1 La Ricostruzione di carriera dei docenti di religione



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1 La Ricostruzione di carriera dei docenti di religione 1.1 La situazione dei docenti di religione 1.1.1 Contesto normativo Con l approvazione della Legge 18 luglio 2003, n. 186, si è conclusa una vicenda durata quasi un ventennio. La revisione concordataria del 1984 aveva, infatti, dapprima collocato l insegnamento della religione cattolica ancorché opzionale nell ambito delle finalità istituzionali della scuola. L intesa del 1985 registrava, poi, il preciso impegno dell amministrazione dello stato di dare una nuova disciplina allo stato giuridico degli insegnanti di religione. La Legge 18 luglio 2003, n. 186, è una norma innovativa che prevede l immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica previo superamento di concorsi per titoli ed esami. La norma ha previsto due ruoli regionali: uno per la scuola dell infanzia ed elementare ed uno per la scuola secondaria. La consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è stata determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e con il Ministro per la Funzione Pubblica. Successivamente sono stati diffusi Decreti, Circolari e Note ministeriali per una ordinata ed uniforme applicazione delle disposizioni. Come per il restante personale della scuola, anche per i docenti di religione a tempo indeterminato ma anche per quelli incaricati la ricostruzione di carriera avviene a seguito di domanda da parte dell interessato. La domanda deve essere presentata al Dirigente scolastico, competente all'emanazione del provvedimento, entro dieci anni dalla data in cui è sorto il relativo diritto (C.M. 2/2001). Le modalità di presentazione e la documentazione occorrente sono analoghi a quelli previsti per il restante personale della scuola. 1.1.2 Docenti di ruolo La Legge n. 186/2003, in conseguenza dell impegno assunto e sostituendo con un corpus unitario ed aggiornato la normativa del 1930, ha istituito ruoli specifici per i docenti di religione, determinato gli organici, ha stabilito nel concorso la modalità di reclutamento e regolato le procedure di assunzione, ha definitivamente reso applicabile lo stato giuridico e contrattuale del personale della scuola. [1]

Pertanto, con l entrata in vigore della norma citata, nei confronti dei docenti di religione assunti a tempo indeterminato, viene applicato in toto lo stato giuridico del restante personale della scuola. Successivamente, sono stati emanate disposizioni finalizzate a chiarire le modalità di inquadramento del personale docente di religione immesso in ruolo: il D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, ha stabilito che gli insegnanti di religione cattolica destinatari dell'inquadramento nei ruoli conservano, a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del suddetto inquadramento la Nota 17 luglio 2007, prot. n. 14496 ha poi chiarito che il trattamento economico degli insegnanti di religione cattolica, attribuito all atto della stipula del contratto a tempo indeterminato, è corrispondente, in via provvisoria, a quello percepito con l ultima retribuzione assegnata singolarmente a ciascun docente in qualità di incaricato all insegnamento della religione cattolica con contratto a tempo determinato. Successivamente al superamento del periodo di prova si procede alla ricostruzione della carriera ed all attribuzione stipendiale definitiva. La nota, inoltre, ribadisce che gli insegnanti di religione cattolica, destinatari dell inquadramento nei ruoli, conservano, a titolo di assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti economici e di carriera, l eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante in applicazione del nuovo inquadramento 1.1.3 Docenti incaricati Una particolarità del trattamento riservato agli insegnanti di religione riguarda i docenti con incarico annuale che hanno, per quanto riguarda il trattamento economico, un loro particolare ordinamento. A decorrere dall 1/4/1979, per effetto dell art. 53 della Legge 11 luglio 1980, n. 312 e, successivamente, dei vari contratti retributivi (art. 2, comma 8 e seguenti, D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209 art. 3, comma 7, D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399) è stata infatti concessa, anche ai docenti di religione a tempo determinato, la progressione economica connessa alla maturazione della prescritta anzianità e previa ricostruzione della carriera. 1.2 Docenti incaricati 1.2.1 Tipologie di docenti di religione incaricati Il trattamento economico dei docenti di religione con incarico annuale costituisce un caso atipico nel panorama ordinamentale che disciplina il riconoscimento dei servizi e la progressione stipendiale. I docenti di religione incaricati possono essere raggruppati tre tipologie: [2]

docenti nella scuola primaria e secondaria che, non avendo i requisiti per ottenere la ricostruzione di carriera, sono retribuiti a stipendio iniziale con attribuzione, ogni due anni, di aumenti biennali calcolati al 2,50% sulla posizione iniziale docenti nella scuola primaria e secondaria che hanno maturato i requisiti per la ricostruzione di carriera docenti nella scuola primaria e secondaria con progressione di carriera per i quali cessano i requisiti 1.2.2 Requisiti di servizio I requisiti per aver diritto alla ricostruzione di carriera ed alla progressione economica sono i seguenti: aver prestato almeno 4 anni di servizio, ad incarico o supplenza annuale, anche con orario parziale e discontinuo essere in possesso, a partire dall anno scolastico 1990/91, del prescritto titolo di studio, anteriormente è sufficiente l apposita autorizzazione rilasciata dalla Curia Arcivescovile aver ottenuto, al quinto anno, un incarico annuale con orario cattedra - per la scuola primaria è ritenuto orario cattedra un servizio prestato per almeno 12 ore settimanali - nelle scuole secondarie di I e II grado l orario cattedra pari a 18 ore settimanali è ritenuto tale se sono prestate almeno 12 ore di servizio e tale riduzione è dovuta a motivi strutturali (art. 3, comma 7, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399) 1.2.3 Motivi strutturali Con l espressione motivi strutturali, come ribadito dalla C.M. n. 206 del 26/07/1990, si intendono quelle situazioni organizzative per cui non è possibile per un docente il raggiungimento dell orario pieno di cattedra. Nello specifico, i motivi strutturali si verificano qualora dopo la costituzione dei posti ad orario di cattedra, le ore residue, anche su più scuole (raggruppate in base a criteri di vicinanza e raggiungibilità ex C.M. 26 aprile 1996, n. 158), consentono solo la creazione di posti con orario inferiore alle 18 ore (ma non inferiore alle 12 ore). Sono considerati motivi strutturali anche le seguenti situazioni che possono impedire la formazione di cattedre su più scuole: difficoltà nel raggiungere le sedi di servizio con conseguente impossibilità di adempiere a tutti gli obblighi correlati non cumulabilità del monte ore su tre comuni diversi Nel caso di riduzione di orario determinata da esigenze strutturali, l Ordinario diocesano, a cui compete la designazione del docente da incaricare ed il monte ore da attribuire, deve formalmente comunicare tale circostanza al Dirigente scolastico che stipula il contratto di lavoro. [3]

Il Dirigente, a sua volta, deve indicare sul contratto che la riduzione di orario è dovuta a motivi strutturali. 1.2.4 Titoli di studio A seguito della revisione del Concordato tra la Santa Sede ed il Ministero della Pubblica Istruzione, Intesa 18/02/1984, è stato emanato il D.P.R. 751 del 16/12/1985 che ha reso obbligatorio per i docenti di religione, con decorrenza 1/9/1990, il possesso del prescritto titolo di studio. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia almeno uno dei seguenti titoli: titolo accademico (baccalaureato, licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche, conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede attestato di compimento del regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore diploma accademico di magistero in scienze religiose, rilasciato da un istituto di scienze religiose approvato dalla Santa Sede diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana 1.2.5 Idoneità Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento della religione cattolica può essere impartito dagli insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano. Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere affidato: a sacerdoti e diaconi, oppure a religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana in attuazione del codice di diritto canonico e attestata dall'ordinario diocesano a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, abbia frequentato nel corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o comunque sia riconosciuto idoneo dall'ordinario diocesano; oppure a chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana 1.2.6 Casi particolari Sono in ogni caso da ritenere qualificati per l'insegnamento della religione cattolica: [4]

gli insegnanti della scuola materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985 86 gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985 86 abbiano raggiunto cinque anni di servizio I docenti di religione sprovvisti del titolo di studio o di qualificazione non hanno diritto alla ricostruzione di carriera, ancorché in possesso degli altri requisiti. Il servizio prestato come docente di religione, con tutti i requisiti previsti per la valutazione in carriera, concorre al riconoscimento ai fini della ricostruzione di carriera a favore di docenti statali di ruolo nelle diverse discipline curricolari. 1.2.7 Progressione di carriera I docenti di religione conseguono, dopo un biennio di servizio, un aumento biennale pari al 2,50% della posizione stipendiale iniziale (legge 28 luglio 1961, n. 831). Al quinto anno, qualora l incarico ottenuto risponda ai requisiti già descritti, il docente viene inserito nella normale progressione economica del personale di ruolo ed inquadrato nella fascia stipendiale corrispondente (fascia 3 8 con 1 anno di anzianità utile per il passaggio alla posizione successiva). Ai fini del computo di detto quadriennio si considerano i servizi resi ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n. 576, recante norme in materia di riconoscimento di servizi non di ruolo ai fini della progressione economica. Il personale che, compiuti i 4 anni di servizio, non abbia ottenuto l orario di cattedra, continua ad avere un aumento biennale ogni due anni di servizio sino a quando non ottiene detto regime orario. Solo in quel momento il docente acquisisce il diritto alla ricostruzione della carriera ed il servizio prestato sino ad allora vene valutato nella misura di 4 anni per intero + 2/3 ai fini giuridici ed economici e di 1/3 ai soli fini economici, prevista dall art. 81 del D.P.R. 31/5/1974, n. 417 (ora art. 485 comma 5 D.Lgs 297/94). 1.2.8 Interruzione di carriera Nel caso in cui il docente con progressione di carriera non ottenga un incarico con orario cattedra, o assimilato, perde il diritto alla progressione conservando, però, la fascia stipendiale già acquisita. Da quel momento in poi vengono nuovamente attribuiti gli aumenti biennali, calcolati al 2,5% sulla posizione iniziale, per ogni biennio di servizio prestato senza orario di cattedra. Nel momento in cui viene nuovamente conferito un incarico ad orario cattedra, si procede ad un nuovo inquadramento che tiene conto, innanzi tutto, dell anzianità giuridica ed economica in godimento all atto dell interruzione. [5]

Gli anni trascorsi senza l orario di cattedra vengono quindi valutati come servizio preruolo eccedente i 4 anni già riconosciuti (8 mesi ai fini giuridici ed economici e 4 mesi ai soli fini economici) e sommati all anzianità giuridica ed economica in godimento all atto dell interruzione. Da tale calcolo si ricava la nuova anzianità utile per l inquadramento e la relativa fascia stipendiale. 1.2.9 Inquadramento economico Gli aumenti biennali attribuiti eccedenti il valore della posizione stipendiale di inquadramento in virtù del principio di legge per cui non è consentito retribuire un dipendente in misura inferiore a quanto già riconosciuto vengono mantenuti come assegno ad personam e riassorbiti con i passaggi stipendiali successivi. Preme evidenziare che è riconosciuto ai docenti di religione della scuola media il trattamento economico previsto per i docenti laureati di scuola secondaria di secondo grado, mentre per gli insegnanti che prestano servizio nella scuola materna ed elementare è attribuito il trattamento economico previsto per gli insegnanti elementari (art. 2, comma 8 e seguenti, del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 209). Nel caso in cui venga assegnato una parte dell orario nella scuola primaria e una parte nella scuola secondaria, il trattamento economico vene attribuito in proporzione alle ore secondo l ordinamento retributivo dell uno e dell altro ordine di scuola. Si ricorda infine che, indipendentemente dalla ricostruzione di carriera, lo stipendio deve essere corrisposto in misura proporzionale all orario settimanale di servizio. [6]