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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL ART. 5, COMMA 3 DEL CCNL II BIENNIO ECONOMICO DELL AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA STIPULATO IL 5 DICEMBRE 1996 E DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15 DEL CCNL, STIPULATO NELLA STESSA DATA, E VALEVOLE PER IL QUADRIENNIO 1994-97 A seguito del parere favorevole espresso in data 4 ottobre 2001 dal Comitato di Settore sul testo dell accordo relativo all interpretazione autentica dell art. 5, comma 3 del CCNL II biennio economico dell area della dirigenza medica e veterinaria stipulato il 5 dicembre 1996 e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL, stipulato nella stessa data, e valevole per il quadriennio 1994-1997 nonché della certificazione positiva della Corte dei Conti, in data 24 ottobre 2001, il giorno 31 ottobre 2001 alle ore 9,30, presso la sede dell ARAN, ha avuto luogo l incontro tra: L ARAN: su delega del Presidente, il componente del Comitato Direttivo Prof. Mario Ricciardi firmato e, per i rappresentanti sindacali: Organizzazioni sindacali Confederazioni sindacali CGIL Medici firmato CGIL firmato FED. CISL - Medici COSIME CISL firmato Federazione Medici aderente alla UIL non firmato UIL non firmato CIVEMP (SIVEMP - SIMET) FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI, FEMEPA, ANMDO) UMSPED (AAROI - AIPAC SNR) CIMO - ASMD ANAAO/ASSOMED COSMED ANPO (ammessa con riserva) Al termine della riunione, le parti suindicate hanno sottoscritto l allegato contratto nel testo che segue, ad eccezione della Federazione Medici aderente alla UIL. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL ART. 5, COMMA 3 DEL CCNL, II BIENNIO ECONOMICO, DELL AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA STIPULATO IL 5 DICEMBRE 1996 E DELLA DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 15 DEL CCNL, STIPULATO NELLA STESSA DATA, E VALEVOLE PER IL QUADRIENNIO 1994-97 PREMESSO che il giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, in relazione al ricorso dei dottori Accorinti, Carolei e Notarangelo contro l azienda ospedaliera Mater Domini di Catanzaro, nella seduta del 22 giugno 2001, ai sensi dell art. 64 del D. Lgs. 165/2001, ha ritenuto che per potere definire la controversia di cui al giudizio è necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l interpretazione autentica del combinato disposto dell art. 5, comma 3 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-97, e della dichiarazione congiunta n. 15 del CCNL 5 dicembre 1996, quadriennio normativo 1994-97, dell area della dirigenza medico veterinaria in relazione al sopravvenuto art. 1, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegato alla legge finanziaria valida per il 1997); TENUTO CONTO che alle parti negoziali è richiesto, in particolare, di stabilire quale sia il valore interpretativo della dichiarazione congiunta n. 15 allegata al CCNL del 5 dicembre 1996, I biennio economico la quale recita che Le parti convengono che qualora l art. 4, comma 3 della L 724/1994, relativo alla sospensione del 15% dell indennità di tempo pieno, venisse superato dalla legge di accompagnamento alla finanziaria 1997, i valori della predetta percentuale, calcolati sulla citata indennità abrogata con il presente contratto, saranno conformi a quelli indicati nella predetta emananda legge con riferimento alle voci retributive che essa indicherà ; CHE l interpretazione richiesta è, di conseguenza, finalizzata alla esatta determinazione della base di calcolo della penalizzazione sia per i dirigenti medici che già esercitavano l attività libero professionale extramuraria dal 1 gennaio 1996 che per coloro che hanno optato successivamente a tale data e, precisamente: - se - nel rispetto della legge 724 del 1994 - la riduzione del 15% vada calcolata sul valore della ex indennità di tempo pieno di cui al DPR 384 del 1990 e poi applicata alla componente di parte fissa della retribuzione di posizione indicata nella tabella all. 1 al CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico, come stabilito dall art. 5 del medesimo contratto; - se la riduzione sia, invece, pari al 15% della componente fissa della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 al CCNL relativo al II biennio economico 1996-1997 del 5 dicembre 1996 (e, quindi, di importo inferiore a quella stabilita dal contratto) come - secondo i ricorrenti - sarebbe previsto dall art. 1, comma 12 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; CONSIDERATO che, in buona sostanza, per procedere all interpretazione è necessario anche approfondire se la riduzione di cui all art. 1, comma 12 della legge n. 662 del 1996 sia da intendere come una nuova prescrizione svincolata dalla legge n. 724 del 1994 e dal CCNL del 5 dicembre 1996 da poco stipulato al momento della sua emanazione o viceversa se la riduzione stessa si ponga in una linea di continuità con quella prevista dal contratto o addirittura sia aggiuntiva rispetto ad esso; RITENUTO, pertanto, opportuno ricostruire gli sviluppi della vicenda contrattuale che si è basata sui seguenti elementi: 2

- la Legge 724/94 ha stabilito che al personale medico dipendente che esercitava attività libero professionale all esterno della struttura sanitaria pubblica doveva essere sospesa la corresponsione dell indennità di tempo pieno limitatamente al 15% del suo importo a decorrere dal 1 gennaio 1996; - i CCNL del 5 dicembre 1996 relativi al I e II biennio economico 1994-1995 e 1996-97, hanno provveduto alla ristrutturazione della retribuzione dei dirigenti medici, assorbendo nelle nuove voci del trattamento economico (lo stipendio tabellare, l indennità di specificità medica e la retribuzione di posizione) oltre a tutte le preesistenti indennità del DPR 384 del 1990 anche quella di tempo pieno; - la scomparsa dell indennità di tempo pieno per effetto della ristrutturazione della retribuzione operata sin dal I biennio economico. Per tale motivo il disposto della Legge 724/1994 (posto come base di risparmio per la finanziaria 1997 e, quindi inderogabile per le parti) è stato realizzato quantificando l importo indicato dal legislatore ed applicandolo in detrazione alla nuova voce del trattamento economico della retribuzione di posizione. Essendo questa composta da due voci fissa e variabile il contratto ha precisato che la riduzione doveva operare sulla parte fissa della retribuzione di posizione, in quanto rimanente delle preesistenti voci stipendiali storiche; - la dichiarazione congiunta n. 15 è nata dall incertezza determinata nelle parti negoziali dal testo del disegno di legge collegato alla finanziaria valida per il 1997 (poi divenuto art. 1, comma 12 della legge n. 662) ancora in discussione mentre era in corso la stipulazione dei CCNL del 5 dicembre 1996. Infatti la formulazione( resta ferma la riduzione del 15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l esercizio della libera professione extramuraria ) presentava i margini di ambiguità anche con riferimento alla penalizzazione effettuata dal contratto collettivo appena stipulato, non essendo chiaro se fosse confermativa di quella contrattuale, ovvero in quanto nuova - fosse riduttiva o aggiuntiva della medesima; CONSIDERATO che nonostante l art. 1 comma 12 della legge n. 662 del 1996 con la dizione resta ferma sembrasse confermare i valori della riduzione disposta dall art. 5 del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio, in quanto quest ultima gravava esattamente sulla componente fissa della retribuzione di posizione come previsto dalla legge, molte aziende hanno chiesto chiarimenti sull esatto ammontare dell indennità ponendo le domande di cui alle considerazioni svolte nel quarto punto della presente premessa; TENUTO PRESENTE che l Aran, abilitata dall art. 50 del d.lgs 29 del 1993 (ora art. 46 del d.lgs. n. 165 del 2001) a fornire i chiarimenti alle amministrazioni rappresentate per l omogenea applicazione delle norme contrattuali, trattandosi di un intervento legislativo interferente con la disposizione negoziale, ha ritenuto necessario anche un intervento interpretativo di livello ministeriale; CHE i Ministeri interessati (allora denominati del Tesoro, della Sanità) nonchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione pubblica a seguito di una apposita Conferenza dei Servizi tenutasi il 23 dicembre 1997 presente l Aran, hanno formulato il parere interpretativo - riportato nella nota prot. 2063 del 1 aprile 1998 (di cui i ricorrenti chiedono la disapplicazione) - dalla quale si ricava che: - le parole ( resta ferma la riduzione del 15% della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l esercizio della libera professione 3

extramuraria ) utilizzate dal legislatore sono da ritenersi come confermative degli importi previsti dalla riduzione effettuata dall art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico; - la disposizione di legge estende la riduzione a tutti i dirigenti sanitari ammessi all esercizio della libera professione non ricompresi nell art. 4 della legge 724 del 1994, che era riferito solo ai medici. PRECISATO che le dichiarazioni congiunte non hanno valore di norma e non sono vincolanti ma servono in numerosi casi a chiarire le motivazioni delle parti al fine di evitare comportamenti non coerenti con l andamento del dibattito svoltosi durante le trattative; CONSIDERATO che la nota del 1 aprile 1998, confermativa della clausola contrattuale, è stata ritenuta a suo tempo coerente con le pattuizioni intervenute al tavolo negoziale ivi compresa la dichiarazione congiunta non avendo determinato da parte delle organizzazioni sindacali interessate alcuna formale disdetta della clausola controversa, la cui revisione - in caso di diverso parere dei dicasteri citati - sarebbe potuta avvenire solo in contrattazione ai sensi dell art. 2 del d.lgs n. 165 del 2001; CHE, pertanto, la dichiarazione congiunta come prassi - aveva l intento di determinare i corretti conseguenti comportamenti delle parti nell ipotesi in cui l interpretazione dell art. 1, comma 12 della legge n. 662 fosse stata in contrasto con quanto pattuito in sede negoziale; CHE la riprova di quanto affermato si rinviene nell art. 47, comma 1 lettera a) del CCNL dell 8 giugno 2000 il quale, nel confermare l entità delle penalizzazioni economiche ai dirigenti sanitari che hanno mantenuto l opzione per l esercizio della libera professione extra muraria, vi ricomprende, in via definitiva la riduzione della retribuzione - parte fissa - nella misura prevista dall art. 5 del CCNL del 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996 1997. TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO le parti concordano l interpretazione autentica richiesta dal Giudice del Lavoro nel testo che segue: Art. 1 1. E confermato il disposto dell art. 5, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996, II biennio economico 1996-97, nel senso che la riduzione ivi prevista per i dirigenti medici esercitanti l attività libero professionale extramuraria è di importo equivalente al 15% della ex indennità di tempo pieno da applicarsi alla componente fissa della retribuzione di posizione di cui alla tabella allegato n. 1 al medesimo contratto; 2. La riduzione opera a partire dal 1 gennaio 1996 per coloro che a tale data già esercitavano l attività libero professionale extra muraria e per tutti gli altri dalla data dell opzione se successiva. 3. La dichiarazione congiunta n. 15 allegata al CCNL relativo al quadriennio normativo 1994-97, I biennio economico, del 5 dicembre 1996 era diretta ad evitare che la sopravvenienza della legge n. 662 del 1996 potesse comportare modifiche all importo pattuito dalla fonte negoziale, in deroga all art. 2 del dlgs. n. 29 del 1993 (ora dlgs. n. 165 4

del 2001) che affida alla contrattazione la definizione del trattamento economico dei dipendenti e dirigenti pubblici. 5