I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI. prof. arch. SALVATORE VISONE

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I TITOLI EDILIZI PER LE FONTI RINNOVABILI prof. arch. SALVATORE VISONE NAPOLI 20 Maggio 2016

LE RISORSE RINNOVABILI Le risorse rinnovabili, siano esse materiali o energetiche, sono risorse naturali che, per caratteristiche proprie o per effetto della coltivazione dell'uomo, si rinnovano nel tempo e possono essere considerate inesauribili, ovvero possono risultare disponibili per l'utilizzo da parte dell'uomo pressoché indefinitamente. Le risorse rinnovabili presentano numerosi vantaggi, di cui i maggiori sono senza dubbio l'assenza di emissioni inquinanti durante il loro utilizzo (fatta eccezione per le biomasse) e la loro inesauribilità. L'utilizzo di queste fonti non ne pregiudica dunque la disponibilità nel futuro e sono preziose per ottenere energia riducendo al minimo l'impatto ambientale.

LE FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Per quanto riguarda le fonti rinnovabili di tipo energetico, si considerano tali: L irraggiamento solare (per produrre energia chimica, energia termica, energia elettrica); II vento (fonte di energia meccanica ed elettrica); le biomasse (combustione, in appositi impianti per generazione termica e cogenerazione di calore ed elettricità); le maree e le correnti marine in genere; le precipitazioni utilizzabili tramite il dislivello di acque (fonte idroelettrica).

LE NORMATIVE EUROPEE ED ITALIANE La normativa europea (Direttiva 2009/28/CE) ha provveduto a fare chiarezza circa quali fonti siano effettivamente considerate rinnovabili, in modo da evitare classificazioni opinabili o poco scientifiche. La legge italiana ha recepito, attraverso il Decreto Legislativo 28 del 03/03/2011, i contenuti della Direttiva 2009/28/CE, compresa la parte relativa alle definizioni. A tutti gli effetti di legge quindi, anche in Italia le fonti di energia rinnovabile sono: l'energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

ENERGIA IDROELETTRICA Tra le più antiche fonti rinnovabili utilizzate si trova certamente l energia idroelettrica, che è una fonte di energia pulita e rinnovabile ricavata dalla forza delle acque. Il flusso d'acqua convogliato attraverso apposite condutture, può trasformare la sua forza in energia di pressione e cinetica. Questa energia, in seguito, alimenta un generatore che la converte in elettricità. È stata la prima fonte rinnovabile ad essere utilizzata su larga scala, basti pensare che la prima diga della storia fu costruita dagli antichi egizi 6.000 anni fa per convogliare le acque del Nilo e dopo fu sfruttata con i mulini ad acqua. Il suo contributo alla produzione mondiale di energia elettrica è, attualmente del 18%, in Italia del 12%. L'energia prodotta da fonte idroelettrica, che ebbe un ruolo fondamentale durante la crescita delle reti elettriche nel XIX e nel XX secolo, sta sperimentando una rinascita della ricerca nel XXI secolo

ENERGIA GEOTERMICA La geotermica è l'energia generata per mezzo di fonti geologiche che posseggono elevata temperatura. Si basa sullo sfruttamento del calore naturale della Terra. Gli impianti geotermici possono essere usati per il riscaldamento, rinfrescamento degli edifici e produzione di acqua calda. Possono essere di due tipi: a sonda verticale: le tubazioni vengono inserite verticalmente nel terreno fino a profondità di 150 m per il prelievo di calore dal sottosuolo; a sonda orizzontale: le tubazioni in questo caso sono inserite in modo orizzontale nel terreno, e svolgono lo stesso ruolo delle precedenti. L'unico inconveniente è che occuperanno molto più sottosuolo rispetto all'altra tipologia di suolo. Solitamente sono inserite a 2 metri di profondità. L'energia geotermica costituisce oggi meno dell'1% della produzione mondiale di energia. È una fonte energetica a erogazione continua e indipendente da condizionamenti climatici, ma essendo il calore difficilmente trasportabile, è utilizzata per usi prevalentemente locali.

ENERGIA SOLARE L Energia Solare ha molti vantaggi poiché è inesauribile, è una risorsa d'immediata reperibilità, è pulita perché ci arriva attraverso i raggi del sole. La quantità di energia solare che arriva sul suolo terrestre è enorme, circa diecimila volte superiore a tutta l'energia usata dall'umanità nel suo complesso. L'energia solare può essere utilizzata per generare elettricità (fotovoltaico) o per generare calore (solare termico)

ENERGIA SOLARE IL SOLARE TERMICO I sistemi di riscaldamento solare sono tecnologie di seconda generazione che consistono di collettori termici solari, che hanno lo scopo di raccogliere l'energia radiante proveniente dai raggi solari, e un serbatoio che ha il compito di accumulare l'energia termica raccolta dai collettori in modo da mantenere la temperatura dell'acqua elevata per tempi più lunghi. Il solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria è ormai prossimo alla competitività in diverse applicazioni, soprattutto ove è in grado di sostituire non solo combustibile ma anche impianti convenzionali. In molte zone climatiche un sistema di riscaldamento solare può fornire una percentuale molto alta (dal 50 al 75%) dell'energia necessaria a riscaldare l'acqua domestica.

ENERGIA SOLARE IL FOTOVOLTAICO L impianto fotovoltaico è un impianto elettrico costituito dall'assemblaggio di più moduli che sfruttano l energia solare incidente per produrre energia elettrica. Gli impianti fotovoltaici si possono suddividere in 2 grandi famiglie: impianti "ad isola" (detti anche "standalone"): non sono connessi ad alcuna rete di distribuzione, per cui sfruttano direttamente sul posto l'energia elettrica prodotta e accumulata in un accumulatore di energia (batterie); impianti "connessi in rete" (detti anche grid-connected): sono impianti connessi ad una rete elettrica di distribuzione esistente e gestita da terzi e spesso anche all impianto elettrico privato da servire;

ENERGIA EOLICA L Energia eolica è il prodotto della trasformazione dell energia cinetica del vento in altre forme di energia (elettrica o meccanica). Per sfruttare l'energia del vento vengono utilizzati gli aerogeneratori. Il principio è lo stesso dei vecchi mulini a vento con il vento che spinge le pale; in questo caso, il movimento di rotazione delle pale viene trasmesso ad un generatore che produce elettricità. L'eolico ha grossi potenziali di crescita e ha già raggiunto dei bassi costi di produzione, se confrontati con quelli delle altre fonti di energia. È certamente tra le energie rinnovabili quella più diffusa al mondo. In Italia l'eolico copre il 20% dell'energia alternativa prodotta e si prevede che avrà una crescente diffusione nei prossimi anni, grazie anche a impianti off-shore più performanti e al mini e micro eolico, adatti a soddisfare le utenze medie e piccole.

ENERGIA DA BIOMASSE E possibile ottenere un energia pulita da materiali di scarto di origine organica, di natura vegetale e animale. Per la legislazione comunitaria con il termine "biomassa" deve intendersi la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall agricoltura, dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. L'impiego delle biomasse in Europa soddisfa una quota piuttosto marginale dei consumi di energia primaria, ma il reale potenziale energetico non è ancora pienamente sfruttato. I paesi all'avanguardia sono quelli del centronord che hanno installato grossi impianti di cogenerazione e teleriscaldamento alimentati a biomasse. Il Brasile ha uno dei più grandi programmi per l'energia rinnovabile al mondo, coinvolgendo la produzione di bioetanolo da canna da zucchero e l etanolo ora fornisce il 18% del carburante automobilistico. L Italia è in una condizione di scarso sviluppo, nonostante l'elevato potenziale di cui dispone.

ENERGIA MARINA Con energia marina s'intende l'energia racchiusa in varie forme nei mari. Tramite particolari tecniche, si sfruttano le potenzialità offerte dal mare quali il moto ondoso, il movimento dell'aria al di sopra delle onde, le maree o la differenza di temperatura tra il fondo e la superficie. L'impiego di questa fonte, comunque, è ancora abbastanza complicato e piuttosto costoso. In Italia è stato recentemente sperimentato un sistema di sfruttamento dell'energia marina circa 200 metri al largo di Torre Faro sullo Stretto di Messina, dove le correnti marine raggiungono mediamente velocità di 1-3 metri al secondo. Un sistema a turbina sommersa, riesce a trasformare la corrente marina in energia elettrica per una capacità di 24-30 kw. Le turbine sono state costruite con pale ampie 5 metri, poste in bassa profondità (2-3 metri), ancorate sul fondo e ad una piattaforma superficiale

L innovazione nei territori per un futuro energetico rinnovabile In 10 anni in Italia la crescita delle fonti rinnovabili ha portato il contributo rispetto ai consumi dal 15 al 35,5%, grazie a un modello di produzione distribuito nel territorio con oltre 850000 impianti diffusi da Nord a Sud, dalle aree interne alle grandi città. Il numero di Comuni in cui è installato almeno un impianto da fonti rinnovabili è passato da 356 a 8047. In 2.660 Comuni l energia elettrica pulita prodotta supera quella consumata. Sono 39 i migliori Comuni d Italia, dove il mix di impianti diversi permette di raggiungere il 100% di energia da fonte rinnovabile con l incredibile risultato di avere bollette meno care per imprese e famiglie.

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI La disciplina dei titoli abilitativi è stata negli ultimi anni oggetto di rilevanti modifiche. Dal 2010 ad oggi sono intervenuti numerosi provvedimenti che, hanno sostanzialmente ridisegnato la classificazione degli interventi edilizi e il relativo regime normativo. Da un sistema improntato sostanzialmente su due binari (permesso di costruire e denuncia di inizio attività) e su un attività prettamente autorizzatoria della pubblica amministrazione, si è passati ad un regime di maggior liberalizzazione degli interventi edilizi e responsabilizzazione dei professionisti incaricati con l introduzione di nuovi istituti giuridici.

Dal Permesso di Costruire alla CIL A seguito dei diversi interventi legislativi tutti caratterizzati dall utilizzo della decretazione d urgenza (DL 40/2010; DL 78/2010; DL 70/2011; DL 69/2013; DL 133/2014) il sistema dei titoli abilitativi è oggi così articolato:

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA -art. 6, comma 1 DPR 380/2001 Interventi per i quali non è necessario presentare alcuna istanza essendo completamente liberi ma da realizzare nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore (es. norme antisismiche, antincendio, vincoli, sicurezza, contenimento energetico, ecc.) Lavori di manutenzione ordinaria Istallazione pompe di calore potenza termica < 12 kw Opere temporanee sottosuolo con carattere geognostico Movimenti di terra pertinenti all esercizio dell attività agricola Serre mobili stagionali (no muratura)

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI (CIL) art. 6, comma 2 Dpr 380/2001 Interventi per i quali è sufficiente presentare una semplice comunicazione nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle altre norme di settore (es. norme antisismiche, antincendio, vincoli, contenimento energetico, ecc.) I lavori si possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione oppure se è necessaria l acquisizione di un assenso da parte di altro ente pubblico (es. autorizzazione paesaggistica) i lavori potranno iniziare solo dopo l avvenuta acquisizione Opere di pavimentazione e finitura spazi esterni; Istallazione pannelli solari o fotovoltaici (fuori dalla zona A); Lavori per aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo; Opere temporanee da rimuovere entro i 90 giorni;

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) art. 6, comma 2 a) ed e-bis) e comma 4 Dpr 380/01 Tipologie di lavori ritenute più rilevanti (es. manutenzione straordinaria), per le quali è necessario che la comunicazione sia asseverata da un tecnico abilitato e accompagnata da un elaborato progettuale. Sono soggetti a CILA tutti gli interventi che rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria a patto che non siano interessate le parti strutturali dell edificio e che non cambi la volumetria: interventi di manutenzione straordinaria apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell edificio [ ] modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio d impresa

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' (SCIA) art. 19 della L. 241/1990 e art. 22 DPR 380/2001 Si ricorre alla SCIA quando gli interventi edilizi non rientrano nell'edilizia libera e/o Permesso di costruire. Per la presentazione della SCIA è necessario che un tecnico abilitato asseveri la conformità delle opere agli strumenti urbanistici nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico sanitarie e vi siano allegati una relazione tecnica e gli elaborati progettuali. Sono realizzabili mediante SCIA gli interventi non riconducibili all elenco di cui all articolo 10 (soggetti a permesso di costruire) e all articolo 6 (edilizia libera), che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Sono, altresì, realizzabili mediante SCIA le varianti a permessi di costruire che: non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie non modificano la destinazione d uso e la categoria edilizia non alterano la sagoma dell edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA) art. 22, comma 3, art. 23 e 28bis DPR 380/01 La denuncia di inizio attività in edilizia nata come alternativa al Permesso di Costruire è stata, per la maggior parte dei casi, sostituita dalla SCIA Tuttavia la D.I.A. ancora oggi esiste e può essere utilizzata, per le varianti in corso d'opera, invece di un Permesso di Costruire, qualora si apportino modifiche non sostanziali ed in particolare per i seguenti interventi:. interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino un aumento di unità immobiliari, una modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici di cui all articolo 10, comma 1, lettera c) interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati [ ] interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI PERMESSO DI COSTRUIRE (PDC) art. 10 e 20 Dpr 380/2001 Il permesso di costruire è necessario per gli nterventi più rilevanti (es. nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica ecc). Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica e trasformazione edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: gli interventi di nuova costruzione; gli interventi di ristrutturazione urbanistica; gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti; limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, interventi che comportino mutamenti della destinazione d uso e interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.

IL REGIME DEI TITOLI EDILIZI ABILITATIVI PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO Il Decreto legge 133/2014 ha introdotto a livello nazionale anche il permesso di costruire convenzionato (art. 28bis). Si tratta di un'alternativa agli strumenti urbanistici attuativi che può essere impiegata qualora «le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte, sotto il controllo del comune, con una modalità semplificata». In particolare è stato specificato che sono soggetti alla stipula di convenzione, approvata dal Consiglio Comunale (fatta salva una diversa previsione regionale): - la cessione delle aree; - la realizzazione di opere di urbanizzazione; - la caratteristiche morfologiche degli interventi; - la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale. La procedura di tale permesso è la stessa del permesso di costruire ordinario a cui si aggiungono i tempi per la stipula e approvazione della convenzione.

LINEE GUIDA NAZIONALI E NORME REGIONALI La complessità e la frammentazione del quadro legislativo italiano in materia di Energia e Autorizzazioni ha rallentato, di fatto, la diffusione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili in Italia. Le Linee Guida Nazionali previste dal D.Lgs. n.387/03 e approvate nel 2010 hanno obbligato le Regioni ad adeguare entro gennaio 2011 la propria disciplina in materia di Autorizzazioni, salvo applicare direttamente quando previsto nel documento nazionale decorso tale termine. L approvazione del Decreto Legislativo 28/2011 di recepimento della Direttiva Fonti Rinnovabili ha contribuito alla ulteriore ridefinizione del contesto normativo di settore. Al fine di rendere le procedure autorizzative proporzionate e necessarie, nonché semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato così come richiesto dal dettato europeo, sono state ridisegnate le procedure e gli iter autorizzativi per la realizzazione di impianti alimentati a fonti rinnovabili.

DECRETO LEGISLATIVO 28/2011 Il Decreto Legislativo 28/2011, modifica e integra quanto già stabilito dalle Linee Guida in merito agli iter procedurali per l installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. I singoli interventi, a seconda della taglia e della potenza installata, possono essere sottoposti a Comunicazione, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o Autorizzazione Unica (A.U.) come sintetizzato nella tabella seguente. Le autorizzazioni indicate dovranno essere corredate, laddove necessario, da tutti i provvedimenti di concessione, autorizzazione, valutazione di impatto ambientale e paesaggistico, ecc.

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI La comunicazione di inizio lavori (CIL), al Comune, è il titolo autorizzativo previsto dalla normativa vigente per l installazione di alcune tipologie di piccoli impianti a fonti rinnovabili con le seguenti caratteristiche: Singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; Impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, fatta salva l applicazione delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) nei casi previsti (non in zona A centro storico); Unità di microcogenerazione ad alto rendimento di potenza non superiore a 50 kw elettrici (Articolo 27, comma 20, della legge 99/2009); Torri anemometriche realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili su aree non soggette a vincolo o a tutela finalizzate alla misurazione temporanea del vento (fino a 36 mesi); Altri impianti a fonti rinnovabili compatibili con il regime di scambio sul posto (SSP) che non alterino parametri edilizi e urbanistici e non riguardino le parti strutturali dell edificio;

LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) Il D.Lgs. 28/2011 prevede che la (D.I.A.) viene sostituita dalla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.). E data alle Regioni, al contempo, la possibilità di ampliare il campo di applicazione di tale strumento autorizzativo semplificato ad impianti di potenza fino a 1 MW La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato, anche in via telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell effettivo inizio dei lavori. La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi. Alla P.A.S., che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l indicazione dell impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l autorità giudiziaria.

LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) La P.A.S. si applica agli impianti per i quali non è applicabile la semplice comunicazione al Comune: Impianti fotovoltaici con moduli sugli edifici con superficie complessiva non superiore a quella del tetto di qualsiasi potenza; Impianti fotovoltaici fino a 20 kw; Impianti a biomasse operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kwe = 3000 kwt (piccola cogenerazione); Impianti a biomasse fino a 200 kw; Impianti a gas di discarica, gas residuati da processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo fino a 1000 kwe = 3000 kwt (piccola cogenerazione); Impianti eolici fino a 60 kw; Torri anemometriche destinate a misurazioni del vento di durata superiore ai 36 mesi; Impianti idroelettrici fino a 100 kw.

LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) Modulo Richiesta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

LA PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) Modulo Richiesta Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)

L AUTORIZZAZIONE UNICA L autorizzazione Unica è il provvedimento introdotto dall articolo 12 del D.Lgs. 387/03 per l autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sopra delle soglie di potenza indicate nella tabella sotto riportata. Le soglie indicate potranno essere innalzate per specifiche fonti e particolari siti di installazione, per mezzo di un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e la Conferenza Unificata. SOGLIA PER AUTORIZZAZIONE UNICA Eolica 60 kw Solare fotovoltaica 20 kw Idraulica 100 kw Biomasse 200 kw Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas 250 kw

L AUTORIZZAZIONE UNICA L'Autorizzazione Unica, rilasciata al termine di un procedimento unico svolto nell'ambito della Conferenza dei Servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto e, ove necessario, diventa variante allo strumento urbanistico. Tale titolo autorizzativo non sostituisce la V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale) laddove richiesta dalla legislazione vigente. La competenza per il rilascio dell Autorizzazione Unica è in capo alle Regioni (o alle Provincie se delegate). Il termine per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza. Il calcolo dei 90 giorni deve comunque tenere conto delle eventuali sospensioni dovute alla richiesta di ulteriore documentazione integrativa o di chiarimenti, anche per verifica di assoggettabilità o V.I.A., o all'esercizio dei poteri sostitutivi.

LEGISLAZIONE VIGENTE IN CAMPANIA La Regione Campania, con Dgr 18 marzo 2009 n. 475 ha provveduto ad approvare la proposta di Piano energetico e ambientale (PEAR); tale piano dovrà essere adottato ufficialmente mediante una nuova delibera di Giunta regionale. La Regione Campania non ha ancora legiferato in materia di certificazione energetica degli edifici e pertanto, in tale settore, si applica la normativa nazionale (Dlgs 192/2005 e s.m.i, Dpr 59/2009, Dm 26 giugno 2009). La Regione Campania, con decreto direttoriale 18 febbraio 2011 n. 50, ha rivisto le procedure autorizzative per gli impianti a fonti rinnovabili annullando i precedenti provvedimenti normativi di recepimento delle linee guida nazionali. Nell'attesa dell approvazione del Piano energetico ambientale regionale (PEAR) la Campania, con Legge regionale n. 1/2008, ha stabilito l'esclusione dall autorizzazione unica per le seguenti tipologie di impianti: - installazioni fotovoltaiche su tetti della potenza minore o uguale a 100 kw elettrici; - per impianti alimentati a biomasse vegetali liquide vergini o riciclate della potenza minore uguale a 5.000 kw elettrici.

LEGISLAZIONE VIGENTE IN CAMPANIA La

IL MODELLO UNICO Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 maggio 2015 ha introdotto l iter semplificato (c.d. Modello Unico) per la realizzazione, la connessione e l esercizio di nuovi impianti fotovoltaici per i quali sia richiesto contestualmente l accesso al regime dello Scambio sul Posto. Si specifica che possono utilizzare il Modello Unico i produttori di impianti fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: a) realizzati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione; b) aventi potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo; c) aventi potenza nominale non superiore a 20 kw; d) per i quali sia richiesto contestualmente l accesso al regime dello Scambio sul Posto; e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalità di cui all articolo 7-bis, comma 5 del d.lgs. n. 28/11; f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.

MODULO PER MODELLO UNICO Modello per la realizzazione di un piccolo impianto fotovoltaico