Incontro 11 marzo 2009

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Transcript:

Incontro 11 marzo 2009 Regime IVA afferente: Le somministrazioni di alimenti e bevande e le prestazioni alberghiere. Le spese di rappresentanza. 1

Regime IVA delle spese di somministrazione di alimenti e bevande e delle prestazioni alberghiere Fonti normative: Art. 83, commi 28-bis e 28-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazione nella Legge 6 agosto 2008, n. 133. Art. 19-bis 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633/72. Art. 19-bis 1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633/72. Art. 108, comma 2 del TUIR. D.M. 19 novembre 2008. C.A.E. 5 settembre 2008, n. 53/E. Circolare Assonime n. 55 del 21 ottobre 2008. C.A.E. 3 marzo 2009, n. 6/E 2

Art. 19-bis 1, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 633/72 in vigore fino al 31 agosto 2008 L art. 19-bis1, lett. e), disponeva l indetraibilità oggettiva dell IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, con le seguenti eccezioni: prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande oggetto dell attività propria dell impresa; somministrazioni di alimenti e bevande commissionate dai datori di lavoro in favore dei propri dipendenti nei locali dell impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale; somministrazioni di alimenti e bevande commissionate da imprese che forniscono ai datori di lavoro servizi sostitutivi di mense aziendali per i loro dipendenti; prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi.* * Detraibile nella misura del 50% nel 2007 e del 100% dal 2008 ( Art. 1, comma 304, Legge 27 dicembre 2006, n.296 ). 3

La nostra normativa interna era in contrasto con quella comunitaria L indetraibilità dell IVA relativa alle prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande era incompatibile con la norma contenuta nella Direttiva comunitaria 2006/112/CE.* Tale incompatibilità aveva comportato l attivazione da parte della Commissione UE nei confronti dell Italia della procedura d infrazione n. 5040/2006. * Artt. 168 e 176, commi 1 e 2 della Direttiva 2006/112/CE del 28.11. 2006. 4

Nuovo regime in vigore dal 1 settembre 2008 Con effetto 1 settembre 2008 è stato abrogato tutto l inciso contenuto nell art.19-bis 1, comma 1, lett. e) che riguardava l indetraibilità dell IVA delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande*. *Art. 83, commi 28-bis e 28-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133. 5

Nuova formulazione normativa dell art. 19, bis-1, comma 1, lett. e) in seguito alla abrogazione Salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni di trasporto di persone. 6

Decorrenza dell abrogazione L abrogazione ha effetto dal 1 settembre 2008*. Trattandosi di prestazioni di servizi, il momento impositivo** ai fini della fatturazione sorge all atto: 1. del pagamento del corrispettivo; 2. della emissione della fattura (se precedente al pagamento). E irrilevante: l erogazione o l ultimazione del servizio (utili ai fini del rilascio della ricevuta fiscale/scontrino). *Art. 83, comma 28-ter, D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133. **Art. 6, terzo e quarto comma, D.P.R. n. 633/72. 7

L emissione della fattura non è obbligatoria La fattura deve essere espressamente richiesta al soggetto erogatore. Infatti per le prestazioni alberghiere e di ristorazione, l emissione della fattura non è obbligatoria, ma viene emessa solo su richiesta del cliente non oltre il pagamento del corrispettivo (art. 22, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 633/72). 8

Fattura non richiesta: impossibilità di computare a costo l IVA Nel caso in cui non sia richiesta l emissione della fattura, la relativa IVA (indetraibile per scelta) non può essere computata in deduzione come costo ai fini delle imposte dirette *. *C.A.E. 3 marzo 2009, n. 6/ E. 9

Decorrenza dell abrogazione: esempi IVA detraibile*: Prestazione alberghiera pagata e fatturata dal 1 settembre 2008, anche se erogata ante tale data, (emissione di ricevuta fiscale con indicazione: corrispettivo non pagato ). IVA indetraibile: Prestazione alberghiera pagata o fatturata ante 1 settembre 2008, anche se erogata successivamente. * Se inerente e non qualificabile come spesa di rappresentanza. 10

Conseguenze della abolizione Per effetto dell abolizione della norma di indetraibilità oggettiva, i soggetti IVA (esercenti imprese, arti o professioni) possono dal 1 settembre 2008 detrarre l IVA relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande da essi fruite a condizione che: 1. tali prestazioni siano inerenti all attività imprenditoriale o professionale esercitata; 2. la detrazione non sia preclusa, in tutto o in parte, da ragioni legate al tipo di attività o da altri limiti oggettivi. 11

Indetraibilità Rimane ferma l indetraibilità delle spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande nei seguenti casi: 1. non inerenti al reddito di impresa o arte e professione; 2. sostenute da soggetti che non sono legittimati a detrarre l IVA perché operano in regime di pro-rata; 3. sostenute da soggetti che adottano regimi IVA speciali che vietano il regime di detrazione (agricoltura, spettacolo, contribuenti minimi, agenzie di viaggio e turismo ecc.); 4. qualificabili come spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito. 12

Presupposti di detraibilità: inerenza Art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/72: Il soggetto passivo può detrarre l IVA dovuta e addebitata in via di rivalsa se relativa a beni e servizi acquistati nell esercizio della impresa, dell arte o della professione. Deve essere individuato uno stretto rapporto di strumentalità tra l esercizio della attività e l utilizzo del bene o servizio acquistato. Il bene o il servizio acquistato deve essere congiunto o connesso alla attività di impresa o di libera professione. 13

Inerenza: prestazioni detraibili Sono sicuramente inerenti: 1. I servizi alberghieri e ristorazione rientranti nell oggetto della attività propria della impresa. 2. I servizi di mensa aziendale ed interaziendale. 3. Le prestazioni rese dalle imprese che somministrano i pasti alla società che rilascia i buoni pasto. 4. Le prestazioni alberghiere e di ristorazione in occasione di convegni, congressi e simili. 5. I servizi di mensa resi tramite convezioni con ristoranti; 6. I buoni pasto. 7. Le prestazioni alberghiere e di ristorazione rese a dipendenti e collaboratori nello svolgimento delle proprie mansioni. 14

Aliquote IVA applicabili nel settore alberghiero e della ristorazione Aliquota 4%: N. 37, Tabella A, parte II, allegata al DPR. n. 633/72: Somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado nonché nelle mense per indigenti anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni. Aliquota 10%: N. 120, Tabella A, parte III, allegata al DPR. n. 633/72: Prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217 e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari. N. 121, Tabella A, parte III, allegata al DPR. n. 633/72: Somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande. 15

Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande rientranti nell oggetto della attività propria della impresa Sono considerati rientranti nella attività propria della impresa i servizi che : rappresentano lo strumento necessario per il compimento del fine economico della impresa; svolte con carattere abituale e non meramente accessorio o occasionale sono rilevanti ai fini della determinazione del volume di affari. A titolo esemplificativo rientrano le prestazioni rese da: Alberghi, pensioni, ristoranti, bar,pizzerie,ecc. Società di catering, società organizzatrici di meeting ed eventi similari*. Aliquota IVA : 10%(numero 121, parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72) 4%(numero. 37, parte II, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72: se rese nell ambito di mense aziendali, interaziendali, scolastiche, ecc.) Detraibilità IVA: IVA detraibile * R.A.E. 4.6.2002, n. 168/E. 16

I servizi di mensa aziendale e interaziendale Mensa aziendale: Mensa rivolta e utilizzabile dai dipendenti della impresa; Organizzata e gestita direttamente dall impresa o affidata a imprese specializzate tramite contratti di appalto o apposite convenzioni. Il servizio di mensa può essere reso all interno dell azienda in appositi locali adibiti a mensa aziendale, oppure all esterno dell impresa. Mensa interaziendale: Mensa costituita per l espletamento del servizio di ristorazione a favore del personale dipendente di più imprese. 17

Mensa aziendale gestita direttamente dalla impresa Il datore di lavoro organizza e gestisce in proprio il servizio di mensa aziendale Aliquota IVA : 4% applicabile sui corrispettivi eventualmente pagati dal dipendente. Esonero della certificazione fiscale:corrispettivi eventualmente corrisposti dal dipendente (Registro dei corrispettivi). Detraibilità : detraibile l IVA relativa all acquisto degli alimenti e bevande utilizzati per il servizio di mensa. Se gratuito il servizio mensa non costituisce operazione rilevante ai fini IVA. L aliquota è agevolata anche nei confronti del personale dipendente di altre imprese (R.M. 29.6.1978, n. 361782; RAE 28.3.2001, n. 35/E). Numero. 37, parte II, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. 18

Appalto a terzi della mensa interna Il datore di lavoro affida a terzi mediante contratto di appalto il servizio di mensa aziendale nei locali dell impresa o in appositi locali esterni adibiti a mensa*. Aliquota IVA: 4%** (anche sui corrispettivi eventualmente corrisposti al gestore dal dipendente tramite l azienda e trattenuti in busta paga). Ai fini IVA non rileva l operazione di prelievo e e versamento della somma al gestore. Esonero certificazione fiscale per gli importi incassati dal gestore della mensa e corrisposti dal dipendente. Detraibilità: IVA detraibile in capo alla impresa appaltante (datore di lavoro). Se gratuito il servizio mensa non costituisce operazione rilevante ai fini IVA. *L aliquota è agevolata anche nei confronti del personale dipendente di altre imprese (R.M. 29.6.1978, n. 361782; RAE 28.3.2001, n. 35/E). ** Numero 37, parte II, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. 19

Somministrazione di pasti pronti Il datore di lavoro incarica una impresa: di somministrare pasti preconfezionati nei locali adibiti a mensa aziendale; di preparare confezionare e recapitare presso l azienda pasti che vengono consumati in appositi locali adibiti a mensa aziendale*. Aliquota IVA: 4%** Detraibilità : IVA detraibile * Numero 37, parte II, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. ** R.M. 2.5.1989, n. 551392 consente l applicazione della aliquota IVA del 4% anche se i pasti vengono recapitati alle imprese che provvedono a distribuirli ai dipendenti. 20

Convenzione con una azienda vicina In base ad un specifico accordo contrattuale un impresa ospita nella propria mensa aziendale i dipendenti di un altra impresa la quale si impegna a corrispondere il corrispettivo della mensa utilizzata dal proprio personale dipendente*. Aliquota IVA: 4%** sia relativamente alla fattura emessa dal gestore della mensa nei confronti dell impresa titolare della mensa (ospitante) sia relativamente alla fattura emessa da quest ultima nei confronti della impresa ospitata utilizzatrice della mensa stessa. Detraibilità : IVA detraibile per entrambe le imprese. * R.A.E 28 marzo 2001, n. 35/E. ** Numero 37, parte II, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. 21

Convenzioni con pubblici esercizi In assenza di mensa aziendale, l impresa stipula con un pubblico esercizio (ristorante, trattoria, bar, ecc) una apposita convenzione avente per oggetto la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei dipendenti nei locali del pubblico esercizio*. Aliquota IVA : 10%** 4%*** In ogni caso i corrispettivi versati direttamente dal dipendente al gestore per gli extra scontano l aliquota Iva del 10%. Detraibilità : IVA detraibile (dal 1 settembre 2008) * Il pubblico esercizio non possiede licenza di mensa aziendale. ** Numero 121, parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. *** C.M. 16. 4.1992, n. 30/431279. 22

Prestazioni rese dalle imprese che somministrano alimenti e bevande alle società che forniscono i servizi sostitutivi (ticket restaurant) Il pubblico esercizio (ristorante, pizzeria, bar, ecc) fattura alla società emittente i buoni pasto, le somministrazioni d alimenti e bevande rese dietro presentazione dei buoni pasto ai dipendenti della società (datore di lavoro) che li ha acquistati per garantire a quest ultimi un servizio sostitutivo della mensa aziendale. Aliquota IVA: 10%*. Detraibilità : IVA detraibile. * Numero 121, parte III della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. 23

Ticket restaurant Il datore di lavoro per garantire ai propri dipendenti un servizio sostitutivo di mensa aziendale acquista da una società di gestione dei buoni pasto ( ticket restaurant ). Aliquota IVA : 4%*. Detraibilità : IVA detraibile dal 1 settembre 2008. Si ritiene implicitamente soppresso il divieto di detraibilità contenuto nel secondo periodo dell Art. 75, comma 3, della Legge 413/91**. * Art. 75, comma 3, della Legge 31.12.1991, n. 413. ** Circolare Assonime n. 55 del 21 ottobre 2008. 24

Somministrazione di alimenti e bevande tramite card elettroniche Il datore di lavoro consegna ai dipendenti delle card elettroniche (o badge) che attribuiscono al lavoratore il diritto di consumare un pasto giornaliero presso pubblici esercizi convenzionati. Trattasi di mensa aziendale diffusa. Aliquota IVA : 4%**. Detraibilità: IVA detraibile. La card essendo mensa aziendale non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente a prescindere dal limite di 5,29 euro. * R.A.E 17 maggio 2005, n. 63/E ** Numero 37, parte II, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. 25

Mensa aziendale usufruita da soggetti diversi dai dipendenti Mensa usufruita da: amministratori e collaboratori coordinati e continuativi; dipendenti di altre società; occasionalmente da clienti; occasionalmente da fornitori e consulenti. Aliquota IVA : 4%*. 10**. Detraibilità : IVA detraibile (se inerente e non qualificabile come spesa di rappresentanza)***. * Numero 37, parte II, della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/72. ** Alcuni gestori fatturano con l aliquota IVA del 10% i pasti consumati da soggetti diversi dai dipendenti in quanto somministrazione non rientrante nell ambito di mensa aziendale. Tale imposta era indetraibile fino al 1 settembre 2008. *** Sentenza della Corte di Giustizia 11 dicembre 2008 causa C-37/07. 26

Le prestazioni alberghiere e di ristorazione rese nei confronti di dipendenti e collaboratori nello svolgimento delle proprie mansioni Aliquota IVA :10%. Detraibilità: IVA detraibile dal 1 settembre 2008 in quanto inerente al reddito di impresa indipendentemente dalla trasferta dei dipendenti o collaboratori fuori dal comune*. * Ai fini IVA è irrilevante la trasferta del dipendente o del collaboratore fuori dal comune sede della propria attività o del domicilio fiscale.tale circostanza infatti è rilevante ai fini IRPEF e ai fini della deducibilità dei costi in capo alla impresa datore di lavoro. 27

Le prestazioni alberghiere e di ristorazione in occasione di convegni, congressi e simili. La formulazione dell art. 19-bis 1, comma 1, lett. e), nella versione in vigore dal 1 gennaio 2007 fino al 31 agosto 2008 prevedeva la detraibilità dell IVA relativa alle prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi*. Aliquota IVA : 10%. *Detraibilità : IVA detraibile nella misura del 50% per il 2007 e al 100% dal 2008. La detraibilità rimane confermata alla condizione che la spesa relativa sia inerente e l evento documentato. 28

Le prestazioni alberghiere e di ristorazione in occasione di convegni, congressi e simili; Chiarimenti contenuti nella C.A.E. 16.2.2007, n. 11/E paragrafi 4.2 e 4.3. L IVA è detraibile in capo a professionisti ed imprese che sostengono tali spese nell esercizio della attività propria (inerenza); Le spese devono essere documentate anche con riferimento all evento (congresso, convegno ecc.). L evento (congresso convegno e simili) non deve necessariamente essere a pagamento, può anche essere gratuito. La detraibilità riguarda non solo le prestazioni alberghiere e di ristorazione erogate nei giorni di svolgimento dell evento, ma anche quelle rese nel giorno immediatamente antecedente o nel periodo immediatamente successivo allo stesso. 29

Le prestazioni alberghiere e di ristorazione in occasione di convegni, congressi e simili Presupposti di detraibilità: inerenza della spesa sostenuta; A tale proposito è consigliabile allegare alla fattura del ristorante o albergo documentazione attestante l evento: es. : fotocopia della fattura di iscrizione al convegno, dell attestato di partecipazione, la locandina dell evento o documento similari. Il diritto alla detrazione dell IVA relativa alle somministrazioni di alimenti e bevande e alle prestazioni alberghiere compete ai lavoratori autonomi e alle imprese partecipanti al convegno sia in qualità di soggetti utilizzatori dell evento formativo sia in qualità di relatori. 30

Spese alberghiere sostenute dall impresa per il professionista Secondo l Agenzia delle Entrate* i rimborsi spese del professionista (es. albergo) sia se sostenuti da lui direttamente e ribaltati all azienda committente sia se sostenuti direttamente dall impresa committente (fattura intestata all azienda committente nella quale però compare il nome del professionista utilizzatore) sono comunque una componente che rientra nella determinazione del reddito del professionista. *C.A.E. 4 agosto 2006, n. 28/E; C.A.E n. 53/E del 5 settembre 2008. 31

Spese alberghiere sostenute dall impresa per il professionista Art. 54 c. 5 del TUIR*. Fermo restando la natura di compenso dei rimborsi spese, le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi sono integralmente deducibili in capo al professionista se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura. Tali spese se sostenute dall impresa devono pertanto essere fatturate con IVA dal professionista, per l'importo pagato dall impresa committente e assoggettate a ritenuta di acconto da parte di quest ultima. Il professionista si deduce l intera spesa alberghiera (e non il 75% entro massimo del tetto del 2%). La società committente si deduce l intero costo della prestazione comprensiva (del fringe benefit). * Art. 36, c. 29 del D.L. 4.7.2006, n. 223 convertito nella Legge 4 agosto 2006, n. 248. 32

Spese alberghiere sostenute dall impresa per il professionista: adempimenti* L impresa committente: riceve dall impresa alberghiera la fattura intestata anche al professionista che ha usufruito del servizio (cointestazione)**; comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta, inviando allo stesso la fattura. Il professionista: registra la fattura alberghiera e detrae la relativa IVA del 10%; emette fattura (con aliquota al 20%) relativa al proprio compenso maggiorato delle spese alberghiere pagate dal committente; deduce il costo integralmente (non si applica il limite del 2%, né quello del 75%). *C.A.E. 4 agosto 2006, n. 28/E; C.A.E. 5 settembre 2008, n. 53/E. **La fattura può essere intestata solo al professionista : C.A.E. 3 marzo, 2009, n. 6/E.. 33

Spese alberghiere sostenute dall impresa per il professionista: adempimenti L impresa committente: riceve la fattura del professionista e la registra nel registro IVA acquisti detraendone l IVA del 20%; opera la ritenuta del 20% su tutto il compenso (comprensivo della prestazione alberghiera) paga il compenso (al netto della fattura alberghiera); imputa a costo l intera prestazione comprensiva dei rimborsi spese alberghieri. 34

Spese alberghiere sostenute dall impresa per il professionista: soluzioni alternative 1. Mandato con rappresentanza L impresa anticipa in nome e per conto del professionista le spese alberghiere che poi riaddebita a questo ultimo senza IVA ex art.15 del DPR.n.633/72. L albergo emette fattura intestandola al solo professionista indicando che il pagamento è avvenuto a cura della azienda cliente. Il professionista registra la fattura alberghiera, detrae l IVA relativa e riaddebita all impresa committente il proprio compenso maggiorandolo dell imponibile della fattura delle spese alberghiere. L impresa, opera la ritenuta del 20% sull intero compenso, detrae l IVA della fattura, paga il compenso al netto della ritenuta e delle spese alberghiere anticipate dall impresa, deduce l intero costo. 35

Spese alberghiere sostenute dall impresa per il professionista: soluzioni alternative 2. Mandato senza rappresentanza L impresa paga le spese alberghiere del professionista. L albergo emette fattura intestandola all impresa committente. L impresa: registra e detrae l IVA della fattura alberghiera che poi riaddebita al professionista con IVA al 10%. Adempimenti successivi in capo al professionista e all impresa : identici alla scheda precedente. 36

Esempio di fattura emessa da un professionista (commercialista) all impresa committente comprensiva del rimborso spese alberghiere pari a 220 euro (200 + 10% di IVA: 20) anticipate dall impresa Compenso professionale: 1000 Spese di vitto e alloggio: 200 Rimborso spese viaggio:100 Contributo cassa 4% di 1300 : 52 Imponibile IVA:1352 Iva 20%: 270,4 Totale fattura:1622.4 Ritenuta d acconto del 20% su 1300 (meno): 260 Spese di vitto e alloggio anticipate (meno): 220 Netto da pagare:1142,4 37

Presupposti per l esercizio della detrazione Emissione della fattura ai sensi dell art. 21 del D.P.R. n. 633/72. Intestazione della fattura. Per operare la detrazione dell IVA è necessario che la fattura risulti intestata all effettivo committente della prestazione, beneficiario della detrazione. Nel caso in cui fruitore della prestazione alberghiera o di ristorazione sia un soggetto diverso dall effettivo committente del servizio, il nome di quest ultimo può essere indicato nella fattura o in una apposita nota da allegare alla medesima fattura*. Registrazione della fattura nel registro IVA acquisti a norma dell art. 25 del D.P.R. n. 633/72. * C.A.E. 3 marzo 2008, n. 6/E 38

Documento riepilogativo Il contribuente, in alternativa all annotazione delle singole fatture di importo inferiore a 300.000 lire (ora 154,94 euro), può annotare complessivamente le fatture tramite un unico documento riepilogativo* nel quale devono essere indicati: i numeri attribuiti dal destinatario delle fatture; l ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l ammontare complessivo dell imposta, distinti secondo l aliquota applicata. Il documento riepilogativo va annotato autonomamente secondo un proprio numero progressivo entro i termini di cui all art. 25 del D.P.R. 633/72. * Art. 6, comma 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; C.M. 19-02-1997, n. 45/E 39

Servizi di ristorazione e alberghieri oggettivamente non detraibili 1. I servizi non inerenti (es.: colazioni offerte dall imprenditore a parenti, amici,. ; servizi extra usufruiti dal dipendente in trasferta e pagati dal datore di lavoro e non rifatturati o autofatturati al dipendente, ecc.). 2. Servizi qualificabili come spese di rappresentanza. 40

Spese di rappresentanza Art.19-bis 1, comma 1, lett. h) del D. P.R. n. 633/72. non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila *. * 25,82 euro. 41

Spese di rappresentanza Ai fini IVA le spese di rappresentanza non sono detraibili, fatta eccezione per le cessioni gratuite di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro. Per la qualificazione delle spese di rappresentanza la norma IVA rinvia alla definizione contenuta ai fini delle imposte dirette*. *Art.108, comma 2 del TUIR e D.M. 19 novembre 2008. 42

Spese di rappresentanza Fino al 31.12.2007 mancava una precisa definizione delle spese di rappresentanza contenuta nel TUIR. L art. 108, c. 2, del TUIR, nella formulazione in vigore fino al 31.12. 2007, fissava i criteri di deducibiltà fiscale di tali spese non definendole in modo preciso (fatta eccezione per la distribuzione gratuita di beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro e per i contributi erogati per organizzazione di convegni e simili). La detraibilità IVA delle spese di rappresentanza era demandata all interpretazione della prassi amministrativa, della giurisprudenza. 43

Spese di rappresentanza Definizione ricavabile dalla prassi e dalla giurisprudenza: Sono finalizzate a creare, a mantenere, e ad accrescere il prestigio della società e a valorizzare l immagine dell azienda, in termini di efficienza, floridezza e di organizzazione indirizzando un messaggio positivo relativo all impresa stessa; non danno luogo ad aspettative di incremento del processo di vendita; sono caratterizzate dalla gratuità cioè dalla mancanza di un corrispettivo da parte dei destinatari. Nel senso che non esiste un obbligo di fare o di dare in capo ai destinatari; sono rivolte in genere a un gruppo ben determinato di soggetti beneficiari: clienti o potenziali clienti; creano utilità o comunque benefici particolari in capo ai destinatari stessi. 44

Spese di pubblicità Definizione ricavabile dalla prassi e dalla giurisprudenza: Sono finalizzate ad incrementare le vendite acquisendo nuova clientela o aumentando le vendite della clientela già esistente; sono dirette ad un gruppo indistinto di beneficiari; presuppongono l esistenza di un contratto sinallagmatico tra le parti; 45

Spese di rappresentanza e di pubblicità: sostenute in occasione di fiere/ congressi/ convention/ conferenze/ meeting e simili: interpretazioni ministeriali passate. Sono spese pubblicitarie: I costi relativi a: affitto della sala (convention) o stand (fiera); allestimento sala (convention) o dello stand (fiera); documentazione pubblicitaria (manifesti, striscioni, locandine, inserzioni o comunicati a mezzi stampa, pubblicità radiotelevisiva,ecc.); organizzazione e al coordinamento della conferenza celebrativa; servizi di segreteria, di logistica, di parcheggio e trasporto di clienti o potenziali clienti; omaggi di oggettistica pubblicitaria di modesto valore con impresso il proprio marchio. (Pareri del Comitato Consultivo 16.11. 2005, n. 44; 5.5.2005, n. 8; 24.2.2004, n. 1) 46

Spese di rappresentanza e di pubblicità: sostenute in occasione di fiere/ congressi/ convention/ conferenze/ meeting e simili: interpretazioni ministeriali passate. Sono generalmente spese di rappresentanza: Le spese di ospitalità ( spese alberghiere, cene, pranzi,banchetti ecc. offerti durante o al termine della manifestazione, ai clienti). (Pareri del Comitato Consultivo 27.10.2004, n. 26 ; 5.5.2005, n. 8 ; 11.5.2004, n. 13 ;24 febbraio 2004, n. 1). Sono spese pubblicitarie: le spese di ospitalità sopra elencate, nel caso in cui si possa dimostrare che tali spese abbiano avuto come effetto la conclusione di contratti e di aver quindi incrementato effettivamente le vendite con ordini ricevuti nel corso della convention e nei giorni immediatamente successivi. (Pareri del Comitato Consultivo 5 maggio 2005, n. 12 ; 21.9.2005, n. 26; 15.12.2005, n. 47; 27 ottobre 2004, n. 26). 47

Spese di rappresentanza: nuova definizione Art. 108, comma 2, secondo periodo, del TUIR* Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione della spese stesse, del volume dei ricavi dell attività caratteristica dell impresa e dell attività internazionale dell impresa. * Testo in vigore dal periodo di imposta 2008. 48

Spese di rappresentanza nuova definizione Art. 108, comma 2, terzo periodo, del TUIR*: Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. * Testo in vigore dal periodo di imposta 2008. 49

Spese qualificabili come spese di rappresentanza Art. 1 del D. M.19 novembre 2008: Si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore. 50

Spese di rappresentanza tipiche (IVA non detraibile) Costituiscono in particolare spese di rappresentanza: a) Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa. Le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: b) ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose; c) inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa; d) mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza. 51

Spese di rappresentanza tipiche (IVA non detraibile) Le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa*. Le spese per viaggi turistici comprendono: le spese di trasporto, alberghiere, di ristorazione, visite guidate, intrattenimenti vari ecc. L evento promozionale deve essere programmato e la relativa programmazione documentata. L attività promozionale svolta in occasione del viaggio turistico deve essere significativa ed avere per oggetto beni e servizi prodotti o commercializzati dalla impresa nell ambito della attività caratteristica Beneficiari del viaggio: clienti acquisiti o potenziali clienti. *Art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. 19 novembre 2008 52

Spese di rappresentanza tipiche (IVA non detraibile) Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di: ricorrenze aziendali*; festività nazionali o religiose*; inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa **. Le spese comprendono tutto ciò che è necessario per organizzare la festa, (allestimento sala, spese di somministrazione di vitto, spese relative ad artisti, musicisti, organizzazione di giochi, fuochi di artificio, spese di viaggio e alloggio dei partecipanti se necessarie ecc.). Destinatari dell evento:clienti (anche potenziali), fornitori, ecc. *Art. 1, comma 1, lettere b) del D.M. 19 novembre 2008. ** Art. 1, comma 1, lettere c) del D.M. 19 novembre 2008. 53

Spese di rappresentanza tipiche (IVA non detraibile) Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa *. La disposizione fa riferimento alle spese relative alle feste, ai ricevimenti e all intrattenimento rivolte a clienti, fornitori, dipendenti ecc.** Sono invece spese commerciali e non di rappresentanza le spese sostenute per l allestimento dello stand in fiera, per l occupazione dello spazio fieristico, per pubblicità ecc. * Art. 1, comma 1, lett. d) del D.M. 19 novembre 2008. ** Le spese di viaggio, vitto, alloggio per ospitare clienti anche potenziali in occasione di mostre, fiere e simili non sono spese di rappresentanza pertanto la relativa IVA è detraibile. (vedi slide n. 57) 54

Spese di rappresentanza tipiche (IVA non detraibile) Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente. * Categoria residuale di spese che comprende ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi sostenuta in occasioni diverse da quelle elencate espressamente nelle precedenti lettere. Le spese devono essere inerenti: cioè sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondenti a criteri di ragionevolezza in funzione dell obbiettivo di generare anche potenziali benefici economici in capo all impresa ovvero coerenti con le pratiche commerciali di settore. A titolo esemplificativo rientrano le spese sostenute per mantenere i rapporti con i rappresentanti delle amministrazioni statali, degli enti locali, delle organizzazioni private, associazioni di categoria e sindacali, ecc.**. * Art. 1, comma 1, lett. e), del D.M. 19 novembre 2008 ** Relazione accompagnatoria al D.M. 19 novembre 2008. 55

Spese di rappresentanza tipiche Contributi erogati gratuitamente* per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza**. Le spese devono essere inerenti: cioè sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni e rispondenti a criteri di ragionevolezza in funzione dell obbiettivo di generare anche potenziali benefici economici in capo all impresa ovvero coerenti con le pratiche commerciali di settore. *Cioè senza che sia prevista contrattualmente alcuna controprestazione da parte del soggetto beneficiario del contributo. ** Art. 1, comma 1, lett. e) del D.M. 19 novembre 2008 56

Spese non qualificabili come rappresentanza (IVA detraibile) Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali in occasione di: 1. mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; 2. visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa *. IVA detraibile per vitto e alloggio. Occorre predisporre apposita documentazione: dalla quale risulti le generalità dei clienti ospitati, la natura dei costi nonché per le manifestazioni fieristiche la durata e il luogo di svolgimento delle stesse. (es.: depliant illustrativo della fiera, fax di invito al cliente, annotazione sul retro della fattura che la spesa è stata sostenuta in occasione di una visita del cliente presso la fiera o gli stabilimenti della azienda). *Art. 1, comma 5, del D.M. 19 novembre 2008. 57

Spese non qualificabili come rappresentanza (IVA detraibile) Per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili, non costituiscono spese di rappresentanza, le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili.* IVA detraibile per vitto e alloggio. Occorre predisporre apposita documentazione: dalla quale risulti la generalità dei soggetti ospitati, la natura dei costi nonché la durata e il luogo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche. * Art. 1, comma 5, del D.M. 19 novembre 2008 58

Spese non qualificabili come rappresentanza Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa *. IVA detraibile per vitto e alloggio. Sono comunque detraibili ai fini IVA anche le spese relative alla organizzazione della fiera: affitto, l allestimento stand, trasporto dei prodotti,ecc. Occorre predisporre apposita documentazione dalla quale risulti la natura dei costi nonché la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione fieristica. * Art. 1, comma 5, del D.M. 19 novembre 2008 59

Omaggi alla clientela Art. 19- bis 1, c. 1, lett. h) del D. P.R. n. 633/72. non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila *. Art. 2, c. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72: sono soggette ad IVA le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli non rientranti nell oggetto della attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila* e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta. Art. 108, c. 2, terzo periodo del TUIR: Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. * 25,82 euro 60

Omaggi: disciplina IVA C.M. 16.7.1998, n. 188/E: Gli acquisti di beni destinati a essere ceduti gratuitamente, non rientranti nell oggetto dell'attività propria dell'impresa, costituiscono spese di rappresentanza, con conseguente indetraibilità dell IVA nei limiti di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett.h) del D.P.R. n. 633/1972. Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad esse ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono essere assoggettate ad IVA ai sensi dell'art. 2, secondo comma, n. 4 del D.P.R. n. 633/1972. 61

Omaggi promozionali aventi per oggetto beni estranei all oggetto dell attività dell impresa Beni di costo unitario non superiore a 25,82 euro. L IVA dell acquisto è detraibile per espressa previsione legislativa. * La detraibilità IVA riguarda anche gli omaggi di beni costituiti da alimenti e bevande**. Qualora l omaggio sai rappresentato da più beni costituenti una confezione unica (es.: cesto natalizio), occorre considerare il costo dell intera confezione e non quello dei singoli componenti. Le cessione di tali beni è esclusa da IVA*** Opportuna l emissione di D.D.T. o analogo documento allo scopo di identificare il destinatario e provare l inerenza del costo. * Art. 19-bis 1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633/72. ** C.M. 19.6.2002, n. 54/E. *** Art. 2, c. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72. 62

Omaggi promozionali aventi per oggetto beni estranei all oggetto dell attività dell impresa Beni di costo unitario superiore a 25,82 euro. L IVA dell acquisto è indetraibile in quanto relativa a spesa di rappresentanza*. La cessione gratuita è esclusa da IVA**. Qualora l omaggio sia rappresentato da più beni costituenti una confezione unica (es.: cesto natalizio), occorre considerare il costo dell intera confezione e non quello dei singoli componenti. Opportuna l emissione di D.D.T. o analogo documento allo scopo di identificare il destinatario e provare l inerenza del costo. * Art. 19-bis 1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633/72. **Art. 2, c. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72. 63

Omaggi promozionali aventi per oggetto beni rientranti nell oggetto dell attività dell impresa * Non costituiscono spese di rappresentanza **. L IVA è detraibile. La cessione gratuita è sempre soggetta ad IVA* indipendentemente dal valore del bene* L IVA è dovuta sul valore normale dei beni omaggiati: a) esercizio di rivalsa (facoltativa) ex art. 18 del D.P.R. n. 633/72. b) autofattura singola o globale mensile o registro omaggi (l IVA è un costo indeducibile ai fini delle imposte dirette ex art. 99 del TUIR) * Beni diversi dai campioni di modico valore appositamente contrassegnati. ** C.M. n. 188/E del 16.7.1998. 64

Omaggi promozionali aventi per oggetto beni rientranti nell oggetto dell attività dell impresa Soluzione alternativa alla precedente per i beni di costo superiore a 25,82 euro. L IVA è indetraibile all atto dell acquisto se si è già a conoscenza della destinazione a spesa di rappresentanza *. La cessione gratuita è esclusa da IVA**. Sempre opportuna l emissione di D.D.T. o analogo documento allo scopo di identificare il destinatario e provare l inerenza del costo. * Art. 19-bis 1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633/72. **Art. 2, c. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72. 65

Cessioni gratuite ai propri dipendenti di beni estranei dell attività L Amministrazione finanziaria*, ha considerato indetraibile l'iva relativa ai beni dati in omaggio ai dipendenti, (indipendentemente dal valore) in quanto tale operazione sarebbe estranea all'attività della impresa. In base a questo indirizzo, dal momento che l IVA relativa all'acquisto è indetraibile, la successiva cessione gratuita è esclusa dal campo d'applicazione IVA**. R.M. 16.10.1990, n. 666305. ** Art. 2, c. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72. 66

Cessioni gratuite ai propri dipendenti di beni estranei dell attività (soluzione alternativa considerando il costo inerente) Beni di costo unitario non superiore a euro 25,82: L IVA dell acquisto è detraibile*; La cessione gratuita di tali beni è esclusa dall'applicazione dell'iva**. Beni di costo unitario superiore a euro 25,82: L IVA dell acquisto è detraibile*. La cessione gratuita è soggetta ad IVA (autofattura, / registro degli omaggi / esercizio di rivalsa). * Beni diversi da prodotti alimentari e da beni oggettivamente indetraibili ** Art. 2, c. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72; non si applica la ripresa della detrazione a monte (CM; n.1//e del 3 gennaio 2001) 67

Cessioni gratuite ai propri dipendenti di beni oggetto dell attività La cessione gratuita ai dipendenti di beni oggetto dell attività propria di impresa (non consistenti in campioni di modico valore appositamente contrassegnati) deve essere assoggettata ad IVA, a prescindere dal valore unitario dei beni omaggio. L assoggettamento ad IVA può avvenire mediante: a) emissione di autofattura; b) annotazione, in un apposito registro degli omaggi, dell'ammontare complessivo dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte, distinti per aliquota; c) emissione di normale fattura in duplice esemplare, qualora l impresa cedente intenda esercitare il diritto di rivalsa. 68

Omaggi promozionali da parte del lavoratore autonomo Beni di importo non superiore a 25,82 euro L IVA all atto dell acquisto è detraibile;* La successiva cessione gratuita è soggetta ad IVA in quanto l esclusione richiamata dall art. art. 2, c. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72 si applica solo ai beni estranei alla impresa. Beni di importo superiore a 25,82 euro L IVA è indetraibile all atto dell acquisto perché spesa di rappresentanza *. La cessione gratuita è esclusa da IVA**. *Art. 19-bis 1, lett. h) del D.P.R. n. 633/72. **Art. 2, c. 2, n. 4 del D.P.R. n. 633/72. 69