Comune di Ballabio Cap. 23811 Provincia di Lecco tel. 0341/530111 fax 531057 076 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE E DEL MERCATO AGRICOLO PRESSO IL PARCO MONTE DUE MANI Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 035 del 27/06/2013. Modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 27/11/2014 (modifiche in grassetto sottolineato).
Sommario CAPO I CENTRO POLIFUNZIONALE 3 ART. 1 OGGETTO. 3 ART. 2 DESTINAZIONE D USO. 3 ART. 3 SOGGETTI FRUITORI 3 ART. 4 - RISERVA D USO DA PARTE DEL COMUNE. 3 ART. 5 TARIFFE PER L UTILIZZO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE. 3 ART. 6 RICHIESTA DI UTILIZZO. 3 ART. 7 - RESPONSABILITÀ DEL COMUNE. 4 CAPO II MERCATO AGRICOLO. 4 ART. 8 - DEFINIZIONE. 4 ART. 9 FINALITÀ. 4 ART. 10 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA. 4 ART. 11 CALENDARIO E ORARIO DI VENDITA. 5 ART. 12 CORRISPETTIVO. 6 ART. 13 GESTIONE DEL MERCATO. 6 ART. 14 GESTIONE DEI SERVIZI DEL MERCATO. 6 ART. 15 - AUTORIZZAZIONE SANITARIA. 7 ART. 16 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI SPAZI. 7 ART. 17 USO DEGLI SPAZI. 8 ART. 18 TERMINE E REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI 8 ART. 19 ORDINE INTERNO 9 ART. 20 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 9 ART. 21 EDUCAZIONE ALIMENTARE E INIZIATIVE PROMOZIONALI 10 ART. 22 CONTROVERSIE 10
Capo I Centro Polifunzionale Art. 1 Oggetto. Il presente regolamento disciplina il funzionamento e le modalità di utilizzazione del Centro Polifunzionale Comunale sito presso il Parco Monte Due Mani, in Via Provinciale, 72, individuato nella planimetria allegata al presente Regolamento; Art. 2 Destinazione d uso. Il salone del Centro è utilizzato nell ambito di attività ricreative, educative, sociali, culturali, turistiche, ecc. per lo svolgimento a titolo esemplificativo- di convegni, mostre, manifestazioni ed ogni altra attività di aggregazione compatibile con la struttura stessa. Il Centro polifunzionale è altresì utilizzato per lo svolgimento del mercato agricolo secondo le disposizioni di cui agli artt. 8 e seguenti del presente Regolamento. Il Centro polifunzionale può essere inoltre utilizzato quale punto di informazione territoriale. Art. 3 Soggetti fruitori La struttura può essere messa a disposizione di Enti, Gruppi, Associazioni, comitati, Istituzioni scolastiche, Organizzazioni sindacali, Partiti politici, ed anche a persone fisiche o giuridiche per le attività indicate al punto 2); Art. 4 - Riserva d uso da parte del Comune. Il Comune di Ballabio si riserva l uso del Centro polifunzionale in qualsiasi momento e per un numero illimitato di giorni con priorità su qualsiasi altro soggetto. Per motivi di interesse pubblico il Comune ha diritto di priorità anche rispetto a quei soggetti ai quali sia già stata rilasciata autorizzazione all uso del locale. Art. 5 Tariffe per l utilizzo del Centro polifunzionale. La concessione in uso del Centro polifunzionale è soggetta al pagamento di una tariffa, il cui importo viene stabilito con deliberazione di Giunta comunale. La tariffa è aggiornata periodicamente dalla Giunta comunale. La Giunta comunale, a sua discrezione, si riserva di concedere gratuitamente l uso del salone per lo svolgimento di attività o per occasioni particolari di tipo promozionale del territorio e/o di promozione sociale. Art. 6 Richiesta di utilizzo. Per l utilizzo del Centro polifunzionale, gli interessati presentano al Sindaco apposita richiesta scritta in carta libera, dalla quale devono risultare: l attività e le finalità per cui si richiede l uso del Centro; l orario e la durata dell attività; il Responsabile dell attività; l impegno al corretto utilizzo della struttura e l assunzione di responsabilità per ogni danno arrecato all immobile, alle attrezzature e agli arredi esistenti nonché l impegno ad effettuare la pulizia e il riordino del locale;
la dichiarazione del Responsabile di aver preso conoscenza del presente Regolamento. Art. 7 - Responsabilità del Comune. Il Comune di Ballabio non risponde di infortuni, danni, ammanchi o quant altro possa accadere ai partecipanti nel corso delle attività organizzate nella struttura comunale o da questi causati a terzi, ferma restando la responsabilità derivante dalla proprietà dell immobile concesso in uso. E facoltà del richiedente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per le attività svolte nella struttura. Capo II Mercato agricolo. Art. 8 - Definizione. E istituito sul territorio del Comune di Ballabio il mercato agricolo, ubicato presso il Centro polifunzionale, riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall esercizio dell attività agricola, anche a seguito di manipolazione e trasformazione. Il mercato potrà essere affidato in gestione a terzi, oppure gestito in economia dal Comune. Art. 9 Finalità. Il mercato di Ballabio è un servizio di interesse pubblico che persegue le seguenti finalità: promuovere iniziative di commercializzazione in cui gli imprenditori agricoli, nell esercizio dell attività di vendita diretta, possano soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all acquisto di prodotti agricoli locali; promuovere l attività di vendita da parte di imprese agricole operanti prioritariamente nell ambito territoriale provinciale e secondariamente nell ambito regionale; promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali; promuovere azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti agricoli posti in vendita; promuovere il valore della stagionalità dei prodotti locali spesso strettamente connessa alla salubrità degli alimenti; garantire l acquisto di merce fresca e di stagione; individuare la tracciabilità del prodotto e quindi la garanzia della sua provenienza; favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore; favorire l accesso alla distribuzione diretta ai consumatori anche dei prodotti biologici; ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici per i prodotti stessi, per l ambiente e per la sicurezza stradale. A tal fine gli assegnatari si impegnano a rispettare la regolarità dell erogazione del servizio, a fornire ai consumatori una adeguata informazione in merito all origine dei prodotti ed ai prezzi di vendita, secondo le norme previste dal presente regolamento. Art. 10 Soggetti ammessi alla vendita. Possono accedere al mercato, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, gli imprenditori agricoli, singoli o associati. Previa autorizzazione del Comune di Ballabio, possono
accedere al mercato anche operatori non agricoli la cui attività di vendita persegua finalità solidaristiche e di aiuto ai produttori agricoli di Paesi in via di sviluppo (commercio equo-solidale), nonché artigiani alimentari per la vendita di prodotti locali trasformati non disponibili presso i produttori agricoli partecipanti al mercato. Le imprese agricole interessate a porre in vendita i propri prodotti nel mercato devono presentare domanda scritta su apposito modulo predisposto dall Ufficio Commercio al Comune o/ soggetto gestore, rendendo note le generalità, la sede aziendale, la consistenza aziendale, i prodotti disponibili e quelli che intendono porre in vendita al mercato, compresi quelli di provenienza extra aziendale e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato agricolo, nonché ogni altra notizia ritenuta utile dal Comune o/ soggetto gestore finalizzata alla migliore gestione del mercato. Possono partecipare al mercato di Ballabio gli imprenditori agricoli di cui all art. 2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli, ai sensi dell art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, iscritti nel registro delle imprese di cui all art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni: a) ubicazione dell'azienda agricola e della sua attività nell'ambito territoriale amministrativo della Regione Lombardia; b) vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile; c) possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228; d) vendita di prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice; e) esercizio personale di vendita all'interno del mercato agricolo ovvero tramite i soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa. Art. 11 Calendario e orario di vendita. Il mercato ha carattere annuale con eventuale sospensione dello stesso nel solo mese di gennaio. Di tale sospensione dovrà essere data comunicazione al Comune. La vendita dei prodotti ha luogo di norma nella giornata di DOMENICA con il seguente orario: dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Le operazioni di allestimento e di chiusura possono essere svolte dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 19.30. La Giunta Comunale, sentiti gli operatori, può prevedere con congruo anticipo una programmazione del mercato anche in giorni e in orari diversi o in aggiunta. In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l attività del mercato potrà essere prolungata oltre l orario sopra indicato. Gli orari di funzionamento sono resi pubblici mediante la notifica agli interessati e affissione di avviso presso il Centro polifunzionale. Detti orari prevedono, anche in modo differenziato per stagioni e/o periodi di forte produzione: immissione dei prodotti, termine immissione prodotti ed inizio di vendita, divieto di abbandono dello spazio fatti salvi i giustificati motivi, termine di vendita.
Art. 12 Corrispettivo. L assegnazione al mercato da parte delle imprese agricole assegnatarie del posteggio è subordinata, nel caso di gestione in economia, al pagamento di un contributo, a titolo di rimborso spese, determinato dalla Giunta comunale. Nel caso di affidamento in concessione il soggetto gestore dovrà versare al Comune un canone annuo che sarà determinato nel provvedimento di affidamento. L eventuale soggetto gestore, al fine di agevolare la partecipazione delle imprese agricole lecchesi al mercato e contenere i costi di gestione a carico dei produttori, ha facoltà di chiedere contributi a Enti Pubblici e soggetti privati. Art. 13 Gestione del mercato. La forma di gestione del servizio potrà essere o quella dell affidamento in concessione con la stipula di una convenzione, oppure quella in economia. Il Comune o/soggetto gestore si riserva almeno uno spazio, da assegnare temporaneamente, per consentire la partecipazione turnata di piccoli produttori agricoli con disponibilità di prodotto stagionale; inoltre, al fine di diversificare la gamma dei prodotti posti in vendita, favorire la libera concorrenza tra produttori e perseguire la remuneratività dell attività di vendita che favorisca la permanenza degli operatori, può limitare le tipologie di prodotti che ogni assegnatario può porre in vendita. Qualora per uno o più tipologie di prodotto non pervenissero domande di partecipazione al mercato da parte di produttori locali, al fine di assicurare un ampia gamma di prodotti alimentari e potenziare il mercato stesso, il Comune /o soggetto gestore può assegnare gli spazi a imprenditori agricoli di altre province lombarde. L Amministrazione (o il soggetto gestore, previa autorizzazione del Comune di Ballabio), può assegnare uno spazio ad altri operatori non agricoli, la cui attività persegua finalità solidaristiche o di aiuto a produttori agricoli in Paesi in via di sviluppo. Il Comune (o il soggetto gestore, previa autorizzazione del Comune di Ballabio), può organizzare all interno dell area di vendita iniziative culturali, informative e di promozione dei prodotti dell agricoltura, coerenti con le finalità del mercato, che prevedono anche la partecipazione di imprenditori non agricoli, così come previsto all art. 3 del regolamento. Art. 14 Gestione dei servizi del mercato. Il Comune o/ il soggetto gestore provvede, direttamente o a mezzo di terzi, alle gestione dei seguenti servizi di mercato: assegnazione dei posteggi; controllo e svolgimento dell attività di vendita in conformità al presente regolamento; attività di segreteria operativa (esemplificativamente: rapporti con Enti pubblici e privati, ricerca e selezione assegnatari, ricerca prodotti, indagini presso i consumatori, rapporti con gruppi di acquisto, comunicazioni, definizione e aggiornamento calendario di vendita, programmazione iniziative, ecc.); pubblicità ordinaria; controllo della pulizia dell area da parte dei soggetti ammessi alla vendita; ogni altro servizio ausiliario del mercato ritenuto utile.
Art. 15 - Autorizzazione sanitaria. I produttori agricoli che pongono in vendita i propri prodotti all interno del mercato, ferma restando ogni responsabilità in capo ai medesimi, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni sanitarie previste dalle vigenti norme. Il servizio di vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture e attrezzature e l accertamento della commestibilità dei prodotti agricoli immessi nel mercato è espletato dai competenti organi pubblici. Art. 16 - Assegnazione e gestione degli spazi. Il Comune o/soggetto gestore assegnerà i posteggi all interno del mercato agricolo di Ballabio ai produttori richiedenti uno spazio espositivo che hanno ottenuto il maggiore punteggio secondo i seguenti criteri: a) ubicazione dell azienda agricola nel territorio del Comune di Ballabio ( punti 10) b) ubicazione dell azienda agricola nel territorio della Provincia di Lecco ( punti 5) c) ubicazione dell azienda agricola di altre province lombarde (punti 1). A parità di punteggio sarà data precedenza nell assegnazione del posteggio seguendo l ordine di presentazione delle domande. L assegnazione del posteggio viene per un periodo di anni tre o per il periodo di validità della convenzione con il soggetto gestore salvo revoca ai sensi del successivo art. 18 o, su richiesta dell interessato, per periodi determinati. Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato agricolo sottoscrivendo un impegno a parteciparvi con continuità, senza interruzioni, salvo presentazione di richiesta di assenza debitamente motivata. Al fine di favorire il commercio all interno del mercato agricolo il Comune o/soggetto gestore può decidere che la graduatoria sia effettuata secondo la categoria merceologica dei prodotti stabilendo un tetto massimo di operatori per ciascuna categoria. Il Comune o/ soggetto gestore provvederà a integrare la graduatoria con le nuove domande che nel frattempo possono essere presentate. I posteggi sono assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità. Il loro numero è stabilito dal Comune o/ soggetto gestore. L assegnazione dello spazio a persone fisiche è strettamente personale e può essere ceduto a figli, o al coniuge o ai partecipanti all impresa familiare di cui all art. 230/bis del Codice Civile, previa comunicazione al Comune o/ soggetto gestore e sempre che i destinatari siano in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. In caso di morte dell assegnatario gli eredi legittimi, in possesso dei requisiti richiesti per l ammissione alle vendite nel mercato, hanno diritto a continuare nell assegnazione fino alla scadenza, formulando apposita richiesta al Comune o soggetto gestore. Qualora l assegnazione dello spazio sia disposta a favore di una persona giuridica è intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo che la persona giuridica medesima non richieda entro due mesi la voltura dell intestazione a favore del nuovo legale rappresentante. Tra la cessazione dell incarico del legale rappresentante al quale lo spazio è assegnato e la voltura del nuovo rappresentante non può esserci soluzione di continuità nella gestione dello spazio.
L assegnazione dello spazio disposta a favore di cooperative o di associazioni di produttori è intestata alle medesime, le quali sono tenute a comunicare al Comune o/soggetto gestore i nominativi dei legali rappresentanti e tempestivamente le variazioni che possono intervenire nel corso dell assegnazione. E vietata, al di fuori dei casi espressamente previsti al presente articolo, la cessione dello spazio da parte dell assegnatario a terzi. L assegnazione degli spazi, anche per quanto attiene ubicazione e dimensioni, spetta al Comune o/soggetto gestore, tenuto conto delle esigenze dei singoli produttori e di quelle organizzative e di gestione generali. Lo spazio deve essere gestito dall assegnatario o dalla persona da questi indicata per iscritto al Comune o soggetto gestore. Art. 17 Uso degli spazi. Ogni assegnatario deve indicare in modo chiaro e leggibile nel proprio spazio: le generalità e l indirizzo della propria impresa; il prezzo di vendita dei prodotti esposti per unità di misura, mediante l uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Ogni produttore è direttamente responsabile, a tutti gli effetti di legge, dei prodotti posti in vendita. Gli spazi devono essere usati solo per il deposito dei prodotti da porre in vendita e delle attrezzature necessarie per la stessa. E vietato adibire gli spazi e tutte le altre aree di pertinenza del mercato a deposito di imballaggi vuoti o di altri materiali. Non è consentito installare negli spazi impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque genere di pubblicità che ritenga costituisca danno all immagine del mercato o a singoli produttori. Il Comune o/ soggetto gestore può diffidare l assegnatario a provvedere ad un opportuno allestimento dello spazio nel caso in cui l inadeguata presentazione dei prodotti possa recare danno di immagine al mercato. Qualora l assegnatario non vi provveda entro il termine stabilito, non inferiore a due settimane, può incorrere nei provvedimenti previsti dall art. 18 del presente regolamento. Art. 18 Termine e revoca delle assegnazioni L assegnazione degli spazi cessa: alla scadenza della concessione del posteggio; per rinuncia dell assegnatario; per fallimento dichiarato a carico dell assegnatario; per scioglimento della società assegnataria. L assegnazione degli spazi può essere revocata, previa diffida, nei seguenti casi: perdita dei requisiti prescritti per l ammissione alle vendite nel mercato;
uso dello spazio non conforme al presente regolamento e alle eventuali ulteriori disposizioni impartite dal soggetto gestore; cessione a terzi dello spazio; inattività dello spazio non giustificata per tre settimane consecutive o per dieci settimane complessive in un anno; gravi infrazioni alle leggi, al regolamento ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato; vendita di prodotti di provenienza non aziendale, anche nei limiti previsti dalle vigenti norme, senza una adeguata informazione al consumatore; accertata morosità di oltre quattro settimane al pagamento del canone stabilito. La revoca è deliberata dal Comune o/soggetto gestore, previa diffida all interessato, salvo ogni altra azione civile o penale. L eventuale gestore informa il Comune di Ballabio dei provvedimenti di revoca assunti. Art. 19 Ordine interno E vietato agli assegnatari: effettuare vendite in luoghi diversi da quelli assegnati; abbandonare, alla fine delle vendite, prodotti invenduti, imballaggi e ogni altro genere di materiale; ingombrare i luoghi di passaggio con prodotti avariati o altro materiale; attirare i consumatori con grida e schiamazzi; sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni in denaro senza il preventivo consenso del gestore; ogni atto che possa menomare o compromettere l ordine e la disciplina del mercato e delle vendite; ogni atto contrario alla sicurezza. Il Comune o/soggetto gestore, per giustificati motivi, può disporre ulteriori divieti o prescrizioni finalizzati al regolare svolgimento del mercato, da notificare tempestivamente per iscritto agli assegnatari e mediante affissione nel mercato. Al termine delle operazioni di vendita ciascun assegnatario è tenuto a rimuovere dallo spazio i rifiuti derivanti dall attività di vendita e provvedere al loro smaltimento. Art. 20 Provvedimenti disciplinari Indipendentemente dall eventuale azione penale o civile e dalle sanzioni previste da altre leggi, le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, tenuto conto delle gravità dell infrazione e della recidività del responsabile, sono punite da parte del Comune o/soggetto gestore con i seguenti provvedimenti disciplinari: diffida scritta; sospensione dell assegnazione dello stand per un periodo massimo di quattro settimane; sanzione pecuniaria graduata da un minimo di euro 25.00 fino a un massimo di euro 500.00. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni; revoca dell assegnazione del posteggio.
Art. 21 Educazione alimentare e iniziative promozionali L eventuale soggetto gestore, d intesa con il Comune di Ballabio, elabora un piano annuale di informazione e di educazione alimentare, di orientamento dei consumi, destinato agli utenti del mercato ed ai consumatori. Gli assegnatari sono tenuti a collaborare con l eventuale soggetto gestore per l attuazione del programma di cui al comma precedente. Art. 22 Controversie Le controversie insorte tra il Comune o/l eventuale soggetto gestore e assegnatari, in applicazione del presente regolamento sono demandate ad un collegio arbitrale composto da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, nominato dai primi due o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Lecco. In caso di ricorso all autorità giudiziaria la competenza è del Foro di Lecco.