N. REP del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 1/12

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N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 1/12 OGGETTO: Assegnazione immobili e locali di proprietà comunale alle associazioni. Approvazione schemi di contratto. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E PATRIMONIALE Premesso che, con delibera della G.C. n. 290 del 11.09.2013 si è stabilito di : 1. RINNOVARE, per le motivazioni esposte in premessa, alle associazioni operanti nel territorio comunale ed iscritte all apposito Albo, i contratti in scadenza inerenti l utilizzo di immobili o locali comunali alle condizioni che seguono: - durata di anni 4; - contributo annuo minimo di 150,00, per le spese di gestione e di utilizzo dei locali di proprietà comunale, soggetto a rivalutazione Istat del 100%, lasciando invariate le somme più alte già versate da alcune associazioni, in caso di utilizzo di spazi maggiori per dimensioni o per numero di stanze; - possibilità di rideterminare il contributo negli anni successivi al primo anno, con apposito atto dell Amministrazione; - possibilità di recesso del Comune in ogni momento, con preavviso di almeno tre mesi, a suo insindacabile giudizio, senza aver nulla a pretendere il comodatario/concessionario; - oneri contrattuali a carico del comodatario/concessionario; 2. STABILIRE, inoltre, che le spese per la fornitura di servizi vari (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia) siano ripartite tra le associazioni assegnatarie degli spazi, qualora tali spazi siano condivisi; 3. DARE ATTO che compete al Dirigente del Servizio predisporre apposita determina a contrattare, compresa l approvazione degli schemi di contratto di comodato e di concessionecontratto, a norma dell art. 192 del D. Lgs. 267/2000 indicante il fine da perseguire, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa nonché intervenire ai contratti in nome e per conto dell Ente, in virtù del già richiamato art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000 ed in ragione delle competenze per materia allo stesso assegnate; Precisato che la possibilità del rinnovo è appositamente conferita alle associazioni operanti nel territorio ed iscritte nell apposito albo comunale, quali presupposti indefettibili per procedere al rinnovo dei contratti di comodato/concessione di locali comunali di prossima scadenza; Preso atto che, pertanto, in presenza di tali presupposti si procederà al rinnovo mediante semplice sottoscrizione del nuovo contratto; Ritenuto di specificare nei contratti che le spese per la fornitura di servizi vari (energia elettrica, acqua, riscaldamento, pulizia) siano a carico delle associazioni assegnatarie dei locali, da ripartire anche forfettariamente pro quota; Accertato che, in sede di istruttoria finalizzata al rinnovo medesimo - avuto riguardo alla sostanziale gratuità dell assegnazione per la quale questo Comune percepisce solo un contributo annuo minimo stabilito in 150,00 - occorre quantificare di volta in volta il beneficio economico attribuito all associazione, al fine di adempiere a quanto prescritto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs.

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 2/12 33/2013, inerente la pubblicazione sul sito web del Comune dei dati relativi all attribuzione di vantaggi economici; Ricordato che l art. 192 del D. Lgs. 267/2000 prescrive la necessità di adottare, prima della stipulazione dei contratti, una determinazione a contrattare indicante il fine da perseguire, l oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; Ritenuto che nella fattispecie che qui interessa, ovvero il rinnovo dei contratti in favore delle associazioni, si possa precisare in maniera indistinta e generalizzata quanto segue, ritenendo conseguentemente assolto tale obbligo in occasione di ogni rinnovo: - il fine da perseguire è la valorizzazione delle aggregazioni sociali, della cooperazione, del volontariato, dell associazionismo e dell iniziativa privata, tutelando la loro autonomia come precisato dall art. 2, comma 5. lett. n) dello Statuto comunale ; - l oggetto consiste nell assegnazione di locali alle associazioni operanti nel territorio comunale ed iscritte all apposito Albo, da formalizzare mediante contratti di comodato o di concessione amministrativa, a seconda della natura dell immobile; - le modalità di scelta del contraente è vincolata, con espressa esclusione della gara pubblica, essendo precisa volontà della G.C., espressa nell atto di indirizzo sopra citato, di rinnovare i contratti in favore delle associazioni già assegnatarie; - la forma del contratto viene individuata nella sottoscrizione di una scrittura privata non autenticata, con oneri contrattuali a carico della controparte; - le clausole essenziali sono precisate nel citato atto di G.C. n. 290/2013 ; Ritenuto, per quanto riguarda gli immobili per i quali sia in corso la verifica dell interesse culturale, inserire nello schema di contratto la seguente clausola : Le parti danno atto che il Comune di Macerata ha avviato con nota del la verifica dell interesse culturale del locale oggetto del presente contratto. In caso di esito positivo della stessa, il Comune proprietario si riserva di chiedere specifica autorizzazione alla concessione in uso del locale ai sensi del Capo IV del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali; le prescrizioni eventualmente imposte dalla competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche, dovranno essere inserite in apposita appendice contrattuale per il formale rispetto da parte della concessionaria, come disposto dall art. 57 bis del suddetto D. Lgs. 42/2004, con obbligo della successiva trascrizione. Le parti danno inoltre atto che l efficacia del presente contratto di concessione è condizionata in via risolutiva, senza termine finale, all eventuale manifestarsi del diniego dell autorizzazione di cui all art. 57 bis del D. Lgs. 42/2004, pertanto, qualora si verificasse il diniego di tale autorizzazione, pur in presenza della sussistenza dell interesse, il contratto si intende risolto di diritto, ferme restando le prestazioni già eseguite; per contro, ove la procedura di verifica si concluda con l accertamento della mancanza dell interesse culturale, la condizione risolutiva si considera mancata e il contratto si consolida rimanendo definitivo.

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 3/12 Visti gli schemi di contratto di comodato e di concessione amministrativa da utilizzare in base alla tipologia degli immobili in particolare adozione della forma del contratto di comodato per i beni patrimoniali disponibili e della concessione amministrativa per i beni demaniali allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione; Dato atto che compete al sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.EE.LL., D. Lgs. 267/2000, intervenire alla stipula dei contratti in nome e per conto del Comune, per la cui registrazione si avvale dell ufficio contratti dell ente; Ritenuto che l istruttoria preordinata all emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; Visto il D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli artt. 107 Funzioni e responsabilità della dirigenza, 183 Impegno di spesa e 192 Determinazione a contrattare e relative procedure ; Ritenuto che l istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000; D E T E R M I N A 1. Prendere atto che, in conformità all indirizzo espresso dalla G.C. con l atto n. 290/2013, si procederà al rinnovo dei contratti di comodato/concessione di locali comunali di prossima scadenza in favore delle associazioni operanti nel territorio ed iscritte nell apposito albo comunale mediante semplice sottoscrizione del nuovo contratto. 2. Approvare, a tal fine, gli schemi di contratti di comodato e concessione amministrativa di immobili e locali comunali allegati alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale. 3. Ribadire quanto più ampiamente indicato in premessa ai fini dell art. 192 del D. Lgs. 267/2000. 4. Dato atto che compete al sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 107 e 192 del T.U.EE.LL., D. Lgs. 267/2000, intervenire alla stipula dei contratti in nome e per conto del Comune, per la cui registrazione si avvale dell ufficio contratti dell ente. 5. Dato atto che è riconosciuta facoltà al medesimo Dirigente di apportare, al momento della stipula dell atto, eventuali modifiche ed integrazioni di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie. 6. Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 4/12 dispone l art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 7. Indicare come responsabile del procedimento la dott.ssa Sabina Pagnanelli. 8. Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione, da presentarsi al Dirigente del Servizio entro il termine di 30 gg. nonché il ricorso giurisdizionale presso il TAR entro il termine di 60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 gg., dando atto che i suddetti termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO dott.ssa Sabina Pagnanelli Firma all originale IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI Ing. Tristano Luchetti Firma all originale SERVIZI FINANZIARI E DEL PERSONALE Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile Macerata, 13/12/2014 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E DEL PERSONALE Dott. Simone Ciattaglia Firma all originale

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 5/12 COMODATO IN USO AVENTE AD OGGETTO I LOCALI SITI IN VIA ALL ASSOCIAZIONE DI MACERATA. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra: 1) Ing. Tristano Luchetti, nato a Macerata il 19.12.1965, in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Tecnici del Comune di Macerata, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in P.zza Libertà 3, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, C.F. 80001650433, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in esecuzione della Delibera di Giunta comunale n. 290/2013 e della Determina Dirigenziale n. del, in qualità di COMODANTE; 2) l associazione. con sede in Macerata via P. I. n., in persona del Presidente pro tempore, nato a il c.f., residente a in via, in qualità di COMODATARIA. PREMESSO - che con atto n. 290 del 11.09.2013 la Giunta Comunale ha disposto di rinnovare alle associazioni operanti nel territorio comunale ed iscritte all apposito Albo, i contratti in scadenza inerenti l utilizzo di immobili o locali comunali alle condizioni ivi indicate; - che con determina del Dirigente dei Servizi Tecnici n. del, che qui si intende formalmente richiamata, è stato approvato lo schema di contratto da stipulare con l associazione assegnataria alle condizioni tutte integralmente riportate nel presente atto- - con atto ID-------- n. del --- è stato quantificato e reso noto all associazione assegnataria mediante consegna di apposito documento - il beneficio economico attribuito, al fine di adempiere a quanto prescritto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013, inerente la pubblicazione sul sito web del Comune dei dati relativi all attribuzione di vantaggi economici. Tutto ciò premesso e con l intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue: ART. 1) OGGETTO - Il Comune di Macerata, come sopra rappresentato, nella sua qualità di Ente proprietario dell immobile, rinnova in favore dell associazione che, come sopra rappresentata, accetta, il contratto di comodato d uso inerente il locale sito in Via n., di superficie totale di mq. con accessorio di mq. individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Macerata al foglio part.lla. Il comodatario dichiara di essere già in possesso dell immobile, di cui resta custode a tutti gli effetti fino alla scadenza del contratto adoperando la diligenza del buon padre di famiglia. ART. 2) DESTINAZIONE DIVIETO DI CESSIONE Le parti danno atto che il locale è stato consegnato in comodato esclusivamente per le attività dell associazione, ribadendo l espresso divieto di destinare il locale ad usi diversi, cederlo in tutto o in parte anche gratuitamente senza autorizzazione scritta dell Amministrazione proprietaria, a pena di risoluzione del contratto. Il silenzio o l acquiescenza del comodante al mutamento dell uso pattuito, alla cessione anche parziale che eventualmente avvenissero, ha esclusivamente valore di tolleranza priva, di qualsiasi effetto a favore del comodatario.

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 6/12 ART. 3) DURATA Il comodato ha la durata di anni QUATTRO decorrenti da---------- con possibilità di rinnovo per ulteriore periodo a discrezione dell Amministrazione, che vi provvederà con specifico atto. ART. 4) RICONSEGNA - Al termine del contratto o in caso di cessazione anticipata dello stesso, qualunque ne sia la causa, il comodatario ha l obbligo di riconsegnare il locale nello stato in cui l ha ricevuto, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all uso, libero da impianti, arredi, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, fatta salva la specifica ed eventuale esenzione per singoli interventi od opere formalmente autorizzati dall Amministrazione, restando comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni provocati all immobile. Per ogni caso di ritardato rilascio il comodatario è tenuto a pagare un indennità di occupazione in proporzione al contributo annuale di cui al successivo art. xx da pagarsi con periodicità --------------- - fino all effettiva riconsegna dell immobile. ART. 5) PAGAMENTO - Fatto salvo il carattere di gratuità del presente comodato, l associazione comodataria è tenuta a corrispondere al Comune un contributo annuale sulle spese di gestione del locale, stabilito in ------------, soggetto ad aggiornamento annuale in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno, senza necessità di richiesta formale. Il contributo deve essere pagato alla Tesoreria Comunale in un unica rata entro il 30 giugno di ogni anno; la parte comodataria si dichiara consapevole che l onere per la sua lieve consistenza non altera la gratuità del negozio e che in pari tempo per certo esclude che possa essere riguardato come corrispettivo del godimento e cioè come canone di locazione. ART. 6) RINUNZIA AI LOCALI E RECESSO ANTICIPATO - L associazione potrà rinunciare all utilizzo del locale in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione, salvo preavviso di almeno un mese. E facoltà del Comune proprietario recedere anticipatamente dal presente contratto per motivi di pubblico interesse con preavviso di 3 mesi, purchè tale termine di preavviso sia compatibile con il perseguimento dell interesse pubblico. ART. 7) ) SANZIONI E DECADENZA - Il mancato utilizzo del locale, ovvero il mancato pagamento del contributo di cui all art. 5 XX comportano la risoluzione del presente contratto. Sono, altresì, stabilite le seguenti cause di risoluzione: a) utilizzazione del locale in maniera difforme a quanto dichiarato nel presente contratto; b) perdita di almeno uno dei requisiti previsti dall art. 26 dello Statuto per l iscrizione all Albo; c) scioglimento; d) mancato esercizio di attività nel territorio comunale per almeno un anno; e) cessione, anche parziale, a terzi del locale assegnato; f) mancata presentazione della documentazione di cui al successivo art.13; g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.10; h) danni al locale senza provvedere al ripristino dello stesso. ART. 8) INNOVAZIONI. E espressamente vietato al comodatario di apportare innovazioni, modifiche, addizioni ai locali ed agli impianti senza il preventivo consenso scritto dell Amministrazione. Il relativo silenzio o l acquiescenza dell Amministrazione non avrà alcun effetto favorevole per il comodatario. Gli eventuali miglioramenti introdotti, ancorché autorizzati, resteranno, al termine del contratto, di proprietà dell Amministrazione, senza che il comodatario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta in deroga espressa agli artt. 1592 e 1593 c.c.

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 7/12 ART. 9) MANUTENZIONE - La manutenzione ordinaria è a carico del comodatario, così pure le spese per la fornitura di servizi vari (Enel, acqua, riscaldamento, ecc.), l eventuale potenziamento delle utenze, da ripartire anche forfettariamente tra le associazioni assegnatarie degli spazi nell edificio. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il comodatario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l uso ed il godimento della cosa data in comodato. La manutenzione straordinaria dell immobile è a carico del Comune. Qualora fossero necessari interventi sui locali non a carico del comodatario, quest ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all Amministrazione concedente. ART. 10) OBBLIGHI DI CUSTODIA - Il comodatario è responsabile della buona conservazione dell immobile comodato e della continuativa efficienza dello stesso che deve essere utilizzato secondo la destinazione indicata all art. 2). Il comodatario è costituito custode ai sensi del precedente art. 1 dell immobile ed esonera espressamente il Comune proprietario da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali concessi. Naturalmente il comodatario, quale custode, assume la piena e completa responsabilità per tutti i danni che esso possa arrecare all immobile indistintamente in durata del contratto, e così pure nei riguardi di beni mobili ed immobili di terzi, nonché delle persone terze. ART. 11) RESPONSABILITA DEL COMODATARIO - Il comodatario è, inoltre, direttamente responsabile nei confronti dell Amministrazione proprietaria e dei terzi per i danni causati a persone e cose da quanto abbia in custodia o derivanti dall espletamento dell attività. L Amministrazione comodante è esonerata da ogni responsabilità per l eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. L Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il contratto rientrando temporaneamente in possesso del locale con preavviso di almeno un mese, nel caso in cui vi sia la necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici nel palazzo interessanti anche i locali concessi. In tal caso il corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente al periodo di interruzione. ART. 12) RELAZIONE ANNUALE L associazione è tenuta ad inviare al Comune comodante entro ogni mese di aprile di ciascun anno una relazione concernente: a) dichiarazione aggiornata del numero dei soci; b) attività svolte nell anno precedente e quella programmata per l anno in corso ; c) eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate. Art. 13) RINVIO REGOLAMENTI COMUNALI L associazione è tenuta al rispetto del regolamento comunale sull accesso alle strutture comunali da parte delle associazioni operanti nel territorio comunale. ART. 14) SPESE Tutte le spese del presente contratto (bolli, registrazione, diritti, etc )sono a carico dell associazione che dichiara di accettarle e sostenerle. ART 15) CLAUSOLE FINALI - Per ogni altra condizione non stabilita nel presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore. A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversia dipendente, connessa o comunque collegata al presente comodato anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione (compresa la notifica di atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 8/12 concessionario elegge domicilio nell immobile concesso, e, nel caso in cui non lo detenga più, elegge domicilio presso l Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l immobile. Tutti gli oneri contrattuali (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del comodatario. Di quanto precede si è redatta la presente scrittura privata che, previa lettura e conferma, viene approvata e sottoscritta dalle parti come appresso in data / /. Per il Comodante Comune di Macerata DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI IL COMODATARIO A norme degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa rilettura delle clausole di cui agli artt.: ------------------------- Dichiarano espressamente di approvarle. IL COMODANTE Comune di Macerata IL COMODATARIO Macerata, lì

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 9/12 CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO LOCALE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto a norma di legge, tra: 1) ing. Tristano Luchetti, nato a Macerata il 19.12.1965, in qualità di Dirigente del Servizio Servizi Tecnici ad interim del Comune di Macerata, domiciliato per la carica presso la sede legale del Comune in P.zza Libertà 3, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune stesso, C.F. 80001650433, ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 ed in esecuzione della Determina Dirigenziale n. del, in qualità di CONCEDENTE; 2) -----------. con sede in Macerata via P. I. n., in persona del Presidente pro tempore, nato a il c.f., residente a in via, in qualità di CONCESSIONARIA; PREMESSO - che con atto n. 290 del 11.09.2013 la Giunta Comunale ha disposto di rinnovare alle associazioni operanti nel territorio comunale ed iscritte all apposito Albo, i contratti in scadenza inerenti l utilizzo di immobili o locali comunali alle condizioni ivi indicate; - che con determina del Dirigente dei Servizi Tecnici n. del, che qui si intende formalmente richiamata, è stato approvato lo schema di contratto da stipulare con l associazione assegnataria alle condizioni tutte integralmente riportate nel presente atto- - con atto ID-------- n. del --- è stato quantificato e reso noto all associazione assegnataria mediante consegna di apposito documento - il beneficio economico attribuito, al fine di adempiere a quanto prescritto dagli artt. 26 e 27 D.Lgs. 33/2013, inerente la pubblicazione sul sito web del Comune dei dati relativi all attribuzione di vantaggi economici. Tutto ciò premesso e con l intesa che quanto precede forma parte integrale ed integrante del presente atto, si stipula e si conviene quanto segue: ART. 1) OGGETTO - Il Comune di Macerata, come sopra rappresentato, nella sua qualità di Ente proprietario dell immobile avente carattere demaniale, rinnova la concessione in uso a che, come sopra rappresentata, accetta il locale sito in Via n., di superficie totale di mq. ----------individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Macerata al foglio part.lla. Il concessionario dichiara di essere già in possesso dell immobile, di cui resta custode a tutti gli effetti fino alla scadenza del contratto adoperando la diligenza del buon padre di famiglia. Le parti danno espressamente atto che la presente concessione in uso non rientra nel campo di applicazione della L. 392/78 e non costituisce affitto d azienda. ART. 2) DESTINAZIONE E DIVIETO DI SUBCONCESSIONE - Il locale viene concesso esclusivamente per le attività dell associazione. E espressamente vietato al concessionario destinare il locale ad usi diversi, subconcedere o cedere in tutto o in parte il locale anche gratuitamente senza autorizzazione scritta dell Amministrazione proprietaria a pena di decadenza dalla concessione e risoluzione del contratto. Il silenzio o l acquiescenza del concedente al mutamento dell uso pattuito, alla cessione o subconcessione che eventualmente avvenissero, ha esclusivamente valore di tolleranza priva, di qualsiasi effetto a favore del concessionario.

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 10/12 ART.3) CLAUSOLA RISOLUTIVA (EVENTUALE) - Le parti danno atto che il Comune di Macerata ha avviato con nota del la prescritta richiesta di autorizzazione alla concessione ai sensi del Capo IV del D. Lgs. n. 42/2004, Codice dei Beni Culturali; le prescrizioni eventualmente imposte dalla competente Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici delle Marche, dovranno essere inserite in apposita appendice contrattuale per il formale rispetto da parte della concessionaria, come disposto dall art. 57 bis del suddetto D. Lgs. 42/2004, con obbligo della successiva trascrizione, a pena di risoluzione del presente contratto. Le parti danno inoltre atto che l efficacia del presente contratto di concessione è condizionata in via risolutiva, senza termine finale, all eventuale manifestarsi del diniego dell autorizzazione di cui all art. 57 bis del D. Lgs. 42/2004, pertanto, qualora si verificasse il diniego di tale autorizzazione, pur in presenza della sussistenza dell interesse, il contratto si intende risolto di diritto, ferme restando le prestazioni già eseguite; per contro, ove la procedura di verifica si concluda con l accertamento della mancanza dell interesse culturale, la condizione risolutiva si considera mancata e il contratto si consolida rimanendo definitivo. ART. 4) DURATA - La concessione in uso ha la durata di anni QUATTRO decorrenti da ---------- con possibilità di rinnovo per uguale periodo a discrezione dell Amministrazione, che vi provvederà con specifico atto. ART. 5) RICONSEGNA - Al termine del contratto o in caso di cessazione anticipata dello stesso, qualunque ne sia la causa, il concessionario ha l obbligo di riconsegnare il locale nello stato in cui l ha ricevuto, salvo il normale deperimento dovuto alla vetustà ed all uso, libero da impianti, arredi, attrezzature ed ogni altro bene di sua proprietà o da lui detenuti o posseduti, nonché fatta salva la specifica ed eventuale esenzione per singoli interventi od opere formalmente autorizzati dall Amministrazione, restando comunque tenuto al risarcimento degli eventuali danni provocati all immobile. Per ogni caso di ritardato rilascio il concessionario è tenuto a pagare un indennità di occupazione in proporzione al contributo annuale di cui al successivo art. 6 da pagarsi con periodicità ------------- fino all effettiva riconsegna dell immobile. ART. 6) PAGAMENTO - La concessionaria è tenuta al pagamento della somma di ----------------- -- soggetta ad aggiornamento annuale in misura pari al 100% delle variazioni accertate dall ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a partire dal secondo anno, senza necessità di richiesta formale, a titolo di contributo annuale sulle spese di gestione del locale. Il contributo deve essere pagato alla Tesoreria Comunale in un unica rata entro il 30 giugno di ogni anno. ART. 7) RINUNZIA AI LOCALI - RECESSO L associazione potrà rinunciare all utilizzo del locale in qualsiasi momento senza obbligo di motivazione, salvo preavviso di almeno un mese. E facoltà del Comune proprietario recedere anticipatamente dal presente contratto per motivi di pubblico interesse con preavviso di 3 mesi, purchè tale termine di preavviso sia compatibile con il perseguimento dell interesse pubblico. ART. 8) SANZIONI E DECADENZA - Il mancato utilizzo del locale ovvero il mancato pagamento del contributo di cui all art. 6 xx comportano la decadenza dalla presente concessione e la risoluzione del contratto. Sono, altresì, stabilite le seguenti cause di decadenza: a) utilizzazione del locale in maniera difforme a quanto dichiarato nella richiesta; b) perdita di almeno uno dei requisiti previsti dall art. 26 dello Statuto per l iscrizione all Albo; c) scioglimento;

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 11/12 d) mancato esercizio di attività nel territorio comunale per almeno un anno; e) cessione, anche parziale, a terzi del locale assegnato; f) mancata presentazione della documentazione di cui al successivo art.14; g) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art.10; h) danni al locale senza provvedere al ripristino dello stesso; ART. 9) INNOVAZIONI Le parti danno atto che il locale viene assegnato nello stato di fatto in cui si trova. E espressamente vietato al concessionario di apportare innovazioni, modifiche, addizioni ai locali ed agli impianti senza il preventivo consenso scritto dell Amministrazione. Il relativo silenzio o l acquiescenza dell Amministrazione non avrà alcun effetto favorevole per il concessionario. Gli eventuali miglioramenti introdotti, ancorché autorizzati, resteranno, al termine della concessione, di proprietà dell Amministrazione, senza che il concessionario possa pretendere indennizzi o rimborsi di sorta in deroga espressa agli artt. 1592 e 1593 c.c. L Amministrazione comunale conserva comunque il diritto di esigere che il locale, al termine del rapporto, venga rimesso in pristino a spese del concessionario e con il diritto a richiedere il risarcimento dell eventuale danno. Il concessionario deve mantenere il locale in buono stato e piuttosto migliorarlo che deteriorarlo e mentre per i deterioramenti è passibile dei danni, per i miglioramenti invece non può pretendere alcun compenso. ART. 10) MANUTENZIONE - La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario, così pure le spese per la fornitura di servizi vari (Enel, acqua, riscaldamento, ecc.), l eventuale potenziamento delle utenze da ripartire anche forfettariamente tra le associazioni assegnatarie degli spazi nell edificio. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il concessionario non avrà diritto a pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed indifferibili, dovesse risultare limitato l uso ed il godimento della cosa data in concessione. La manutenzione straordinaria dell immobile è a carico del Comune concedente. Qualora fossero necessari interventi sui locali non a carico del concessionario, quest ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione all Amministrazione concedente. ART. 11) OBBLIGHI DI CUSTODIA - Il Concessionario è responsabile della buona conservazione dell immobile concesso in uso e della continuativa efficienza dello stesso che deve essere utilizzato secondo la destinazione indicata all art. 2). Il concessionario è costituito custode dell immobile ai sensi del precedente art. 1 ed esonera espressamente il Comune proprietario da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da invasione od infiltrazione di acqua nei locali concessi. Naturalmente il concessionario, quale custode, assume la piena e completa responsabilità per tutti i danni che esso possa arrecare all immobile indistintamente in durata della concessione e così pure nei riguardi di beni mobili ed immobili di terzi, nonché delle persone terze. ART. 12) RESPONSABILITA DEL CONCESSIONARIO - Il concessionario è, inoltre, direttamente responsabile nei confronti dell Amministrazione proprietaria e dei terzi per i danni causati a persone e cose da quanto abbia in custodia o derivanti dall espletamento dell attività. L Amministrazione concedente è esonerata da ogni responsabilità per l eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento, anche se dovuti a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. L Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente il contratto rientrando temporaneamente in possesso del locale, con preavviso di almeno un mese, nel caso in cui vi sia la

N. REP. 635458 del 03/12/2014 DETERMINAZIONE N. 1273/228 del 03/12/2014 Pag. 12/12 necessità di procedere ad interventi edilizi o impiantistici nel palazzo interessanti anche i locali concessi. In tal caso il corrispettivo sarà ridotto proporzionalmente al periodo di interruzione. ART. 13) RELAZIONE ANNUALE L associazione è tenuta ad inviare entro ogni mese di aprile di ciascun anno una relazione concernente: a) dichiarazione aggiornata del numero dei soci; b) attività svolte nell anno precedente e quella programmata; c) eventuali variazioni dello statuto formalmente adottate Art. 14) RINVIO REGOLAMENTI COMUNALI L associazione è tenuta al rispetto del regolamento comunale sull accesso alle strutture comunali da parte delle associazioni operanti nel territorio comunale. ART. 15) SPESE Tutte le spese del presente contratto (bolli, registrazione, diritti, etc )sono a carico dell associazione che dichiara di accettarle e sostenerle. ART 16) CLAUSOLE FINALI - Per ogni altra condizione non stabilita nel presente contratto, le parti fanno espressamente riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari attualmente in vigore. A tutti gli effetti del presente contratto, nonché per qualsiasi controversa dipendente, connessa o comunque collegata alla concessione anche se relativa a tempi, atti e fatti successivi alla cessazione (compresa la notifica di atti esecutivi) ed ai fini della competenza giudiziaria, il concessionario elegge domicilio nell immobile concesso, e, nel caso in cui non lo detenga più, elegge domicilio presso l Ufficio di Segreteria del Comune ove è situato l immobile concesso. Tutti gli oneri contrattuali (bolli, registrazione ecc.) sono a carico del concessionario. Di quanto precede si è redatta la presente scrittura privata che, previa lettura e conferma, viene approvata e sottoscritta dalle parti come appresso in data / /. IL CONCEDENTE Comune di Macerata IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SERVIZI TECNICI IL CONCESSIONARIO A norme degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti, previa rilettura delle clausole di cui agli artt.: ---------------------. Dichiarano espressamente di approvarle. IL CONCEDENTE Comune di Macerata IL CONCESSIONARIO Macerata, lì