LA FRODE TOSSICA CHIUSURA DELLO STABILIMENTO E REVOCA DELLA AUTORIZZAZIONE
Art. 6 l. 283/1962 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'art. 5 sono puniti con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire seicentomila a lire sessanta milioni. Per la violazione delle disposizioni di cui alle lett. d) e h) dell'art. 5 si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o dell'ammenda da lire cinque milioni a lire novanta milioni. (Comma sostituito da D. L.vo 30.12.99 n. 507 art. 6) In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli artt. 163 e 175 c.p.. Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale,designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'art. 36 c.p..
La pena è diventata alternativa (arresto o ammenda) in origine era congiunta (arresto e ammenda) Il reato è oblazionabile ex art. 162 bis c.p. La disposizione cede ai reati più gravi (rapporto con gli artt. 440 ss. c.p.) (salvo che il fatto costituisca più grave reato) La ricorrenza della Frode Tossica (o Dannosa) esclude i benefici e comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza Applicabili artt. 35 e 35 bis c.p.: sospensione esercizio di una professione o di un arte e sospensione esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese
LA FRODE TOSSICA O DANNOSA Si ritiene una circostanza aggravante, ma non suscettibile di bilanciamento Presenta due profili uno soggettivo (riportabile alla nozione di frode/dolo) l altro oggettivo (coincidente con la dannosità) Corte cost. (n. 85/1997): ricorre in ogni ipotesi di reato in cui alla possibile nocività per la salute si accompagni la frode, normalmente sorretta dal dolo
La dannosità o tossicità dell alimento deve essere PROVATA IN CONCRETO, cioè deve essere giudizialmente accertata Ma se l alimento è dannoso per la salute dovrebbero ricorrere piuttosto i delitti del C.P. contro la salute pubblica La disposizione dell art. 6 l. 283/1962 è applicabile a tali delitti essendo questi contenuti in un altro corpo legislativo? La risposta è stata positiva (Corte cost. 85/1997) La Corte cost. ha anche negato che l esclusione dei benefici costituisca violazione dell art. 27 Cost.
ART. 12-bis (1) Nel pronunciare condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 5, 6 e 12, il giudice, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, può disporre la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio e la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività. Le medesime pene accessorie possono essere applicate se il fatto è commesso da persona già condannata, con sentenza irrevocabile, per reato commesso con violazione delle norme in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande. Le pene accessorie previste dal presente articolo si applicano anche quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge.
Siamo in presenza di una PENA ACCESSORIA Esiste anche la chiusura dei locali prevista dall art. 8 d.lgs. 507/1999 per il caso di assenza di requisiti igienico sanitari richiesti per il rilascio della autorizzazione sanitaria Nel caso dell art. 8 si ha, però, un provvedimento CAUTELARE adottato dalla P.A. (e non dalla A.G.)
CONDIZIONI DI APPLICABILITA della pena accessoria 1. fatto di particolare gravità E pericolo per la salute 2. condanna pregressa per reato alimentare La prima ipotesi evoca, però, i delitti codicistici ai quali questa volta esplicitamente (quando i fatti previsti dagli articoli 5, 6 e 12 costituiscono un più grave reato ai sensi di altre disposizioni di legge) la pena accessoria è applicabile
Le condizioni della ipotesi 1 (gravità/pericolo salute) vanno a sovrapporsi a quelle richieste per l applicazione della omologa sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 3, 2 co., lett. b), d.lg. 507/1999 relativa alla commissione di illeciti amministrativi alimentari Se è vero, però, che in presenza di pericolo per la salute vi è reato, e non illecito amministrativo, la sanzione dell art. 3 cit. non dovrebbe mai trovare applicazione