Liquidazione Iva per il 2014

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 24 24.01.2014 Liquidazione Iva per il 2014 Categoria: Iva Sottocategoria: Adempimenti La liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'iva, vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di euro: 400.000 per le attività di prestazione di, ovvero 700.000 per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'iva trimestrale anziché mensile, versando in aggiunta all'imposta, gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell'1%, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 542/1999. Premessa Come noto, l art. 7, comma 1, D.P.R. n. 542/99 prevede, a favore delle imprese/lavoratori autonomi che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a determinati limiti, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata, la possibilità di optare per l'effettuazione delle liquidazioni IVA con periodicità trimestrale anziché mensile. Tale scelta comporta la maggiorazione nella misura dell 1% del saldo a debito della liquidazione, a titolo di interessi. L art. 14, comma 11, L. n. 183/2011 (Finanziaria 2012) ha innalzato, a decorrere dal 2012, l ammontare dei citati limiti al fine di allineare gli stessi alle nuove soglie (di ricavi) che consentono la tenuta della contabilità semplificata, fissate, dall art. 7, comma 2, lett. m), D.L. n. 70/2011, c.d. Decreto Sviluppo, a decorrere dal 14.05.2011. 1

Il citato comma 11 dispone infatti che: i limiti per la liquidazione trimestrale dell IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. La formulazione della citata disposizione ha indotto dubbi circa la possibilità di ritenere che con la stessa il Legislatore avesse voluto uniformare non soltanto l ammontare dei limiti in esame, ma anche la natura degli importi da confrontare con i limiti stessi. Secondo tale interpretazione, infatti, sia per la tenuta della contabilità semplificata che per l effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali, si sarebbe dovuto fare riferimento all ammontare dei ricavi. L Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 13.2.2012, n. 15/E ha confermato che: [ ] sebbene la modifica operata con la legge di stabilità 2012 sia stata introdotta con disposizione autonoma ovvero senza intervenire direttamente nel testo del citato articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1999, è a quest ultimo che si deve fare esclusivo riferimento al fine di rinvenire il parametro al quale i nuovi valori monetari devono essere ricollegati. Ne consegue che il richiamo operato dal comma 11 dell articolo 14 ai limiti «fissati per il regime di contabilità semplificata» non implica che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti IVA, sia l importo dei ricavi [ ]. Da ciò consegue quindi che: Ai fini della predetta determinazione continua a rilevare esclusivamente il volume d affari, costituito dall ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di poste in essere nell anno, con le eccezioni di cui all articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In altre parole, [ ], possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di e per gli esercenti arti o professioni, ovvero a 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. È quindi chiarito, che il citato art. 14, comma 11, L. n. 183/2011 modifica esclusivamente l ammontare dei limiti di riferimento, senza apportare alcuna variazione al restante assetto normativo che disciplina le liquidazioni periodiche Iva. 2

In sostanza la liquidazione e l'eventuale versamento (se a debito) dell'iva, vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di euro: 400.000 per le attività di prestazione di, ovvero 700.000 per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'iva trimestrale anziché mensile. Liquidazioni iva trimestrali Attività Prestazioni di Volume d affari anno precedente non superiori a 400.000 Altre attività non superiori a 700.000 Per individuare le attività di prestazioni di, va fatto riferimento al D.M. 17.01.92 in base al quale vanno considerate quelle che hanno per oggetto le operazioni indicate nell art. 3, commi da 1 a 3, D.P.R. n. 633/72. - Per i lavoratori autonomi il limite di volume d affari per l effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 400.000. Esercizio di più attività In presenza di attività di prestazioni di e altre attività, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: 1. tenuta della contabilità unificata per tutte le attività esercitate. In tal caso: se i corrispettivi delle diverse attività non sono distintamente annotati, va fatto riferimento, relativamente a tutte le attività esercitate, al limite di 700.000; se i corrispettivi delle diverse attività sono annotati distintamente, ai fini delle liquidazioni trimestrali devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti: il volume d'affari delle attività di prestazioni di non superi 400.000; il volume d'affari di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di 700.000; 2. tenuta della contabilità separata per obbligo, ex art. 36, comma 2, D.P.R. n. 633/72: 3

se le attività sono costituite esclusivamente da prestazioni di o esclusivamente da altre attività, i predetti limiti vanno applicati autonomamente. Di conseguenza il contribuente potrebbe effettuare liquidazioni mensili per una attività e trimestrali per l'altra; se una o più delle attività comprendono sia prestazioni di che altre attività, si applicano le regole previste nel caso di contabilità unificata, differenziate a seconda che per esse siano o meno annotati distintamente i corrispettivi; 3. tenuta della contabilità separata per opzione, ex art. 36, comma 3, D.P.R. n. 633/72. In tal caso è richiesto che il volume d'affari delle attività di prestazioni di non superi 400.000, e quello di tutte le attività complessivamente considerate non superi il limite di 700.000. Volume d affari Si sottolinea, come da quanto risulta sopraesposto, che le soglie entro cui è ammesso liquidare e versare l Iva trimestralmente, vanno riferite al volume d'affari conseguito nell'anno solare precedente (rigo VE40 del mod. Iva), a nulla rilevando a tal fine l'ammontare dei ricavi di competenza. VE40 Dichiarazione Iva Volume d affari In sostanza, la verifica del rispetto dei limiti, pari a 400.000 e 700.000, va effettuata con riferimento: al volume d affari, conseguito l anno precedente, per determinare se è possibile effettuare le liquidazioni Iva trimestrali; ai ricavi, conseguiti l anno precedente, per verificare se è possibile tenere la contabilità semplificata. Vediamo il comportamento da tenere con una serie di esempi. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi 380.000 Volume d affari 340.000 Nel 2014 l impresa può tenere la contabilità semplificata e può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. 4

La Alfa snc esercita un attività di e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi 430.000 Volume d affari 380.000 Nel 2014 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi 395.000 Volume d affari 405.000 Nel 2014 l impresa può tenere la contabilità semplificata, mentre è obbligata ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc esercita un attività di e nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi 430.000 Volume d affari 430.000 Nel 2014 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi 690.000 Volume d affari 705.000 Nel 2014 l impresa può tenere la contabilità semplificata, mentre è obbligata ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi 720.000 Volume d affari 720.000 Nel 2014 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria e ad effettuare le liquidazioni Iva con periodicità mensile. La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi 550.000 Volume d affari 530.000 Nel 2014 l impresa può tenere la contabilità semplificata e optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. 5

La Alfa snc, esercente l attività di commercio di beni, nel 2013 presenta la seguente situazione: Ricavi 710.000 Volume d affari 680.000 Nel 2014 l impresa è obbligata a tenere la contabilità ordinaria, mentre può optare per le liquidazioni Iva con periodicità trimestrale. Comunicazione della liquidazione mensile L'opzione per la liquidazione trimestrale, si desume dal comportamento concludente posto in essere dal contribuente. E', inoltre, previsto che la comunicazione dell'opzione esercitata sia effettuata, anche nel caso di inizio attività, nella prima dichiarazione Iva, o nella prima dichiarazione unificata da presentare successivamente alla scelta operata barando l apposito rigo nel quadro VO. Rigo VO2 Comunicazione opzione liquidazione Iva trimestrale L'opzione ha durata fino a revoca, con limite minimo annuale (anche la revoca deve essere comunicata barrando l apposito rigo nel quadro VO). Revoca Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva, il contribuente ha la possibilità di presentare il quadro VO in allegato alla dichiarazione dei redditi, barrando la casella quadro VO nel riquadro tipo di dichiarazione del frontespizio. 6

Scritture contabili I contribuenti che effettuano la liquidazione Iva con periodicità trimestrale devono ricordare che: le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura del 1%; nelle deleghe di versamento deve essere indicato un importo comprensivo dell'imposta e degli interessi (gli interessi non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi art. 66, c. 11 D.L. 331/1993). Le scritture contabili da effettuare saranno le seguenti: Liquidazione Iva trimestrale 31.03.n DIVERSI P C II 4 IVA P D 12 IVA C/VENDITE bis C/ACQUISTI P D 12 IVA C/ERARIO Liquidazione Iva 1 trimestre 1.000 1.000 2.000 Versamento Iva periodico 16.05.n DIVERSI P D C E C 17 P C II 4 bis IVA C/ERARIO INTERESSI PASSIVI NON BANCA C/C ORDINARIO 1.000 10 1.010 DEDUCIBILI FISCALMENTE Versamento Iva 1 trimestre, con interessi dell 1%. Riepilogo ATTIVITA VOLUME D AFFARI LIQUIDAZIONI IVA Prestazioni di Fino a UNICA ESERCIZIO DI PIU ATTIVITA Altre attività Con distinta annotazione dei corrispettivi 400.000,00 Fino a Fino a (complessivamen Trimestrali opzionali 7

te) di cui non Oltre 400.000,00 per prestazioni di Senza distinta annotazione dei corrispettivi Fino a Prestazioni di Oltre UNICA Altre attività 400.000,00 Oltre Oltre a ESERCIZIO DI PIU ATTIVITA Con distinta annotazione dei corrispettivi (complessivamen te) di cui non Oltre 400.000,00 per prestazioni di Mensili obbligatorie Senza distinta annotazione dei corrispettivi Oltre a OPZIONE LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI L opzione ha durata minima di un anno e resta valida per ciascun anno I soggetti in possesso delle successivo fino a quando permanga caratteristiche necessarie, possono la concreta applicazione della scelta optare per la liquidazione dell Iva operata, salvo revoca da effettuare con periodicità trimestrale. con le medesime modalità previste per l opzione. Può considerarsi comportamento In base alla disciplina sulle opzioni, concludente l effettuazione delle assume esclusiva rilevanza il liquidazioni e dei versamenti comportamento concreto del periodici dell Iva con cadenza contribuente. trimestrale, anziché mensile, con la maggiorazione degli interessi. L opzione o la revoca deve essere comunicata nella prima dichiarazione Iva da presentare successivamente alla scelta operata. 8

TERMINI LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI I contribuenti che nell anno solare precedente hanno realizzato un volume d affari non superiore a 400.00,00 (imprese aventi per oggetto prestazioni di ), ovvero di (imprese aventi per oggetto altre attività) possono optare per: l effettuazione delle liquidazioni periodiche e dei relativi versamenti entro il giorno 16 del 2 mese successivo a ciascuno dei tre trimestri solari; qualora l imposta non superi il limite di 25,82, il versamento dovrà essere effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo; il versamento dell imposta del 4 trimestre è da effettuare entro il 16.03 di ciascun anno, ovvero entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta data. Con R.M. 15/E/2012, è stato precisato che l innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui all art. 7, comma 1, lett. b) del D.P.R. 542/1999, nel senso che i contribuenti che non superano le nuove soglie ed optano per la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio: entro il 16 marzo dell anno successivo, maggiorando l importo dovuto della percentuale dell 1%; entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata, se presentano tale tipo di dichiarazione (in tal caso, però, oltre alla percentuale dell 1% deve essere corrisposta l ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16.03). - Riproduzione riservata - 9