COMMERCIO DEI FORAGGI

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n) Erbe, sementi e foraggi (vedi anche Titolo V Capitolo Secondo Sottocapitolo a) Frumento) COMMERCIO DEI FORAGGI Sommario FIENO Distinzione.............. Art. 1 Provenienza e composizione.» 2 Modo di misurazione......» 3 Peso...................» 4 Consegna...............» 5 Pagamento..............» 6 Obblighi di garanzia del venditore..................» 7 Mediazione (provvigione)...» 8 VENDITA DI FORAGGI AI MALGHESI Forma e oggetto del contratto Art. 9 Modo di misurazione......» 10 Tempo del contratto.......» 11 Consegna e pagamento.....» 12 Mediazione (provvigioni)...» 13 FORAGGI VERDI Requisiti della merce...... Art.14 Trasporto...............» 15 Mediazione (provvigioni)...» 16 STRAMAGLIE Oggetto del contratto...... Art.17 Modo di pesatura.........» 18 Pagamento..............» 19 Garanzie................» 20 Mediazione (provvigioni)...» 21 PAGLIA Oggetto e modalità del contatto Art.22 Forma del contratto........» 23 Misurazione.............» 24 Tolleranza di peso (calo)....» 25 Pagamento..............» 26 Garanzia................» 27 Mediazione (provvigione)...» 28 ITER DELL ACCERTAMENTO Primo accertamento: 27 agosto 1927. Ultima revisione: a) esame del Comitato tecnico: 30 gennaio 1969. b) approvazione del testo dalla Commissione: 17 marzo 1970. c) approvazione della Giunta: deliberazione n. 1118 del 27 novembre 1970.

FIENO Art. 1 - Distinzione. Il fieno si distingue in fieno totalmente essiccato al sole e fieno da silos. In relazione all epoca del taglio si denomina: a) maggengo, il fieno raccolto durante il mese di maggio, prodotto al primo taglio dell annata; b) agostano, il fieno prodotto dal secondo taglio; c) terzuolo, il fieno prodotto dal terzo taglio; d) quartirolo, il fieno prodotto dal quarto taglio. Art. 2 - Provenienza e composizione. 1) Maggengo milanese: è il fieno prodotto dai prati polifiti della plaga milanese. 2) Maggengo o maggenghino milanese di marcita: è il prodotto dei prati marcitori nei quali si sono fatti, prima, uno o più sfalci di erba, e che è raccolto oltre maggio. Esso è composto quasi esclusivamente di graminacee. 3) Maggengo bresciano: è il prodotto dei prati della pianura bresciana e delle migliori plaghe finitime del Cremonese, del Mantovano e del Veronese. È composto in prevalenza delle migliori erbe foraggere, graminacee, leguminose, rosacee con aroma speciale e con fermentazione la quale abbia provocato un colore che non oltrepassi quello del cuoio naturale. 4) Maggengo emiliano: è il prodotto dei prati dell Emilia e della Romagna ed è composto in prevalenza di graminacee e di leguminose. 5) Maggengo piemontese: è simile al maggengo bresciano ma più grossolano e meno assortito nelle varie essenze che lo compongono. 6) Fieno milanese agostano: è composto di leguminose in prevalenza e di graminacee, bene essiccate e con colore che può essere un po più carico di quello del cuoio naturale. 7) Fieno terzuolo milanese: è composto di leguminose e di graminacee con tolleranza di pabio fino al 15%, bene essiccato e con colore che può essere un po più carico di quello del cuoio naturale. 8) Fieno quartirolo milanese: come per il precedente terzuolo, con tolleranza di pabio fino al 35% circa. 9) Fieno agostano bresciano: è composto di leguminose in prevalenza e di graminacee di buona essiccazione e con colore che non può essere più carico del cuoio naturale. 10) Fieno terzuolo bresciano: come per l agostano, con tolleranza fino al 15% circa di pabio. 11) Fieno di erba medica. 12) Fieno di ladino. Art. 3 - Modo di misurazione. Il fieno è contrattato a quintale. Il fieno sciolto è venduto sul campo o in cassero, tanto alla rinfusa che in falde; quello pressato è venduto al tenimento (cascina) o alla stazione partenza o alla stazione arrivo. Per fieno pressato si intende il fieno in balle a forma di prisma rettangolare, contenute da 4 o 6 legni o stecche, legate con 3 o 4 fili di ferro (senza legni o stecche) oppure legate con cordatura (pressati sul campo con macchina pressa-raccoglitrice). I legni o le stecche non devono oltrepassare il 5% del peso delle balle. Art. 4 - Peso. Il peso ritenuto valevole è quello accertato a mezzo della pesa pubblica o della pesa privata del venditore, regolarmente bollata, o quello determinato dal tecnico agrario. La spesa per la determinazione del peso è a carico del venditore. Art. 5 - Consegna. Il fieno è venduto franco partenza oppure franco arrivo. Nelle vendite franco partenza, se il trasporto avviene per ferrovia, l Amministrazione ferroviaria ne certifica il peso sul quale è ammesso un calo naturale, a favore del venditore, non superiore al 2%.

Art. 6 - Pagamento. Nei contratti aventi per oggetto il fieno il pagamento è effettuato per contanti. Art. 7 - Obblighi di garanzia del venditore. Il fieno, sia essiccato al sole sia conservato in silos, è venduto sano e mercantile, salvo che il compratore espressamente lo abbia contrattato senza garanzia. Non è sano e mercantile il fieno che presenti uno dei seguenti vizi: l aver preso acqua sul campo, durante il periodo di essiccazione, così che siano modificati, in modo evidente, il valore nutritivo ed il profumo; l essere il fieno ammuffito o eccessivamente o malamente fermentato; il contenere materiale di difficile ingestione da parte degli animali (piccole spine, semi pungenti, duri, etc.); l esser mescolato a stramaglie. Art. 8 - Mediazione (provvigione). Al mediatore è corrisposta da ciascuna delle parti contraenti una provvigione dell 1% sul prezzo o da 0.015 a 0.026 per quintale. VENDITA DI FORAGGI AI MALGHESI Art. 9 - Forma e oggetto del contratto. Nelle vendite di foraggi ai malghesi i contratti sono fatti per iscritto ed hanno per oggetto: a) foraggi secchi o verdi; b) le erbe pascolative oppure falciate tanto di marcita che di prato in genere; c) il fieno anche da silos di vari tagli e le stramaglie nei fienili del venditore. Sono accessori necessari del contratto la concessione gratuita di locali per il ricovero del bestiame, per l abitazione del malghese, per il caseificio ed eventualmente per l abitazione delle persone addette allo stesso, nonché del falettame necessario per la mandria. Art. 10 - Modo di misurazione. Le erbe da pascolo sono calcolate a superficie; quelle falciate sono pesate di volta in volta e consegnate su carro alla stalla del compratore; il fieno ammassato nei fienili è selezionato, misurato e pesato da un tecnico agrario scelto dalle parti. Art. 11 - Tempo del contratto. I contratti con i malghesi sono stipulati: a) in agosto o in settembre per la stagione invernale che va dal 29 settembre al 24 aprile immediatamente successivo, ovvero fino all esaurimento dei foraggi secchi; b) in aprile per la stagione estiva che va dal 24 aprile al 15 giugno o al 29 settembre. Art. 12 - Consegna e pagamento. All inizio del contratto, per la stagione invernale, si addiviene alla valutazione del fieno esistente nel fienile. Le spese relative alla valutazione, che si esegue ordinariamente in novembre, sono a carico del venditore. L erba consegnata quotidianamente, durante il periodo estivo, è pagata alla fine di ogni mese, con tolleranza fino al giorno 10 del mese successivo. L erba richiesta dal malghese compratore, in più della dote, durante il periodo invernale, è pagata settimanalmente. Il pagamento del fieno e delle stramaglie si effettua in sei rate a cominciare dal mese di ottobre. Art. 13 - Mediazione (provvigioni). Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell 1% sul prezzo o da 0.015 a 0.026 al quintale per fieno e stramaglie e da 0.004 a 0.005 al quintale per le erbe. Nessuna provvigione è dovuta a fine stagione per le erbe da pascolare comprese nel contratto del fieno, ma è dovuta la relativa provvigione per l erba eventualmente concessa a pascolo nella primavera successiva.

FORAGGI VERDI Art. 14 - Requisiti della merce. L erba venduta deve essere consegnata possibilmente asciutta. Se la consegna è eseguita nella mattinata, l erba deve essere stata falciata nelle ore pomeridiane del giorno precedente, ad eccezione dei mesi più caldi. L erba da vendere deve essere sottoposta a periodo di asciutta, ossia il prato ove si trova non deve essere irrigato da otto giorni. L erba è pesata al tenimento (cascina) o alla pesa pubblica e, se bagnata dal maltempo, è concesso un abbuono non superiore al 10% sul peso accertato. Art. 15 - Trasporto. L erba è venduta su carri e il trasporto avviene a carico del venditore. Art. 16 - Mediazione (provvigioni). Al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione da 0.004 a 0.005 al quintale. STRAMAGLIE Art. 17 - Oggetto del contratto. Per stramaglie si intendono le erbe raccolte sui cigli dei fossi o dei canali, essiccate, le stoppie magre e tutte le erbe di scarso valore nutritivo. Le stramaglie si vendono alla rinfusa e sono consegnate sul campo, al tenimento (cascina) o su mezzo di trasporto. Art. 18 - Modo di pesatura. Il peso è accertato a mezzo della pesa pubblica; la misura è determinata dal tecnico agrario. Art. 19 - Pagamento. Il pagamento, nei contratti aventi per oggetto stramaglie, è eseguito per contanti. Art. 20 - Garanzie. Le stramaglie sono vendute sane e mercantili, salvo che il compratore espressamente le abbia contrattate senza garanzia. Non sono sane e mercantili le stramaglie che abbiano preso acqua sul campo in modo da esserne deteriorate o che siano mescolate ad erbe acquitrinose dei fossi o che comunque possano arrecare danno alla salute del bestiame. Art. 21 - Mediazione (provvigioni). Al mediatore è dovuta, da ciascuna delle parti contraenti, una provvigione dell 1% sul prezzo. PAGLIA Art. 22 - Oggetto e modalità del contratto. Per paglia si intende la paglia del frumento, quella di segale, quella di avena e quella di riso. La paglia è venduta sia alla rinfusa che pressata ed è consegnata sul campo, al tenimento (cascina) o sul mezzo di trasporto. Il compratore non è tenuto a ritirare il primo strato a contatto con il terreno. Art. 23 - Forma del contratto. Il contratto è concluso verbalmente se riguarda paglia sciolta e in piccoli quantitativi al tenimento (cascina) o pressata a singoli vagoni alla stazione di partenza o su mezzo di trasporto; per iscritto, quando il contratto ha per oggetto partite importanti di paglia pressata oppure quando trattasi di contratti annuali per consegne ripartite, sia a domicilio del compratore che alla stazione di partenza. Art. 24 - Misurazione. Il peso è accertato: a) dalla pesa pubblica o privata regolarmente bollata se si tratta di paglia sciolta; b) dalle Ferrovie, in partenza o in arrivo, se si tratta di paglia spedita a vagoni ed a seconda che si tratti di consegna alla stazione di partenza o di arrivo; c) dalla pesa pubblica o privata di partenza o dalla pesa pubblica di arrivo se si tratta di trasporto eseguito con

mezzi diversi ed a seconda che si tratti di consegna alla partenza o all arrivo. Art. 25 - Tolleranza di peso (calo). Nei contratti per la paglia venduta franco partenza è tollerato a favore del venditore un calo di peso non superiore al 2%. Art. 26 - Pagamento. Nei contratti aventi per oggetto paglia in piccoli quantitativi, sciolta o a vagoni isolati, il pagamento è eseguito per contanti. Se il contratto prevede consegne ripartite nell annata, il pagamento è eseguito mensilmente per la quantità ricevuta in tale periodo. Nelle vendite fra agricoltori e commercianti è d uso una caparra. Art. 27 - Garanzia. La paglia è venduta sana e mercantile, salvo che il compratore espressamente l abbia contrattata senza garanzia. Non è sana e mercantile la paglia che contenga pula ed altre materie eterogenee o falde ammuffite, per essere stata raccolta bagnata o umida o conservata in luoghi non protetti dalle intemperie. Art. 28 - Mediazione (provvigione). Al mediatore è dovuta una provvigione, da ciascuna delle parti contraenti, dell 1% sul prezzo.