci. 14.4 Il Collegio dei Probiviri può segnalare controversie che non sia in grado di decidere al Collegio dei Probiviri del Comitato Regionale UNPLI, ai sensi delle norme dello Statuto Regionale UNPLI. Art. 15 Presidente onorario 15.1 Il Presidente onorario può essere nominato dall Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività svolte a favore della Pro Loco. 15.2 Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti. Art. 16 Controllo e vigilanza 16.1 La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle Leggi regionali vigenti, riconoscendo l assenza di lucro e la competenza territoriale e trasmette gli atti all'assessorato Regionale al Turismo per il tramite della Struttura Turistica locale della provincia in cui l associazione ha sede sociale e all UNPLI Lazio tramite i rispettivi Comitati provinciali 16.2 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali. 10

16.3 La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci. 16.4 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative. 16.5 Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell ambito delle attività istituzionali. 16.6 La Pro Loco accetta le direttive e gli accertamenti dell UNPLI così come previsti dallo Statuto e dal regolamento dell UNPLI regionale, e le verifiche e i controlli della Struttura Turistica Locale per quanto attiene il rispetto della normativa regionale. 16.7 La Pro Loco deve depositare, entro trenta giorni dalla propria costituzione, il proprio Atto costitutivo completo di Statuto e Regolamento presso la Regione Lazio Assessorato al Turismo per il tramite della Struttura Turistica Locale della provincia in cui l associazione ha sede sociale oltre che all UNPLI Lazio per conoscenza e per ottenere gli eventuali benefici previsti. Art. 17 Art. 18 Tutela 18.1 Concomitanti iniziative programmate dalla Pro Loco od Associazioni in località che circostanzino nello stesso Comune di Villa S. Stefano, saranno per quanto possibile concordate con finalità della Pro Loco cittadina. Allo scopo il Direttivo valuterà l opportunità di eventuali contatti, modifiche o interventi tesi ad una collaborazione, ed altresì, nel caso, ad una tutela della pro Loco cittadina. Art. 19 Rischi ed assicurazioni 19.1 In considerazione dei rischi e pericoli inerenti l attività della Pro Loco, ogni socio esonera l Associazione ad ogni qualsivoglia responsabilità ed infortuni che avessero a verificarsi durante gite od altre manifestazioni sociali, tranne quelle previste nel regolamento di attuazione Art. 20 Validità di altre Regolamentazioni 20.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto o nell atto costitutivo, valgono il Regolamento interno di attuazione da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ed approvato dall'assemblea dei Soci., nonché le norme del codice civile Art. 21 Riferimenti legislativi 21.1 Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione, si fa rinvio a quanto previsto 11

nel Codice Civile, nelle leggi nazionali e regionali relative alle Pro Loco, nonché alle norme e regolamenti dell UNPLI nazionale e regionale. 21.2 La registrazione dello Statuto è esente dal bollo e imposta di registro come sancito dall art. 8 della legge 266/91 così detta Legge quadro sul volontariato essendo l Associazione Turistica Pro Loco Villa S. Stefano un associazione basata prevalentemente sul volontariato. 21.3 Per l iscrizione al registro nazionale sono osservate le disposizioni contenute nella legge 7/12/2000 n. 383 21.4 Per l iscrizione al registro della Regione Lazio sono osservate le disposizioni contenute nelle leggi regionali di riferimento Art. 22 disposizioni finali 22.1 In relazione a quanto stabilito dalla normativa regionale in materia di turismo devono essere trasmessi all Assessorato provinciale al Turismo e all UNPLI Regionale entro 30 giorni dall approvazione: Copia del bilancio di previsione con i relativi verbali di approvazione; Copia del consuntivo e della relazione dei revisori dei conti con i verbali di approvazione Copia dei verbali dell assemblea di modifica dello statuto; Copia verbale dell assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; Copia del verbale del consiglio direttivo di nomina del Presidente del Vice Presidente e del segretario; Copia del verbale del consiglio di amministrazione che riguardano l eventuale surroga dei consiglieri decaduti Art. 23 Norma transitoria 23.1 Il presente Statuto è stato approvato dall Assemblea straordinaria tenutasi a Villa S. Stefano il giorno 28/06/2008, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. 23.2 Il presente Statuto è composto da 23 articoli e da 12 pagine, compreso il frontespizio, viene vidimato dal Presidente in ogni sua pagina 23.3 Il Consiglio direttivo ed il Collegio dei revisori in carica all atto della modifica del presente statuto durano in carica per la sua durata naturale prevista dal cessato statuto 23.4 Lo Statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce regola fondamentale di comportamento dell attività dell organizzazione stessa. Villa S. Stefano, 28/06/2008 FIRMATO IL PERSIDENTE Rag. Marina Bonomo FIRMATO IL SEGRETARIO Rag. Vincenzo Bonomo 12