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(Istituti di istruzione Superiore e Poli Tecnico Professionali) l ordinamento precedente L.144/99 art.69 (istituzione Sistema IFTS) L. 40/07 art.13 (disposizioni su istruzione Tecn. Prof. e valorizzazione autonomia) DCPM 25/1/08 (Linee guida per la riorganizzazione del sistema e la costituzione degli ITS) D.M. 436/00 (Regolamento attuazione art.69 L. 144/99) (e IFTS) Piani territoriali triennali (Regioni, ai sensi art.11dcpm)

le norme DPR 88/10 e DPR 87/10 Regolamento riordino istituti tecnici e istituti professionali D.L. 5/12 art. 52 Misure semplificazione e promozione istruzione Tecnico Professionale e degli ITS ITS D.I. 7/9/11 Norme generali concernenti i diplomi ITS, relative figure nazionali, verifica e certificazione competenze ITS D.I. 82/13 Revisione ambiti articolazione delle aree turismo D.I. 7/2/13 LINEE GUIDA ai sensi art. 52 D.L. 5/12 ACCORDO CONFERENZA UNIFICATA 5/08/14 Sistema di Monitoraggio e di Valutazione (ITS) L art. 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40, nel ripristinare gli istituti tecnici e professionali nella secondaria di II grado, ha previsto l istituzione degli Istituti Tecnici Superiori. Questo processo di trasformazione viene recepito in maniera compiuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Gennaio 2008. Tale atto normativo prevede tre tipologie di interventi: 1)offerta formativa e programmi di attività realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) 2) offerta formativa riguardante percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore(IFTS) 3) costituzione e sviluppo dei Poli tecnico-professionali. In base all art. 11 del DPCM 25/01/2008 tali interventi possono essere attivati solo se adottati nei piani territoriali triennali di esclusiva competenza delle Regioni. Per diventare operativo il nuovo sistema di formazione tecnica superiore necessitava di una serie di atti normativi applicativi che sono stati parzialmente emanati in questi anni.

Il coordinamento dell offerta quindi è favorito dalla costituzione dei Poli tecnico professionali introdotti dall art. 13. c. 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40 e successivamente sviluppati all interno delle Linee Guida in materia di semplificazione e promozione dell istruzione tecnico professionale contenute in allegato al Decreto Interministeriale del 7/02/2013. Le soluzioni implementate, territorialmente differenziate con riferimento alle strategie locali messe in atto, evidenziano una situazione ancora in progress Gli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) sono istituti di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica, la cui offerta si configura in percorsi ordinamentali. Essi costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche per promuovere i processi di innovazione. I percorsi I.T.S. si collocano nel V livello EQF e consentono l acquisizione di crediti riconosciuti dalle università in base alla legislazione vigente in materia..

La programmazione regionale definisce e sostiene l'identità degli I.T.S. attraverso i piani triennali previsti dal D.P.C.M. 25 gennaio 2008 La governance interna dei percorsi degli I.T.S. spetta alle relative Fondazioni, soggetti di diritto privato con finalità pubbliche, dotate di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa e finanziaria, che la esercitano nel rispetto della programmazione regionale e degli standard definiti a livello nazionale. Come previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, gli organi statutari essenziali della Fondazione di partecipazione sono: l Assemblea di partecipazione, il Consiglio di Indirizzo, il Comitato tecnico scientifico, il Presidente e la Giunta esecutiva, composta da un numero di membri, compreso il Presidente, non superiore a cinque. Sono membri di diritto, oltre al Presidente, il Dirigente pro-tempore dell Istituto tecnico o professionale ente di riferimento e il rappresentante dell Ente Locale, individuato tra i soci fondatori. Va, inoltre, assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante degli imprenditori, soci fondatori, secondo i criteri stabiliti dalla Fondazione.

- obiettivi a) accompagnare e sostenere l implementazione delle misure di promozione dell istruzione tecnico - professionale, con riferimento alla promozione ed al sostegno della realizzazione di reti territoriali che comprendono l insieme dei servizi di istruzione, formazione e lavoro; b) promuovere i percorsi in apprendistato come opportunità di immediato accesso al lavoro dei giovani e di crescita economica e sociale; - obiettivi c) realizzare le misure di cui alla lettera a), dando definitivo impulso all applicazione dell art. 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007 n. 40, che ha introdotto, nel sistema educativo e formativo nazionale, la costituzione, in ambito provinciale o subprovinciale, dei Poli tecnico-professionali, sulla base della programmazione dell'offerta formativa, comprensiva della formazione tecnica superiore, di competenza esclusiva delle Regioni.

La durata degli interventi formativi negli ITS è di norma pari a 4 semestri per un totale di 1.800/2.000 ore, di cui il 30% è dedicato ad esperienze di stage. Il 50% della docenza deve essere espressione del mondo del lavoro o delle professioni. Destinatari Ai percorsi ITS possono accedere i giovani e gli adulti in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria superiore.

Soggetti attuatori Gli ITS si configurano secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione (cfr. schema di statuto contenuto nell allegato al DPCM 25 gennaio 2008). La normativa nazionale prevede che i soggetti fondatori degli ITS siano: - un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, che in relazione all articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all ordine tecnico o professionale, (con sede nella provincia della fondazione); - una struttura formativa accreditata dalla Regione per l alta formazione (con sede nella provincia della fondazione); - una impresa del settore produttivo cui si riferisce l istituto tecnico superiore; - dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica; - un Ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana). Tra gli enti fondatori, gli istituti tecnici e gli istituti professionali ne costituiscono i soggetti di riferimento. Linee Guida Gli Indirizzi per l Istruzione tecnica Superiore contenuti nelle Linee guida e negli allegati riguardano: a) la fisionomia degli ITS; b) le misure per la semplificazione degli organi e governance interna delle Fondazioni; c) gli Indirizzi per la programmazione multiregionale; d) Gli standard di riferimento; e) Le modalità di organizzazione delle commissioni di esame per la verifica finale; f) Gli indicatori per il monitoraggio e la valutazione; g) I criteri e requisiti minimi di accesso iniziale al Fondo di cui all art. 1 comma 875 della legge n. 296/2006. h) Gli indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento della autorizzazione al riconoscimento del titolo di accesso del finanziamento del fondo.

FILIERA FORMATIVA Filiera formativa - e' intesa come insieme dei percorsi per il conseguimento di: - diplomi di istruzione tecnica e di istruzione professionale, a conclusione dei percorsi scolastici, di durata quinquennale, degli istituti tecnici e degli istituti professionali; - qualifiche professionali, di durata triennale, e diplomi professionali, di durata quadriennale, a conclusione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale (di seguito denominato IeFP); - certificati di specializzazione tecnica superiore, di durata annuale, a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (IFTS); - diplomi di tecnico superiore a conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.), riferiti alle aree tecnologiche di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. Poli tecnico-professionali: sono intesi come la interconnessione funzionale tra i soggetti della filiera formativa e le imprese della filiera produttiva, che si identifica in «luoghi formativi di apprendimento in situazione», fondata su accordi di rete per la condivisione di laboratori pubblici e privati già funzionanti; configura anche sedi dedicate all'apprendimento in contesti applicativi, così da utilizzare pienamente le risorse professionali gia' esistenti anche secondo modalita' di «bottega a scuola» e «scuola impresa» (può essere utile consultazione allegato B Linee guida per possibile correlazione tra aree professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli I.T.S., indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali di IeFP)

I Poli costituiscono quindi una modalità organizzativa di condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili, anche ai fini di un più efficiente ed efficace ricorso agli spazi di flessibilità organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative, con il pieno utilizzo degli strumenti previsti dagli ordinamenti in vigore. I Poli possono essere costituiti progressivamente, sulla base delle determinazioni delle Regioni, anche in ambito interprovinciale, con riferimento alle caratteristiche del sistema produttivo del territorio, da aggregazioni tra soggetti pubblici e privati formalizzate attraverso accordi di rete, redatti nel rispetto di standard minimi di cui all allegato C). La costituzione dei Poli può essere promossa anche dalle Fondazioni I.T.S. nell ambito delle misure di cui all articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008. La Regione predispone appositi confronti interistituzionali che includono tutti i soggetti interessati alla programmazione dei Poli tecnico-professionali. Ne consegue che la scelta concertata e condivisa di fondo coniuga: -le scelte di carattere amministrativo e di governance, propri degli Enti locali e della Regione -gli obiettivi e le finalità educative e formative di competenza delle istituzioni scolastiche autonome e istituzioni formative -le caratteristiche e vocazionalità delle filiere produttive (imprese, organizzazioni datoriali e parti sociali), delle professioni (albi professionali) e dei centri di ricerca eventualmente presenti sul territorio (CNR, Università, centri pubblici e privati di ricerca). I confronti interistituzionali sono anche i luoghi ove si costruisce l offerta dei servizi del polo.

Il Polo Tecnico Professionale: un sistema di istruzione e di formazione coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi, capace di consentire la sua apertura verso momenti diversificati di approfondimento e di specializzazione e la sua valorizzazione come risorsa utilizzata in modo sinergico con le altre offerte culturali del territorio chiamato a tener conto delle competenze emergenti e a rispondervi sulla base di un linguaggio comune ai diversi sistemi, con riferimento alla correlazione fra il sistema educativo e le filiere produttive, al fine di garantire un legame solido nella definizione ed esplicitazione dei fabbisogni formativi in termini di competenze o profili e nelle modalità di soddisfazione degli stessi attraverso interventi mirati e puntuali.

Il polo tecnico professionale consente di: a) creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo risorse umane, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità; b) qualificare nell'apprendimento in situazione gli obiettivi specifici dei singoli percorsi; c) favorire la continuità dei percorsi formativi ed il successo formativo, contrastando il rischio di abbandono e dispersione; d) promuovere azioni trasversali alle diverse offerte formative; e) promuovere il contratto di apprendistato e qualificarne il contenuto formativo, con particolare riferimento al primo e terzo livello; f) favorire l'esperienza di formazione in alternanza; g) promuovere la formazione permanente e continua; h) creare le condizioni affinché le autonomie scolastiche e formative realizzino la flessibilità curricolare con il pieno utilizzo degli strumenti esistenti; i) attivare azioni di orientamento; j) realizzare azioni di accompagnamento dei giovani adulti per il rientro nel sistema educativo di istruzione e formazione; k) realizzare interventi di formazione congiunta di carattere scientifico, tecnico e tecnologico per i docenti e i formatori impegnati nelle diverse istituzioni educative e formative.

Il funzionamento dei poli consente di migliorare l'efficienza nell'utilizzo di risorse sia professionali sia strumentali attraverso - integrazione delle risorse professionali, logistiche e strumentali di cui dispongono gli istituti tecnici, gli istituti professionali, le strutture formative accreditate dalle regioni e gli istituti tecnici superiori; - impegno delle imprese a mettere a disposizione proprie risorse professionali e strumentali; - flessibilita' organizzativa delle istituzioni scolastiche e formative attraverso il pieno utilizzo degli strumenti di flessibilita' esistenti le risorse Le risorse sono assegnate agli ITS sulla base di: a) Criteri e requisiti minimi di accesso iniziale al Fondo. Le fondazioni ITS devono: - essere ricomprese nei Piani territoriali delle Regioni, di cui all articolo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008, che specificano anche i diplomi dei relativi percorsi attuabili; - disporre di un patrimonio che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi e l avvio di uno successivo (indice di patrimonializzazione); - disporre di risorse dedicate - strutturali, professionali, strumentali, logistiche rese disponibili dai Soci, tali da garantire una loro partecipazione attiva (indice di partecipazione attiva); - avere una rete di relazioni stabili con imprese e/o sistemi/organizzazioni di imprese in ambito interregionale e internazionale, funzionali a garantire una ricaduta dell attività formativa ulteriore rispetto al territorio di riferimento, almeno in termini di occupabilità/mobilità dei giovani e risposta ai fabbisogni delle imprese (indice di relazione)

b) Indicatori di realizzazione e di risultato per il mantenimento dell autorizzazione al riconoscimento del titolo - attrattività: selezione in ingresso (n. allievi iscritti /n. richieste di iscrizione); - successo formativo (n. iscritti/n. allievi diplomati); - occupabilità: tasso di occupazione coerente a 6 mesi e a 12 mesi dal conseguimento del titolo (n. occupati coerenti/n. iscritti); - professionalizzazione/permanenza in impresa: numero di ore formative sviluppate in contesti di impresa; - partecipazione attiva: ore docenza di personale di impresa/ore totali; ore sviluppate in laboratori di imprese o laboratori di ricerca/ore totali; ore docenza universitaria /ore totali; - reti interregionali: numero di allievi; numero di ore sviluppate in imprese nazionali/estere; numero di formatori; numero di ore provenienti da imprese, istituzioni formative di altri Regioni/Stati. n. Regione - dati 3 Abruzzo 3 Campania 7 Emilia Romagna 2 Friuli Venezia Giulia 7 Lazio 4 Liguria 7 Lombardia 3 Marche 1 Molise 3 Piemonte 3 Puglia 17 REGIONI 61 CORSI 1 Sardegna 5 Sicilia 3 Toscana 1 Umbria 6 Veneto 2 Calabria

Area Tecnologica - dati ITS Efficienza energetica 9 Mobilità sostenibile 11 Nuove tecnologie della vita 2 Nuove tecnologie per il Made in Italy: Ambito Sistema agroalimentare (N. 9) Ambito Sistema casa (N. 1) 28 Ambito Sistema meccanica (N. 11) Ambito Sistema moda (N.5) Ambito Servizi alle imprese (N. 2) Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo Tecnologie dell informazione e della comunicazione 5 6 Totale n. 61 Numero corsisti 2400 circa ITS COSTITITI in Piemonte (con DGR n. 40-522 del 04/08/2010 ) - Mobilità sostenibile - Innovazione aerospazio - ITIS "Grassi" - Torino - Tecnologie della informazione e della comunicazione - ITIS "Pininfarina" - Torino - Nuove tecnologie per il Made in Italy - Sistema moda - ITIS "Sella" - Biella con DGR_52-6104 del 12 luglio 2013 attivazione, a titolo di cofinanziamento, di n. 6 percorsi di istruzione tecnica superiore - ITS 2013/2014

- certificazione L art. 5 comma 3 del D.I. 7 settembre 2011 stabilisce che il Diploma di tecnico superiore, al fine di favorirne la circolazione in ambito nazionale e comunitario, sia corredato da un supplemento predisposto secondo il modello EUROPASS diploma supplement (rilasciato dal dirigente dell istituzione scolastica ente di riferimento delle fondazioni. V. nota MIUR 1369 del 9/10/13). L Europass Diploma supplement completa le informazioni già comprese nei diplomi e nei titoli ufficiali, agevolandone la comprensione specie da parte di datori di lavoro o enti al di fuori del paese che lo rilascia - certificazione Viene indicato il livello di qualificazione del titolo di studio in relazione al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF). Così come previsto dal Primo rapporto italiano di referenziazione delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF, recepito con il DI 13/02/2013, il diploma di tecnico superiore: - viene collocato al 5 livello dell EQF - devono essere indicate la durata effettiva del percorso, le ore di formazione d aula e le ore di stage/tirocinio - devono essere indicati i requisiti per il conseguimento del titolo sia in relazione all obbligatorietà della frequenza per almeno l 80% del percorso, sia in relazione all acquisizione delle macrocompetenze in esito, relative alle figure nazionali di riferimento e allo specifico profilo Riguardo allo Status professionale conferito dal titolo, è possibile segnalare l eventuale meccanismo di accesso alle professioni regolamentate

- commissione d esame 1) un rappresentante dell università, con funzioni di presidente della commissione d esame, designato dal Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca 2) un rappresentante della scuola, designato dal dirigente scolastico dell istituto tecnico o professionale, ente di riferimento dell I.T.S. 3) un esperto della formazione professionale designato dalla Regione 4) due esperti del mondo del lavoro designati dal comitato tecnico-scientifico dell I.T.S., di cui il primo deve aver svolto funzioni di docenza/tutoraggio nel percorso dell I.T.S e il secondo individuato tra una rosa di esperti segnalati dai presidenti dei fondi interprofessionali dell area professionale di riferimento verifiche finali 1) una prova teorico-pratica predisposta dal comitato tecnico scientifico, a cui è attribuito un punteggio massimo di 40 punti, con minimo di 24 2) una prova scritta predisposta dall Invalsi in collaborazione con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane scientifico, a cui è attribuito un punteggio massimo di 30 punti, con minimo di 18 3) una prova orale concernente la discussione di un progetto di lavoro (project work) sviluppato nel corso del tirocinio a cui è attribuito un punteggio massimo di 30 punti, con minimo di 18 La verifica finale si intende superata se lo studente consegue il punteggio minimo per ciascuna delle prove ed un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti sui cento disponibili

- criticità Il documento del CNEL del 22 maggio 2013 Il Consiglio nazionale per l'economia e il Lavoro (CNEL) è intervenuto sull'argomento con un documento di "osservazioni e proposte" dal titolo Promozione dell Istruzione e della Formazione Tecnica Superiore. Interessante l'individuazione di una serie di criticità che possono limitare l'azione degli ITS: - Diffidenza tra i partner coinvolti. Ciò porta a pretendere dalle istituzioni pubbliche quali la Scuola, di operare e/o di accollarsi costi che istituzionalmente non possono sostenere - I finanziamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche non sono garantiti nel tempo e nel prosieguo del progetto - Il nuovo canale formativo spesso viene talvolta percepito come un ripiego per chi non trova lavoro, non riesce negli studi universitari o vuole semplicemente trovare un canale per trovare occupazione - disomogeneità degli allievi in entrata Il Parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto relativo al riconoscimento dei crediti formativi tra ITS e Università Infine il Consiglio di Stato ha espresso parere positivo con numerose osservazioni sullo Schema di decreto del Ministro dell'istruzione recante regolamento per la disciplina del riconoscimento dei crediti formativi universitari, a norma dell articolo 14, commi 2 e 3, della legge 30 dicembre 2010, 240 (Parere 1591 del 29/03/2013). Il comma 3 della Legge 240/10 stabilisce che con decreto siano definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati negli Istituti Tecnici Superiori (ITS) nell ambito dei progetti attuati con le università

FINE