DIMISSIONI TELEMATICHE a cura di Roberto Camera
Legge n. 183/2014 articolo6comma1,letterag) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l'autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso della lavoratrice o del lavoratore.
Decreto Legislativo n. 151/2015 articolo 26 Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente. Entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo. il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità.
dal 12 marzo 2016 le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avviene, esclusivamente, con modalità telematica, mediante l utilizzo di appositi moduli, resi disponibili dal Ministero del Lavoro attraverso il proprio sito istituzionale(cliclavoro.gov.it). La mancata effettuazione della procedura, come prescritta dall'articolo 26, del D.L.vo n. 151/2015 e dal Decreto 15 dicembre 2015, produrrà l'inefficacia delle dimissioni/risoluzione consensuale.
Per dimettersi, un lavoratore potrà, alternativamente: Utilizzare personalmente la procedura telematica: 1. registrarsi al sito dell Inps ed avere il PIN personale; 2. compilare il modello telematico; 3. inviare il tutto al sistema informatico, il quale invierà, a sua volta, la comunicazione di dimissioni al datore di lavoro ed alla DTL. Usufruire del servizio di un soggetto abilitato: dei patronati, delle organizzazioni sindacali, degli enti bilaterali, delle Commissioni di certificazione.
primo giorno di non lavoro
La procedura è obbligatoria anche nei seguenti casi: dimissioni per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia o anticipata; lavoratrici che si trovano nel periodo che va dalla data di pubblicazione del matrimonio all anno successivo alla sua celebrazione; dimissioni effettuate durante il rapporto a tempo determinato;
La procedura non è obbligatoria nei seguenti casi: dimissioni comunicate prima del 12 marzo e per le quali si è proceduto alla convalida c.d.«fornero»; rapporti di lavoro domestico(es. baby sitter, colf e badanti); durante il periodo di prova; dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni; lavoratrice nel periodo di gravidanza(convalida presso la DTL); lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino(convalida presso la DTL); dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. protette (DTL, Sindacato e Commissione di Certificazione); lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione); rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro; rapporti di collaborazione con partita IVA; tirocinio/stage.
Diritto di ripensamento Rimane la possibilità, da parte del lavoratore, di revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo. La revoca dovrà avvenire con le stesse modalità telematiche. Nulla matura per il periodo di interruzione e, in capo al lavoratore, scatta l obbligo di restituzione di quanto eventualmente percepito. Sanzione Resta invariata la sanzione amministrativa prevista nel caso in cui il datore di lavoro alteri il modulo di convalida: da 5.000 ad 30.000 euro.
Possibili interventi dell azienda in caso di inerzia del lavoratore Licenziamento per assenza ingiustificata Accordo in sede protetta Cessazione per fatti concludenti Non pagamento ultima retribuzione fino alla ricezione del modulo Assistenza dell azienda con utilizzo di un computer dedicato