2) I TITOLI, sebbene intestati a nome della FIDUCIARIA, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE il quale ne può sempre disporre pienamente.



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[Città, data] Spettabile FIDUCIARIA CAVOUR SRL Piazza della Libertà n. 13 00192 ROMA Rapporto fiduciario n. [ ] / 200[ ] Il sottoscritto [ ] i cui dati identificativi sono sotto riportati (d ora in avanti indicato come FIDUCIANTE), facendo seguito agli accordi intercorsi, con la presente conferma alla Vostra Società (d ora in avanti indicata come FIDUCIARIA) l incarico di assumere in Vostro nome, ma per suo conto ed a sue esclusive spese, l amministrazione fiduciaria di azioni, quote, obbligazioni, depositi bancari, attività di natura finanziaria, etc., così come analiticamente individuati nelle istruzioni appositamente impartite con lettere a parte, (d ora in avanti indicati come TITOLI), nei limiti e con i poteri meglio descritti negli articoli di seguito riportati. 1) A tale scopo i TITOLI dovranno essere intestati fiduciariamente alla FIDUCIARIA, avuto riguardo all attività che la FIDUCIARIA esercita a norma della legge 23 novembre 1939 n. 1966. 2) I TITOLI, sebbene intestati a nome della FIDUCIARIA, sono di esclusiva proprietà del FIDUCIANTE il quale ne può sempre disporre pienamente. 3) La FIDUCIARIA provvederà a restituire quei TITOLI o quei valori che sussisteranno alla data della cessazione del rapporto e provvederà ad espletare, nel più breve tempo possibile ed a spese del FIDUCIANTE, le necessarie formalità di legge. 4) Oltre al rimborso di ogni onere e spesa, il FIDUCIANTE corrisponderà annualmente una commissione, calcolata sul valore dei TITOLI oggetto del presente contratto, secondo le tariffe che verranno a parte comunicate, oltre i compensi per l eventuale prestazione delle attività indicate nel predetto tariffario. In caso di durata del presente incarico per periodi inferiori all anno, la commissione verrà ragguagliata alla durata, fermo restando, in ogni caso, il minimo annuo. Qualora durante il corso dell anno il valore dei TITOLI dovesse variare, il compenso potrà essere adeguato proporzionalmente. Nell importo sul quale viene calcolata la commissione devono essere compresi anche i finanziamenti soci effettuati a favore della società (sia fruttiferi che infruttiferi), i versamenti in conto capitale, nonché ogni altro credito comunque riferibile al FIDUCIANTE in relazione ai TITOLI conferiti in amministrazione fiduciaria. Il FIDUCIANTE dichiara per sé e per i propri eredi e aventi causa di rendere indenne la FIDUCIARIA da ogni spesa ed onere, anche di natura fiscale, che possano derivare alla stessa direttamente o indirettamente, dall esecuzione del presente incarico e a rimborsare alla FIDUCIARIA, entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta da parte della stessa FIDUCIARIA, le somme per imposte, tasse e spese inerenti comunque derivanti dal presente incarico, di cui la FIDUCIARIA fosse chiamata a rispondere anche in via provvisoria. 5) Il FIDUCIANTE ha l obbligo di anticipare alla FIDUCIARIA i mezzi necessari per lo svolgimento dell incarico conferito e la FIDUCIARIA non deve darvi esecuzione ove i mezzi non siano stati tempestivamente messi a disposizione. 6) Il FIDUCIANTE si obbliga a non operare direttamente a nome della FIDUCIARIA in relazione ai TITOLI in amministrazione fiduciaria. Conferimento Mandato fiduciario n. [ ] del [ ] Pagina n. 1 di 6

7) La FIDUCIARIA è autorizzata a depositare i TITOLI affidati alla sua amministrazione presso le Banche di sua scelta ovvero presso i propri uffici, ovvero, su apposite istruzioni del FIDUCIANTE presso altri intermediari scelti dal FIDUCIANTE stesso. La FIDUCIARIA potrà anche provvedere, ove necessario per le esigenze operative, a tenere depositati i TITOLI ad essa affidati presso le casse sociali della società emittente. La FIDUCIARIA provvederà in particolare: a) ad incassare dividendi, utili, interessi, rimborsi di capitale ed ogni altro provento spettante ai TITOLI come sopra conferiti in amministrazione fiduciaria unicamente dietro conformi istruzioni scritte del FIDUCIANTE, che dovrà specificare, nel caso di possibile alternativa, il regime fiscale da richiedere; qualora dette istruzioni non precisino tale regime fiscale, la FIDUCIARIA provvederà ad incassare i proventi con applicazione dell ordinario regime fiscale previsto per il FIDUCIANTE. Il FIDUCIANTE dovrà inoltre tempestivamente comunicare alla FIDUCIARIA ogni mutamento delle condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge per l applicazione e il mantenimento del regime fiscale richiesto; b) a ritirare e ad amministrare senz altro i TITOLI emessi in relazione ad aumenti di capitale gratuiti esenti da ogni onere; c) a ritirare e ad amministrare i TITOLI emessi a fronte di aumenti di capitale a pagamento ovvero a titolo gratuito non esenti da oneri a condizione che il FIDUCIANTE abbia dato conformi istruzioni alla FIDUCIARIA in ordine all esercizio dei diritti non oltre il decimo giorno anteriore alla chiusura delle operazioni e a condizione che abbia provveduto a fornire alla FIDUCIARIA stessa, contestualmente alle istruzioni, i fondi necessari all esercizio dei diritti medesimi; qualora per qualsiasi ragione, non pervenissero in tempo utile alla FIDUCIARIA le istruzioni di cui sopra, ovvero non fossero ad essa accreditati i fondi per l esercizio dei diritti, la FIDUCIARIA è autorizzata ad astenersi dall esercizio di tali diritti; d) ad esercitare il diritto di voto relativo ai TITOLI affidati in amministrazione fiduciaria, previe istruzioni del FIDUCIANTE o delle persone da lui designate, che dovranno pervenire non oltre il sesto giorno anteriore dalla data fissata per la decisione dei soci; in mancanza di tempestive istruzioni, la FIDUCIARIA è autorizzata a non depositare i TITOLI e, comunque, ad astenersi dal partecipare alla decisione dei soci ovvero a votare secondo il proprio apprezzamento. Resta in ogni caso inteso che la FIDUCIARIA è tenuta a comunicare al FIDUCIANTE solo le convocazioni di assemblee o gli altri documenti relativi all assunzione di decisioni degli organi sociali per le quali abbia ricevuto apposita comunicazione. La FIDUCIARIA è, pertanto, esonerata dall obbligo di qualsiasi verifica o ricerca sulla Gazzetta Ufficiale di avvisi di convocazioni di assemblee. In ogni caso il FIDUCIANTE solleva la FIDUCIARIA da ogni responsabilità per l esercizio divergente dei diritti di voto inerenti a TITOLI della stessa specie di quelli ricevuti in fiducia. In ogni caso, la FIDUCIARIA non assume impegni finanziari o oneri per conto del FIDUCIANTE, se non dietro preventiva copertura finanziaria o dietro idonea garanzia da parte del FIDUCIANTE stesso. Inoltre, il FIDUCIANTE dichiara che nel caso di decisioni degli organi sociali comportanti impegni finanziari, la FIDUCIARIA non sarà tenuta ad approvare né a sottoscrivere gli stessi, salvo che la decisione degli organi sociali dia atto che tali impegni e oneri, per quanto riguarda la FIDUCIARIA, sono già stati assolti. Eventuali azioni giudiziarie connesse ai TITOLI in amministrazione fiduciaria dovranno formare oggetto di specifici accordi tra il FIDUCIANTE e la FIDUCIARIA. La FIDUCIARIA si riserva comunque la facoltà di non accettare le istruzioni dandone, in tale ipotesi, pronta comunicazione al FIDUCIANTE. La FIDUCIARIA, nel caso di decisioni comportanti la messa in liquidazione della società i cui TITOLI sono affidati in amministrazione fiduciaria, non sarà tenuta ad approvare bilanci finali di liquidazione che comportino la distribuzione ai soci di ripartizioni parziali o finali di attività sociali, riservandosi, in tale caso, la facoltà di revocare immediatamente il presente incarico con reintestazione dei TITOLI al FIDUCIANTE, senza dover conseguentemente, anche in caso di mancanza di formale approvazione del suddetto bilancio, incassare le quote di riparto e ciò al fine di evitare le pretese degli eventuali creditori sociali nei suoi confronti così come prescritto dall articolo 2495 del Codice Civile. Conferimento Mandato fiduciario n. [ ] del [ ] Pagina n. 2 di 6

La FIDUCIARIA provvederà con cadenza annuale a rendere conto al FIDUCIANTE dell attività svolta, qualora non abbia trasmesso volta per volta una lettera di conferma dell avvenuta esecuzione degli incarichi ricevuti. 8) In caso di più fiducianti, l incarico si intende conferito, ad ogni effetto e salvo diversa pattuizione, con firma disgiunta di ognuno di essi. Ciascuno dei fiducianti ha diritto di chiedere l adempimento per intero delle obbligazioni nascenti dal rapporto fiduciario e l adempimento conseguito da uno di essi libera la FIDUCIARIA verso tutti i fiducianti. Pertanto, ogni disposizione per l amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, per la revoca dell incarico e per il trasferimento totale o parziale dei TITOLI, potrà essere impartita con firma singola da ognuno dei fiducianti. Qualora prima dell esecuzione pervengano disposizioni divergenti, la FIDUCIARIA limiterà la sua attività alla semplice amministrazione ordinaria dei TITOLI, fino a che non vengano comunicate istruzioni scritte, d accordo fra tutti i fiducianti. 9) La FIDUCIARIA provvederà a versare le somme ricevute dal FIDUCIANTE e non immediatamente utilizzate, nonché le somme provenienti da eventuali vendite di TITOLI e diritti di opzione e di assegnazione, dall incasso di eventuali utili ed in genere ogni altra somma derivante dall amministrazione fiduciaria, su apposito conto fiduciario, in conformità e secondo le modalità indicate dal FIDUCIANTE. La FIDUCIARIA provvederà ad accreditare al FIDUCIANTE, su istruzioni di quest ultimo, le somme versate sul predetto conto fiduciario ed i relativi interessi, al netto delle ritenute di legge. Nell ipotesi in cui la FIDUCIARIA risultasse contemporaneamente creditrice e debitrice verso il FIDUCIANTE anche per rapporti diversi, la stessa è esplicitamente autorizzata ad effettuare la compensazione tra le suddette posizioni indipendentemente dalle ragioni che hanno generato i relativi rapporti. 10) Sia il FIDUCIANTE sia la FIDUCIARIA potranno rispettivamente revocare il presente incarico o rinunciare ad esso in qualunque momento, mediante lettera raccomandata e con preavviso non inferiore a 10 giorni, che decorrono dalla data di spedizione della lettera raccomandata stessa. La FIDUCIARIA provvederà in tal caso a restituire i TITOLI al FIDUCIANTE dando luogo, a spese di quest ultimo, alle necessarie formalità di legge, non appena esaurite le operazioni in corso. La FIDUCIARIA potrà ritenere i TITOLI fino ad integrale soddisfazione di tutte le ragioni comunque derivanti dal presente incarico. 11) Qualora il FIDUCIANTE intenda trasferire a terzi la proprietà dei TITOLI conferiti in amministrazione FIDUCIARIA o chiederne la reintestazione, la FIDUCIARIA provvederà, dietro semplice richiesta scritta, alla esecuzione delle formalità di trasferimento a favore del terzo o di reintestazione al FIDUCIANTE, previo rimborso delle spese e commissioni maturate, nonché previo saldo di ogni altro credito della FIDUCIARIA nei confronti del FIDUCIANTE. Nella richiesta di trasferimento il FIDUCIANTE dovrà indicare l eventuale prezzo e le modalità di cessione. Qualora il trasferimento sia limitato a parte dei suddetti TITOLI, resta inteso, salvo contrarie disposizioni scritte, che il presente incarico manterrà la sua piena efficacia relativamente ai TITOLI restanti, intendendosi esclusa, da parte sia del FIDUCIANTE sia della FIDUCIARIA, qualsiasi novazione. Nel caso in cui il FIDUCIANTE, o qualcuno dei fiducianti in caso di pluralità degli stessi, avesse dichiarato di essere imprenditore o comunque di svolgere un attività soggetta alle procedure fallimentari o concorsuali, la cessione potrà avvenire solo dietro presentazione di un certificato di inesistenza di procedure fallimentari o di procedure concorsuali a suo carico. In mancanza di tale certificato la FIDUCIARIA potrà rifiutare il trasferimento dei TITOLI a favore di terzi e acconsentirà solamente alla reintestazione dei TITOLI al FIDUCIANTE. Nel caso in cui il FIDUCIANTE fosse coniugato in regime di comunione dei beni e il presente incarico non fosse conferito da entrambi i coniugi ma da uno solo di essi, il FIDUCIANTE è al corrente che per ogni atto di vendita, donazione o comunque di trasferimento anche parziale di proprietà o di diritti reali Conferimento Mandato fiduciario n. [ ] del [ ] Pagina n. 3 di 6

dei TITOLI è necessaria anche la firma del coniuge e che pertanto la FIDUCIARIA non darà corso alle istruzioni in mancanza di assenso scritto del medesimo e acconsentirà solo alla reintestazione dei TITOLI al FIDUCIANTE. 12) Il FIDUCIANTE è autorizzato a sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto ai sensi dell articolo 1406 del Codice Civile. La sostituzione sarà efficace nei confronti della FIDUCIARIA dal momento in cui quest ultima riceverà, a mezzo lettera raccomandata A.R., la notifica della sostituzione ovvero dalla data della lettera con cui si accetterà la sostituzione medesima. La FIDUCIARIA dichiara espressamente di non liberare il cedente dalle obbligazioni da questo assunte con il presente contratto verso di essa. La FIDUCIARIA si obbliga a non cedere a terzi il presente contratto. 13) La responsabilità della FIDUCIARIA è regolamentata, per quanto concerne l adempimento dell obbligazione, dall articolo 1218 del Codice Civile e per l adempimento del mandato, dall articolo 1710 del Codice Civile. La FIDUCIARIA risponde altresì dell operato dei propri dei propri ausiliari di cui il FIDUCIANTE l autorizza fin d ora ad avvalersi per l esecuzione del presente incarico ai sensi degli articoli 1228 e 2049 del Codice Civile. 14) Il FIDUCIANTE, ai sensi del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003, dichiara di essere informato di quanto segue: - i dati personali già assunti dalla FIDUCIARIA o che verranno comunicati alla FIDUCIARIA nel corso del presente incarico, saranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nella presente e, in particolare, in esecuzione di obblighi legali (quali fatturazione registrazione e tenuta della contabilità, gestione dell archivio unico informatico, ecc.) e in esecuzione degli obblighi contrattuali derivanti dal presente incarico; - il trattamento dei Vostri dati personali sarà, inoltre, effettuato per le finalità previste dalla normativa in materia di prevenzione dell utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo di cui al Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; - tali dati saranno trattati in parte in modo manuale e in parte in modo elettronico nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003 e potranno essere comunicati dalla FIDUCIARIA a soggetti terzi (quali ad esempio i consulenti di cui si avvale la FIDUCIARIA per lo svolgimento della propria attività) nei limiti in cui tale comunicazione sia necessaria per lo svolgimento del presente incarico; - i dati personali non saranno oggetto di diffusione; - il conferimento dei dati è obbligatorio e l eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare il mancato o parziale svolgimento dell incarico conferito con la presente; - nel caso in cui per lo svolgimento dell incarico conferito con la presente fosse necessario acquisire informazioni o dati di terzi e ciò richieda il consenso degli interessati, sarà cura del FIDUCIANTE provvedere all invio dell informativa, nonché alla raccolta del consenso, laddove richiesto, in modo da consentire alla FIDUCIARIA lo svolgimento del presente incarico; - in ogni momento il FIDUCIANTE potrà esercitare i diritti previsti dall articolo 7 del Dlgs n. 196 del 30 giugno 2003; - il titolare del trattamento dei dati sarà la Fiduciaria Cavour Srl, con sede in Roma, Piazza della Libertà n. 13, e il responsabile del trattamento dei dati sarà la Dottoressa Stefania Petri, domiciliata, ai fini della presente, in Roma, Piazza della Libertà n. 13. Il FIDUCIANTE con la sottoscrizione del presente incarico presta il proprio consenso per il trattamento dei dati personali, secondo le modalità e finalità indicate in precedenza. 15) La FIDUCIARIA non è tenuta a rispettare l obbligo di riservatezza circa il presente incarico e a non rivelare il nome del FIDUCIANTE nei seguenti casi: Conferimento Mandato fiduciario n. [ ] del [ ] Pagina n. 4 di 6

- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente; - in tutti i casi in cui speciali ragioni di salvaguardia o tutela della FIDUCIARIA lo richiedessero, ivi compresi, ad esempio, i casi in cui la mancata comunicazione del nome del FIDUCIANTE potesse causare sanzioni pecuniarie e/o penali alla FIDUCIARIA ai suoi amministratori, procuratori, rappresentanti o dipendenti, ovvero pregiudicare il buon nome della FIDUCIARIA stessa; - nei casi in cui pervenissero o potessero pervenire alla FIDUCIARIA notifiche di carattere fiscale o valutario relative al FIDUCIANTE in quanto effettivo proprietario dei TITOLI affidati in amministrazione fiduciaria per le quali il diritto di difesa della FIDUCIARIA o il riconoscimento della sua estraneità fossero compromessi o resi difficoltosi o impossibili dalla mancata comunicazione del nome del FIDUCIANTE; - in tutti i casi in cui debba evitarsi la possibilità di configurare responsabilità civili o penali della FIDUCIARIA o dei suoi rappresentanti, procuratori, dipendenti o amministratori; - in tutti i casi in cui sia reso necessario a difesa del FIDUCIANTE o in cui alla FIDUCIARIA appaia evidente il vantaggio che potrebbe derivare allo stesso, ivi compresi i casi in cui il FIDUCIANTE, per qualsiasi ragione, non potesse o fosse comunque impedito a concedere le dovute autorizzazioni; - in tutti i casi espressamente richiesti dal FIDUCIANTE. 16) Per ogni controversia che potesse insorgere in relazione al presente incarico, fatta eccezione per il mancato pagamento delle commissioni e dei compensi restando fissata al riguardo l esclusiva competenza del Foro di Roma, sarà competente a decidere, senza formalità di procedura e quale amichevole compositore, un collegio arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Roma, restando inteso che tale decisione ha valore di volontà contrattuale. Nell ipotesi di più fiducianti per lo stesso incarico varrà l indicazione di nomina di arbitro prima pervenuta per iscritto alla FIDUCIARIA dal FIDUCIANTE più diligente. 17) Ogni dichiarazione, comunicazione o notifica sarà validamente eseguita dalla FIDUCIARIA al seguente indirizzo: [ ] La variazione di tale indirizzo dovrà essere comunicata in forma scritta. 18) Tutti i termini previsti nel presente contratto si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il FIDUCIANTE dichiara di approvare specificatamente le clausole che prevedono: - l indennizzo da parte del FIDUCIANTE alla FIDUCIARIA (articolo 4); - l obbligo di anticipare i mezzi necessari per lo svolgimento dell incarico (articolo 5); - l autorizzazione alla FIDUCIARIA a non esercitare i diritti e l approvazione dell operato della FIDUCIARIA in assenza di istruzioni tempestive nonché l esonero della FIDUCIARIA dall obbligo di documentarsi e di verificare le eventuali convocazioni di assemblee sulla Gazzetta Ufficiale ( articolo 7 lett. c e d); - l esonero della FIDUCIARIA da responsabilità per il voto divergente e per l eventuale mancato esperimento di azioni giudiziarie ( articolo 7 lett. d); - la facoltà di non approvare bilanci finali di liquidazione (articolo 7 lett. d); - la facoltà di revoca e la facoltà di impartire istruzioni circa il trasferimento dei TITOLI attribuita a ciascun FIDUCIANTE tra più fiducianti ( articolo 8); - il diritto della FIDUCIARIA di operare compensazioni tra rapporti di credito e debito nei confronti del FIDUCIANTE (articolo 9); - la facoltà di rinunciare all incarico da parte della FIDUCIARIA ( articolo 10); - il diritto della FIDUCIARIA di ritenzione dei TITOLI ( articolo 10); - le modalità per la cessione di TITOLI intestati alla FIDUCIARIA (articolo 11); - il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 (articolo 14); - la deroga al principio della riservatezza (articolo 15); Conferimento Mandato fiduciario n. [ ] del [ ] Pagina n. 5 di 6

- la deroga alla competenza dell autorità giudiziaria e la clausola compromissoria (articolo 16); - l elezione di domicilio (articolo 17). Sottoscrizione DATI FIDUCIANTE Nome e Cognome: [ ] Luogo e data di nascita: [ ] Residenza: [ ] Codice Fiscale: [ ] Cittadinanza e residenza ai fini valutari: Italiana Professione: [ ] Stato Civile: [ ] Regime Patrimoniale: [ ] Documento di identità: [ ] rilasciato dal Comune di [ ] il [ ] Elezione di domicilio ai fini del contratto fiduciario e conseguente disposizione per invio corrispondenza: [ ] Sottoscrizione OPZIONE REGIME DEL RISPARMIO AMMINISTRATO Ai sensi di quanto stabilito dall art. 6 del Dlgs 461/97 il sottoscritto FIDUCIANTE dichiara di optare per l applicazione dell imposta sostitutiva di cui all art. 5 della citata disposizione legislativa fino a revoca che potrà essere esercitata dal sottoscritto entro la scadenza di ciascun anno con effetto dal periodo di imposta successiva. Sottoscrizione Conferimento Mandato fiduciario n. [ ] del [ ] Pagina n. 6 di 6