LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO

Documenti analoghi
LA NORMATIVA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO ISERNIA, 26 NOVEMBRE 2014

CORSO DI BASE SUL PCT

DOTT. SALVATORE FILOCAMO LE ESECUZIONI CIVILI DOPO IL 31 MARZO 15

ESECUZIONI E PCT. Guida operativa e indicazioni pratiche. (Avv. Nicola Fabiano)

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Ufficio studi

Le attestazioni di conformità nel processo

Attestazione occorrente. Attestazione ex art. 3 bis, co. 2, L. 53/1994

PROCESSO TELEMATICO: le notifiche degli avvocati tramite PEC

Le attestazioni di conformità nel processo telematico aggiornate al

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2014

Le novità in tema di esecuzione

PROCESSO CIVILE TELEMATICO E NOTIFICHE A MEZZO PEC

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

II CORSO PRATICO: LE NOVITA' DEL DL 83/2015 E IL DEPOSITO DI ATTI ENDOPROCEDIMENTALI PCT ISTRUZIONI PER L'USO

Il Processo Telematico dopo la legge 132/2015. Rovigo, 5 febbraio Avv. Maurizio Reale

13 APRILE 2016 LA NORMATIVA IL D.LG. 179/2012 LE SPECIFICHE TECNICHE MODELLI ERRORI E SANZIONI

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITÀ PER IL PCT

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Questioni teoriche e prassi operativa nel PCT

inserire come atto introduttivo l atto nativo PDF che è stato redatto sul computer

INDICE. Parte I PROCESSO CIVILE TELEMATICO, DOCUMENTO INFORMATICO E FASCICOLO INFORMATICO

Struttura didattica territoriale della Corte di Appello di Napoli Le notificazioni telematiche nel processo civile PARTE SECONDA

REQUISITI PER L ISCRIZIONE A RUOLO DI UN DEPOSITO TELEMATICO :

Palermo, 26 maggio 2016

LE MODIFICHE AL PROCESSO ESECUTIVO PER ESPROPRIAZIONE MOBILIARE d.l. 132/2014 conv. L. 162/14

NOTIFICHE A MEZZO PEC

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA DOPO IL PROVVEDIMENTO

TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO E CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CASSINO PROTOCOLLO SUL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

Road-map? modalità di redazione e di invio LE CRITICITA. PRIMA DELL INVIO (pre-requisiti) L INVIO (modalità di redazione)

Ordine degli Avvocati di Lucca

Inquadramento normativo delle notifiche a mezzo pec. La verifica da parte del Giudice della regolarità della notifica

Breve introduzione ai documenti informatici e alle attestazioni di conformità delle copie informatiche Ordine degli Avvocati di Mantova

REQUISITI PER L ISCRIZIONE A RUOLO DI UN DEPOSITO TELEMATICO:

Le notifiche degli avvocati tramite PEC (L. 53/94) dopo il DL 90/14 e la L. 114/14

AVVISO DI VENDITA. Le ultime novità. A cura della Commissione interprofessionale Avvocati-Commercialisti «Esecuzioni Immobili»

Editrice PCT: DEPOSITO DI ALLEGATI ECCEDENTI IL LIMITE DI 30 MEGABYTE. Schema di Giulio SPINA LA QUESTIONE

L AVVOCATO DIGITALE: QUANDO IL PROCESSO E TELEMATICO. Avv. Nicola Gargano

PROCESSO CIVILE TELEMATICO: LE ESECUZIONI CIVILI

Istruzioni per le notifiche telematiche di atti/provvedimenti informatici del PCT

ORDINE AVVOCATI DI MANTOVA

(Albert Einstein)! AVV. MARCO VITALIZI

Processo tributario telematico Circolare n. 2/2016. Direzione Giustizia Tributaria

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE PRESSO LA CORTE D APPELLO DI BOLOGNA

LE PROCEDURE ESECUTIVE

firme elettroniche (artt. 1) documento informatico (artt. 1, 20-25) Posta elettronica certificata (artt. 1 e 6,48) Pagamenti con modalità telematiche

Contributo unificato: la tabella aggiornata

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.

Il processo civile telematico L impatto sulla disciplina del processo civile

Vademecum PCT nelle procedure esecutive a cura di Nicola Gargano

PROCESSO CIVILE TELEMATICO L ABC DEL PCT

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. e difeso dall Avv. (C.F.) fax., indirizzo PEC nel cui PREMESSO

Processo Civile Telematico: una disciplina in continua evoluzione (o involuzione)?

LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA. (I edizione) Napoli, 10 maggio 2016

Processo Amministrativo Telematico (PAT)

Con formulario allegato!

Procura della Repubblica di Lecce

TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA ATTO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI. Il Signore (Creditore) CF rappresentato e difeso. dall Avv. (Cf )fax, indirizzo

art. 50 Cancellazione della causa dal ruolo Testo: in vigore dal 25/06/2008

PROCESSO CIVILE TELEMATICO

TABELLA CONTRIBUTO UNIFICATO 2013

INTRODUZIONE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO

NOTIFICHE A MEZZO PEC: GIURISPRUDENZA E PRATICA

IL PROCESSO TELEMATICO DEL LAVORO. Avv. Daniela Muradore

Le notificazioni a mezzo PEC

IL PROCESSO TRIBUTARIO

Art. 492 bis c.p.c. (Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare)

SOMMARIO CAPITOLO PRIMO: LE NOVITA DELLA RIFORMA SUL PROCESSO CIVILE

Per i Consulenti Tecnici di Ufficio

TRIBUNALE DI COSENZA

Consiglio dell'ordine Degli Avvocati di Padova - Commissione Informatica -

Novità legislative. Esecuzioni: Mobiliari Immobiliari Presso terzi Consegna -rilascio

Il Processo Telematico: procedure informatiche di difficile attuazione in un mondo ancora dominato dalla carta. Norme scoordinate e profili critici

Transcript:

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO Lentini, 24 ottobre 2014 Avv. Maurizio Reale

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO 1) Art. 15 L. 15 marzo 1997 n. 59 2) DPR 13 febbraio 2001 n. 123 3) Decreto Legislativo 07 marzo 2005 n. 82 documento informatico Regolamento uso strumenti informatici nel processo civile Codice Amministrazione Digitale 4) DM 17 luglio 2008 Regole Tecniche PCT 5) Legge 22 febbraio 2010 n. 24 6) DM 21 febbraio 2011 n. 44 Interventi urgenti funzionalità sistema giudiziario Regole Tecniche PCT

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO 7) Specifiche Tecniche 18 luglio 2011 8) DM 15 ottobre 2012 n. 209 09) Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 10) L. 17 dicembre 2012 n. 221 11) Specifiche Tecniche 16 aprile 2014 12) Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 Richiamate dall art. 34 del DM 44/11 Modifiche al DM 44/11 Comunicazioni cancelleria tramite PEC Obbligatorietà deposito telematico Sostituiscono quelle del 18 luglio 2011 Modifica obbligatorietà deposito telematico

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO 13) Decreto Legge 132/14 G.U. 12 settembre 2014 Modifica l art. 16 bis comma 2 della L. 17.12.12 n. 221, introducendo NOVITA al DEPOSITO TELEMATICO nei procedimenti di ESPROPRIAZIONE FORZATA

dopo il DL 90/14, la L. 114/14 e il DL 132/14

1) Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico 2) Momento del perfezionamento del deposito telematico 3) Deposito telematico e limite 30 MB 4) Sottoscrizione del verbale di udienza 5) Copie informatiche e poteri di autentica dell avvocato 6) Pubblicazione e comunicazione della sentenza

7) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA 8) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti 09) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS 10) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c. 11) Domicilio digitale 12) Contenuto atti di parte e indicazione PEC 13) Deposito telematico procedimenti espropriazione forzata

1) Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44 D.L. 24.06.14 n.90)

1) Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44 D.L. 24.06.14 n.90) IN TUTTI I TRIBUNALI dal 30 giugno 2014 obbligo deposito telematico per: A) RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO B) ATTI E DOCUMENTI DEI PROCEDIMENTI INDICATI DALL ART. 16-BIS COMMA 4 DL 179/2012 ISCRITTI A RUOLO DAL 30 GIUGNO 2014.

L art. 16 bis comma 4 del decreto legge del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n 228, dispone dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti "da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite"."allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati".

RIEPILOGANDO OBBLIGO NEI TRIBUNALI DEL DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI PROCESSUALI E DEI DOCUMENTI DA PARTE DEI DIFENSORI DELLE PARTI PRECEDENTEMENTE COSTITUITE NEI SEGUENTI PROCEDIMENTI ISCRITTI A RUOLO DAL 30 GIUGNO 2014: procedimenti civili volontaria giurisdizione procedimento di ingiunzione

PER I PROCESSI ESECUTIVI E LE PROCEDURE CONCORSUALI?

Per le PROCEDURE ESECUTIVE di cui al libro III c.p.c., l art. 16 bis comma 2 del DL 179/12 dispone dal 30 giugno 2014 l obbligo del deposito telematico successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.

Per le PROCEDURE CONCORSUALI, l art. 16 bis n. 3 del DL 179/12 dispone dal 30 giugno 2014, l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

1) Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44 D.L. 24.06.14 n.90) Dal 31 DICEMBRE 2014 OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO DEGLI ATTI E DOCUMENTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI GIA PENDENTI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 E INDICATI DALL ART. 16-BIS COMMA 4 DL 179/2012.

1) Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44 D.L. 24.06.14 n.90) Dal 30/06/2014 per i proc. iscritti a ruolo da tale data e dal 31/12/2014 anche per i proc. pendenti al 30/06/2014 OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO NEI TRIBUNALI del decreto ingiuntivo e degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nonché degli atti e documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

1) Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44 D.L. 24.06.14 n.90) Dal 30/06/2014 per i proc. iscritti a ruolo da tale data e dal 31/12/2014 anche per i proc. pendenti al 30/06/2014 NON OBBLIGO DI DEPOSITO TELEMATICO NEI TRIBUNALI ATTO DI CITAZIONE COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA

1) Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44 D.L. 24.06.14 n.90) Dal 30 GIUGNO 2015 OBBLIGO DEPOSITO TELEMATICO NELLE CORTI D APPELLO degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati.

1) Entrata in vigore obbligatorietà deposito telematico (art. 44 D.L. 24.06.14 n.90) Dal 30 GIUGNO 2014 FACOLTA DI DEPOSITO TELEMATICO PER GLI ATTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI GIA PENDENTI ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 2014 E INDICATI DALL ART. 16-BIS COMMA 4 DL 179/2012 E PER GLI ULTERIORI ATTI (DIVERSI DA QUELLI INDICATI DALL ART. 16-BIS COMMA 4 DL 179/12) PER I QUALI SIA STATO RILASCIATO, ALL UFFICIO GIUDIZIARIO, IL VALORE LEGALE DA PARTE DI DGSIA EX ART. 35 DM 44/11.

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 2) Momento del perfezionamento del deposito telematico (art. 51 D.L. 24.06.14 n.90)

2) Momento del perfezionamento del deposito telematico (art. 51 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 51 D.L. 24.06.14 n. 90 conferma come momento di perfezionamento del deposito degli atti telematici quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia ma adesso prevede espressamente che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna arriva entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma del codice di procedura civile.

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 Art. 155 c.p.c. (Computo dei termini) Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali. Per il computo dei termini a mesi o ad anni, si osserva il calendario comune. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono nella giornata del sabato. Resta fermo il regolare svolgimento delle udienze e di ogni altra attività giudiziaria, anche svolta da ausiliari, nella giornata del sabato, che ad ogni effetto è considerata lavorativa.

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 EFFETTUATO UN DEPOSITO TELEMATICO RICEVIAMO QUATTRO (RICEVUTE) PEC 1) ACCETTAZIONE 3) ESITI CONTROLLI AUTOMATICI 2) CONSEGNA 4) ACCETTAZIONE DEPOSITO

dopo il DL 90/14 e la L. 114/14 MASSIMA ATTENZIONE ALLA 3 E 4 RICEVUTA 3) ESITI CONTROLLI AUTOMATICI 4) ACCETTAZIONE DEPOSITO

3) ESITI CONTROLLI AUTOMATICI

3) ESITI CONTROLLI AUTOMATICI

4) ACCETTAZIONE DEPOSITO

4) ACCETTAZIONE DEPOSITO

3) Deposito telematico e limite 30 MB (art. 51 D.L. 24.06.14 n.90)

3) Deposito telematico e limite 30 MB (art. 51 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 51 D.L. cit. stabilisce che, nel caso in cui il peso dei files da depositare telematicamente ecceda il limite di capacità della busta (30 MB), si può procedere al successivo invio di ulteriori buste, che devono considerarsi tempestive se depositate (tutte) entro il termine (ore 23,59 del giorno di scadenza).

4) Sottoscrizione del verbale di udienza (art. 45 D.L. 24.06.14 n.90)

4) Sottoscrizione del verbale di udienza (art. 45 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 45 comma 1 lett. a) D.L. 90/14, modificando l art. 126 comma 2 c.p.c. e l art. 207 comma 2 c.p.c., elimina l obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (ad es., testi, C.T.U.) prevedendo che lo stesso sia firmato digitalmente dal cancelliere il quale, nel caso di altri intervenuti all udienza, dà ai medesimi lettura del processo verbale.

5) Copie informatiche e poteri di autentica (art. 52 D.L. 24.06.14 n.90)

5) Copie informatiche e poteri di autentica (art. 52 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 52 D.L. 90/14 stabilisce che «il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale» possano estrarre con modalità telematiche, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare «la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico» con totale esenzione del pagamento dei diritti di copia.

5) Copie informatiche e poteri di autentica (art. 52 D.L. 24.06.14 n.90) Le disposizioni di cui all art. 52 D.L. 24.06.14 n. 90 «non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all ordine del giudice».

6) Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 45 D.L. 24.06.14 n.90)

6) Pubblicazione e comunicazione della sentenza (art. 45 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 45 comma 1 lettera b) del D.L. cit., modificando l art. 133 comma 2 c.p.c., dispone che la comunicazione di cancelleria (inviata tramite PEC) avente ad oggetto la sentenza, non è limitata al solo dispositivo ma alla versione integrale della stessa. La comunicazione (della sentenza) non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all art. 325 c.p.c. (comma introdotto dalla legge 114/14).

7) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)

7) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: autorizzazione COA (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 46 co. 1 lett. a) D.L. 90/14, modificando l art. 1 della Legge n. 53/1994, elimina il pre-requisito dell autorizzazione del COA di appartenenza per poter effettuare notifiche in proprio a mezzo PEC. Viene anche abolito l obbligo di indicare nella relata di notifica telematica l autorizzazione del COA di appartenenza.

8) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)

8) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: pagamento diritti (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 46 co. 1 lett. d) D.L. 90/14, modificando l art. 10 della Legge n. 53/1994, elimina l obbligo di pagamento dei diritti per le notifiche telematiche in proprio tramite PEC.

09) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90)

09) Notifiche L. 53/94 tramite PEC: TAR/CDS (art. 46 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 46 del D.L. 24.06.14 n. 90 aggiunge l art. 3 bis all art. 16 quater del DL 179/12 per cui le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 (dell art. 16 quater DL 179/12) non si applicano alla giustizia amministrativa. Risulta quindi notificabile tramite PEC solo il documento informatico e non anche quelli per i quali è richiesta l attestazione di conformità dell avvocato che, in questo contesto, viene sostituita dall analoga disposizione del CAD (art. 22), non operativa per mancanza delle regole tecniche richiamate dall'art. 71 CAD.

10) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c. (art. 45 bis D.L. 24.06.14. n. 90 mod. L. 114/14)

10) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c. (art. 45 bis D.L. 24.06.14. n. 90 mod. L. 114/14) L art. 45 bis introdotto nel DL 90/14 dalla legge di conversione dell 11 agosto 2014 n. 114, ha introdotto l art. 16 septies alla L. 221/12; a seguito di tale modifica è ora previsto, che l art. 147 c.p.c. si applica anche alle notifiche in proprio ex L. 53/94 eseguite dagli avvocati tramite PEC con la conseguenza che, quando la ricevuta di consegna giunge dopo le ore 21, la notifica si considera perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo.

10) Notifiche L. 53/94 tramite PEC e art. 147 c.p.c. (art. 45 bis D.L. 24.06.14. n. 90 mod. L. 114/14) Art. 147 c.p.c. (Tempo delle notificazioni) Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21. (Articolo così modificato dalla L. 263/2005 con decorrenza dal 01/03/06)

11) Domicilio digitale (art. 52 D.L. 24.06.14 n.90)

11) Domicilio digitale (art. 52 D.L. 24.06.14 n.90) L art. 52 del D.L. 90/14 aggiunge l art. 16 sexies al D.L. 179/12 per cui, salvo quanto previsto dall art. 366 c.p.c., quando la legge prevede che le notifiche di atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell ufficio giudiziario, alla notifica in cancelleria può procedersi quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notifica presso l indirizzo PEC, risultante da INIPEC e REGINDE.

12) Contenuto atti di parte e indicazione PEC (art. 45 bis DL 90/14 mod. L. 114/14)

12) Contenuto atti di parte e indicazione PEC (art. 45 bis DL 90/14 mod. L. 114/14) L art. 45 bis introdotto nel D.L. 14/90 dalla legge di conversione dell 11 agosto 2014 n. 114, ha modificato il primo comma dell art. 125 c.p.c. e l art. 13 comma 3 bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115; a seguito di tali modifiche viene meno, da una parte, l obbligo per il difensore di indicare, nei propri atti, l indirizzo PEC comunicato al COA e, dall altra, il pagamento del contributo unificato aumentato dalla metà così come prima previsto in caso di mancata indicazione; rimane l obbligo di indicare il numero di fax.

13) Deposito telematico proc. espropriazione forzata (art. 18 DL 132/14)

Art. 18 comma 1 lettera a) DL 132/14 1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 518, sesto comma, e' sostituito dal seguente: «Compiute le operazioni, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro dieci giorni dalla consegna.. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Sino alla scadenza del termine di cui all'articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall'ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il i termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.»;

Art. 18 comma 1 lettera b) DL 132/14 b) l'articolo 543, quarto comma, e' sostituito dal seguente: «Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna.. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;

Art. 18 comma 1 lettera c) DL 132/14 c) l'articolo 557 e' sostituito dal seguente: «Art. 557 (Deposito dell'atto di pignoramento). - Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal d conservatore dei registri immobiliari. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della a nota di trascrizione entro dieci giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento.. Nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli itagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell'atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate e oltre il termine di dieci giorni dalla consegna al creditore.».

Art. 18 comma 2 DL 132/14 2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, dopo l'articolo 159 e' inserito il seguente: «Art. 159-bis (Nota( d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione). La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, puo' indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo.»

Art. 18 comma 3 DL 132/14 (entrata in vigore disposizioni Art. 18 commi 1 e 2) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

13) Deposito telematico proc. espropriazione forzata (art. 18 c. 4 DL 132/14) 4. All'articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del c.p.c. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9 bis.».

Le conseguenze dell art. 18 del DL 132/14 1) Le modifiche introdotte dall art. art. 18 DL 132/14 agli artt. 518, 543 e 547 c.p.c. si applicheranno ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell entrata entrata in vigore della legge di conversione del DL 132/14 (dicembre 2014); 2) dall entrata in vigore di tale modifiche non sarà più possibile depositare gli originali indicati dagli artt. 518, 543 e 547 c.p.c..c. con conseguente deposito di copie conformi di atti e documenti dalle medesime norme richiamati; 3) l obbligo l del deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo e degli atti e documenti dei sopra citati articoli troverà applicazione solo a decorrere dal 31 marzo 2015; 4) il potere di attestare, ex art. 18 c. 4 DL 132/14, la conformit ità delle copie agli originali indicati dagli artt. 518, 543 e 547 c.p.c. è già operativo? 5) il potere di attestare la conformità delle copie agli originali indicati dagli artt. 518, 543 e 547 c.p.c. consente anche di estrarre copia autentica (cartacea) da originale cartaceo?

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO La procura alle liti nel processo telematico

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO La procura alle liti nel processo telematico (art. 83 c.p.c.) La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.

LA NORMATIVA DEL PROCESSO TELEMATICO La procura alle liti nel processo telematico (art. 83 c.p.c.) Deve essere allegata in file specifico con atto separato Deve contenere tutti gli elementi affinchè si possa evincere per quale tipo di atto è conferita (ad esempio: ricorso per decreto ingiuntivo a favore di Caio contro Sempronio per il pagamento di Euro 20.000,00 da depositarsi presso il Tribunale di XXXXXXXXX); dopo averla stampata deve essere sottoscritta dal cliente per il conferimento del mandato e sottoscritta con firma autografa dall avvocato. La procura poi, dovrà essere trasformata in file PDF tramite scanner ed il file PDF ottenuto dovrà essere firmato tramite firma digitale. La denominazione del file non dovrà contenere caratteri speciali (lettere accentate, apostrofo oppure altri simboli quali!$ %&()? ).

Grazie per la Vostra attenzione www.consiglionazionaleforense.it www.fiif.it www.pergliavvocati.it Condizioni d uso Salvo dove diversamente indicato, quest opera è distribuita con licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia. Per ottenere la versione in formato modificabile, contattare l autore.