Sicilia. di Lilli Casano. Introduzione

Documenti analoghi
Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE SICILIA

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

Friuli Venezia Giulia

LE NUOVE REGOLE DEI TIROCINI IN LOMBARDIA

COMUNE DI BOLOGNA - SPORTELLO COMUNALE PER IL LAVORO TIROCINI FORMATIVI IN EMILIA ROMAGNA SINTESI DELLA LEGGE

Lazio. di Alessandra Innesti. Introduzione

TIROCINI FORMATIVI: LA REGOLAMENTAZIONE REGIONALE

LINEE GUIDA. Allegato alla Delib.G.R. n. 44/11 del

Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE EMILIA ROMAGNA

REGIONE TOSCANA. LEGGE REGIONALE 27 gennaio 2012, n. 3

Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Catania

e il reinserimento di disoccupati, anche in mobilità, nonché di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione.

LINEE GUIDA. c) gli uffici di servizio sociale per i minorenni (USSM) del Ministero della giustizia;

COMUNE DI SESTU. Affari Generali - Personale SETTORE : Licheri Sandra. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 10/04/2015. in data

Ente accreditato Regione Puglia D.G.R. n del 28/10/2005 (BURP n.138 del 09/11/2005) - D.D.180 del 12/03/2014 (BURP n.

1. Disposizioni generali

D. G. R del 3 giugno 2013

Dipartimento Scienze della Vita e dell Ambiente

Circolare N. 74 del 19 Maggio 2015

art. 1 finalità e oggetto

L.R. 18/2005, art. 63, cc. 2 e 3 B.U.R. 3/6/2010, n. 22. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 maggio 2010, n. 0103/Pres.

Regolamento in materia di tirocini di formazione e orientamento presso l Ente Parco nazionale del Vesuvio

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO (Rif.: Convenzione stipulata in data ) Codice Fiscale. Nato a il

VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;

DEFINIZIONE DEL TIROCINIO

Scheda Tirocinio. Allegato A

TIROCINI E BANDI PSR MIS

CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EXTRACURRICULARI IN REGIONE LAZIO TRA

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE. Tra. (codice fiscale: ), di seguito soggetto promotore, con sede legale in

Disposizioni in materia di formazione nell apprendistato. Art. 1 (Finalità ed ambito di applicazione)

Modello - Convenzione

Allegato A. Tra. Regione Toscana

VISTA la Legge 196/97 e successivo D.M. n. 142/98; la Circolare n. 24 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12/09/2011;

CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE DI TIROCINI POST LAUREA. Tra. il soggetto promotore

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI

Programma FIxO Scuola & Università NORMATIVA TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO REGIONE BASILICATA

ALLEGATO A2. Art. 2. Natura e durata del tirocinio formativo e di orientamento

(Rif. Convenzione n... stipulata in data / / )

Autorità Nazionale Anticorruzione

Con la presente si richiede l avvio di uno stage della durata di il/la Sig./a si dichiara che

a cura dell Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

REGIONE MOLISE DIREZIONE GENERALE AREA III

PROGETTO FORMATIVO TIROCINIO EXTRACURRICULARE

PROGETTO FORMATIVO. Riferimenti Legge Regionale n. 3/2009, art. 41 e D.G.R. n. 1324/2013

Stage. Trovare un impiego senza avere esperienze è difficile!

neo-diplomato (diploma professionale, diploma di istruzione superiore, certificazione IFTS, diploma ITS)

TIROCINIO E APPRENDISTATO

REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO DI ÉUPOLIS LOMBARDIA. (Delibera del CdA n. 6 del 19 gennaio 2015)

Competenza territoriale della richiesta (a quale territorio l Azienda chiede l avvio del percorso)

Convenzione stipulata in data.. con protocollo

COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA DIREZIONE GENERALE GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

AVVISO PUBBLICO PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI E DI INSERIMENTO/REINSERIMENTO AL LAVORO

MODULO RACCOLTA DATI PER ATTIVAZIONE TIROCINI LEGGE REGIONALE N. 17/2005 MODIFICATA DA LEGGE REGIONALE N. 7/2013 SCHEDA AZIENDA TEL: FAX:

CONVENZIONE TIROCINI DI REINSERIMENTO LAVORATIVO TRA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E DI ORIENTAMENTO

TIPOLOGIA CONTRATTUALE DESCRIZIONE PLATEA

CONVENZIONE DI TIROCINIO EXTRACURRICULARE TRA

D. G. R del 3 giugno 2013

TRA. dell Università, n. 1 Comune di Perugia, Cap , Provincia di Perugia,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER L ATTIVAZIONE DI STAGE CON SEDE OPERATIVA IN REGIONE LOMBARDIA

Allegato 1 Domanda di ammissione al contributo regionale Tirocini non curriculari GIOVANISI' (da compilarsi a cura del soggetto ospitante)

PROVINCIA BARLETTA-ANDRIA-TRANI SETTORE POLITICHE DEL LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONALE E PUBBLICA ISTRUZIONE I.T.A.

PERCORSI DI INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA LAVORATIVA PER I LAUREATI DEL TERRITORIO RAVENNATE VI a Edizione

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

COMUNE DI PISA. PROPONENTE Programmazione - Organizzazione - Sistemi informativi

TIROCINI: DISPOSIZIONI IN MATERIA

Dipartimento di LETTERE LINGUE ARTI ITALIANISTICA E CULTURE COMPARATE CONVENZIONE DI TIROCINIO

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 299 del O G G E T T O

Il nuovo apprendistato

Tirocini Extra Curriculari

PREVIDENZA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1993, N. 19

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO. (ai sensi del Regolamento aziendale deliberazione n. 543 del ) FRA

COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA DIREZIONE GENERALE GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

CONVENZIONE PER TIROCINI CURRICULARI TRA

PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE: Art. 1 Oggetto

Attivazione Tirocini Formativi in Emilia-Romagna

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L ATTIVAZIONE DI TIROCINI NON CURRICULARI IN REGIONE TOSCANA

Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO TRA

IL TIROCINIO EXTRACURRICULARE

Santo Romano Direttore dell Area Capitale Umano e Cultura

COMUNE DI CASSANO SPINOLA (timbro dell azienda/ente e firma del Rappresentante Legale)

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (ai sensi della DGR n. 825 del e del DDUO n del Regione Lombardia)

CONVENZIONE QUADRO DI TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA DIREZIONE GENERALE GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: IL QUADRO NORMATIVO. Antonietta Di Martino USR per il Piemonte

Qual è la normativa che regola i rapporti di tirocinio?

ACCORDO QUADRO PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

PROVINCIA DI TERNI CENTRO PER L'IMPIEGO DI

COMUNE DI REGGIO NELL EMILIA DIREZIONE GENERALE GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE E DELL'ORGANIZZAZIONE PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

CITTA' DI CALIMERA PROVINCIA DI LECCE

Decreto legislativo n. 276/03 artt

Proposta di Deliberazione della Giunta Regionale AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE

Il Soggetto ospitante dovrà compilare solo le aree evidenziate in giallo. (Rif. Convenzione n. stipulata in data / / )

CIRCOLARE DEL 25 OTTOBRE 2011 Ai gentili Clienti. Oggetto: APPRENDISTATO - IN VIGORE IL NUOVO TESTO UNICO

Transcript:

Sicilia di Lilli Casano Introduzione Con la deliberazione di Giunta regionale n. 269 del 23 luglio 2013 e la conseguente direttiva del Dipartimento regionale del lavoro, dell impiego, dell orientamento, dei servizi e delle attività formative del 25 luglio 2013 la Regione Sicilia ha recepito le Linee-guida di cui all accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013, al fine di consentire nel territorio regionale la realizzazione di tirocini formativi (definiti in termini di politica attiva del lavoro) con modalità più flessibili rispetto al passato. Secondo quanto affermato nella direttiva, l intervento deve ritenersi propedeutico alla definizione di una organica disciplina normativa dell istituto. La direttiva annulla e sostituisce ogni precedente disposizione, con particolare riferimento alle circolari n. 22 del 2002 e n. 21519 del 2011. Pochi mesi fa, l articolo 68 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 ora richiamato dalla direttiva era intervenuto sul numero massimo di tirocinanti che i datori di lavoro privati possono ospitare contemporaneamente, introducendo limiti solo apparentemente meno stringenti delle Linee-guida. In realtà i margini di flessibilità sono ridotti su due fronti: da un lato, la legge prevede che sia considerata come base di riferimento occupazionale per il calcolo del numero di tirocinanti la somma dei soli lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo determinato (di durata pari almeno alla durata dei tirocini da attivare); dall altro, si prevede che il calcolo sia effettuato con riferimento al datore di lavoro e non alle unità operative come invece previsto dalle

214 Lilli Casano Linee-guida annullando l apparente effetto di innalzamento delle soglie massime. Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie Il tirocinio si configura come «intervento in seno al quale è prevista un attività formativa, che non costituisce rapporto di lavoro ed è finalizzata a favorire l acquisizione di competenze mediante una concreta esperienza lavorativa». La Regione, nell ambito del quadro generale di incremento delle politiche attive del lavoro, promuove la qualificazione dei tirocini anche attraverso il miglioramento della capacità di promozione e realizzazione da parte dei soggetti pubblici e privati. Le tipologie di tirocinio attivabili sono le seguenti: a) tirocini formativi e di orientamento: sono destinati ai soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi dall attivazione e sono finalizzati a facilitare le scelte professionali e l occupabilità nel periodo di transito scuola lavoro attraverso una prima esperienza nel mondo del lavoro; b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro: sono destinati a soggetti inoccupati o disoccupati o a lavoratori in mobilità o cassa integrazione, in tal caso sulla base di specifici accordi inerenti le misure di politiche attive del lavoro collegate al beneficio degli ammortizzatori sociali; c) tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro: sono destinati a soggetti con disabilità ai sensi della legge n. 68 del 1999, a soggetti svantaggiati ai sensi della legge n. 381 del 1991, a soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale ai sensi dell articolo18 del decreto legislativo n. 286 del 1998; d) tirocini estivi di orientamento: sono destinati a giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l università o istituti scolastici superiori, sia che abbiano assolto l obbligo scolastico sia che siano ancora in obbligo di istruzione e formazione. Questa tipologia di tirocinio è attivabile www.bollettinoadapt.it

Sicilia 215 esclusivamente nel periodo estivo di sospensione dell attività scolastica ed è finalizzata ad agevolare le scelte professionali attraverso l acquisizione di esperienze e competenze spendibili nel mondo del lavoro. Durata del tirocinio Per ogni tipologia di tirocinio è prevista una durata massima (comprensiva di eventuali proroghe): non superiore a mesi 6 nel caso di tirocini formativi e di orientamento; non superiore a mesi 12 nel caso di cui tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro; non superiore a mesi 12 nel caso di tirocini di orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro, con la possibilità di prosecuzione fino a 24 mesi per le ipotesi di disabilità ex decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000; non superiore a mesi 3 nel caso di tirocini estivi di orientamento. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per malattia, infortunio e maternità che si protragga per un periodo pari o superiore ad un terzo della durata del tirocini o medesimo. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva. Soggetti promotori I tirocini possono essere promossi dai seguenti soggetti, anche mediante associazione tra di essi: a) centri per l impiego; b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003; c) soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione Siciliana;

216 Lilli Casano d) soggetti accreditati dalla Regione Siciliana ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003; e) istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici; f) istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; g) provveditorati agli studi; h) aziende sanitarie locali relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale; i) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell apposito albo regionale. Il Dipartimento regionale del lavoro, su indicazione della Giunta di Governo potrà individuare ulteriori soggetti promotori dei tirocini formativi. Ogni soggetto promotore non può attivare più di un tirocinio nei confronti dello stesso tirocinante con lo stesso o analogo progetto formativo. Soggetti ospitanti La direttiva fa riferimento a soggetti pubblici o privati. In particolare il soggetto ospitante deve: essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999; non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l attivazione del tirocinio; non avere fruito di cassa interazioni guadagni anche in deroga per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio. Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante. www.bollettinoadapt.it

Sicilia 217 Il soggetto ospitante può realizzare tirocini nei seguenti limiti numerici (stabiliti dall articolo 68 della legge regionale n. 9 del 15 maggio 2013): a) datore di lavoro con non più di 5 dipendenti, a tempo indeterminato e/o determinato, 2 tirocinanti; b) datore di lavoro con un numero di dipendenti compreso tra 6 e 20, a tempo indeterminato e/o determinato, non più di 5 tirocinanti; c) datore di lavoro con 21 o più dipendenti a tempo indeterminato e/o determinato: tirocinanti in misura non superiore al 20% dei suddetti dipendenti, con arrotondamento all unità superiore. La durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare. Modalità di attivazione L attivazione del tirocinio e la responsabilità di assicurare il suo regolare svolgimento attengono ad un soggetto terzo (rispetto al soggetto ospitante e al tirocinante), tenuto ad attuare precise regole, stabilite in una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante, pubblico o privato. Comunicazioni obbligatorie Il soggetto promotore, nei termini previsti per le comunicazioni obbligatorie di cui all articolo 9-bis, decreto-legge n. 510/1996, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, è tenuto ad inviare al centro per l impiego competente per territorio la convenzione e il progetto formativo debitamente sottoscritti dalle parti, per la necessaria approvazione, in assenza della quale il tirocinio non può essere attivato.

218 Lilli Casano Modalità di attuazione Le modalità attuative del tirocinio vengono stabilite in uno specifico progetto formativo sottoscritto dalle parti (tirocinante e datore di lavoro ospitante). Il percorso formativo deve fare riferimento al Repertorio regionale dei profili professionali e formativi allegato alla Delibera della Giunta del 25 luglio 2013. Il soggetto ospitante è tenuto a garantire che le attività del tirocinante siano coerenti con il piano formativo. Tutorship Nella convenzione viene individuato, dal soggetto promotore, un tutor che sarà responsabile dell attività didattica e amministrativa. Il soggetto ospitante provvederà alla nomina di un secondo tutor, responsabile dell attuazione del piano formativo del tirocinio. Garanzie assicurative Il soggetto promotore, anche di concerto con il soggetto ospitante, provvederà alla assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi del tirocinante, secondo le modalità stabilite dalla convenzione. Attestazione dell attività svolta e delle competenze acquisite L esperienza di tirocinio sarà annotata dal soggetto promotore sul libretto formativo del cittadino di cui all articolo 2, comma 1, lettera i, del decreto legislativo n. 276 del 2003, a fronte della partecipazione ad almeno il 70% della durata complessiva del percorso. Il centro per l impiego competente, sulla base delle valutazioni conclusive del soggetto promotore e del soggetto ospitante, procede alla certificazione delle competenze acquisite in relazione ad una delle www.bollettinoadapt.it

Sicilia 219 qualificazioni inserite nel Repertorio regionale dei profili ed alla registrazione sul libretto formativo. Indennità di partecipazione Al tirocinante è corrisposta, da parte del soggetto ospitante, una indennità per la partecipazione al tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili che può essere corrisposta solo a fronte della partecipazione ad almeno il 70% del percorso formativo (percentuale calcolata su base mensile). Nel caso di lavoratori percettori di una forma di sostegno al reddito, in quanto percettori di ammortizzatori sociali non viene corrisposta alcuna indennità. L indennità percepita è assimilata fiscalmente a reddito da lavoro dipendente ma non incide sullo stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante. Monitoraggio I centri per l impiego trasmetteranno mensilmente, attraverso modalità informatiche che saranno successivamente precisate, i dati necessari al monitoraggio al centro per l impiego provinciale di appartenenza. Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria L attività di vigilanza sul corretto utilizzo dell istituto, volta a prevenire e sanzionare ogni forma di abuso, spetta alle direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio che comunicheranno i risultati delle verifiche ai centri per l impiego. In caso di inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione o dal progetto formativo, sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante non possono attivare tirocini per i successivi 12 mesi. Nella ipotesi di accertata irregolarità, il tirocinio viene immediatamente interrotto.

220 Lilli Casano Sicilia Delibera della Giunta regionale 23 luglio 2013, n. 269 Tipologie di tirocinio a) formativi e di orientamento: soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre 12 mesi; b) inserimento o reinserimento al lavoro: inoccupati o disoccupati o in mobilità o cassa integrazione; c) orientamento e/o di inserimento o reinserimento al lavoro: soggetti con disabilità, soggetti svantaggiati, soggetti richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e umanitaria e a soggetti in percorsi di protezione sociale; d) estivi di orientamento: giovani e adolescenti regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l università o istituti scolastici superiori. Durata Durata minima: NO Durata massima: a) 6 mesi; b) 12 mesi; c) 12 (svantaggiati); 24 mesi (disabili); d) 3 mesi Soggetti promotori a) centri per l impiego; b) soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.lgs. n. 276/2003; c) soggetti accreditati alla attività di intermediazione dalla Regione siciliana; d) soggetti accreditati dalla Regione siciliana ai sensi del d.lgs. n. 276/2003; e) istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici; f) istituzioni scolastiche abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; g) provveditorati agli studi; h) aziende sanitarie locali; i) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative purché inseriti nell apposito albo regionale. I soggetti autorizzati alla intermediazione a livello nazionale (ai sensi del d.lgs. n. 276/2003) possono? SI Soggetti ospitanti Soggetti pubblici o privati: in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del www.bollettinoadapt.it

Sicilia 221 1999; che non hanno effettuato licenziamenti (esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo) o avviato procedure di CIG nei 12 precedenti l attivazione del tirocinio per attività equivalenti a quelle del tirocinio. Limiti numerici (basati su numero di dipendenti a tempo determinato e indeterminato): fino a 5 dipendenti: 2 tirocinanti; tra 6 e 20: 4 tirocinanti; oltre 21: massimo 20% dei suddetti dipendenti. Modalità di attivazione Garanzie assicurative Comunicazioni obbligatorie Modalità di attuazione Tutorship Attestazione delle competenze Indennità di partecipazione Convenzione stipulata tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante, con allegato progetto formativo Il soggetto promotore provvede alla assicurazione contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi Sì Possono essere realizzati più tirocini per lo stesso profilo professionale ma ogni singolo soggetto ospitante non può realizzare più tirocini con il medesimo tirocinante. Tutor didattico-organizzativo (soggetto promotore) + tutor del soggetto ospitante attestazione delle competenze, a fronte della partecipazione ad almeno il 70% della durata complessiva del percorso; certificazione delle competenze acquisite in relazione ad una delle qualificazioni inserite nel Repertorio regionale dei profili ed alla registrazione sul libretto formativo. 300 euro lordi mensili, a fronte della partecipazione ad almeno il 70% del percorso formativo Monitoraggio A cura dei centri per l impiego che trasmettono mensilmente al centro per l impiego provinciale competente Misure di vigilanza, controllo ispettivo e disciplina sanzionatoria In caso di inosservanza delle condizioni stabilite dalla convenzione o dal progetto formativo, sia il soggetto promotore che il soggetto ospitante non possono attivare tirocini per i successivi 12 mesi. Nella ipotesi di accertata irregolarità, il tirocinio viene immediatamente interrotto.