News per i Clienti dello studio



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News per i Clienti dello studio Ai gentili clienti Loro sedi Pos obbligatorio dal 30 giugno per imprese e lavoratori autonomi Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che dal 30 giugno 2014 è in vigore l obbligo, previsto dal Dl 179/2012, di accettare pagamenti con bancomat per artigiani, commercianti e professionisti. Le modalità attuative di tale disposizione sono state indicate all interno di un decreto del MISE datato 24.01.2014 il quale ha introdotto alcune precisazioni, con particolare riguardo ai soggetti tenuti al nuovo adempimento e l importo minimo per l accettazione dei pagamenti con carte di debito. Più precisamente, secondo quanto disposto dal citato Decreto, l obbligo riguarda solo i pagamenti superiori ad 30,00, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l acquisto di prodotti e prestazioni di servizi. Ad ogni modo, come è stato osservato da più parti, rimanevano da sciogliere talune criticità, poiché tale nuovo adempimento oltre a prevedere costi aggiuntivi non di poco conto risulta essere privo di una specifica sanzione in caso di inadempimento: la norma in esame contiene, infatti, soltanto un generico dovere (o obbligo), senza però far discendere dall eventuale violazione alcuna sanzione a carico del professionista/esercente che non ottemperi ad esso. Sull argomento è recentemente intervenuto anche il Consiglio Nazionale Forense secondo il quale l interpretazione corretta della norma è sostanzialmente quella secondo cui il professionista è tenuto ad accettare tale forma di pagamento solo nel caso in cui il cliente decidesse di pagare la prestazione professionale con carta di debito. Secondo gli avvocati, infatti, la disposizione in parola non introdurrebbe un obbligo giuridico, ma solo un onere da rispettare nel caso in cui il cliente chieda al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. L assenza di un vero e proprio obbligo giuridico (e quindi di una sanzione correlata al mancato adempimento della disposizione) ha trovato anche un avallo ministeriale, per il tramite di una risposta all interrogazione n. 5-02936 in 1

Commissione Finanze alla Camera: nella citata risposta viene affermato, infatti, che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. L obbligo del POS per commercianti e professionisti Come noto, il DL n. 201/2011 (c.d. Salva Italia ) ha introdotto il divieto di effettuare pagamenti in denaro contante tra soggetti diversi di importo pari o superiore ad 1.000. Successivamente, nell ambito del DL n. 179/2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0 ), il Legislatore ha inserito una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento: quest ultima disposizione ha previsto, infatti, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, l obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Soggetti tenuti ad accettare documenti con il POS Soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti Soggetti che effettuano attività di prestazione di servizi Soggetti che prestano servizi di natura professionale In buona sostanza, per effetto di tale disposizione, commercianti e prestatori di servizi quali pubblici esercizi, saloni di bellezza, società di servizi e tra i professionisti (ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, geometri ecc), avrebbero dovuto, entro la predetta data 01.01.2014, organizzare il servizio di pagamento tramite carte di debito. Le tipologie di apparecchi installabili e presenti sul mercato, da richiedere presso gli Istituti di Credito, si differenziano in: Tradizionali, Cordless e Gsm. Tipologie di POS Tradizionale Cordless Il terminale può essere costituito da una o due unità: in questo caso l'apparecchio si compone di una unità primaria, riservata all'esercente, e di una secondaria, denominata PIN-PAD, riservata all'acquirente per la digitazione del codice segreto (PIN). L'apparecchio legge la carta, autorizza la transazione e stampa lo scontrino per il titolare della carta e per l'azienda. Il POS cordless o "POS senza filo" è rivolto ad esercenti che necessitano di utilizzare il terminale in un raggio di 100/150 metri da una postazione "base" collegata alla rete telefonica fissa. L'apparecchio è consigliato per esercizi dove non c'è un punto cassa al quale il cliente si avvicina per il pagamento, ma viceversa è il "punto cassa" stesso che si avvicina al cliente. 2

GSM La caratteristica essenziale di tale apparecchiatura è quella di essere collegato alla rete di telefonia mobile GSM. Questo dispositivo permette una flessibilità negli spostamenti, ed è particolarmente indicato per tutti gli usi in cui la mobilità sul territorio è l'essenza stessa dell'attività commerciale. IL DECRETO ATTUATIVO DEL 24.01.2014 Le modalità attuative di tale disposizione sono state indicate all interno di un decreto del MISE datato 24.01.2014 il quale ha introdotto alcune precisazioni, con particolare riguardo ai soggetti tenuti al nuovo adempimento (esercenti e professionisti) e l importo minimo per l accettazione dei pagamenti con carte di debito (pagamenti superiori ad 30). Più precisamente, secondo quanto disposto dal citato Decreto - le cui disposizioni attuative sarebbero dovute entrare in vigore lo scorso 28.3.2014 (60 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.) - l obbligo riguarda solo i pagamenti superiori ad 30, effettuati nei confronti dei soggetti di cui sopra, per l acquisto di prodotti e prestazioni di servizi. Peraltro, come espressamente disposto da citato DM 24.1.2014, in sede di prima applicazione, e fino al 30 giugno 2014, l obbligo avrebbe riguardato soltanto i soggetti con un fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento (2013) superiore ad 200.000. In breve, il predetto decreto del MISE introduceva due termini di scadenza per adeguarsi a tale disposizione: la data del 28.03.2014 per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad 200.000 e la data del 30.06.2014 per gli operatori economici con un volume d affari inferiore al predetto limite di fatturato. Termine di scadenza Soggetti interessati 28.03.2014 Soggetti con un fatturato 2013 superiore ad 200.000 Operatori economici con un volume d affari inferiore al 30.06.2014 predetto limite di fatturato. Lo stesso Decreto prevedeva, altresì, che, entro 90 giorni dall entrata in vigore della disciplina in commento (ovvero entro il 26.6.2014), con uno specifico Decreto, si sarebbero potute fissare nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato per l adozione del POS, ma non solo. Quest ultimo decreto avrebbe potuto estendere l obbligo in esame ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili (alla data della presente 3

la suddetta previsione è rimasta solo nella penna del legislatore). I termini di entrata in vigore del predetto decreto attuativo 28.03.2014 per i soggetti con un fatturato 2013 superiore ad 200.000 e 30.06.2014 per gli operatori economici con un fatturato inferiore al predetto limite - sono stati entrambi prorogati al 30.06.2014, per effetto di una disposizione introdotta in sede di conversione in legge del DL n.150/2013 (c.d. decreto Milleproroghe). Più precisamente, al fine di garantire un maggior lasso di tempo ai professionisti e ai commercianti per adeguarsi all obbligo in commento, il DL milleproroghe ha previsto una proroga generalizzata dei predetti termini senza, quindi, operare alcuna distinzione rispetto alle dimensioni degli operatori interessati, come precedentemente previsto dal DM attuativo. LE CRITICITA NON ANCORA RISOLTE Come è stato osservato da più parti, rimanevano da sciogliere talune criticità, poiché tale nuovo adempimento oltre a prevedere costi aggiuntivi non di poco conto risulta essere privo di una specifica sanzione in caso di inadempimento: la norma in esame contiene, infatti, soltanto un generico dovere (o obbligo), senza però far discendere dall eventuale violazione alcuna sanzione a carico del professionista/esercente che non ottemperi ad esso. Peraltro, oltre all incertezza sull applicabilità di un regime sanzionatorio ad hoc, la disposizione in commento ha suscitato, sin dal suo esordio, numerose proteste tra gli addetti ai lavori, soprattutto professionisti, per i quali l obbligo del Pos, istituito al fine di combattere l evasione fiscale, non avrebbe portato nulla di concreto in termini di minor evasione, ma soltanto un significativo aggravio di oneri per le casse dei professionisti. Per le suddette motivazioni, il Consiglio nazionale degli Architetti ha presentato ricorso al TAR adducendo che tale disposizione rappresentava una norma insensatamente vessatoria e costosa stante che il suo scopo primario, quello di contrastare elusione ed evasione, si sarebbe potuto facilmente raggiungere attraverso l utilizzo di pagamenti tracciati (bonifico o assegni) senza obbligare i professionisti ad attivare Pos costosi da installare e utilizzare. Tuttavia, il Tar del Lazio, sezione terza ter, con l'ordinanza 01932/2014 depositata in data 30.04.2014, non ha voluto sentire ragioni rigettando il suddetto ricorso perché la norma che obbliga i professionisti e le imprese a consentire i pagamenti con il bancomat (per importi al di sopra dei 30 euro) non viola alcun parametro di legittimità né evidenzia eccessi di potere tali da giustificare 4

la sua sospensione in via cautelare. Semmai, evidenzia solo un costo economico di certo non irreparabile. Sull argomento è recentemente intervenuto anche il Consiglio Nazionale Forense con la circolare del 20.5.2014 n. 10-C, fornendo la propria e condivisibile interpretazione in merito al presunto obbligo di dotarsi di POS (point of sale) che graverebbe su tutti i professionisti ivi compresi gli iscritti agli albi degli avvocati - a partire dal 30 giugno 2014. Secondo il consiglio l interpretazione corretta della norma per il consiglio forense è sostanzialmente quella secondo cui il professionista è tenuto ad accettare tale forma di pagamento solo nel caso in cui il cliente decidesse di pagare la prestazione professionale con carta di debito. Secondo gli avvocati, infatti, la disposizione in parola non introdurrebbe un obbligo giuridico, ma solo un onere da rispettare nel caso in cui il cliente chieda al professionista di potersi liberare dall'obbligazione pecuniaria a proprio carico per il tramite di carta di debito. Peraltro, in assenza di una specifico regime sanzionatorio, si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, comunque, non libera il debitore dall'obbligazione pecuniaria a favore del professioni Questa impostazione è stata fatta propria anche dalla Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro nella circ. 29.5.2014 n. 12. L assenza di un vero e proprio obbligo giuridico (e quindi di una sanzione correlata) ha trovato anche un avallo ministeriale, per il tramite di una risposta all interrogazione n. 5-02936 in Commissione Finanze alla Camera, fornita l 11.6.2014: nella citata risposta viene affermato, infatti, che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. L OBBLIGO Quando? In via generale a partire dal 30.06.2014. Chi? Soggetti che esercitano attività di vendita. Soggetti che esercitano attività di prestazione di servizi (compresi professionisti). 5

Regime Cosa? sanzionatorio? I soggetti sono obbligati ad accettare pagamenti con carte di debito per importi superiori a 30 euro. I soggetti NON sono obbligati ad accettare pagamenti SOLO con carte di debito, bensì a fornire la possibilità di pagare ANCHE attraverso tale strumento. Non previsto Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 6