Decreto Incentivi 3:Gioco illegale

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PRIMO COMMENTO ALLE NUOVE REGOLE SUL CONTINGENTAMENTO Pubblichiamo delle brevi note esplicative sul decreto di recente pubblicazione in materia di

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Circolare n. 7 del 12 Luglio 2010 Decreto Incentivi 3:Gioco illegale Premessa L art. 2, comma 2 bis della Legge n. 73 del 22 maggio 2010 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010 n. 40 (di seguito Decreto Incentivi ) ha introdotto alcune novità in materia di giochi e scommesse, settore sempre più rilevante sul piano dell'impatto finanziario e dunque oggetto costante attenzione del legislatore. Indice 1. Gioco a distanza 2. Antiriciclaggio 3. Videolottery 1. Gioco a distanza I commi 2-bis, 2-ter, 2quater, 2sexies e 4-septies del citato art. 2 del Decreto Incentivi, stabiliscono alcune novità in materia di raccolta di gioco (scommesse) a distanza attraverso l introduzione del divieto di utilizzo di sedi ulteriori e/o diverse da quelle indicate nella concessione per la raccolta delle scommesse sportive e non, rilasciata dall AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato). Si precisara che i giochi a distanza ad oggi disponibili telematicamente sono i seguenti: scommesse sportive a quota fissa; scommesse ippiche; lotterie istantanee (Gratta e vinci); ippica nazionale e internazionale; concorsi pronostici (Totocalcio, il9 e Totogol) e scommesse a totalizzatore (Big Match e Big Race); giochi di abilità; superenalotto e superstar; bingo; Win for life. La nuova disciplina introdotta dal Decreto Incentivi ribadisce quanto già fissato dall'articolo 24 della legge n. 88 del 2009 1, ovvero rimane ferma la regola generale per cui l'esercizio e la 1 Il comma 11: Al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell'ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi, tenuto conto del monopolio statale in materia di giochi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e nel rispetto degli articoli 43 e 49 del Trattato CE, oltre che delle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica 1 1

raccolta a distanza di uno o più dei giochi considerati nella citata legge è consentito esclusivamente ai soggetti ai quali l'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato attribuisce la concessione. A tal fine, fuori dei casi disciplinati dalla citata legge n. 88 del 2009, il gioco con vincita in denaro può essere raccolto solo dai soggetti titolari di valida concessione rilasciata dall'aams esclusivamente nelle sedi e con le modalità previste dalla relativa convenzione di concessione, con esclusione di qualsiasi altra sede, modalità o apparecchiatura che ne permetta la partecipazione telematica. Di fatto il Decreto Incentivi ha stabilito che la licenza prevista dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (di seguito TULPS) ove rilasciata per esercizi commerciali, nei quali si svolge l esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; ed inoltre, la medesima autorizzazione è richiesta anche per la gestione delle sale ove si installano gli apparecchi di gioco telematico di cui all articolo 110, comma 6, lettera b) del TULPS. Lo scopo della norma è quello di muovere nuove azioni finalizzate al monitoraggio e alla repressione dei fenomeni elusivi nonché quella di garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori. Pertanto anche i soggetti che intendono aprire delle sale in cui installare apparecchi telematici per la raccolta di scommesse, dovranno presentare, presso i competenti uffici, la richiesta dell autorizzazione di polizia così come prevista dal TULPS sulla base dell esistenza di un rapporto contrattuale con uno dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da intrattenimento. In pratica che la licenza per l'esercizio delle scommesse telematiche, appunto prevista dal citato articolo 88, è efficace solo se accompagnata da apposita concessione rilasciata agli stessi titolati degli esercizi commerciali nei quali si svolgono esercizio e raccolta di giochi pubblici. sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dei principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità e trasparenza, i commi da 12 a 26 del presente articolo recano disposizioni in materia di esercizio e di raccolta a distanza dei seguenti giochi: a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; b) concorsi a pronostici sportivi e ippici; c) giochi di ippica nazionale; d) giochi di abilità; e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; f) bingo; g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; h) lotterie ad estrazione istantanea e differita. Comma 12. La disciplina dei giochi di cui al comma 11 è introdotta ovvero adeguata con regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta disciplina, con provvedimenti del direttore generale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione di singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, della posta unitaria di partecipazione al gioco, anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di legittimazione alla partecipazione al gioco, nonché della relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, considerato singolarmente ovvero in rapporto ad altri, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi da corrispondere in caso di organizzazione indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche per imposte, nell'ambito della misura massima prevista per ciascun gioco ed in funzione del predetto andamento. Comma 13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la facoltà dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del presente comma da attribuire in fase di prima applicazione, è consentito: a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato attribuisce concessione per la durata di nove anni; b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe. 2 2

Tale presupposto dovrà essere asseverato documentalmente presentando, in allegato alla richiesta di rilascio dell autorizzazione di polizia, copia del relativo contratto con il concessionario di rete. 2. Antiriciclaggio Il comma 4-septies dell'articolo 2 del Decreto Incentivi ha modificato le lettere e) ed e-bis) del comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007 2. Il Decreto legislativo 231/2007 ha sancito che per le giocate superiori a 1.000,00 euro e per vincite dello stesso importo vada effettuata la registrazione dei dati personali. Pertanto, tale normativa sull antiriciclaggio prevede che vi sia l obbligo per i titolari dei negozi di gioco di verificare l identità del cliente che effettua giocate ovvero risulti vincitore di scommesse superiori ai 1000,00 Euro. I titolari dei negozi sono altresì obbligati ad archiviare ed a conservare i dati raccolti ed a segnalare all Unità di Informazione Finanziaria istituita presso Bankitalia le eventuali giocate che dovessero risultare sospette. Il citato comma 4 septies del Decreto Incentivi, ha recepito le direttive n. 2005/60/Ce e n. 2006/70/Ce, che fissano alcune novità in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario, a scopo di riciclaggio, dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il Decreto Incentivi è appunto rivolto a quei soggetti che svolgono le attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività specificatamente richieste dalle norme di settore in cui l attività viene svolta. Per quanto riguarda l attività di raccolta di scommesse le normative sull antiriciclaggio devono essere applicate da coloro che svolgono le attività, mediante l utilizzo della rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal ministero dell'economia e delle finanze - AAMS. Pertanto, le modifiche introdotte hanno posto delle limitazioni all'offerta di giochi e scommesse da parte degli operatori del settore, prevedendo gli obblighi previsti dal citato D.L. 231/2007 agli operatori che svolgono telematicamente le attività precedentemente descritte, fatta eccezione del lotto, delle lotterie a estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi pronostici, in presenza o in assenza delle autorizzazioni concesse dall'aams. La medesima normativa è inoltre rivolta anche agli operatori che offrono i medesimi giochi o scommesse con vincite in denaro, sempre con esclusione del lotto, delle lotterie a estrazione istantanea o a estrazione differita e concorsi pronostici, nel caso in cui gli stessi operino su rete fisica e che siano in possesso delle dovute concessioni rilasciate dall'aams. 2 e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 3 3

3. Videolottery - VLT Il comma 2-sexies del Decreto Incentivi ha rinviato al 16 maggio 2011 il termine, inizialmente previsto per il 15 settembre 2009, per l'avvio da parte dell'amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione della rete per la gestione telematica del gioco lecito. Alla luce della proroga menzionata viene conseguentemente rinviato al 30 novembre 2010 il termine entro il quale si deve versare la seconda rata del contributo dovuto ai concessionari ai fini dell'installazione dei videoterminali fino a un massimo del 14% del numero di nulla osta dagli stessi già posseduti. Il differimento origina dal protrarsi, per motivi tecnici, della sperimentazione dei sistemi di gioco remoto attraverso videoterminali in ambienti dedicati. Inoltre con riferimento alle tipologie di sala ed alla disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT di cui all art. 110, comma 6, lett. b), del T.U.L.P.S., è stato stabilito che gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: a. sale bingo, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi telematici, in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; b. agenzie per l esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi; c. agenzie per l esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli; d. negozi di gioco sportivo così come previsti dall'articolo 38, commi 2 e 4 del decretolegge del 4 luglio 2006 n. 223, (Decreto Bersani) aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un area separata per i giochi riservati ai minori; f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi telematici di cui all articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S... Per quanto riguarda le sale bingo di cui alla precedente lettera a), nonché, le sale deputate alla raccolta delle scommesse (lettere b, c, d), queste dovranno essere già munite delle dovute autorizzazioni previste dall art. 88 del TULPS e potranno beneficiare del rilascio della nuova autorizzazione, subordinatamente all effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza. Per quanto concerne, invece, le sale giochi di cui alla lettera e), già in possesso l autorizzazione di cui all articolo 86 del TULPS 3, esse potranno ottenere l autorizzazione di cui all articolo 88 3 Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria: a) per l attività di produzione o di importazione; b) per l attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta; c) per l installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all articolo 88 ovvero per l installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'amministrazione finanziaria, necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati. 4 4

del TULPS analogamente a quanto già detto per le sale di cui alle prime quattro lettere, subordinatamente all effettuazione dei sopralluoghi ad opera delle questure di competenza. Infine le sale di cui alla lettera f) seguiranno il normale iter per l ottenimento dell autorizzazione con i tempi necessari all asseveramento dei requisiti. ******************************* Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. Dott. Salvatore Di Carlo salvatoredicarlo@studiofiorentino.com Dott. Marco Fiorentino marcofiorentino@studiofiorentino.com Dott. Maurizio Moccaldi Ruggiero mauriziomoccaldi@studiofiorentino.com DISCLAIMER La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. 5 5