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Indice 1. PREMESSA... 3 2. DEFINIZIONI... 4 3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD... 5 4. MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA... 6 5. COSTI DELLA SICUREZZA... 6 2

1. PREMESSA L art. 26 Obblighi connessi ai contratti d appalto o d opera o di somministrazione del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza. Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua l interferenza nella circostanza in cui si verifichi un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti. A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell appaltatore; esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell attività propria dell appaltatore; derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell attività appaltata). Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. Il D.Lgs. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 81/2008) ha modificato il suddetto articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all art. 1 comma 1 lettere i, l ed n, nonche all art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016 ed n o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell inizio dell esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. Viene inoltre specificato al comma 3-bis che l obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti 3

cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all allegato XI del D.Lgs. 81/2008. Considerato che la gara in oggetto è finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. 488/1999, e che, pertanto, la SUA-RB S.p.A. agisce quale centrale di committenza ai sensi dell art. 1 comma 1 lettere i, l ed n, nonche all art. 37 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 la SUA-RB S.p.A. è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi standard (Allegato 8 al Disciplinare di Gara). Si precisa che, atteso che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni ed il Fornitore attraverso l emissione degli Ordinativi di Fornitura, sarà cura delle medesime Amministrazioni integrare il predetto documento, prima dell emissione dell Ordinativo di fornitura, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l appalto; l integrazione, sottoscritta per accettazione dall esecutore, integra gli atti contrattuali. In particolare, il presente documento, come previsto dall art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni oggetto della Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per l affidamento dei servizi di vigilanza armata, custodiaportierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS. della Regione Basilicata, che potrebbero potenzialmente derivare dall esecuzione dei singoli contratti. Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all attività svolta dallo stesso. 2. DEFINIZIONI La seguente tabella riporta i termini maggiormente utilizzati nel presente documento e le relative definizioni. TERMINI DEFINIZIONI Amministrazioni Le Amministrazioni che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia richiedendo i servizi oggetto del Capitolato Tecnico mediante l emissione dell Ordinativo di Fornitura ovvero i soggetti presso i quali deve essere eseguito il contratto Fornitore L impresa (RTI o Consorzio) risultata aggiudicataria <eventuale in caso di gara a più lotti: di uno o più lotti> e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire i servizi oggetto del Capitolato Tecnico. Datore di Lavoro Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Secondo la definizione di cui all art. 2 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nelle Pubbliche Amministrazioni per Datore di Lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo 4

di vertice delle singole Amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. DVRI standard Il presente documento. DUVRI Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all art. 26 d.lgs 81/2008 e s.m.i. che la singola Amministrazione è tenuta a redigere, integrando il DVRI standard predisposto dalla SUA-RB S.p.A.. Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un Datore di Lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, secondo quanto stabilito dall art. 2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. 3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a ridurli. Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da: esecuzione del servizio oggetto d appalto durante l orario di lavoro del personale delle Amministrazioni e/o durante la presenza di utenti; compresenza di utenti delle Amministrazioni; compresenza di lavoratori di altre ditte; movimento/transito di mezzi; rischio scivolamenti (pavimenti, scale, rampe, ecc.); interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati; temporanea disattivazione di sistemi antincendio; temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento; probabili interventi sugli impianti; probabili interventi di opere murarie; probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri delle Amministrazioni; probabile movimentazione manuale di carichi; probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari. Si precisa che il presente documento dovrà essere integrato dalla singola Amministrazione, prima dell emissione dell Ordinativo di fornitura, con i rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà 5

espletato l appalto, individuando le misure atte ad eliminare, o quantomeno ridurre, tali rischi; l integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, integra gli atti contrattuali. 4. MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA I rischi da interferenza di cui al presente documento sono eliminabili o riducibili tramite l osservanza di norme di comportamento da parte del personale del Fornitore. In via generale il personale del Fornitore dovrà osservare quanto segue: l introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente autorizzata; l'accesso agli edifici del personale afferente a ditte appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone interessate alle attività oggetto del contratto; l orario di lavoro dovrà di norma essere concordato con l Amministrazione; l obbligo di esporre il cartellino di riconoscimento di cui all art.6 della L.123/2007; il divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; l obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell orario stabilito; il divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive; il divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; il divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura. Le misure tecnico-organizzative da adottare da parte Fornitore, al fine di ridurre al minimo il rischio di interferenza, possono sostanziarsi nella formazione del personale sulle norme di comportamento da tenere nonché sui temi della sicurezza sul posto di lavoro attraverso corsi, seminari, riunioni, ecc.. 5. COSTI DELLA SICUREZZA Per quanto descritto nei precedenti paragrafi, la prevenzione e riduzione dei rischi d interferenza, consiste nell informazione e formazione del personale del Fornitore, di conseguenza si stima che i costi per la sicurezza rappresentanolo 0,005% dei prezzi unitari posti a base di gara. SCHEDA FORNITORE Denominazione e Ragione Sociale: Sede Amministrativa: 6

partita IVA: codice fiscale: numero telefonico numero fax recapito @ Mail (uff. commerciale): Referente commerciale: numero telefonico numero fax recapito @ Mail DEPOSITARIO CUI INDIRIZZARE GLI ORDINI: Denominazione e Ragione Sociale: Sede Amministrativa: partita IVA codice fiscale numero telefonico numero verde numero fax fax urgenze recapito @ Mail : Data,... Firma del Legale Rappresentante o di un suo Procuratore... 7