Oggetto: Revisione dei requisiti di accreditamento per i corsi di studio e le sedi (D.M. del 30 gennaio 2013, n. 47). IL CONSIGLIO DIRETTIVO

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Delibera n. 132 del 03/12/2013 Oggetto: Revisione dei requisiti di accreditamento per i corsi di studio e le sedi (D.M. del 30 gennaio 2013, n. 47). IL CONSIGLIO DIRETTIVO VISTO il Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla Legge del 24 novembre 2006, n. 286, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, con il quale all art. 2, commi da 138 a 142, è stata costituita l Agenzia Nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e definite le attribuzioni, le modalità e procedure di attivazione e funzionamento; VISTO il Regolamento che disciplina la struttura ed il funzionamento dell ANVUR, emanato con Decreto del Presidente della Repubblica del 1 febbraio 2010, n. 76, (pubblicato nel supplemento ordinario alla G.U. Serie Generale n. 122 del 27 maggio 2010), ai sensi dell art. 2, c. 140, del sopracitato D.L. 262/06; VISTO l art. 2, c. 2, del sopracitato dpr 76/2010 il quale prevede che l Agenzai sovraintende al sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca; VISTO l art. 3, c. 1, lettera b), del sopracitato dpr 76/2010 il quale prevede che l ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle università e degli enti di ricerca; VISTO l art. 10, c. 1, del sopracitato D.P.R. 76/2010, secondo il quale il Direttore dell Agenzia è responsabile dell organizzazione interna e della gestione delle attività amministrativo contabili dell Agenzia e, in particolare, cura l esecuzione delle deliberazioni, delle indicazioni operative e degli indirizzi strategici del Presidente e del Consiglio Direttivo; VISTA la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario e, in particolare gli artt. 1 e 5, in base ai quali l ANVUR, per quanto di sua competenza, verifica e valuta i risultati del sistema universitario secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, attraverso la definizione di specifici indicatori e l espressione dei pareri previsti, anche al fine della distribuzione delle risorse pubbliche; VISTO che uno dei compiti di maggior rilevanza dell ANVUR previsti dalla Legge 240/2010 è quello concernente l introduzione in Italia di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, di un sistema di valutazione periodica 1

dell efficienza e dell efficacia delle attività svolte nelle Università e per il potenziamento dell autovalutazione; VISTO il Decreto Legislativo del 27 gennaio 2012, n. 19, recante Valorizzazione dell efficienza dell Università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri distinti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle Università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell articolo 5, comma 1, lettera a) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 che definisce i principi attuativi del sistema di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento; TENUTO CONTO dei criteri e degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico e per la valutazione periodica predisposti dall'anvur, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.lgs 19/2012, previsti nel documento, approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 62/2012, e s.m.i. di cui alla Delibera del Consiglio Direttivo n. 105/2012, che sono stati recepiti nel D.M. 47/2013; VISTO il Decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca del 30 gennaio 2013, n. 47, Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica che definisce le procedure finalizzate all accreditamento di sedi e corsi di studio; VISTO il Decreto del Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca del 15 ottobre 2013, n. 827 relativo alle linee generali di indirizzo e agli obiettivi della programmazione del sistema universitario per il triennio 2013/2015; CONSIDERATO che è necessario - anche in linea con gli standard internazionali seguiti dalle Agenzie di valutazione - svolgere l attività di valutazione nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, trasparenza ed economicità; TENUTO CONTO di quanto segnalato nella nota del 22 novembre 2013 del Capo Dipartimento MIUR per l Università, l Alta Formazione Artistica, Coreutica e Musicale e per la Ricerca; RITENUTO, pertanto, di attuare in via eccezionale alcuni specifici interventi finalizzati ad aggiornare e migliorare i requisiti ed indicatori, già recepiti nel suddetto D.M. 47/2013, alla luce dell esperienza maturata nella fase di prima applicazione del processo di accreditamento dei corsi di studio, pur garantendo il rispetto di rigorosi parametri qualitativi; DELIBERA Condividendo le preoccupazioni espresse nella lettera del MIUR, citata nelle premesse, connesse al perdurare delle difficoltà di turnover della docenza universitaria e della conseguente incertezza nella programmazione delle politiche di reclutamento degli atenei, 2

in attesa del completamento del piano straordinario per la chiamata dei professori di II fascia, l ANVUR ritiene di accogliere, per il solo prossimo triennio 2013/2014-2015/2016, la richiesta di rivisitazione di alcuni dei requisiti di accreditamento iniziale precedentemente indicati nella versione finale del documento AVA approvato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 105/2012. Pur ribadendo che il contenuto e le tempistiche di applicazione di tali requisiti sono sempre da considerare adeguati alla necessità di migliorare la qualità dell offerta formativa, l ANVUR ritiene che la loro applicazione integrale nell attuale contesto di incertezza di risorse disponibili e nelle dinamiche del turnover, rischia di dover costringere gli atenei ad effettuare una programmazione dell offerta formativa non basata sulla qualità dell offerta stessa e sulla risposta alla domanda di formazione, ma condizionata dalla progressiva restrizione della disponibilità di docenti. Le proposte indicate nell allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, sono state quindi formulate nell ottica transitoria di superare il rischio sopra riportato e di evitare contestualmente la possibile proliferazione artificiosa di nuovi corsi di studio. In ogni caso, data la fiducia nella validità dei criteri per cui si ritiene opportuno concedere una deroga transitoria, l ANVUR continuerà a tener conto della loro presenza come motivo di valutazione premiale dei corsi di laurea e di laurea magistrale. L ANVUR ritiene, infine, necessario che, al fine di valorizzare le iniziative formative internazionali, siano al più presto stabiliti, in sinergia con gli attori istituzionali, i precisi criteri di definizione dei corsi di studio internazionali e siano rese più flessibili le modalità di conteggio dei docenti in servizio presso atenei stranieri ai fini dei requisiti di docenza. Su tale tema l ANVUR interverrà con apposita delibera. IL SEGRETARIO (dr. Roberto Torrini) IL PRESIDENTE (prof. Stefano Fantoni) 3

Allegato alla Delibera n. 132/2013 A. Il requisito DID Nell ottica di una semplificazione dei requisiti, il requisito DID viene trasformato da requisito di accreditamento iniziale ad indicatore principale di sostenibilità dei corsi di studio all interno delle procedure di accreditamento periodico. Le modalità del calcolo del fattore DID rimangono invariate. B. I requisiti di docenza B.1. Numerosità dei docenti di riferimento B.1.a. Per le Università Statali e non Statali i requisiti di docenza a regime (A.A. 2015-2016) sono di 3 docenti per anno: 9 docenti per le Lauree 6 docenti per le Lauree Magistrali 15 docenti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di cinque anni 18 docenti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di sei anni Nell ottica di un progressivo raggiungimento dei requisiti a regime, per l anno accademico 2014-2015 la numerosità minima sarà di: 6 docenti per le Lauree 4 docenti per le Lauree Magistrali 10 docenti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di cinque anni 12 docenti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di sei anni B.1.b. I requisiti di docenza per i Corsi di Studio della classi LMR-2 (Conservazione e Restauro dei Beni Culturali) e Scienze della Formazione Primaria sono indicati in numero di 2 per anno. Accanto a tali docenti di ruolo dovrà essere presente per ogni anno di corso almeno una figura di docenza (a contratto o di ruolo) di comprovata specifica professionalità, le cui competenze verranno definite con apposita successiva delibera dell ANVUR, con riferimento agli obiettivi del corso di studio ed utilizzati prevalentemente nei corsi pratici. B.2. Tipologia dei docenti di riferimento B.2.a. Per le Università Statali e non Statali, fermo restando quanto già recepito dal DM n.47/2013 per l A.A. 2014-2015, il numero minimo di professori di ruolo di I e II fascia a regime (A.A. 2015-2016) è di: 5 professori per le Lauree 4 professori per le Lauree Magistrali 8 professori per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di cinque anni 10 professori per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di sei anni 4

B.2.b. Per le Università Statali e non Statali, fermo restando quanto già recepito dal DM n.47/2013 per l A.A. 2014-2015, il numero minimo di docenti di riferimento appartenenti a SSD di base e caratterizzante a regime (A.A. 2015-2016) è di: 5 docenti per le Lauree 4 docenti per le Lauree Magistrali 10 docenti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di cinque anni 12 docenti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico di sei anni. Sia per le università statali sia per le università non statali, se a seguito delle verifiche in loco, l ANVUR riterrà che la docenza di riferimento non garantisca un livello qualitativo adeguato all attività formativa, l ANVUR potrà richiedere l incremento della docenza di riferimento fino a un massimo di 4 docenti per anno. C. Calcolo dei docenti di riferimento in caso di superamento delle numerosità massime teoriche (fattore W) Si ritiene che il calcolo debba tener conto della reale numerosità degli studenti iscritti al corso di studi adottando metodologie che permettano, da una parte, di escludere dal conteggio gli abbandoni, dall altra di tenere in considerazione gli studenti iscritti per un numero di anni accademici superiori alla durata normale del corso di studio. Da questo punto di vista, l ANVUR propone che il calcolo degli studenti avvenga dividendo il numero totale di studenti iscritti al corso di studio per la durata normale del corso stesso, utilizzando per il conteggio degli studenti un coefficiente di ponderazione pari a 1 per gli studenti iscritti al corso di studio da un numero di anni pari o inferiore alla sua durata normale più un anno (ad esempio per una laurea triennale si considerano gli studenti iscritti da un numero di anni fino a quattro) e pari a 0,5 per quelli che sono iscritti da un numero di anni superiore. D. Corsi di studio di nuova attivazione D.1. Numerosità e tipologia dei docenti di riferimento Sia per le università statali sia per le università non statali, al momento dell attivazione di un nuovo corso di studio, dovrà essere disponibile un numero di docenti di riferimento pari a: 10 docenti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico della durata di sei anni 8 docenti per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico della durata di cinque anni 5 docenti per le Lauree 4 docenti per le Lauree Magistrali Il raggiungimento dei requisiti di docenza a regime avverrà secondo la progressione definita nella seguente tabella: 5

Tabella 1 I anno II anno III anno LMCU 6 anni 10 14 18 LMCU 5 anni 8 12 15 L 5 7 9 LM 4 6 D.2. Limiti all attivazione di nuovi corsi di studio Fermo restando quanto previsto dall allegato A, lettera f) del DM 47/2013, ogni ateneo (con ISEF > 1) potrà utilizzare i criteri di cui al precedente punto D1 per attivare nuovi corsi di studio solo se tale attivazione non comporta un incremento superiore al 2% dei corsi attivati nel precedente anno accademico (arrotondando all intero superiore i valori decimali). A scopo esemplificativo vengono riportati tali valori nella tabella 2. Nel caso in cui venga superato tale limite, verranno chiesti i requisiti di docenza a regime per tutti i corsi di studio attivi presso l Ateneo richiedente. Per gli atenei con ISEF <=1 non è invece possibile un incremento dei corsi, ovvero l eventuale ampliamento può essere fatto entro il 2% ma con automatica richiesta di possesso dei requisiti a regime da subito per tutti i corsi di studio dell ateneo. Tabella 2 Corsi attivi in ateneo Corsi attivabili entro il limite del 2% 1-50 1 51-100 2 101-150 3 151-200 4 >200 5 E. Indicatore AQ 6 per la valutazione della ricerca nell ambito dell accreditamento periodico Il requisito AQ6 è un indicatore sintetico della valutazione della ricerca nell ambito del sistema di assicurazione di qualità degli atenei. Esso prevede che: a. l ateneo stabilisca, dichiari ed effettivamente persegua adeguate politiche volte a realizzare la propria visione della qualità della ricerca; b. l ateneo sappia in che misura le proprie politiche della ricerca sono effettivamente realizzate dai dipartimenti; c. l ateneo chieda ai dipartimenti di praticare il miglioramento continuo della qualità della ricerca, puntando verso risultati di sempre maggior valore. 6