SANATORIA LAVORO IRREGOLARE STRANIERI: CHI HA PAGATO IL CONTRIBUTO DI EURO SENZA INVIARE LA DOMANDA PUÒ COMPLETARE LA PROCEDURA.

Documenti analoghi
ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 4 APRILE 2011.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N DEL 2 OTTOBRE 2013

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N DEL 12 SETTEMBRE 2012

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N.1072 DEL 25 GENNAIO 2011

Lavoro & Previdenza FINALITÀ E LIMITI NELLA FRUIZIONE DEL CONGEDO PARENTALE. Rapporto di lavoro. di Gesuele Bellini - Consulente aziendale in Roma

Dentro la Notizia. 10 Aprile 2013

I datori di lavoro devono conservare gli attestati della avvenuta formazione

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

MINISTERO DEGLI INTERNI CIRCOLARE N DEL 13 MAGGIO 2011.

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Alcuni casi pratici per la corretta gestione dell orario

LA LAVORATRICE MADRE HA DIRITTO A RIENTRARE AL LAVORO NELLA MEDESIMA UNITA PRODUTTIVA OVE ERA OCCUPATA PRIMA DELL ASTENSIONE PER MATERNITA.

CORTE DI CASSAZIONE- SENTENZA N DEL 8 FEBBRAIO 2011

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 20 SETTEMBRE 2016

Oggi parliamo di. MINISTERO DEL LAVORO NOTA PROTOCOLLO N. 5509/2012 N 20/2012

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giuslavoristici

La riforma del diritto del lavoro: aspetti giuslavoristici e risvolti operativi

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 7 OTTOBRE 2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 6/2016

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

82/2015 Giugno/7/2015 (*) Napoli 12 Giugno 2015

CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N DEL 6 SETTEMBRE 2016

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE PENALE - SENTENZA N DEL 21 MARZO 2012

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Fondazione AVSI. Sostegno a distanza Adozioni a distanza Cooperazione allo sviluppo

Circolare N.02 del 08 Gennaio 2013

DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Flessibilità in entrata e in uscita: dalla Riforma Fornero ad oggi

Art. 3 Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa. indice Art. 4 Vizi formali e procedurali. indice

INPS. Istruzioni per la fruizione da parte delle aziende agricole dell incentivo in caso di assunzione di lavoratori beneficiari dell indennità ASpI

Art. 1 (Campo di applicazione) 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro

! "!#!$!%!&!'!$!#! ()!"#$"%&!'()*!

FOCUS JOBS ACT: LE TUTELE 2016 IN MATERIA DI SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E DELLA PATERNITÀ PER I GENITORI CHE LAVORANO

LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE STABILISCE CHE LA CARTELLA ESATTORIALE E IMPUGNABILE SOLO PER VIZI PROPRI.

Cassazione: no al trasferimento del lavoratore che assiste la madre invalida, anche senza legge 104

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 42/2012 GIUGNO/7/2012 (*)

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 gennaio 2017, n. 969

Studio Legale Casella e Scudier Associazione Professionale

25/2014 Febbraio/10/2014 (*) Napoli 19 Febbraio 2014

Le tutele previdenziali per i genitori lavoratori

19/2014 Febbraio/04/2014 (*) Napoli 7 Febbraio 2014

Il nuovo regime delle decadenze introdotto dal Collegato Lavoro. Avv. Nicoletta Pagni Studio Legale prof. avv. Mariella Magnani

Oggi parliamo di. N 36/2012 COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI AGOSTO 2012

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

ARTICOLO 23 DEL D.L. 5/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE 35 DEL 4 APRILE 2012

Area Lavoro e Previdenza CUD / 2004 PARTE C DATI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI INPS. Milano, 10 febbraio 2004 a cura di Anna Colombini 1

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO CONSIGLIO PROVINCIALE DI NAPOLI NOTIZIE DALL ORDINE N. 40/2012

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Comune di Udine. Servizio Servizi Sociali DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROVINCIA DI FOGGIA. Contratto di lavoro individuale a tempo determinato, ai sensi dell art. 14 e dell art.

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 45/2012 GIUGNO/10/2012 (*) 28 Giugno 2012

CONGEDO DI MATERNITÀ DOPO il decreto legislativo n. 80

Dentro la Notizia. 23 Aprile 2013

Dentro la Notizia. 15 Maggio 2012

Dentro la Notizia. 13 Aprile 2012

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli. Gennaio/2/2014 (*) Napoli 9 Gennaio 2014

A CHI SPETTA I REQUISITI. Congedo per maternità alle lavoratrici autonome. Alle lavoratrici autonome:

Anno CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 23 dicembre 1986, n Superminimo - Assorbimento

Dentro la Notizia. 20 Novembre 2013

Compiti e responsabilità del Medico Competente

Oggetto: CONGEDO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

MINISTERO DEL LAVORO NOTA N DEL 28 NOVEMBRE 2011.

Città di Seregno DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 152 DEL

77/2014 Maggio/16/2014 (*) Napoli 30 Maggio 2014

Dentro la Notizia. 21 Settembre 2012

Circolare N. 36 del 8 Marzo 2016

Licenziamento per superamento del comporto: impugnazione e decadenza Cassazione civile, sez. lavoro, sentenza n (Gesuele Bellini)

Destinazione Italia, obiettivo lotta al lavoro sommerso

Oggi parliamo di. INPS CIRCOLARE N. 95 DEL 16 LUGLIO N 31/2011 ANCHE L ASSEGNO INTEGRATIVO DI MOBILITA SI RICHIEDE TRAMITE WEB.

Capitolo primo Lavoro subordinato, lavoro autonomo e attività di lavoro dedotte in altre fattispecie contrattuali

LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 26 Settembre 2013, n Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Licenziamento

Tit del 18/03/2015. La Responsabile del Servizio Corecom

MALATTIE PROFESSIONALI

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli

Circolare Lavoro Irregolare

Cass. sez. lav. 7 marzo 2012, n. 3547

Presentazione... pag. 5 Note sugli Autori...» 7

Regime probatorio per dimostrare l esistenza del rapporto di lavoro subordinato. Onere della prova rigoroso nelle imprese familiari

CIRCOLARE DELL INPS IN MERITO ALLO SGRAVIO DEI CONTRIBUTI PER GLI APPRENDISTI

Le assenze tutelate: congedi,malattia,infortunio

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 82/2012 OTTOBRE/4/2012 (*) 5 Ottobre 2012

premesso che ritenuto che

Circolare ABI - Serie Lavoro n dicembre 2015

Tempo impiegato dal lavoratore per indossare gli abiti da lavoro: sì alla retribuzione aggiuntiva

Appello tributario. Decorrenza termine lungo

Una riflessione sul primo provvedimento giudiziale post Fornero CENTRO STUDI

LA Corte Cost. depenna, per i professionisti, la presunzione di acquisti in nero.

MASSIME LAVORO. Corte di Cassazione Sez. Lav. 7 Novembre 2013, n (Pres. F.M. Lavoro (rapporto di) Lavoro subordinato Dipendente Titolo

Civile Sent. Sez. L Num Anno 2016 Presidente: NOBILE VITTORIO Relatore: VENUTI PIETRO Data pubblicazione: 30/12/2016

Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Dentro la Notizia 124/2013 OTTOBRE/2/2013 (*) 2 Ottobre 2013

ovvero. Agenda un po insolita per appunti.. mica tanto frettolosi con il gradito contributo del Centro Studi O. Baroncelli N 3/2016

CONGEDO DAL LAVORO IN CASO DI ADOZIONE INTERNAZIONALE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. IL TRIBUNALE DI ROMA I Sezione Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA. Cass /2015. Nota spese: la riduzione deve essere motivata.

Transcript:

N 47/2012 10 Dicembre 2012 (*) Gentili Colleghe e Cari Colleghi, nell ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli. Oggi parliamo di. SANATORIA LAVORO IRREGOLARE STRANIERI: CHI HA PAGATO IL CONTRIBUTO DI EURO 1.000 SENZA INVIARE LA DOMANDA PUÒ COMPLETARE LA PROCEDURA. MINISTERO DELL'INTERNO - CIRCOLARE N. 7529 DEL 4 DICEMBRE 2012 La direzione centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero degli Interni, circolare n 7529 del 4 dicembre 2012, ha fornito tutte le indicazioni operative per chi ha versato, entro il 15 ottobre scorso tramite il modello F24, il contributo forfettario di 1.000,00 euro relativo alla procedura di emersione del rapporto di lavoro irregolare a favore di lavoratori stranieri, ma non ha inviato la domanda correlata. Questi soggetti possono completare la procedura di regolarizzazione inviando la domanda a partire dalle ore 8 del 10 dicembre 2012 fino al 31 gennaio 2013 attraverso il sistema di inoltro telematico utilizzando l indirizzo web https://nullaostalavoro.interno.it. 1

Per l'invio della domanda gli interessati dovranno indicare: per la mail utente, il codice fiscale/partita Iva del datore di lavoro riportato sul modello F24 utilizzato per pagare il contributo forfetario; per la password, il numero del documento identificativo del lavoratore presente sullo stesso modello. Non è necessario registrarsi. La circolare indica anche come procedere in caso di interruzione del rapporto di lavoro, per causa di forza maggiore sopravvenuta (decesso della persona da assistere o cessazione di azienda, se si tratta di lavoro subordinato) o per volontà degli interessati (licenziamento o dimissioni), e in caso di disconoscimento dell istanza stessa da parte del datore di lavoro. LEGITTIMA L ASTENSIONE LAVORATIVA DEI DIPENDENTI SE IL DATORE NON GARANTISCE LA SALUBRITA DEI LUOGHI DI LAVORO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18921 DEL 05 NOVEMBRE 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 18921 del 05 novembre 2012, ha ritenuto legittimo il comportamento del lavoratore che si astenga dal fornire la propria prestazione lavorativa se, a causa dell inadempimento del datore di lavoro agli obblighi in materia di sicurezza, gli ambienti lavorativi risultano essere insalubri e pericolosi. Nel caso de quo alcuni lavoratori, dopo aver regolarmente registrato la propria presenza con il badge aziendale, rifiutavano di effettuare la prestazione lavorativa in quanto l azienda, esercente attività di lavorazione delle fibre di amianto, risultava inottemperante alle prescrizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. I Giudici di prime cure accoglievano le doglianze dei lavoratori riconoscendogli il diritto alla retribuzione anche per il periodo di astensione in quanto conseguenza diretta ed esclusiva dell inadempimento datoriale (id: il mancato adeguamento alle norme di sicurezza). L azienda ricorreva ai Giudici di legittimità sostenendo che, all epoca dei fatti (correva l anno 1988), non era ancora stato dimostrato in maniera incontrovertibile il nesso agente cancerogeno/patologia tumorale. 2

Orbene, i Giudici di Piazza Cavour, nell avallare in toto il decisum di merito, hanno sottolineato come l art. 2087 c.c. sanzioni l omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte le misure e cautele atte a preservare l integrità psicofisica e la salute del lavoratore. Al fine di adottare tali accorgimenti l azienda deve tener conto della realtà aziendale indagando sull eventuale esistenza di fattori di rischi per i lavoratori. Pertanto, attesa l inadempienza del datore di lavoro gli Ermellini hanno confermato la legittimità del rifiuto dei lavoratori ad effettuare la prestazione lavorativa con conseguente condanna del datore al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate. RICONOSCIUTO LO STRAORDINARIO ANNOTATO SUL FOGLIO PRESENZE DAL LAVORATORE SE AVVALORATO DAI COLLEGHI. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 18643 DEL 30 OTTOBRE 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 18643 del 30 Ottobre 2012, ha stabilito che il foglio di presenze, redatto dal lavoratore, se avvalorato dai colleghi, è valido ai fini della prova dello svolgimento di ore di lavoro straordinarie. Nella vicenda in esame un lavoratore, con mansioni di portiere di albergo, rivendicava, alla cessazione del proprio rapporto di lavoro avvenuto per licenziamento, differenze retributive per il lavoro straordinario svolto con l osservanza di turni giornalieri di 12 ore, eccezion fatta per il riposo settimanale. A sostegno delle proprie richieste metteva a disposizione il foglio presenze che aveva redatto quotidianamente oltre alla indicazione dei nominativi dei propri colleghi da escutere nel corso del giudizio. L adito giudice rigettava la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento ed accoglieva parzialmente la domanda relativa alle differenze retributive lamentate determinandole però in via equitativa. La Corte di Appello di Roma, adita dal lavoratore inappagato, riteneva, ex adverso, provato il lavoro straordinario nella misura di 20 ore settimanali e quindi non giustificata la liquidazione delle spettanze in via equitativa come operata dal primo giudice. Conseguentemente, la parte datoriale adiva la Suprema Corte eccependo la scarsa attenzione del giudice di merito, in ambedue i gradi precedenti, per aver dato valenza probatoria ad un foglio presenze compilato dal lavoratore stesso. 3

La Corte di legittimità ha concluso invece con il rigetto del ricorso ed ha (ri) affermato che il vizio di insufficiente motivazione spetta al solo giudice del merito, il quale può individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Nel caso in esame il vizio denunciato consisteva proprio nella prospettazione di un diverso apprezzamento dei fatti e delle prove rispetto a quello dato dalla Corte di Appello. Invero, la sentenza impugnata aveva adeguatamente motivato in ordine alla prova fornita facendo riferimento al foglio presenze e richiamando altresì le deposizioni dei testi ritenuti maggiormente attendibili. ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN RAGIONE DEL RIFIUTO DEL LAVORATORE ALLA TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO A TEMPO PIENO. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 20016 DEL 15 NOVEMBRE 2012 La Corte di Cassazione, sentenza n 20016 del 15 Novembre 2012, ha statuito la illegittimità del licenziamento intimato in ragione del rifiuto del lavoratore alla trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno, come richiesto dal datore di lavoro per esigenze organizzative aziendali. Nel caso in esame, anteriore alla specifica disciplina dettata al riguardo dall art. 5 del D.Lgs. n. 61 del 25 febbraio del 2000, la Corte di Appello di Firenze, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda del lavoratore avente ad oggetto l impugnativa del licenziamento intimato per i motivi espressi ut supra. Affermava la predetta Corte che le esigenze produttive addotte dal datore di lavoro, lungi dall implicare la soppressione della posizione lavorativa, imponendone invece il potenziamento escludevano la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo a fronte del rifiuto del lavoratore alla trasformazione del proprio contratto di lavoro subordinato. Il licenziamento era pertanto conseguente ad una determinazione di preferenza, effettuato dall imprenditore per mera convenienza economica. 4

Avverso la sentenza di appello ricorreva la società sostenendo l impossibilità al ricorso di un ulteriore rapporto part-time, in considerazione della difficoltà di reperire una prestazione lavorativa per sole due ore giornaliere. Orbene, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso proposto, ha dichiarato illegittimo il provvedimento espulsivo ed ha ricordato che nell ipotesi di licenziamento motivato da esigenze relative ad una riorganizzazione aziendale, mediante la trasformazione di alcuni contratti, ai fini della sussistenza o meno del giustificato motivo di recesso nel caso di rifiuto della trasformazione, rileva la presenza delle cosiddette clausole elastiche, che (ora legittime a determinate condizioni secondo il D.Lgs. n. 61 del 2000) erano vietate ai sensi del D.L. n. 726 del 1984, art. 5 (convertito nella Legge n. 863 del 1984), applicabile "ratione temporis ", il quale - nel quadro di una rigorosa predeterminazione della collocazione temporale dell'orario di lavoro - escludeva la possibilità di attribuire al datore di lavoro la facoltà di disporre unilateralmente variazioni dei tempi della prestazione. Ed invero, hanno rimarcato gli Ermellini, la verifica giudiziale non ha censurato l autonomia dell imprenditore che rimane sempre libero di assumere le scelte insindacabili nella loro opportunità ritenute maggiormente idonee ai fini della gestione dell impresa. LE LAVORATRICI CO.CO.PRO HANNO DIRITTO ALLO STESSO PERIODO DI ASTENSIONE DELLE COLLEGHE DIPENDENTI, IN CASO DI ADOZIONE OVVERO DI AFFIDAMENTO PREADOTTIVO DI UN MINORE. CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 257 DEL 22 NOVEMBRE 2012 La Corte costituzionale, sentenza n 257 del 22 Novembre 2012, ha dichiarato l illegittimità costituzionale dell articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (id: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. Il caso sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale ha riguardato una lavoratrice autonoma, iscritta alla gestione separata, che, avendo avuto l'affidamento preadottivo internazionale di un minore e avendo ottenuto dall'inps l'indennità di maternità pari a tre 5

mensilità, aveva chiesto al Giudice di merito, l'accertamento del proprio diritto a riscuotere l'indennità di maternità per cinque mensilità e la condanna dell'inps al pagamento delle residue due mensilità, oltre interessi legali. Orbene, con la sentenza de qua, i Giudici della Corte Costituzionale hanno rilevato che le norme in materia di maternità hanno sì il fine precipuo di protezione della donna, ma esse vanno altresì a tutelare il minore, il quale va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (cfr. sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993) Pertanto, i Giudici delle Leggi hanno ritenuto incostituzionale l art. 64 comma 2, D.Lgs. 151/2001, ritenendolo manifestamente irragionevole e lesivo del principio di parità di trattamento tra le due figure di lavoratrici (5 mesi di congedo per le lavoratrici dipendenti e 3 mesi per le libere professioniste). Ad maiora IL PRESIDENTE EDMONDO DURACCIO (*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata. Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!! HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA ED ISTITUZIONALE DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI, GIUSEPPE CAPPIELLO E PIETRO DI NONO. 6