Deducibilità IMU e TASI

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Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 140 04.05.2015 Deducibilità IMU e TASI Categoria: Imposte locali Sottocategoria: IMU La Legge di Stabilità 2014 ha introdotto la possibilità di dedurre l IMU: ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese, e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014. La deduzione dell'imu pagata per gli immobili strumentali, comporta l applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili. Per quanto riguarda il diritto di computare in deduzione la TASI pagata nel periodo d imposta, posto che si tratta di un tributo che presenta una base imponibile molto simile all IMU, molti si domandano se debba considerarsi al 100% deducibile o se debba sottostare alle regole IMU. Sul punto la norma non prevede alcuna limitazione alla deduzione. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale, per cui ai fini dell imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte: cioè il principio di derivazione, che stabilisce il necessario passaggio da Conto Economico e, solo in assenza di limitazione specifica, deducibile fiscalmente. Si tratta, infatti, di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata ipotizzata alcuna specifica indeducibilità, il ché significa che potrà essere dedotto, ai sensi dell art. 109 c. 4 del TUIR; inoltre, il principio di cassa va sempre rispettato, anche per la TASI. Ai sensi dell art. 99 del TUIR, infatti, come per tutte le imposte deducibili, la deduzione scatta per cassa al momento del pagamento. Normalmente per la TASI, quindi, non va operata alcuna variazione. 1

La deduzione IMU La Legge di Stabilità 2014, al comma 715, ha introdotto la possibilità di dedurre l IMU: - ai fini IRES, per gli immobili strumentali delle imprese; - e ai fini IRPEF, per gli immobili strumentali dei professionisti, nella misura del 20% a partire dal 2014. Essa spetta, dunque, tanto a favore dei contribuenti esercenti attività d impresa, quanto a quelli che producono reddito di lavoro autonomo. Il concetto di strumentalità fattispecie reddituale: va verificato in ragione della specifica per le imprese la strumentalità esclude l imposta pagata per gli immobili merce (anche se l impresa non avrà pagato IMU su tali immobili, dato che il D.L. 102/13 ha introdotto l esenzione per i fabbricati costruiti e non locati) e per gli immobili patrimonio (abitativi tenuti a disposizione o locati), limitando il beneficio della deduzione del 20% ai soli fabbricati impiegati nell attività (strumentalità per destinazione) o che sono accatastati con una categoria diversa dalla A (escludendo l A/10) (strumentalità per natura); per i LAVORATORI AUTONOMI, invece, la deduzione è in ogni caso negata per i fabbricati utilizzati promiscuamente (abitazione che viene utilizzata anche per l attività), mentre il diritto alla deduzione è garantito solo per l immobile destinato esclusivamente a studio professionale. DEDUCIBILITÀ DELL IMU PER TRIBUTO TRIBUTI % IRPEF SI, DAL 2013 IRES SI, DAL 2013 IRAP NO Con tale possibilità le imprese e i lavoratori autonomi possono assorbire, anche se solo in parte, gli aumenti subiti nell ultimo biennio. 2

DEDUCIBILITÀ DELL IMU PER ANNI D IMPOSTA ANNO D IMPOSTA % 2012 0% 2013 30% 2014 20% La deduzione dell'imu pagata per gli immobili strumentali, comporta l applicazione del principio di cassa (art. 99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento. Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili. NUOVA DEDUCIBILITÀ IMU AI FINI IRES/IRPEF PRINCIPIO DI CASSA (contabilmente per competenza, se non pagata - > VAR + in Unico e non VAR. -, oltre che stanziamento IMPOSTE ANTICIPATE) PER REDDITI D IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO su IMMOBILI STRUMENTALI L Agenzia delle Entrate nel merito ha chiarito che la deduzione può essere computata solo sull imposta di competenza dell annualità 2013 e successive: quindi se dovesse essere pagata, anche nel 2014, un IMU relativa al 2012 (ad esempio un ravvedimento operoso o un accertamento), la deduzione non viene ammessa, neppure in parte. Inoltre, qualora nel 2014 fosse pagata una quota di IMU 2013, la deduzione comunque avverrebbe nel limite del 20%, proprio perché la deduzione può essere computata per cassa nel 2014 e nel 2014 la misura della deduzione risulta appunto ridotta al 20%. Fino al 2012 l IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires, né tanto meno ai fini Irap. 3

Dal 2013 è diventata deducibile ai fini IRPEF e IRES, ma è rimasta immutata l indeducibilità ai fini IRAP. Dal punto di vista pratico, il rigo RF 16 di Unico SC 2015 accoglie il 100% dell IMU risultante da conto economico: A rigo RF55 (codice 38), va invece indicato il 20% (per il 2014) dell IMU pagata e deducibile: La deduzione TASI Per quanto riguarda il diritto di computare in deduzione la TASI pagata nel periodo d imposta, posto che si tratta di un tributo che presenta una base imponibile molto simile all IMU, molti si domandano se debba considerarsi al 100% deducibile o se debba sottostare alle regole IMU. Sul punto la norma non prevede alcuna limitazione alla deduzione. Solo ai fini IMU è prevista la deducibilità parziale, per cui ai fini dell imposta sui servizi si deve applicare la previsione generale di deduzione delle imposte: cioè il principio di derivazione, che stabilisce il necessario passaggio da Conto Economico e, solo in assenza di limitazione specifica, deducibile fiscalmente. Si tratta, infatti, di un componente negativo di reddito per il quale non è mai stata ipotizzata alcuna specifica indeducibilità, il ché significa che potrà essere dedotto, ai sensi dell art. 109 c. 4 del TUIR. Il principio di cassa va sempre rispettato, anche per la TASI. Ai sensi dell art. 99 del TUIR, infatti, come per tutte le imposte deducibili, la deduzione scatta per cassa al momento del pagamento. Normalmente per la TASI, non va operata alcuna variazione. Se al contrario la TASI stanziata per competenza non è stata pagata, occorrerà operare una variazione in aumento. Dal punto di vista pratico, il rigo RF 16 di Unico SC 2015 accoglie la quota di TASI 22014, risultante da conto economico, non pagata nel 2014: 4

Nell esercizio in cui eventualmente avverrà il pagamento occorrerà operare una variazione in diminuzione a rigo RF55: Immobili patrimonio: la TASI in relazione a tali immobili non è mai deducibile per la previsione generale dell art. 90 c. 2 del TUIR, che esclude ogni forma di deduzione per le spese di gestione; la TASI va trattata al pari di un qualunque altro costo riferibile a tali immobili. - Riproduzione riservata - 5