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Ifangstrasse 8, Postfach, 8952 Schlieren, Tel. 044 253 93 92, Fax 044 253 93 94 info@pkschreiner.ch, www.pkschreiner.ch (proparis Fondazione di previdenza arti e mestieri Svizzera) REGOLAMENTO 2012 Prima parte: piano di previdenza AWB A partire dal 1 gennaio 2012, per tutte le persone assicurate nel piano AWB e sottoposte al contratto collettivo di lavoro (CCL) dell'edilizia secondaria Svizzera occidentale in Vallese, è in vigore il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle Disposizioni generali del regolamento. Le Disposizioni generali (seconda parte del regolamento) possono essere consultate o richieste presso il datore di lavoro o l'organo amministrativo della Cassa pensione. Pensionskasse Schreinergewerbe Ifangstrasse 8 8952 Schlieren www.pkschreiner.ch Le definizioni maschili di persone e funzioni utilizzate nel presente regolamento si riferiscono ovviamente a entrambi i sessi. Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento). Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

- 2-1. Cerchia delle persone assicurate, notifica A Cerchia delle persone assicurate (cfr. punto 2.1 delle Disposizioni generali) Le ditte e gli indipendenti soggetti al CCL dell'edilizia secondaria Svizzera occidentale in Vallese e affiliati alle associazioni indicate nelle Disposizioni generali attuano la previdenza professionale nell'ambito della Cassa pensione. In base alla convenzione d'adesione essi dichiarano di notificare alla Cassa pensione tutte le persone alle loro dipendenze soggette al CCL dell'edilizia secondaria Svizzera occidentale in Vallese. L'ammissione a questo piano di previdenza è esclusa alle persone non sottoposte al CCL dell'edilizia secondaria Svizzera occidentale in Vallese. B Notifica A complemento del punto 2.2 delle Disposizioni generali, l'obbligo di versare le prestazioni è soggetto alla limitazione esposta qui di seguito. L'obbligo di versamento si limita alle prestazioni LPP qualora, entro due anni dall'inizio della copertura, l'assicurato muoia o diventi invalido in seguito a infermità, infortunio o malattia in corso di trattamento medico alla data di affiliazione. La restrizione è valida anche se l'assicurato muore o diventa invalido in seguito a un rischio oggetto di una riserva per motivi di salute. Per ottenere la copertura assicurativa definitiva l'assicurato deve essere totalmente abile al lavoro alla data di affiliazione e non essere soggetto ad alcuna riserva relativa all'esame dello stato di salute di cui al punto 2.5 delle Disposizioni generali. 2. Basi di calcolo (cfr. punto 3 delle Disposizioni generali) A Età determinante / Età di pensionamento L'età determinante per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile e l'anno di nascita. L'età di pensionamento corrisponde all'età di pensionamento ordinaria ai sensi della LPP. B1 Salario determinante In deroga al punto 3.2 delle Disposizioni generali, la base di calcolo dei contributi e degli accrediti di vecchiaia è costituita dal salario determinante, corrispondente al salario annuo AVS limitato a sette volte l'importo massimo della rendita di vecchiaia annua AVS. Nel salario determinante non vengono prese in considerazione le retribuzioni occasionali o speciali come ad es. le indennità di presenza, le partecipazioni agli utili, le gratifiche speciali, i premi supplementari o i premi di fedeltà. Su richiesta del datore di lavoro si possono includere anche questi componenti. I lavoratori indipendenti e i datori di lavoro devono comunicare alla Cassa pensione il salario determinante. Questo deve corrispondere ad almeno due volte la rendita di vecchiaia annua AVS massima e al massimo a cinque volte la rendita di vecchiaia annua AVS massima.

- 3 - B2 Salario assicurato Il salario assicurato serve come base di calcolo delle prestazioni in caso di decesso, incapacità di guadagno e invalidità. Per gli assicurati con retribuzione oraria il salario assicurato per i dipendenti occupati tutto l anno corrisponde alle ore lavorative annue stabilite nel CCL, più la gratifica o la tredicesima mensilità, moltiplicate per il salario orario da gennaio dell anno corrente o dal mese di affiliazione, se quest ultima è avvenuta durante l anno. Per gli assicurati con retribuzione mensile, il salario assicurato corrisponde al maggiore dei due importi di cui di seguito: - tredici volte il salario base lordo del mese di gennaio o del mese di adesione se è avvenuta durante l anno oppure - il salario determinante dell anno precedente, fatta eccezione per il caso in cui il grado di occupazione nell anno corrente sia più basso. Per gli assicurati che non hanno lavorato a gennaio il datore di lavoro comunica alla Cassa pensione il salario che avrebbero ricevuto se fossero stati occupati. Per i dipendenti a tempo parziale il salario assicurato deve essere calcolato proporzionalmente al grado di occupazione o al numero medio delle ore effettivamente lavorate durante il mese rispetto al numero di ore mensili previste nel CCL. Nel determinare il salario assicurato non vengono considerate le eventuali riduzioni di salario causate da limitazioni operative, assenza non pagata o altri motivi simili, se sono di breve durata e non superano i 4 mesi. Il salario assicurato dei lavoratori indipendenti corrisponde al salario determinante e non deve superare il salario AVS. In caso di invalidità parziale il salario assicurato viene adeguato in rapporto alla capacità lavorativa residua. In tutti i casi per le prestazioni di rischio il salario assicurato è limitato a sette volte l importo della rendita di vecchiaia annua AVS massima. C Accrediti di vecchiaia / Avere di vecchiaia Gli accrediti di vecchiaia annui calcolati individualmente ammontano a: Età Accredito in % Uomini Donne del salario determinante 18-34 18 34 5 35-44 35 44 7,1 45-54 45 54 10,7 55-65 55 64 12,8 Per gli assicurati che hanno superato l età di pensionamento l accredito di vecchiaia nella prosecuzione dell assicurazione con pagamenti dei contributi corrisponde all aliquota contributiva annua ai sensi del punto 6. A.

- 4 - L'avere di vecchiaia è formato: - dagli accrediti individuali di vecchiaia, - dalle prestazioni di libero passaggio trasferite, - dagli eventuali versamenti unici, - dai contributi facoltativi per l'acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché - dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni della commissione d'assicurazione. La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali. Le prestazioni di uscita da suddividere in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata e le prestazioni nel quadro dalla promozione della proprietà d'abitazioni vengono addebitate all'avere di vecchiaia. 3. Prestazioni previdenziali (cfr. punti 4-11 delle Disposizioni generali) A per la vecchiaia - Rendita vitalizia di vecchiaia La rendita di vecchiaia diventa esigibile nel momento in cui l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. La persona assicurata capace di guadagno può chiedere al posto della rendita di vecchiaia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia di cui al punto 10.9.3 delle Disposizioni generali. A tale fine essa deve inoltrare una domanda scritta alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima del raggiungimento dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A. Con il versamento del capitale si estingue in misura corrispondente il diritto alle rendite di vecchiaia, per figli di pensionato e alle rendite per i coniugi/conviventi superstiti. - Rendite per figli di pensionato La rendita per figli di pensionato diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata percepisce la rendita di vecchiaia e ha dei figli aventi diritto. In deroga al punto 9.4., prima frase, delle Disposizioni generali, le rendite per figli di pensionato sono versate fino al compimento del 20 anno d'età o fino alla morte prematura del figlio avente diritto. La rendita per figli di pensionato ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso. - Pensionamento flessibile Le persone assicurate possono chiedere che il versamento delle prestazioni di vecchiaia sia anticipato al massimo a cinque anni prima dell'età di pensionamento ai sensi del punto 2. A, a condizione tuttavia che cessino definitivamente la loro attività lucrativa. Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto la suddetta età di pensionamento possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia per un periodo massimo di cinque anni. Un versamento parziale delle prestazioni di vecchiaia è possibile al più presto cinque anni prima e al più tardi cinque anni dopo il raggiungimento dell età di pensionamento in base al punto 2. A e presuppone una corrispondente riduzione del grado d occupazione.

- 5 - Le richieste di anticipo o differimento delle prestazioni devono essere inoltrate alla Cassa pensione al più tardi sei mesi prima delle rispettive scadenze. - Ammontare della rendita di vecchiaia L ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all avere di vecchiaia disponibile al momento della riscossione della rendita moltiplicato per l aliquota di conversione: Età alla riscossione della rendita Aliquota di conversione (uomini e donne) 59* 6,0% 60 6,2% 61 6,4% 62 6,6% 63 6,8% 64 7,0% 65 7,2% 66 7,4% 67 7,7% 68 7,9% 69 8,2% 70 8,5% * solo donne Il calcolo dell età si effettua in modo preciso in anni e mesi. L aliquota di conversione per l età intermedia si ottiene tramite interpolazione lineare. B in caso di invalidità - Rendita d'invalidità La rendita d'invalidità diventa esigibile unitamente alla rendita d'invalidità dell'ai, tuttavia non prima dell'estinzione di un eventuale diritto alle prestazioni di un'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la LAINF hanno la priorità. Il periodo d'attesa ammonta a 24 mesi. L'importo della rendita d'invalidità completa corrisponde al 30% dell'ultimo salario assicurato, in ogni caso almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP. In deroga al punto 6.2.3 delle Disposizioni generali il diritto alla rendita è in funzione del grado d invalidità.

- 6 - Grado d invalidità 70% - 100% 100% 60% - 69% 75% Diritto alla rendita in % della rendita completa d invalidità 40% - 59% 40% - 59% della rendita completa d invalidità L assicurato non ha alcun diritto alla rendita d invalidità se percepisce già una rendita di pensionamento anticipato della RETAVAL o della cassa RESOR. - Rendita per figli d'invalido La rendita per figli d'invalido diventa esigibile insieme alla rendita d'invalidità, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto. In deroga al punto 9.4., prima frase, delle Disposizioni generali, le rendite per figli di invalido sono versate fino al compimento del 20 anno d'età o fino alla morte prematura del figlio avente diritto. L'ammontare della rendita per figli d'invalido corrisponde per ciascun figlio al 5% dell'ultimo salario assicurato. - Esonero dal pagamento dei contributi L'esonero dal pagamento dei contributi subentra dopo 60 giorni dall'insorgere dell'incapacità di guadagno. In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia per ogni caso d'incapacità di guadagno. Se nello spazio di un anno la persona assicurata ridiventa incapace di guadagno per la medesima causa (ricaduta nella stessa infermità), i giorni dell'incapacità di guadagno precedente sono computati al periodo d'attesa. Le eventuali modifiche delle prestazioni sopravvenute nel frattempo non sono prese in considerazione. In deroga ai punti 10.3.2. e 10.4.1. delle Disposizioni generali, la Cassa pensione riduce le prestazioni d'invalidità se la somma di queste rendite e delle altre prestazioni computabili, inclusi gli assegni famigliari, supera il 100% della presunta perdita di guadagno. Le prestazioni di una polizza di libero passaggio o di un conto di libero passaggio vengono equiparate alle prestazioni degli istituti di previdenza. Le prestazioni delle assicurazioni complementari o quelle a complemento dell'assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) non sono tenute in conto. Se la Cassa pensione riduce le prestazioni, la percentuale della riduzione si applica in parti uguali a tutte le prestazioni. C in caso di decesso - Rendita per il coniuge superstite Se decede un assicurato attivo o invalido coniugato o un beneficiario di una rendita di vecchiaia coniugato, il coniuge superstite in deroga al punto 7.2 delle Disposizioni generali indipendentemente dalla sua età, dalla durata del matrimonio o dal numero di figli ha diritto alla rendita per il coniuge. Se il coniuge superstite si risposa, in deroga al punto 7.3 delle Disposizioni generali riceve un indennità di capitale unica pari a tre rendite annue.

- 7 - Se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di pensionamento, l importo della rendita per coniugi corrisponde al 20% dell ultimo salario assicurato. Se decede un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per il coniuge ammonta al 60% dell attuale rendita di vecchiaia. In deroga al punto 7.4 delle Disposizioni generali la rendita per il coniuge in caso di matrimonio dopo il 65 anno di età non viene ridotta. Il coniuge superstite può richiedere per iscritto la metà della sua rendita come indennità di capitale prima del versamento della prima rendita. L indennità di capitale della rendita corrisponde alla riserva matematica calcolata secondo il metodo individuale. Se il coniuge superstite non ha ancora compiuto 50 anni, la riserva matematica viene ridotta del 3% per ogni anno che serve per raggiungere i 50 anni; la riduzione viene calcolata in anni e mesi esatti. L indennità di capitale corrisponde almeno alla metà dell avere di vecchiaia al momento del decesso. - Rendita per conviventi Le disposizioni relative alla rendita per coniugi si applicano per analogia al diritto alla rendita del partner superstite nell ambito di una relazione more uxorio, a condizione che siano soddisfatti i requisiti stabiliti al punto 7.7. e sgg. delle Disposizioni generali (seconda parte del regolamento). - Rendita per orfani La rendita per orfani diventa esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto. In deroga al punto 9.4. delle Disposizioni generali, le rendite per orfani sono versate fino al compimento del 20 anno d'età o fino alla morte prematura del figlio avente diritto. Inoltre l orfano, invalido ai sensi dell AI, ha diritto a una rendita per orfani fino a quando non è in grado di esercitare un attività lucrativa; dal compimento del 25 anno di età la rendita per orfani viene ridotta in rapporto al grado d invalidità. L importo della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 5% dell ultimo salario assicurato o al 20% della rendita di vecchiaia dell assicurato deceduto. - Capitale di decesso Il capitale di decesso diventa esigibile quando la persona attiva assicurata decede e non è esigibile nessuna rendita per il coniuge superstite o divorziato o il convivente superstite. In deroga al punto 8.2. delle Disposizioni generali hanno diritto al capitale di decesso i superstiti qui elencati nell ordine indicato: a. i figli aventi diritto alla rendita per orfani; in loro mancanza: b. le persone fisiche assistite in misura considerevole dall'assicurato; in loro mancanza: c. i figli rimanenti del deceduto; in loro mancanza: d. i genitori e i fratelli; in loro mancanza: e. gli altri eredi legittimi, con l esclusione dell'ente pubblico. Il capitale di decesso corrisponde all avere di vecchiaia disponibile alla data del decesso, in ogni caso ammonta almeno a CHF 10 000. Gli altri eredi legittimi hanno diritto al massimo alla metà dell avere di vecchiaia disponibile. Il capitale di decesso viene suddiviso in parti uguali tra gli aventi diritto all interno di una categoria di beneficiari.

- 8 - In deroga ai punti 10.3.2. e 10.4.1. delle Disposizioni generali, la Cassa pensione riduce le prestazioni per i superstiti se la somma di queste rendite e delle altre prestazioni computabili, inclusi gli assegni familiari, supera il 100% della presunta perdita di guadagno. Le prestazioni di una polizza di libero passaggio o di un conto di libero passaggio vengono equiparate alle prestazioni degli istituti di previdenza. Le prestazioni delle assicurazioni complementari o quelle a complemento dell'assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF) non sono tenute in conto. Se la Cassa pensione riduce le prestazioni, la percentuale della riduzione si applica in parti uguali a tutte le prestazioni. 4. Libero passaggio (cfr. punto 12 delle Disposizioni generali) La persona che esce prematuramente dalla cerchia degli assicurati ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto 2. C. L'importo della prestazione di uscita è in ogni caso garantito ai sensi della LFLP. Per quanto riguarda l'applicazione della LFLP, l'importo della prestazione d'uscita è calcolato secondo il sistema del primato dei contributi. La quota del contributo pagata dall'assicurato e corrispondente all'onere per i rischi di decesso e invalidità viene detratta in osservanza dell'art. 17 cpv. 2 LFLP. La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della Cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza. 5. Promozione della proprietà abitativa (cfr. punto 13 delle Disposizioni generali) Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione destinata ad uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di cedere in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della Cassa pensione. In questa occasione la Cassa pensione riscuote un contributo di CHF 400.- a titolo di spese amministrative. In questo importo non sono comprese le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario di una restrizione del diritto d'alienazione, le quali devono essere prese a carico dalla persona assicurata. 6. Finanziamento (cfr. punto 14 delle Disposizioni generali) A Contributo annuo L'importo dei contributi ammonta unitariamente al 10,5% del salario determinante. La percentuale si basa sulle disposizioni del CCL. I contributi devono essere versati in proporzioni uguali dalla persona assicurata e dal datore di lavoro. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole in modo uniforme a tutte le persone assicurate di un'azienda affiliata. La ripartizione del contributo del 5,25% del salario determinante dell'assicurato è la seguente: 4% per le prestazioni di vecchiaia, 1,25% per i costi di rischio e di gestione

- 9 - B Acquisto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento La persona assicurata può versare facoltativamente contributi unici per acquistare tutte le prestazioni regolamentari. Su richiesta la Cassa pensione allestisce il relativo calcolo. C Prestazioni di libero passaggio / Versamenti unici La prestazione di libero passaggio dell istituto di previdenza del precedente datore di lavoro deve essere versata alla Cassa pensione. Il precedente istituto di previdenza è tenuto a trasferire la prestazione di libero passaggio. Le prestazioni di libero passaggio trasferite e gli eventuali versamenti unici vengono utilizzati per aumentare l'avere di vecchiaia e quindi per migliorare le prestazioni. D Liquidazione parziale A complemento del regolamento sulla liquidazione parziale e dell'allegato specifico a ogni cassa di previdenza si applicano dal 1 gennaio 2006 le seguenti disposizioni: I costi imputati al piano AWB non sono coperti dai contributi, la CP Falegnami contribuisce al finanziamento in modo sproporzionato (impiego unilaterale dei fondi liberi). Per questo motivo e per garantire la relativa parità di trattamento a tutti gli assicurati alla Cassa pensione Falegnami, quando si verifica una liquidazione parziale, totale o una distribuzione di fondi liberi, le ditte affiliate non esercitano alcun diritto su fondi liberi, accantonamenti globali e riserve di finanziamento fino alla data in cui il finanziamento non sarà nuovamente coperto dai contributi. La riduzione dei diritti è calcolata pro rata.