Formazione del personale

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Formazione del personale Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

DEFINIZIONI Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

Attrezzatura di lavoro: DEFINIZIONI

DEFINIZIONI Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

DEFINIZIONI Uso di una attrezzatura di lavoro:

Zona pericolosa: DEFINIZIONI qualsiasi zona all interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;

Zona pericolosa: DEFINIZIONI

Lavoratore esposto: DEFINIZIONI qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

Operatore: DEFINIZIONI il lavoratore incaricato dell uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso

Art. 70 Requisiti di sicurezza Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto.

Art. 70 Requisiti di sicurezza Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all ALLEGATO V.

Art. 70 Requisiti di sicurezza Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei Decreti Ministeriali adottati ai sensi dell articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie.

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro All atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; b) i rischi presenti nell ambiente di lavoro; c) i rischi derivanti dall impiego delle attrezzature stesse; d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell ALLEGATO VI.

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) le attrezzature di lavoro siano:

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d uso e libretto di manutenzione; 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all articolo 18, comma1, lettera z);

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro b) siano curati la tenuta e l aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

Art. 71 Obblighi del Datore di Lavoro Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell ergonomia.

Art. 72 Obblighi dei noleggiatori Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di cui all'articolo 70, comma 1, attesta, sotto la propria responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all allegato V.

Art. 73 Informazione formazione e addestramento il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili.

La metodologia ed i principi generali per prevenire o ridurre i rischi sono ampiamente sviluppati nella normativa europea. La norma UNI EN 292-1/2:1992+A1:1995 sulla «Sicurezza del macchinario» presenta la strategia per individuare le misure di prevenzione.

Sicurezza del macchinario «macchina» un insieme di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, dotati di azionatori, circuiti di comando, etc.. e connessi solidalmente per un applicazione ben determinata; si preferisce il termine «macchinario» per un insieme di macchine interconnesse e dotate di funzionamento solidale per ottenere un certo risultato;

Sicurezza del macchinario «macchina» insieme di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, dotati di azionatori, circuiti di comando, etc.. e connessi solidalmente per un applicazione ben determinata; si preferisce il termine «macchinario» per un insieme di macchine interconnesse e dotate di funzionamento solidale per ottenere un certo risultato;

definita come: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza del macchinario «affidabilità» capacità di una macchina o di un componente di svolgere la funzione richiesta senza guasti, in condizioni specificate e per un dato periodo di tempo

è intesa come: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza del macchinario «sicurezza di una macchina» capacità di svolgere la sua funzione, di essere trasportata, installata, regolata, mantenuta, smantellata ed eliminata nelle condizioni d uso, specificate nel manuale di istruzioni, senza provocare lesioni o danni alla salute

è definito come: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza del macchinario «pericolo» fonte di possibili lesioni o danni alla salute.- (da specificare la fonte: i.e. di schiacciamento,taglio, etc);

Sicurezza del macchinario «situazione pericolosa» è quella in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli;

è definito come: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Sicurezza del macchinario «rischio» combinazione di probabilità e di gravità (severità) di possibili lesioni o danni alla salute, in una situazione pericolosa; la «valutazione del rischio» consiste nella valutazione globale di tali probabilità e gravità; tutto allo scopo di scegliere le adeguate misure di sicurezza;

Sicurezza del macchinario «zona pericolosa» qualunque zona all interno e/o in prossimità di una macchina in cui una persona è esposta a rischio di lesioni o danni alla salute

Sicurezza del macchinario «persona esposta» è qualsiasi persona che si trovi internamente o in parte in una zona pericolosa;

Sicurezza del macchinario «operatore» rappresenta la/le persona/e incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina.

Sicurezza del macchinario I pericoli di natura meccanica dovuti a parti di macchine, pezzi in lavorazione, materiali solidi o fluidi proiettati, possono essere elencati e riassunti nel seguente modo:

Sicurezza del macchinario SCHIACCIAMENTO, CESOIAMENTO, TAGLIO O SEZIONAMENTO, IMPIGLIAMENTO, TRASCINAMENTO O INTRAPPOLAMENTO, URTO, PERFORAZIONE O PUNTURA,

Sicurezza del macchinario ATTRITO OD ABRASIONE, EIEZIONE DI FLUIDO AD ALTA PRESSIONE SCIVOLAMENTO, INCIAMPO, CADUTA.

Sicurezza del macchinario Figura 1 pericolo di taglio

Sicurezza del macchinario Figura 2 pericolo di trascinamento

Sicurezza del macchinario Figura 3 pericolo di cesoiamento

Sicurezza del macchinario Figura 4 pericolo di schiacciamento

Sicurezza del macchinario Figura 5 Pericoli diversi (urto, schiacciamento, scivolamento

Sicurezza del macchinario Figura 6 Pericoli diversi (lacerazione, trascinamento in rotazione

Sicurezza del macchinario Figura 6 Pericolo di abrasione