INSEGNAMENTO DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO I LEZIONE VI I SOGGETTI E IL DIRITTO DELLE PERSONE (PARTE I) PROF. DOMENICO RUGGIERO
Indice 1 La persona fisica------------------------------------------------------------------------------------------3 2 Capacità giuridica e capacità di agire ----------------------------------------------------------------4 3 Le condizioni Fisiopsichiche Interdizione e Inabilitazione-------------------------------------5 4 Interdizione Legale---------------------------------------------------------------------------------------8 5 Gli istituti di protezione: Potestà dei Genitori, tutela e Curatela -------------------------------9 2 di 9
1 La persona fisica Per persona, nel linguaggio giuridico, si intende il centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, ovvero un entità che può diventare titolare di situazioni di diritto e di dovere. Il diritto intanto esiste in quanto vi è un destinatario: la persona soddisfa i propri interessi in quanto l ordinamento li riconosce fondati e accorda ad essi tutela. In questo senso la persona è attore del mondo giuridico. Come non esiste il diritto senza la persona, così non esiste la persona senza diritto. Alcuni diritti sono essenziali; come, da esempio, i diritti della personalità: il diritto alla vita, all onere, all integrità fisica e morale. Si tratta cioè di diritti innati ed originari, ovvero diritti acquisiti al momento della nascita. Sono quei valori per i quali: ogni uomo è uomo. Sono diritti garantiti costituzionalmente; essi si fanno valere erga omnes, ovvero nei confronti di tutti i consociati, sono diritti assoluti, inalienabili, irrinunciabili, imprescrittibili. 3 di 9
2 Capacità giuridica e capacità di agire La capacità giuridica si acquista al momento della nascita (art.1). La capacità giuridica è l attitudine della persona fisica ad essere titolare di situazioni giuridiche soggettive. L art. 1 del c.c. subordina questa capacità giuridica all evento nascita: in tanto è possibile in astratto essere titolari di situazioni giuridiche soggettive, in quanto vi sia l evento nascita, con l unica eccezione che la regola dell art. 1 pone nell ultimo comma. Infatti i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all evento nascita. Eccezione che in realtà finisce con l essere espressione della regola di cui al 1 comma, perché i diritti innati sono riconosciuti al nascituro subordinatamente all evento nascita. Non vi è alcun diritto attribuito ad un soggetto che non è ancora in vita, ma vi è semplicemente una situazione che viene congelata in attesa della nascita. Diverso è il concetto di capacità di agire di cui all art. 2 del c.c. : La maggiore età fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere atti per i quali non è stabilita un età diversa. La norma non fissa una nozione di capacità di agire ma, possiamo dire che la capacità di agire è l attitudine concreta a compiere manifestazioni di volontà che siano idonee a modificare la propria situazione giuridica. Se dunque la capacità giuridica è l astratta attitudine ad essere titolari di situazioni giuridiche, la capacità di agire consente ad un soggetto di modificare la propria sfera giuridico patrimoniale, costituendo, modificando ed estinguendo situazioni giuridiche soggettive che alterano la situazione soggettiva del soggetto agente. La capacità giuridica è lo strumento attraverso il quale la persona è in grado di operare nella realtà quotidiana. Se tutte le persone fisiche hanno la capacità giuridica, sempre però che siano nate e che siano nate vive, ciò non vale per la capacità di agire perché esistono nel nostro ordinamento ipotesi in cui non si ha la capacità di agire; pensiamo ai minori, se la capacità di agire si acquista al compimento del diciottesimo anno, è evidente che tutti coloro che non hanno raggiunto la maggiore età, non ha capacità di agire. 4 di 9
3 Le condizioni Fisiopsichiche Interdizione e Inabilitazione Altre ipotesi di incapacità sono connesse a situazioni psicotiche particolari: ovvero sono legate a situazioni di impossibilità da parte del soggetto di provvedere ai propri interessi. Si pensi ad esempio agli interdetti e agli inabilitati. L interdizione (art. 414) ricorre quando colui che si trova affetto da un abituale infermità di mente è dichiarato, con sentenza, incapace di provvedere ai propri interessi. Il vizio di mente è grave ed abituale da non consentire alla persona di provvedere a se stessa. L interdizione viene disposta con sentenza, dopo che il magistrato abbia accertato l infermità. I presupposti per l interdizione sono due: il vizio di mente abituale e l inettitudine del soggetto a provvedere ai propri interessi. La legge (art 415 c.c.) dice che si può pronunciare l inabilitazione in quattro casi: a) per coloro che si trovano in una condizione attuale e abituale di malattia di mente non così grave da procedere all interdizione; b) per coloro che, per prodigalità o c) per uso di bevande alcoliche o stupefacenti espongono se stessi e propria famiglia a gravi pregiudizi economici; d) per il sordomuto o il cieco dalla nascita che non hanno ricevuto un educazione sufficiente. E evidente che la tra la situazione del minore, dell interdetto e dell inabilitato vi è una grossa differenza, perché il minore, per effetto di una valutazione politica preventiva è considerato dall ordinamento incapace di provvedere a se stesso, presumendosi che fino al compimento del diciottesimo anno di età la persona fisica non sia in grado di valutare la convenienza degli atti negoziali che si riferiscono alla propria sfera giuridico-patrimoniale. Diverso è il caso degli interdetti e degli inabilitati perché in questo caso l incapacità è legata ad un vizio di mente e la dichiarazione di interdizione o inabilitazione è il risultato di un procedimento innanzi al Tribunale che termina con una sentenza che è costitutiva, dichiarando l interdizione o l inabilitazione. Il Magistrato deve accertarsi personalmente dell esistenza della malattia e deve procedere all esame del malato (art. 419). Il tribunale decide per l inabilitazione o l interdizione, l una e l altra hanno effetto dalla pubblicazione della sentenza (art. 421), che viene annotata, a cura del cancelliere, nel registro delle tutele e viene comunicata all ufficiale di stato civile per l annotazione a margine dell atto di nascita (art. 423). Si va a tutelare l affidamento del terzo il quale deve essere in grado di conoscere le situazioni ma potrebbe anche non conoscerle. Motivo questo per il quale la sentenza deve essere annotata nel registro delle interdizioni o delle inabilitazioni e deve anche 5 di 9
essere annotata a margine dell estratto di nascita; così i terzi vengono a conoscenza della situazione di inabilità del soggetto, per le conseguenze che da questa discendono. Gli effetti dell interdizione e dell inabilitazione decorrono dal momento in cui viene pronunciata la sentenza che chiude il procedimento giudiziario. L audizione dell interdetto o dell inabilitato da parte del Magistrato, consente a quest ultimo, una volta valutata la situazione del soggetto, la possibilità di nominare un tutore provvisorio all interdicendo o un curatore provvisorio all inabilitando che si sostituiscono al soggetto incapace. La nomina del tutore o del curatore diventa definitiva dopo la sentenza che dichiara lo stato di interdizione o inabilitazione. Dopo tali nomine gli atti compiuti personalmente dall interdetto o dall inabilitato si trovano in uno stato di pendenza, (validità o invalidità permanente) nel senso che, verrà poi decisa l interdizione o l inabilitazione. Essi saranno annullati altrimenti rimarranno validi. Esaminiamo le conseguenze che discendono dal punto di vista negoziale, dalla dichiarazione di interdizione e di inabilitazione. Glia atti compiuti dall interdetto e dall inabilitato sono atti annullabili. Bisogna però fare una distinzione: se parliamo di minori e di interdetti, l annullabilità sin estende a tutti gli atti di natura personale, familiare e patrimoniale, l interdetto non solo non può stipulare contratti, ma è incapace di fare testamento, di sposarsi, di riconoscere figli naturali: il tutore lo deve rappresentare in tutti gli atti in cui è possibile una rappresentanza. Se invece parliamo degli inabilitati e dei minori emancipati, l annullabilità riguarda esclusivamente gli atti di natura patrimoniali ed in particolare quelli eccedenti l ordinaria amministrazione (si dovrà nominare un curatore il quale integra la volontà dell inabilitato). L annullabilità è relativa ai sensi dell art. 1441 c.c.: cioè l annullabilità dell atto può essere dichiarata solo ad istanza dei soggetti nel cui interesse tale annullabilità è posta e quindi da parte degli incapaci, degli eredi e degli aventi causa degli incapaci. La relatività è la regola dell annullabilità perché ogni volta in cui si parla di annullabilità, questa, salvo casi eccezionali, può essere dichiarata su istanza dei soggetti nel cui interesse quel rimedio è posto. L annullabilità è anche sanabile nel caso in cui è decorso il termine di cinque anni dalla revoca dello stato di interdizione o inabilitazione, o dalla morte dell incapace o dal raggiungimento della maggiore età del minore. Se l azione di annullamento dell atto è prescrittibile, bisogna tenere conto che l eccezione di annullabilità è perpetua. Nell ipotesi in cui l incapace fosse chiamato a dare attuazione la negozio, che è stato posto in essere nel momento in cui il soggetto si trovava in 6 di 9
uno stato di incapacità, costui potrà sempre, senza alcuna possibilità di decorrenza del termine di prescrizione, eccepire lo stato di incapacità e quindi ottenere l annullamento del negozio. 7 di 9
4 Interdizione Legale L interdizione giudiziale non va confusa con l interdizione legale: in quest ultimo caso il soggetto non è incapace ma è stato sottoposto ad una pena accessoria che viene irrogata in determinate situazioni (ergastolo, pena reclusiva inferiore a cinque anni) e che opera ipso iure. Importante differenza con l interdizione giudiziale e che gli effetti dell interdizione legale si riferiscono esclusivamente agli atti di natura patrimoniale e non anche a quelli di natura personale, familiare e patrimoniale. Pertanto l interdetto legale può sposarsi, riconoscere figli naturali e fare testamento. Così come la legittimazione al fine di far valere l annullamento dell atto è una legittimazione assoluta proprio perché siamo di fronte ad una misura accessoria e l ordinamento ha voluto evitare che l interdetto legale, persona assolutamente capace, potesse avvalersi del rimedio dell annullamento al fine di decidere se annullare o meno l atto precedentemente posto in essere. 8 di 9
5 Gli istituti di protezione: Potestà dei Genitori, tutela e Curatela Nel caso del minore è la potestà genitoriale, i genitori pongono in essere, al posto dei minori, tutti gli atti utili e necessari per questi ultimi. Diverso è il caso dell interdetto per il quale deve essere nominato un tutore che è il rappresentante legale del soggetto interdetto; si sostituisce a lui per il compimento di tutti gli atti di natura personale, familiare e patrimoniale. Nel caso invece dell inabilitato vi è in curatore, il quale integra la volontà dell inabilitato e deve presenziare solo per gli atti eccedenti l ordinaria amministrazione. 9 di 9