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SCUDO SPECIALE INFORTUNI DELLA PERSONA Contratto di Assicurazione dei rischi Infortuni della persona Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni Generali di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto Prima della sottoscrizione del Contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

PAGINA VUOTA Il presente fascicolo è stato stampato con carta riciclata 100%.

NOTA INFORMATIVA I dati contenuti nella presente Nota Informativa sono aggiornati al 15/11/2012. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle Condizioni Generali di Assicurazione. Avvertenza: L Impresa rinvia al proprio sito internet www.ubiassicurazioni.it per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A. - Impresa assicurativa soggetta all attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V - ha sede in Milano, Via Tolmezzo 15-20132, Tel. 02.499801, Fax 02.49980498, sito internet: www.ubiassicurazioni.it, indirizzo di posta elettronica certificata: ubiassicurazioni.pec@legalmail.it ed è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13-2-1987 (G.U. del 16-3-1987 n. 62); il numero d Iscrizione all Albo delle Imprese di assicurazione è 1.00064. 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 70.108.219, dei quali Euro 32. 812.000 a titolo di capitale sociale ed Euro 37.296.219 a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%. 1 di 8

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il contratto di assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente. Avvertenza: Le parti possono disdettare il contratto di assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della scadenza. Si rinvia all art.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni L Assicurazione è prestata per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento dell attività dichiarata in polizza e di ogni altra attività senza carattere di professionalità (art. 9): Sono compresi nell Assicurazione anche: - l asfissia non di origine morbosa; - gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; - le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; - l annegamento; - l assideramento o il congelamento; - la folgorazione; - i colpi di sole o di calore; - le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini; - gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; - gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; - gli infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; - gli infortuni derivanti da attività sportive con l intesa che per: la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di rocce o ghiacciai oltre il 3 grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore; le attività sportive aventi carattere agonistico svolte in settori giovanili da persone aventi età non superiore a 18 anni; - gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, limitatamente al caso morte e invalidità permanente; - condizioni particolari (sempre operanti) dall art. 22 all art. 32 Prestazioni: - Morte da infortunio (art.14) - Morte presunta da infortunio (art. 29) - Assicurazione del coniuge in caso di commorienza (art.27) - Invalidità permanente da infortunio (art.15) - Inabilità temporanea (art. 16) 2 di 8

- Diaria da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio (art.17) - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio (art. 18) Avvertenza: La presente Garanzia è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 9,10, 11, 28, delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni. Avvertenza: La presente Garanzia prevede franchigie, scoperti e massimali. Si richiama l attenzione sul contenuto degli articoli 15, 16, 17, 24, 25, delle Norme che regolano l Assicurazione Infortuni. Esempio Soggetto di sesso maschile Somma Assicurata: Morte da Infortunio 100.000,00 Invalidità permanente da infortunio e malattia 100.000,00 Diaria da ricovero 60,00 Rimborso spese mediche 5.000,00 Percentuale di invalidità permanente accertata a seguito di Infortunio: 10% Percentuale di invalidità permanente da liquidarsi secondo schema di cui all art. 15: 7% Indennizzo calcolato sulla somma assicurata = 7.000,00 4.Dichiarazioni dell assicurato in ordine alla circostanza del rischio - Nullità Avvertenza: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione (art. 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione) 5.Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art. 1898 Codice Civile. Si rinvia all art. 5 delle Condizioni di Assicurazione. Esempio: cause di aggravamento a titolo esemplificativo: cambiamento dell attività professionale dichiarata, da impiegato a vigile del fuoco. 3 di 8

6.Premi Il premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno ed è dovuto per intero, anche se il contratto viene sciolto nel corso di tale periodo. In caso di pagamento del premio con frazionamento semestrale, è previsto un aumento del 4%. Il pagamento in rate semestrali è possibile qualora il premio annuo non sia inferiore ad 150,00. Il premio minimo annuo lordo non deve essere inferiore a 75,00 L Impresa precisa che il pagamento del Premio può avvenire con i mezzi di pagamento previsti dall Art. 47 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006: 1) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all Impresa di assicurazione oppure all Intermediario; 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario l Impresa o l Intermediario; 3) denaro contante con i limiti e le modalità previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. 231/2007. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate L adeguamento del premio e delle somme assicurate non è previsto. 8. Diritto di recesso Avvertenza: Fatto salvo le facoltà previste dalla legge, l Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. In caso di contratto pluriennale, a partire dall inizio del quinto anno della garanzia il Contraente ha facoltà di recedere, con effetto a decorrere dall inizio della successiva annualità e senza alcun onere, a condizione che il recesso venga esercitato con un preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell annualità nel corso della quale viene comunicato il recesso. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art. 2952 del Codice Civile. In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all indennizzo ai sensi dell art. 1915 Codice Civile. Si richiama l attenzione sul contenuto dell articolo 19 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di tutte le garanzie prestate dal contratto di assicurazione sono soggetti all imposta del 2, 5%. Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti dall imposte sui redditi e da altre imposte indirette. 4 di 8

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione Avvertenza: In caso di sinistro, l Assicurato deve darne avviso, con lettera raccomandata alla Direzione dell Impresa, notizia indicando il luogo, il giorno e le circostanze dell evento dannoso, il più presto possibile e comunque entro tre giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Si rinvia agli articoli 19, 21 per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo 15, 20132 Milano Fax 02 49980492 e-mail: reclami@ubiassicurazioni.it. Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: ISVAP/IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21-00187 Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo 5 di 8

chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. 14. Arbitrato In caso di controversia di natura medica sull indennizzabilità del sinistro o sulla misura dei rimborsi, l Assicurato e l Impresa si obbligano a conferire mandato di decidere se sia dovuto l indennizzo o il rimborso ed in quale misura a norma e nei limiti delle condizioni di polizza ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal segretario dell ordine dei medici del luogo ove deve riunirsi il collegio predetto. Il collegio medico risiede nel comune, sede di istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa di ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del collegio medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Tale rifiuto deve essere attestato nel verbale definitivo. 6 di 8

GLOSSARIO La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni Generali di Assicurazione. Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione; Assicurazione: la garanzia prestata con il Contratto di Assicurazione; Beneficiario: il soggetto o i soggetti ai quali l Impresa deve liquidare l indennizzo in caso di morte dell Assicurato; Convalescenza: periodo successivo al ricovero, stabilito e prescritto dal medico curante, per consentire il ritorno dell Assicurato al suo stato di salute abituale; Franchigia: Importo prestabilito a carico dell Assicurato per ciascun sinistro. Gessatura: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi immobilizzanti. Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. Indennizzo: La somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di sinistro. Infortunio: è considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, diretta ed esclusiva - entro due anni dall evento - la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. Invalidità permanente da Infortunio: la perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità all esercizio di una qualsiasi professione o mestiere, indipendentemente dalla professione o mestiere svolto dall Assicurato. Il diritto all indennità è di carattere personale e non è quindi trasferibile agli eredi. Tuttavia, se l Assicurato muore dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l Impresa paga agli eredi dell Assicurato l importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima; 7 di 8

ISVAP/IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo: Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti o broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli Polizza: Il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l entità dei danni che possono derivarne. Sinistro: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Marie Thys 8 di 8

SOMMARIO Definizioni... pag. 2 di 18 Norme che regolano il Contratto di Assicurazione in generale... pag. 3 di 18 Norme che regolano l Assicurazione Infortuni... pag. 5 di 18 Condizioni particolari (sempre operanti)... pag. 15 di 18 Condizioni aggiuntive... pag. 18 di 18 1 di 18

DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni viene convenzionalmente attribuito il significato qui precisato: ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. ASSICURAZIONE: la prestazione di garanzia da parte dell Impresa. CONTRAENTE: il soggetto che stipula l assicurazione. FRANCHIGIA: importo prestabilito per ogni sinistro da detrarre dalla somma indennizzabile a termini di polizza; numero giorni immediatamente successivi a quello dell infortunio; percentuale di invalidità permanente che l Assicurato tiene a suo carico. GESSATURA: mezzo di contenzione costituito da fasce, docce o altri apparecchi immobilizzanti. IMPRESA: UBI Assicurazioni S.p.A. INDENNIZZO: la somma dovuta dall Impresa in caso di sinistro. INFORTUNIO: è considerato infortunio l evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza, diretta ed esclusiva - entro due anni dall evento - la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. POLIZZA: il documento che prova l assicurazione. PREMIO: la somma dovuta dal Contraente all Impresa. RISCHIO: la probabilità che si verifichi l evento dannoso. SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. 2 di 18

3 di 18

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte dell'impresa ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. L'Impresa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 8 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. 4 di 18

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 9 - Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza (rischio professionale); di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (rischio extraprofessionale). Sono compresi in garanzia anche: a. l asfissia non di origine morbosa; b. gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; c. le affezioni conseguenti a morsi di animali o punture di insetti o aracnidi, escluse per queste ultime quelle di cui gli insetti siano portatori necessari; d. l annegamento; e. l assideramento o il congelamento; f. la folgorazione; g. i colpi di sole o di calore; h. le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini; i. gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; l. gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; m. gli infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; n. gli infortuni derivanti da attività sportive con l intesa che per: la pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, scalata di 5 di 18

rocce o ghiacciai oltre il 3 grado, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, rugby, football americano, hockey su ghiaccio o a rotelle, immersioni con autorespiratore; le attività sportive aventi carattere agonistico svolte in settori giovanili da persone aventi età non superiore a 18 anni; la prestazione assicurativa non opererà per i casi di inabilità temporanea, mentre l invalidità permanente verrà indennizzata, in ogni caso, con una franchigia fissa di cinque gradi a carico dell Assicurato a prescindere da eventuali altre forme di franchigia previste in polizza. Resta fermo quanto espressamente previsto al punto 11 che segue; o. gli infortuni subiti durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso, limitatamente al caso morte e invalidità permanente. Sono esclusi dall assicurazione gli infortuni causati: 1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; 2. dalla guida di aeromobili, nonché dal loro uso in qualità di pilota o membro dell equipaggio; 3. da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall uso di stupefacenti ed allucinogeni; 4. da operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; 5. dalla partecipazione dell Assicurato a reati dolosi da lui commessi o tentati; 6. da guerra e insurrezioni, salvo quanto previsto dell art. 28 Rischio Guerra; 7. da trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono altresì esclusi gli infortuni causati: 6 di 18

8. dall uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in gare, competizioni e relative prove; 9. dall uso, anche come passeggero, di mezzi di volo non considerati aeromobili dalle leggi in materia, quali ultraleggeri, deltaplani, parapendio e simili; nonché quelli causati dalla pratica: 10. di sports non regolamentati da federazioni sportive aderenti al C.O.N.I.; 11. di attività sportive costituenti per l Assicurato attività professionale, principale o secondaria, nonché di quelle per le quali l Assicurato stesso percepisca compensi pecuniari a qualsiasi titolo (premi, rimborsi spese, ecc.), ad eccezione di quanto previsto al punto n. che precede per persone di età non superiore ai 18 anni. Se al momento dell infortunio, l Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. Art. 10 - Persone non assicurabili e limiti di età Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone: affette da alcolismo, tossicodipendenza o da una delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoidi, forme maniaco-depressive. L assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. L eventuale incasso di premi scaduti successivamente da parte dell Impresa, dà diritto al Contraente di richiederne la restituzione, con la maggiorazione degli interessi legali, in qualunque momento. Art. 11 - Limiti territoriali L assicurazione vale per il mondo intero. Per gli infortuni subiti all estero l eventuale inabilità temporanea verrà riconosciuta esclusivamente per i giorni di ricovero in istituto di cura o dalle ore 24 del giorno di rimpatrio. 7 di 18

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C) Se l infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta; nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell arto stesso; nel caso in cui l invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. D) In caso di perdita anatomica o riuzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui al presente articolo sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. E) La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%; per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantifi-cazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell eventuale applicazione di presidi correttivi. F) La liquidazione dell indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con le seguenti modalità: a) sulla parte della somma assicurata fino a 155.000, non si farà luogo a indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 3% dell invalidità totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; b) sulla parte della somma eccedente 155.000 e fino a 260.000 non si farà luogo a indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 5% dell invalidità totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente; 11 di 18

c) sulla somma eccedente 260.000 non si farà luogo a indennizzo quando l invalidità permanente è di grado pari o inferiore al 10% dell invalidità totale; se invece l invalidità permanente risulta superiore a tale percentuale, l indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente. Art. 16 - Inabilità temporanea Se l infortunio ha come conseguenza una inabilità temporanea, l Impresa corrisponde la somma assicurata: a. integralmente, per ogni giorno in cui l Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni; b. al 50%, per ogni giorno in cui l Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni. L indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24 del giorno dell infortunio o dal giorno successivo a quello indicato in polizza quale franchigia e fino alle ore 24 dell ultimo giorno di inabilità. L indennizzo per inabilità temporanea è cumulabile con quello per morte o per invalidità permanente. Art. 17 - Diaria da ricovero e convalescenza a seguito di infortunio L Impresa, in caso di comprovato ricovero in ospedale o clinica a seguito di infortunio indennizzabile, corrisponde l indennità stabilita per ogni giorno di degenza e per una durata massima di 300 giorni per evento. Inoltre per il periodo successivo al ricovero verrà riconosciuta una indennità giornaliera di convalescenza pari alla metà di quanto stabilito per ogni giorno di degenza e per una durata uguale a quella del ricovero stesso. Qualora l infortunio comporti l applicazione di gessatura, anche senza ricovero, l indennità di convalescenza verrà riconosciuta per tutto il periodo di gessatura col massimo di: 25 giorni per gli arti superiori; 75 giorni per gli arti inferiori, bacino e vertebre; o, se superiore, per un periodo pari a quello della degenza. Art. 18 - Rimborso spese mediche a seguito di infortunio L Impresa assicura fino alla concorrenza del massimale stabilito, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo: il rimborso delle spese rese necessarie da infortunio indennizzabile e sostenute per: 12 di 18

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È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo. Art. 21 - Pagamento dell indennizzo Le indennità e/o i rimborsi dovuti in forza della presente polizza sono di carattere personale e non trasmissibili agli eredi dell Assicurato (salvo quanto previsto per il caso Morte). Tuttavia se l Assicurato muore per cause indipendenti dall infortunio dopo che l indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, l Impresa liquida agli eredi designati in polizza l importo liquidato o offerto. 14 di 18

CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti) Art. 22 - Diritto di surrogazione L Impresa rinuncia, a favore dell Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell infortunio. Art. 23 - Viaggi aerei L assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca durante i viaggi aerei turistici o di trasferimento effettuati, in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti, tranne che da: società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri; aeroclubs. Sono compresi gli eventuali infortuni subiti in conseguenza di forzato dirottamento del velivolo o di atti di pirateria aerea. Art. 24 - Calamità naturali L assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche. Resta convenuto però che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l Impresa, l esborso massimo di quest ultima non potrà comunque superare la somma di 2.630.000 per tutti gli indennizzi. Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione al rapporto che intercorre fra il detto limite e il totale degli indennizzi dovuti. Art. 25 - Anticipo indennizzi per invalidità permanente L Impresa, su richiesta del Contraente/Assicurato, anticipa un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile a condizione che: i postumi di invalidità permanente, secondo il parere dell Impresa, siano superiori al 30% della totale; non esistano dubbi sulla indennizzabilità del danno; il Contraente/Assicurato abbia adempiuto a quanto previsto dalle Norme che regolano l Assicurazione. L acconto non potrà comunque essere superiore a 105.000 qualunque sia l ammontare stimato del sinistro. 15 di 18

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